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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 14 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2982/2023 Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Stefano Muggia
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con sede legale in Roma, Via Controparte_2
Cesare Peroni n. 30, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe
SA e RO TU
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione
Lavoro – n. 1247
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza: 1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. (previa, ove occorra, la declaratoria di nullità di eventuali contratti di lavoro autonomo e/o di eventuali atti qualificanti il rapporto quale autonomo o occasionale o di mera collaborazione), che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la soc. convenuta di cui in epigrafe per il periodo dal 5-6-2012 al 31-
7-2012, disciplinato dal CCNL Turismo ed inquadramento al V livello;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto un orario di 50 ore settimanali per l'intero periodo di lavoro dal 4-2-2012 al 20-11-2019 (essendo i restanti periodi già qualificati come subordinati)
3) Per l'effetto Condannare la soc. convenuta di cui in epigrafe al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 111.381,65 (112.871,98-1490.93) come da specifica del conteggio sindacale unito al presente atto che deve ritenersi parte integrante del presente ricorso, per i titoli indicati nel conteggio sindacale, a cui sono state sottratte le somme indicate nella parte in fatto e quanto riconosciuto dal Giudice di I grado ovvero condannarla alla diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
4) in via gradata Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto un orario di 50 ore settimanali, o il diverso orario superiore alle 20 ore che l'Ecc.ma Corte ritenga per il periodo dal 16- 10-2013 al 20-11-2019 (periodo di lavoro presso la Guardia di Finanza) 5) Condannare alle spese legali superiori a quelle riconosciute per il I grado sulla base di quanto riconosciuto in riforma della impugnata sentenza Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate art. 429 c.p.c. Sentenza esecutiva
Rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore del difensore costituito, oltre alle spese forfettizzate nella misura del 15% per l'odierno giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Rigettare l'appello. In subordine, in caso di accoglimento, ridurre l'importo richiesto da controparte in ragione di quanto dovuto in esito all'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti della Parte_1
al fine di far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle Controparte_1
dipendenze della predetta società dal 5 giugno 2012 al 31 luglio 2012, con inquadramento al V livello CCNL Turismo e la condanna della convenuta a pagarle
€ 112.032,37 oltre accessori per differenze retributive.
A tal fine la ricorrente deduceva in sintesi: di avere lavorato per la dal 4 febbraio 2012 al 20 novembre Controparte_1
2019, dimettendosi per giusta causa in quanto non era stata più retribuita;
2 di aver disimpegnato mansioni di barista presso il bar gestito dalla datrice di lavoro per la Guardia di Finanza presso l'aeroporto di Pratica di Mare, dal 4 febbraio 2012 al 4 giugno 2012 con contatto a tempo determinato per 15 ore settimanali, dal 5 giugno 2012 al 31 luglio 2012 senza alcuna regolarizzazione e dal
1° agosto 2012 con contratto a tempo indeterminato;
di essere stata inquadrata al V livello del CCNL Turismo-pubblici esercizi con contratto part-time, ma di avere in realtà lavorato per 50 ore settimanali, senza pausa pranzo, accumulando ore di straordinario non retribuito;
di avere ricevuto pagamenti inferiori al dovuto (retribuzione mensile di €
900,00) e di non avere percepito retribuzioni da ottobre 2018 per il periodo precedente.
La ricorrente chiedeva dunque l'accertamento di un ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 5 giugno 2012 al 31 luglio 2012 con inquadramento al V livello del CCNL Turismo, e la condanna della società al pagamento delle differenze per le ore effettivamente lavorate, ivi comprese quelle per lo straordinario, per festività non retribuite, per differenze su 13ª e 14ª mensilità, per differenza sul Tfr e per indennità sostitutiva del preavviso avendo ella interrotto il lavoro a cagione dei mancati pagamenti.
La resisteva, eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1
dei diritti maturati prima del 25.05.2015 e contestando quanto dedotto dalla ricorrente, e agiva a sua volta nei confronti della in via riconvenzionale Pt_1
per il pagamento della somma di € 905,80 a titolo di indennità di mancato preavviso.
