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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 316
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 316/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.05.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Garofalo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
21.01.1983, rappresentato e difeso dall'Avv. Evelyn La Monica, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05.03.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
1 La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 12.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 09.03.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, sig. , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data CP_1
02.10.2012 a San Michele di Ganzeria, e dalla cui unione sono nati tre figli: , Persona_1 nato a [...] il 31.01. 2012, , nato a [...] il [...] e CP_2 [...]
nato a [...] il [...]. Parte_2
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale si era deteriorata a causa delle frequenti liti dovute al carattere geloso e possessivo del marito, il quale era solito proferire ingiurie e offese nei confronti della moglie, costringendola ad avere rapporti sessuali con lo stesso, e che l'avevano indotta a sporgere formale querela nei confronti del marito.
La ricorrente, inoltre, riferiva che, al fine di sottrarsi ad ulteriori violenze psico-fisiche da parte del marito, era stata costretta ad abbandonare il tetto coniugale e a trovare rifugio presso la casa della propria madre, la quale la aiutava altresì con il mantenimento dei figli minori.
La chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con Pt_1 addebito della stessa al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori, nonché della stessa ricorrente- in ragione della precaria condizione economica – nella misura di complessivi € 800,00 mensili (di cui
€ 600,00 per i figli minori ed € 200,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli.
Con comparsa del 23.05.2022 si costituiva in giudizio il sig. , il quale, pur aderendo CP_1 alla domanda di separazione, respingeva la domanda di addebito della stessa formulata nei suoi confronti contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevando piuttosto che l'unione coniugale, dapprima serena, si era deteriorata a causa dei comportamenti della moglie, la quale aveva iniziato ad intrecciare nuove amicizie (maschili) sui vari social media, ove, a dire dello stesso, era solita tenere dei comportamenti contrari ai doveri coniugali, oltre a tenere, anche all'interno delle mura domestiche, dei comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli minori.
2 Il convenuto, pertanto, contestando la domanda di addebito nei suoi confronti, aderiva alla chiesta pronuncia di separazione e domandava disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio paritetico ed alternato ad entrambi i genitori, con assegnazione a ciascuno di essi in uso esclusivo di una porzione della casa coniugale (all'uopo allegando perizia tecnica contenente progetto di divisione dell'immobile) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Domandava, altresì, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie,
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 210,00 mensili
(€ 70,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie nonché il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie poiché giovane ed abile al lavoro.
All'udienza presidenziale del 03.06.2022 le parti insistevano nei propri scritti difensivi. La ricorrente dichiarava, altresì, di essere vittima di maltrattamenti e di violenza sessuale da parte del marito, riferendo di aver sporto formale querela per tali fatti. Riferiva, inoltre, di vivere unitamente ai figli minori presso l'abitazione materna e di essere disoccupata.
Precisava, infine, che il marito non vedeva i figli da qualche mese, e che nei loro confronti aveva corrisposto solo € 400,00 a titolo di mantenimento. Il resistente, dal canto suo, negava le accuse di violenza e maltrattamenti formulate nei suoi confronti e confermava di non vedere i propri figli dal precedente mese di marzo. Insisteva nella richiesta di assegnazione dell'immobile già formulata nella propria comparsa di costituzione e, altresì, riferiva di aver incardinato un autonomo procedimento per la separazione dalla moglie, di talché il
Presidente disponeva la riunione dei procedimenti. All'esito della udienza presidenziale, sciolta la riserva precedentemente assunta, il Presidente affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, disponendo altresì in ordine al diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, disponeva a carico del sig. , a titolo di mantenimento dei figli, un assegno mensile CP_1 complessivo di € 300,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Nulla disponeva in ordine al mantenimento della moglie, considerata la concreta attitudine al lavoro, la giovane età, le buone condizioni di salute ed il possesso di un diploma da parte della predetta.
Avverso la suddetta ordinanza il convenuto proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di Catania, con il quale contestava “l'erroneità del provvedimento presidenziale impugnato laddove il Presidente non disponeva la divisione della casa coniugale con l'assegnazione di una porzione ad esso reclamante” e domandava, pertanto, l'assegnazione del piano terra 3 della detta casa, trattandosi di un piano completamente autonomo rispetto agli altri piani. Il relativo giudizio si concludeva con una pronuncia di rigetto, con conseguente conferma della ordinanza presidenziale reclamata.
