Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 2
Versione
1 luglio 1912
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Versione
31 maggio 1955
Art. 1.

E' istituita una «Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari». ((2))

Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed e' rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

E' considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Sono a suo carico le spese di amministrazione.

Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sara' provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima in correlazione con gli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754 , assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari".
Entrata in vigore il 31 maggio 1955