In particolare, secondo la società, la aveva lavorato presso il bar Pt_1
della Polizia e successivamente presso il bar della Guardia di Finanza, entrambi da essa società gestiti, con contratti part-time e orari di lavoro conformi a quelli previsti nei contratti stipulati inter-partes, contestando tra l'altro che la lavoratrice avesse lavorato 50 ore settimanali e che avesse svolto straordinari non retribuiti.
La società deduceva inoltre: che la ricorrente non poteva aver lavorato presso il bar della Guardia di
Finanza dal 04.02.2012 al 15.10.2013, poiché l'appalto per quel bar era stato acquisito solo successivamente;
3 di aver pagato tutto quanto dovuto alla lavoratrice, anche gli straordinari effettuati, come dimostrato dalle buste paga e dai bonifici allegati;
che le dimissioni della ricorrente sarebbero state strumentali, e la Pt_1 avrebbe cospirato con altri per ottenere l'aggiudicazione di un nuovo appalto a una società terza (STE. con cui ha poi collaborato. CP_3
Il Tribunale, svolta istruttoria testimoniale, ha accolto solo in minima parte le domande della ricorrente, ed anche la riconvenzionale della società, compensando i crediti reciproci e condannando la società a pagare alla € Pt_1
618,84 per Tfr, oltre interessi e rivalutazione, ritenendo in sintesi: la mancata dimostrazione di un unico rapporto di lavoro tra le parti, in quanto le dichiarazioni dei testi sarebbero generiche sul punto;
la mancata dimostrazione dello svolgimento di 50 ore settimanali, come allegato in ricorso, e, di contro, la compatibilità dell'orario di lavoro con quello documentati, desumibile dalle testimonianze;
la sussistenza di un primo rapporto di lavoro subordinato part time, dal 4 febbraio 2012 al 4 giugno 2012, per 15 ore settimanali, e di un secondo rapporto di lavoro subordinato part time, dal 1° agosto 2012 al 21 novembre 2019, per 20 ore settimanali sino al 31 agosto 2014 e successivamente per 25 ore settimanali;
l'inquadramento della lavoratrice al V livello CCNL Turismo-Pubblici esercizi;
la prescrizione dei crediti maturati nel corso del primo rapporto di lavoro, in assenza di un valido atto interruttivo;
la mancata prova di altro straordinario e festività non pagate;
l'insussistenza della giusta causa di dimissioni, attesa la genericità della motivazione indicata nel recesso (mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge) e il difetto di prova circa specifiche violazioni da parte della datrice di lavoro.
La ha impugno il ricorso, lamentando l'erronea valutazione da Pt_1
parte del Tribunale delle testimonianze rispetto a quelle di avventori abituali del bar, l'erronea applicazione della prescrizione e la mancata considerazione delle festività cadenti di domenica.
In particolare, l'appellante sostiene:
4 che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto attendibili le testimonianze di due dipendenti della società resistente ( e , nonostante la loro Tes_1 Tes_2
presenza sporadica sul luogo di lavoro e il loro legame con la società, laddove le testimonianze di e , avventori abituali del bar, sarebbero più Tes_3 Tes_4
attendibili e confermerebbero la presenza costante della ricorrente sul posto di lavoro e il rispetto di un orario full-time;
che la prescrizione non sarebbe maturata;
che le festività cadenti di domenica dovevano essere retribuite, come previsto dalla contrattazione collettiva e dalla legge (Cass. n. 14643/2006);
che la prova testimoniale attesterebbe la maggiore durata del rapporto e dell'orario (full-time);
che le dimissioni della ricorrente sarebbero giustificate, nel momento in cui si riconosca il lavoro straordinario o comunque lo svolgimento di un rapporto di lavoro full-time in luogo del part-time pattuito;
che il maggior Tfr è dovuto in base al maggior orario di lavoro svolto e alla non contestazione dei conteggi.