Con comparsa del 15.05.2023 il convenuto si costituiva nella successiva fase del presente giudizio, formulando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva pronunciarsi la separazione de quo con addebito al comportamento della moglie, replicando sostanzialmente le difese già spiegate in seno al proprio atto introduttivo.
Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto delle prove orali richieste dalla ricorrente e della CTU chiesta dal convenuto, all'udienza del 05.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della rinuncia delle parti alle rispettive domande di addebito della separazione formulate da entrambe.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di separazione personale dei coniugi, le ulteriori questioni oggetto di causa attengono al regime di affidamento e collocamento dei figli, al quantum dell'assegno di mantenimento in favore degli stessi ed all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe
4 le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sul regime di affidamento e collocamento dei figli minori
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli , e Per_1 CP_2 [...] si osserva quanto segue. Pt_2
Deve in primo luogo confermarsi il regime di affidamento condiviso dei tre figli minori a entrambi i genitori, non essendo d'altra parte emerso sul punto alcun contrasto tra le parti.
Quanto invece al collocamento dei predetti, ritiene il Collegio che debba essere confermato il collocamento stabile dei tre figli presso la madre, non potendosi accogliere la richiesta del convenuto di ottenere un collocamento di fatto paritario della prole, dunque con uguali tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Ed infatti, si ritiene in linea generale preferibile assicurare ai minori un centro abitativo e familiare stabile, esigenza che verrebbe inevitabilmente frustrata ove si accedesse a un collocamento del tutto paritario dei minori presso ciascun genitore, non potendo peraltro trovare accoglimento in questa sede la richiesta di divisione dell'immobile costituente la casa coniugale con conseguente assegnazione di una porzione della stessa al convenuto, considerato l'elevato grado di conflittualità ancora esistente tra i coniugi (dimostrato, se non altro, dall'instaurazione del presente giudizio e dalle reciproche accuse), oltre al netto rifiuto manifestato dalla ricorrente per tutto il corso del giudizio di poter convivere nello stesso immobile insieme al marito, con il quale, a dire della stessa, si creerebbero delle continue tensioni in grado di ripercuotersi sulla serenità dei figli minori.
Occorre poi rilevare che la modalità di collocamento disposta con la presente sentenza assicurerebbe in ogni caso il pieno rispetto del principio della bigenitorialità che, lo si rammenta, nelle vicende separative non comporta certo un uguale tempo di permanenza presso ciascun genitore, bensì l'effettivo coinvolgimento di entrambi nella vita e nelle scelte che riguardano i figli.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi di recente sulla questione, è tornata a ribadire il principio del collocamento “prevalente”, precisando che “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e
5 paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.” (Cass., Ordinanza n.
3652/2020).
Ciò posto, deve parimenti trovare conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore collocatario dei figli minori, con conseguente rigetto della domanda di assegnazione della stessa formulata dal convenuto.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, questo Collegio ritiene di dover novamente aderire a quanto già disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 03.06.2022,
e pertanto il padre “potrà vedere i propri figli secondo liberi accordi tra le parti, ovvero, in mancanza di accordi, due pomeriggi settimanali feriali (dalle 17,00 alle 21,00), due week- end alternati al mese (sabato e domenica, con pernottamento) e per un periodo di trenta giorni complessivi e frazionabili durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive”.
Sul mantenimento dei figli
La ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate per gli stessi, reiterando la superiore istanza per tutto il corso del giudizio.
Il convenuto, dal canto suo, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei tre figli in misura non superiore a complessivi € 210,00 (€ 70,00 per ciascun figlio) in ragione della propria condizione economica.
Con ordinanza presidenziale del 18.07.2022 il Presidente del Tribunale disponeva un assegno mensile di mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli , e Per_1 CP_2 pari a complessivi € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle Parte_2 eventuali spese straordinarie da sostenere per i figli.
Avverso tale provvedimento il convenuto presentava reclamo innanzi alla Corte di Appello di Catania, ma per la sola parte in cui non disponeva la divisione della casa coniugale con l'assegnazione di una porzione in suo favore, e non per le statuizioni di natura economica, nonostante per tutto il corso del giudizio abbia comunque continuato a chiedere che l'importo disposto in via provvisoria venisse ridotto, in € 70,00 per ciascun figlio, così da renderlo adeguato alle proprie condizioni economiche. 6 Giova innanzitutto rammentare che lo stato di disoccupazione non esonera certo il padre dal mantenimento, tant'è che la stessa Corte di Cassazione, sul punto, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi” (Cass. sent. n.
