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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1126/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica condizioni divorzio instaurato da
, con l'Avv. TOMASI PATRIZIA Parte_1
e
IC ON, con l'Avv. FILZ ANNELISE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra ON LA, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Trento, in data 13.07.1996, in costanza del quale sono nate tre figlie: il 03.03.1998, , il 29.02.2000 e il Per_1 Per_2 Per_3
09.06.2004.
Premesso inoltre che il Tribunale di Trento, con sentenza n.649/2019,
R.G.911/2019, del 10.07.2019, depositata il 20.08.2019, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio statuendo l'obbligo del Sig. Parte_1 alla corresponsione a favore della Sig.ra ZO LA di un assegno di mantenimento pari a €.500,00 per ciascuna figlia, oltre il rimborso nella misura del 60% delle spese straordinarie, da concordarsi tra i genitori per importi superiori a €.100,00. Premesso altresì che con decreto n.2544/2023, dell'11.10.2023, R.G. 3301/2022, il Tribunale di Trento a modifica parziale della sentenza di divorzio n.649/2019 disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiore Per_1 divenuta economicamente autosufficiente.
Il Sig. e la Sig.ra ON LA, con ricorso Parte_1 depositato in data 11.03.2025, esponevano che la figlia a far data dal Per_2
10.07.2023 lavora con un contratto a tempo indeterminato e che dai primi mesi del 2024 non è più convivente con la madre.
I ricorrenti, pertanto, chiedevano al Tribunale di Trento, a parziale modifica della emanata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 649/2019 come modificata, giusto decreto n.2544/2023, quanto di seguito trascritto:
- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, per i motivi di cui in narrativa, l'assegno di mantenimento ed ogni altro onere di mantenimento per la figlia già gravante sul padre. Spese di lite compensate. Persona_4
I ricorrenti dichiaravano di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 13.03.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Il Sig. e la Sig.ra ZO LA, con note depositate il Parte_1
04.04.2025, dichiaravano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza e di aver liberamente rinunciato alla comparizione personale e confermavano le conclusioni rassegante in ricorso congiunto al quale si richiamavano integralmente per la modifica delle condizioni di divorzio ex art.473 bis 29 e 47 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il Tribunale preso atto dell'accordo raggiunto in ricorso congiunto, depositato in data 11.03.2025, dal Sig. e dalla Sig.ra ZO LA Parte_1 provvede in conformità, atteso che risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Trento n.649/2019, del 10.07.2019, depositata il 20.08.2019,
Pag. 2 di 3 R.G.911/2019, modificata con decreto n.2544/2023 dell'11.10.2023, R.G.
3301/2022, come riportate nel ricorso introduttivo e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1126/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica condizioni divorzio instaurato da
, con l'Avv. TOMASI PATRIZIA Parte_1
e
IC ON, con l'Avv. FILZ ANNELISE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra ON LA, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Trento, in data 13.07.1996, in costanza del quale sono nate tre figlie: il 03.03.1998, , il 29.02.2000 e il Per_1 Per_2 Per_3
09.06.2004.
Premesso inoltre che il Tribunale di Trento, con sentenza n.649/2019,
R.G.911/2019, del 10.07.2019, depositata il 20.08.2019, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio statuendo l'obbligo del Sig. Parte_1 alla corresponsione a favore della Sig.ra ZO LA di un assegno di mantenimento pari a €.500,00 per ciascuna figlia, oltre il rimborso nella misura del 60% delle spese straordinarie, da concordarsi tra i genitori per importi superiori a €.100,00. Premesso altresì che con decreto n.2544/2023, dell'11.10.2023, R.G. 3301/2022, il Tribunale di Trento a modifica parziale della sentenza di divorzio n.649/2019 disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiore Per_1 divenuta economicamente autosufficiente.
Il Sig. e la Sig.ra ON LA, con ricorso Parte_1 depositato in data 11.03.2025, esponevano che la figlia a far data dal Per_2
10.07.2023 lavora con un contratto a tempo indeterminato e che dai primi mesi del 2024 non è più convivente con la madre.
I ricorrenti, pertanto, chiedevano al Tribunale di Trento, a parziale modifica della emanata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 649/2019 come modificata, giusto decreto n.2544/2023, quanto di seguito trascritto:
- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, per i motivi di cui in narrativa, l'assegno di mantenimento ed ogni altro onere di mantenimento per la figlia già gravante sul padre. Spese di lite compensate. Persona_4
I ricorrenti dichiaravano di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 13.03.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Il Sig. e la Sig.ra ZO LA, con note depositate il Parte_1
04.04.2025, dichiaravano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza e di aver liberamente rinunciato alla comparizione personale e confermavano le conclusioni rassegante in ricorso congiunto al quale si richiamavano integralmente per la modifica delle condizioni di divorzio ex art.473 bis 29 e 47 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il Tribunale preso atto dell'accordo raggiunto in ricorso congiunto, depositato in data 11.03.2025, dal Sig. e dalla Sig.ra ZO LA Parte_1 provvede in conformità, atteso che risultano rispettati tutti i presupposti di legge per la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Trento n.649/2019, del 10.07.2019, depositata il 20.08.2019,
Pag. 2 di 3 R.G.911/2019, modificata con decreto n.2544/2023 dell'11.10.2023, R.G.
3301/2022, come riportate nel ricorso introduttivo e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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