L'appellata resiste in appello condividendo la valutazione del Tribunale che non vi sia prova del lavoro straordinario né della continuità del rapporto di lavoro, che le testimonianze favorevoli alla lavoratrice erano generiche e contraddittorie, mentre quelle dei propri testi precise e coerenti, e condividendola decisione del
Tribunale anche sull'infondatezza delle domande dell'appellante relative al Tfr, alle festività e all'indennità di preavviso.
All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Sulla sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal
4 febbraio 2012 al 20 novembre 2019, il Tribunale ha utilizzato sia risultanze documentali che testimoniali.
5 Sulle prime, non vi è contestazione dei documenti - in sé e per sé considerati
- in base ai quali il Tribunale ha ricavato un primo innegabile elemento di contesto afferente alla tipologia e orario del rapporto.
Ha affermato il Tribunale:
“
3.2. Risultano agli atti: modello C2 storico della ricorrente, attestante un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti, part time per 15 ore settimanali e qualifica di barista in capo alla ricorrente, dal 4 febbraio 2012 al 4 giugno 2012, e un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time per 20 ore settimanali e qualifica di barista, dall'1 agosto 2012 al 21 novembre 2019 (dc. 4 di parte ricorrente); estratto conto previdenziale da cui risulta un unico rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, dal 4 febbraio 2012 al 31 agosto 2019 (doc. 5 di parte ricorrente); contratto di lavoro datato 1 settembre 2014, per il periodo dall'1 agosto 2012, con inquadramento al V livello c.c.n.l. applicato e aumento dell'orario di lavoro da 20 a 25 ore settimanali, dall'1 settembre 2014 (doc. 7 di parte ricorrente); comunicazione telematica delle dimissioni della lavoratrice, per giusta causa e con decorrenza dal
21 novembre 2019 (doc. 7 di parte ricorrente); buste paga (docc. da 11 a 18 di parte ricorrente); atto di affidamento da parte del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo della Guardia di Finanza del bar presso l'aeroporto di Pratica di Mare, che prevede, all'art. 4: “il servizio disciplinato da questo atto negoziale decorrerà dal 15 ottobre 2013 e terminerà in data 23 febbraio 2015” (doc. 3 di parte resistente).”.
La avrebbe dovuto quindi provare lo svolgimento di un unico Pt_1
rapporto di lavoro e del diverso e maggior orario di lavoro asserito in ricorso.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto l'insufficienza della prova per testi visti i fatti salienti dichiarati in istruttoria, così ricapitolandone il contenuto:
3.2.1. Nel corso dell'istruttoria, il teste , militare della Guardia di Finanza Testimone_5 in servizio presso l'aeroporto di Pratica di Mare dal 1990, ha riferito: “Conosco la ricorrente, perché lavorava presso il bar in appalto nella nostra struttura militare in aeroporto, di cui ero avventore;
la ricorrente lavorava al bancone del bar, al mattino, e vedevo anche nel retro credo a preparare prodotti, quando c'erano meno clienti. […] Da quello che ricordo la ricorrente l'ho sempre vista al lavoro al bar, da quanto la CP_1 prese l'appalto fino a due o tre mesi prima del termine dell'appalto stesso, mi sembra. […]
[...] Io andavo sempre a fare colazione alle 7:10-7:15 e la ricorrente era già al lavoro, preciso che godo di alloggio di servizio in aeroporto;
andavo a prendere il caffè a metà mattinata con i colleghi di ufficio e la ricorrente era sempre al lavoro e lo stesso dopo pranzo, intorno alle 13:00-
13:30. Siccome il bar chiudeva alle 16:30, spesso passavo prima di rientrare in alloggio al bar per prendere qualcosa e la ricorrente era al lavoro”. La teste dipendente della resistente da 13 anni in qualità di barista al bar Testimone_6 della Polizia di Stato, all'interno dell'aeroporto di Pratica di Mare, ha riferito: “Ho lavorato in passato, sporadicamente per coprire qualche turno, al bar della Guardia di Finanza all'interno dell'aeroporto.
è una ragazza che è stata assunta da non ricordo bene Parte_1 CP_1 l'anno, ma tra il 2012 e il 2014; poi è stata un po' di tempo al bar della Polizia di Stato, lavorava in laboratorio per la preparazione dei panini.