39411/17 del 24.08.17).
Ad ogni modo, nel caso di specie non può trascurarsi la duplice circostanza, da un lato, relativa alla situazione economica dei coniugi, i cui redditi sono da ritenersi per entrambi comunque esigui, non emergendo uno sbilanciamento significativo a favore del marito. Ed invero, dalla documentazione versata in atti si evince che, per quanto riguarda la ricorrente, la stessa risulta essere beneficiaria dell'assegno di inclusione (seppur non ne ha indicato il relativo importo) e ha prodotto in atti una certificazione Isee aggiornata al 20.01.2025 ed attestante un indicatore della situazione economica pari ad € 4.294,17. Il convenuto, dal canto suo, ha prodotto una attestazione di giacenza media relativa al 2023 e pari a € 248,96, un estratto conto aggiornato al 2024 e una attestazione di disoccupazione. Preme in ogni caso evidenziare che il resistente ha riferito in giudizio di aver percepito il reddito di cittadinanza nella misura pari a € 636,92 mensili, con ciò potendosi presumere che lo stesso, verosimilmente, proprio in ragione dello stato di disoccupazione dichiarato, possa ancora percepire qualche altra forma di sussidio a sostegno della propria condizione.
Sotto altro profilo si deve anche evidenziare che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto dei figli, stante la convivenza con gli stessi. Pertanto, allo stesso modo, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Orbene, nella determinazione dell'importo dell'assegno dovuto non può non darsi anche conto del fatto che il resistente non risulta essere assegnatario della casa coniugale, in comproprietà con la moglie, dovendosi aderire, sul punto, alle valutazioni già riportate in seno all'ordinanza presidenziale del 18.07.2022, allorquando il Presidente, nella determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, da porsi a carico del padre, disponeva che “fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre per i figli, da determinarsi considerando anche che, per come ritenuto da Cassazione civile, sez. I 21.07.21 n.20858, in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei
7 coniugi deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa coniugale che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce una utilità suscettibile di apprezzamento economico”.
Dall'altra parte, però, occorre anche valorizzare che il resistente, da ultimo, risulta essere anch'egli destinatario (come emerso in atti) dell'assegno unico in favore dei figli, grazie al quale poter ottenere una ulteriore integrazione alle proprie risorse economiche.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del
18.07.2022, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nei confronti dei figli , e nella misura di complessivi € 300,00 Per_1 CP_2 Parte_2 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così fissato – che, ad ogni modo, rappresenta già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli - appare ancora oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita dei figli, sempre crescenti nel tempo, e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale del genitore obbligato alla corresponsione.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. Sottile anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessitate per i figli minori, purché previamente concordate e documentate.
Sul mantenimento della moglie
Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha richiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili. A fondamento di tale richiesta la rassegnava di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito né buoni spesa Pt_1 erogati dal Comune di residenza, precisando invece di ricevere un sostegno economico, soprattutto per i figli, dalla propria madre, ove la stessa si era rifugiata dopo aver abbandonato il tetto coniugale.
Il convenuto chiedeva, invece, il rigetto della richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente, sostenendo che la stessa è giovane e gode di capacità lavorativa, reiterando tale istanza per tutto il corso del giudizio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.07.2022 il Presidente nulla disponeva in ordine al mantenimento della moglie “considerata la concreta attitudine al lavoro della predetta in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma e valutata l'entità del reddito percepito dal Sottile”.
8 Occorre rammentare che, sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (ex multis Cassazione civile sez. VI,
10.05.2021, n. 12329).
Va ribadito, inoltre, che la funzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostituire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà appunto solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione anche delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Ora, dalle risultanze processuali è emerso che la sig.ra ha 37 anni e, seppur al Pt_1 momento disoccupata, è soggetto giovane e idoneo al lavoro, e pertanto tenuta ad attivarsi nella seria ricerca di una occupazione lavorativa così da integrare le risorse economiche familiari. Inoltre, la predetta non ha nemmeno dato alcuna dimostrazione sulla maggiore capacità reddituale del marito né sul tenore economico tenuto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio, neppure in termini di mere asserzioni.
Del resto, nessun contributo per il mantenimento della moglie è stato previsto in seno all'ordinanza presidenziale, che oltretutto non è stata reclamata dalla ricorrente, salvo poi insistere nella richiesta di mantenimento in suo favore per tutto il giudizio.
In definitiva, nel caso che ci occupa, mancando i presupposti richiesti per il riconoscimento di tale richiesta pecuniaria, codesto Collegio ritiene di dover aderire a quanto sul punto disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 18.07.2022, e pertanto la domanda di mantenimento della ricorrente, del tutto sfornita di prova, deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, ritiene il Collegio di poter disporre una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nella misura di 2/3.
Il restante 1/3 delle spese, invece, deve essere posto a carico del convenuto, essendo il predetto risultato maggiormente soccombente, in particolare con riferimento al quantum sul mantenimento dei figli nonché alle questioni inerenti la assegnazione della casa coniugale, 9 oggetto anche di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Catania, rigettato e con rimessione a questo Tribunale in merito alla statuizione sulle spese per quella fase. Le spese andranno poi comunque rifuse a favore dell'Erario, stante la ammissione della ricorrente al P.S.S.
Il complessivo ammontare delle spese viene indicato nell'importo fissato in dispositivo, tenuto conto dei parametri ex art. 55 del 2014 e 147 del 2022 (con aumento ai valori medi per la fase istruttoria e di trattazione, considerandosi in essa anche la fase del reclamo dinanzi alla Corte di Appello).
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli , e ad entrambi i Per_1 CP_2 Parte_2 genitori, con collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli , e la somma complessiva di € 300,00 mensili Per_1 CP_2 Parte_2
(€ 100,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi;
5. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
6. RIGETTA le ulteriori domande formulate dal convenuto;
7. CONDANNA il convenuto a rifondere a favore dell'Erario 1/3 delle CP_1 spese del presente giudizio, spese che si liquidano complessivamente e per l'intero in: euro 4.712,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti i restanti 2/3 delle predette spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 22.7.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 316/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.05.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Garofalo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
21.01.1983, rappresentato e difeso dall'Avv. Evelyn La Monica, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05.03.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
1 La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 12.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 09.03.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, sig. , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data CP_1
02.10.2012 a San Michele di Ganzeria, e dalla cui unione sono nati tre figli: , Persona_1 nato a [...] il 31.01. 2012, , nato a [...] il [...] e CP_2 [...]
nato a [...] il [...]. Parte_2
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale si era deteriorata a causa delle frequenti liti dovute al carattere geloso e possessivo del marito, il quale era solito proferire ingiurie e offese nei confronti della moglie, costringendola ad avere rapporti sessuali con lo stesso, e che l'avevano indotta a sporgere formale querela nei confronti del marito.
La ricorrente, inoltre, riferiva che, al fine di sottrarsi ad ulteriori violenze psico-fisiche da parte del marito, era stata costretta ad abbandonare il tetto coniugale e a trovare rifugio presso la casa della propria madre, la quale la aiutava altresì con il mantenimento dei figli minori.
La chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con Pt_1 addebito della stessa al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori, nonché della stessa ricorrente- in ragione della precaria condizione economica – nella misura di complessivi € 800,00 mensili (di cui
€ 600,00 per i figli minori ed € 200,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli.
Con comparsa del 23.05.2022 si costituiva in giudizio il sig. , il quale, pur aderendo CP_1 alla domanda di separazione, respingeva la domanda di addebito della stessa formulata nei suoi confronti contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevando piuttosto che l'unione coniugale, dapprima serena, si era deteriorata a causa dei comportamenti della moglie, la quale aveva iniziato ad intrecciare nuove amicizie (maschili) sui vari social media, ove, a dire dello stesso, era solita tenere dei comportamenti contrari ai doveri coniugali, oltre a tenere, anche all'interno delle mura domestiche, dei comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli minori.
2 Il convenuto, pertanto, contestando la domanda di addebito nei suoi confronti, aderiva alla chiesta pronuncia di separazione e domandava disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio paritetico ed alternato ad entrambi i genitori, con assegnazione a ciascuno di essi in uso esclusivo di una porzione della casa coniugale (all'uopo allegando perizia tecnica contenente progetto di divisione dell'immobile) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Domandava, altresì, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie,
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 210,00 mensili
(€ 70,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie nonché il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie poiché giovane ed abile al lavoro.
All'udienza presidenziale del 03.06.2022 le parti insistevano nei propri scritti difensivi. La ricorrente dichiarava, altresì, di essere vittima di maltrattamenti e di violenza sessuale da parte del marito, riferendo di aver sporto formale querela per tali fatti. Riferiva, inoltre, di vivere unitamente ai figli minori presso l'abitazione materna e di essere disoccupata.
Precisava, infine, che il marito non vedeva i figli da qualche mese, e che nei loro confronti aveva corrisposto solo € 400,00 a titolo di mantenimento. Il resistente, dal canto suo, negava le accuse di violenza e maltrattamenti formulate nei suoi confronti e confermava di non vedere i propri figli dal precedente mese di marzo. Insisteva nella richiesta di assegnazione dell'immobile già formulata nella propria comparsa di costituzione e, altresì, riferiva di aver incardinato un autonomo procedimento per la separazione dalla moglie, di talché il
Presidente disponeva la riunione dei procedimenti. All'esito della udienza presidenziale, sciolta la riserva precedentemente assunta, il Presidente affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, disponendo altresì in ordine al diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, disponeva a carico del sig. , a titolo di mantenimento dei figli, un assegno mensile CP_1 complessivo di € 300,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Nulla disponeva in ordine al mantenimento della moglie, considerata la concreta attitudine al lavoro, la giovane età, le buone condizioni di salute ed il possesso di un diploma da parte della predetta.
Avverso la suddetta ordinanza il convenuto proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di Catania, con il quale contestava “l'erroneità del provvedimento presidenziale impugnato laddove il Presidente non disponeva la divisione della casa coniugale con l'assegnazione di una porzione ad esso reclamante” e domandava, pertanto, l'assegnazione del piano terra 3 della detta casa, trattandosi di un piano completamente autonomo rispetto agli altri piani. Il relativo giudizio si concludeva con una pronuncia di rigetto, con conseguente conferma della ordinanza presidenziale reclamata.
Con comparsa del 15.05.2023 il convenuto si costituiva nella successiva fase del presente giudizio, formulando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva pronunciarsi la separazione de quo con addebito al comportamento della moglie, replicando sostanzialmente le difese già spiegate in seno al proprio atto introduttivo.
Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto delle prove orali richieste dalla ricorrente e della CTU chiesta dal convenuto, all'udienza del 05.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
In via del tutto preliminare, si dà atto della rinuncia delle parti alle rispettive domande di addebito della separazione formulate da entrambe.
Ciò posto, osserva il Collegio che, ferma la domanda principale di separazione personale dei coniugi, le ulteriori questioni oggetto di causa attengono al regime di affidamento e collocamento dei figli, al quantum dell'assegno di mantenimento in favore degli stessi ed all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe
4 le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sul regime di affidamento e collocamento dei figli minori
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli , e Per_1 CP_2 [...] si osserva quanto segue. Pt_2
Deve in primo luogo confermarsi il regime di affidamento condiviso dei tre figli minori a entrambi i genitori, non essendo d'altra parte emerso sul punto alcun contrasto tra le parti.
Quanto invece al collocamento dei predetti, ritiene il Collegio che debba essere confermato il collocamento stabile dei tre figli presso la madre, non potendosi accogliere la richiesta del convenuto di ottenere un collocamento di fatto paritario della prole, dunque con uguali tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Ed infatti, si ritiene in linea generale preferibile assicurare ai minori un centro abitativo e familiare stabile, esigenza che verrebbe inevitabilmente frustrata ove si accedesse a un collocamento del tutto paritario dei minori presso ciascun genitore, non potendo peraltro trovare accoglimento in questa sede la richiesta di divisione dell'immobile costituente la casa coniugale con conseguente assegnazione di una porzione della stessa al convenuto, considerato l'elevato grado di conflittualità ancora esistente tra i coniugi (dimostrato, se non altro, dall'instaurazione del presente giudizio e dalle reciproche accuse), oltre al netto rifiuto manifestato dalla ricorrente per tutto il corso del giudizio di poter convivere nello stesso immobile insieme al marito, con il quale, a dire della stessa, si creerebbero delle continue tensioni in grado di ripercuotersi sulla serenità dei figli minori.
Occorre poi rilevare che la modalità di collocamento disposta con la presente sentenza assicurerebbe in ogni caso il pieno rispetto del principio della bigenitorialità che, lo si rammenta, nelle vicende separative non comporta certo un uguale tempo di permanenza presso ciascun genitore, bensì l'effettivo coinvolgimento di entrambi nella vita e nelle scelte che riguardano i figli.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi di recente sulla questione, è tornata a ribadire il principio del collocamento “prevalente”, precisando che “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e
5 paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.” (Cass., Ordinanza n.
3652/2020).
Ciò posto, deve parimenti trovare conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore collocatario dei figli minori, con conseguente rigetto della domanda di assegnazione della stessa formulata dal convenuto.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, questo Collegio ritiene di dover novamente aderire a quanto già disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 03.06.2022,
e pertanto il padre “potrà vedere i propri figli secondo liberi accordi tra le parti, ovvero, in mancanza di accordi, due pomeriggi settimanali feriali (dalle 17,00 alle 21,00), due week- end alternati al mese (sabato e domenica, con pernottamento) e per un periodo di trenta giorni complessivi e frazionabili durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive”.
Sul mantenimento dei figli
La ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate per gli stessi, reiterando la superiore istanza per tutto il corso del giudizio.
Il convenuto, dal canto suo, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei tre figli in misura non superiore a complessivi € 210,00 (€ 70,00 per ciascun figlio) in ragione della propria condizione economica.
Con ordinanza presidenziale del 18.07.2022 il Presidente del Tribunale disponeva un assegno mensile di mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli , e Per_1 CP_2 pari a complessivi € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle Parte_2 eventuali spese straordinarie da sostenere per i figli.
Avverso tale provvedimento il convenuto presentava reclamo innanzi alla Corte di Appello di Catania, ma per la sola parte in cui non disponeva la divisione della casa coniugale con l'assegnazione di una porzione in suo favore, e non per le statuizioni di natura economica, nonostante per tutto il corso del giudizio abbia comunque continuato a chiedere che l'importo disposto in via provvisoria venisse ridotto, in € 70,00 per ciascun figlio, così da renderlo adeguato alle proprie condizioni economiche. 6 Giova innanzitutto rammentare che lo stato di disoccupazione non esonera certo il padre dal mantenimento, tant'è che la stessa Corte di Cassazione, sul punto, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi” (Cass. sent. n.
39411/17 del 24.08.17).
Ad ogni modo, nel caso di specie non può trascurarsi la duplice circostanza, da un lato, relativa alla situazione economica dei coniugi, i cui redditi sono da ritenersi per entrambi comunque esigui, non emergendo uno sbilanciamento significativo a favore del marito. Ed invero, dalla documentazione versata in atti si evince che, per quanto riguarda la ricorrente, la stessa risulta essere beneficiaria dell'assegno di inclusione (seppur non ne ha indicato il relativo importo) e ha prodotto in atti una certificazione Isee aggiornata al 20.01.2025 ed attestante un indicatore della situazione economica pari ad € 4.294,17. Il convenuto, dal canto suo, ha prodotto una attestazione di giacenza media relativa al 2023 e pari a € 248,96, un estratto conto aggiornato al 2024 e una attestazione di disoccupazione. Preme in ogni caso evidenziare che il resistente ha riferito in giudizio di aver percepito il reddito di cittadinanza nella misura pari a € 636,92 mensili, con ciò potendosi presumere che lo stesso, verosimilmente, proprio in ragione dello stato di disoccupazione dichiarato, possa ancora percepire qualche altra forma di sussidio a sostegno della propria condizione.
Sotto altro profilo si deve anche evidenziare che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto dei figli, stante la convivenza con gli stessi. Pertanto, allo stesso modo, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Orbene, nella determinazione dell'importo dell'assegno dovuto non può non darsi anche conto del fatto che il resistente non risulta essere assegnatario della casa coniugale, in comproprietà con la moglie, dovendosi aderire, sul punto, alle valutazioni già riportate in seno all'ordinanza presidenziale del 18.07.2022, allorquando il Presidente, nella determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, da porsi a carico del padre, disponeva che “fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre per i figli, da determinarsi considerando anche che, per come ritenuto da Cassazione civile, sez. I 21.07.21 n.20858, in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei
7 coniugi deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa coniugale che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce una utilità suscettibile di apprezzamento economico”.
Dall'altra parte, però, occorre anche valorizzare che il resistente, da ultimo, risulta essere anch'egli destinatario (come emerso in atti) dell'assegno unico in favore dei figli, grazie al quale poter ottenere una ulteriore integrazione alle proprie risorse economiche.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del
18.07.2022, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nei confronti dei figli , e nella misura di complessivi € 300,00 Per_1 CP_2 Parte_2 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così fissato – che, ad ogni modo, rappresenta già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli - appare ancora oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita dei figli, sempre crescenti nel tempo, e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale del genitore obbligato alla corresponsione.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. Sottile anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessitate per i figli minori, purché previamente concordate e documentate.
Sul mantenimento della moglie
Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha richiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili. A fondamento di tale richiesta la rassegnava di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito né buoni spesa Pt_1 erogati dal Comune di residenza, precisando invece di ricevere un sostegno economico, soprattutto per i figli, dalla propria madre, ove la stessa si era rifugiata dopo aver abbandonato il tetto coniugale.
Il convenuto chiedeva, invece, il rigetto della richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente, sostenendo che la stessa è giovane e gode di capacità lavorativa, reiterando tale istanza per tutto il corso del giudizio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.07.2022 il Presidente nulla disponeva in ordine al mantenimento della moglie “considerata la concreta attitudine al lavoro della predetta in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma e valutata l'entità del reddito percepito dal Sottile”.
8 Occorre rammentare che, sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (ex multis Cassazione civile sez. VI,
10.05.2021, n. 12329).
Va ribadito, inoltre, che la funzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostituire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà appunto solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione anche delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Ora, dalle risultanze processuali è emerso che la sig.ra ha 37 anni e, seppur al Pt_1 momento disoccupata, è soggetto giovane e idoneo al lavoro, e pertanto tenuta ad attivarsi nella seria ricerca di una occupazione lavorativa così da integrare le risorse economiche familiari. Inoltre, la predetta non ha nemmeno dato alcuna dimostrazione sulla maggiore capacità reddituale del marito né sul tenore economico tenuto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio, neppure in termini di mere asserzioni.
Del resto, nessun contributo per il mantenimento della moglie è stato previsto in seno all'ordinanza presidenziale, che oltretutto non è stata reclamata dalla ricorrente, salvo poi insistere nella richiesta di mantenimento in suo favore per tutto il giudizio.
In definitiva, nel caso che ci occupa, mancando i presupposti richiesti per il riconoscimento di tale richiesta pecuniaria, codesto Collegio ritiene di dover aderire a quanto sul punto disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 18.07.2022, e pertanto la domanda di mantenimento della ricorrente, del tutto sfornita di prova, deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, ritiene il Collegio di poter disporre una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nella misura di 2/3.
Il restante 1/3 delle spese, invece, deve essere posto a carico del convenuto, essendo il predetto risultato maggiormente soccombente, in particolare con riferimento al quantum sul mantenimento dei figli nonché alle questioni inerenti la assegnazione della casa coniugale, 9 oggetto anche di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Catania, rigettato e con rimessione a questo Tribunale in merito alla statuizione sulle spese per quella fase. Le spese andranno poi comunque rifuse a favore dell'Erario, stante la ammissione della ricorrente al P.S.S.
Il complessivo ammontare delle spese viene indicato nell'importo fissato in dispositivo, tenuto conto dei parametri ex art. 55 del 2014 e 147 del 2022 (con aumento ai valori medi per la fase istruttoria e di trattazione, considerandosi in essa anche la fase del reclamo dinanzi alla Corte di Appello).
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli , e ad entrambi i Per_1 CP_2 Parte_2 genitori, con collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli , e la somma complessiva di € 300,00 mensili Per_1 CP_2 Parte_2
(€ 100,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi;
5. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
6. RIGETTA le ulteriori domande formulate dal convenuto;
7. CONDANNA il convenuto a rifondere a favore dell'Erario 1/3 delle CP_1 spese del presente giudizio, spese che si liquidano complessivamente e per l'intero in: euro 4.712,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti i restanti 2/3 delle predette spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 22.7.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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