La ricorrente ha lavorato al bar in cui lavoro io, mi sembra per quattro o cinque mesi a cavallo dell'estate dell'anno in cui è stata assunta;
all'epoca la società non aveva la gestione del bar della Guardia di finanza. Io lavoravo dalle 8:00 alle 9:30 e dalle 12:00 alle 15:30, di solito. La ricorrente faceva la gastronomia, la incrociavo all'ora di pranzo e a volte a colazione che preparava i tramezzini, ma non sempre.
6 Adr non conosco esattamente gli orari che rispettava la ricorrente, so solo che andava via prima di me, anche di un'ora e mezzo. Dopo un anno o un anno e mezzo la società ha preso la gestione del bar della Guardia Finanza e la ricorrente è andata a lavorare là”. Il teste , militare della Guardia di Finanza in servizio presso il Centro Testimone_7 Aviazione di Pratica di Mare dal 1996, ha riferito: “non saprei dire per quanti anni, ma la ricorrente ha lavorato per anni al bar della Guardia di Finanza;
non ricordo se nel corso del tempo sia sempre stata al lavoro al bar, continuativamente. Adr. Il bar apriva alle 7:00, io ero uno dei primi avventori, perché arrivo presto al lavoro, e a quell'ora la ricorrente era al lavoro al bar. Il bar chiudeva alle 16:30, e quando ero in sede andavo a prendere un caffè all'ora di chiusura e ho visto la ricorrente ancora al lavoro”. La teste dipendente di dal 2012 al 2016/2017, ha Testimone_8 Controparte_1 dichiarato: “Io lavoravo per 4-6 ore orientativamente, dalle 6:30, in quanto il bar apriva alle 7:00, e andavo via più o meno all'ora di pranzo-, dal lunedì al venerdì in quanto il bar il sabato e la domenica era chiuso. La ricorrente era una mia ex collega, alle dipendenze di Goodwork, stava alla gastronomia, a volte da va una mano al bancone del bar, era un unico ambiente. La ricorrente si occupava esclusivamente della preparazione di panini, pizze bianche, e qualche volta faceva dei piatti freddi, come caprese, insalate. Non si occupava di servire i clienti. La ricorrente lavorava dalle 7:00 alle 9:30, poi a volte tornava alle 12:00 per un'ora – un'ora e mezza per il pranzo. Questo dal lunedì al venerdì. Mi ricordo che io e lei abbiamo iniziato nel 2012 nello stesso periodo, ma non saprei dire il mese perché non me lo ricordo”.
Sulla valutazione di tali risultanze testimonianze, ha motivato il Tribunale:
3.3. Tali essendo le risultanze probatorie, ritiene l'Ufficio che in giudizio non è stata dimostrata la sussistenza di un unico rapporto di lavoro tra le parti, in quanto le dichiarazioni delle parti risultano generiche sul punto. Risulta che la società resistente ha avuto dapprima la gestione del bar sito nel reparto della
Polizia di Stato e solo dal 15 ottobre 2013 di quello sito nel reparto della Guardia di Finanza;
non è emersa la prova del rispetto, da parte della lavoratrice, di un orario di lavoro di 50 ore settimanali, come allegato in ricorso mentre, al contrario, risulta compatibile con gli orari documentalmente previsti (15 ore settimanali dal 4 febbraio 2012 al 4 giugno 2012, 20 ore settimanali dall'1 agosto 2012 al 31 agosto 2014 e 25 ore settimanali dall'1 settembre 2014 alla cessazione del rapporto) quanto dichiarato dai testi, che hanno dichiarato che la ricorrente era al lavoro al mattino, per le colazioni, poi a pranzo (teste e teste ), ma non in maniera continuativa (teste Tes_3 Tes_4 e teste ). Tes_2 Tes_1 Infine, quanto alla prosecuzione dell'orario di lavoro sino al pomeriggio, quanto affermato dai testi e (che può riferirsi solo al periodo dal 15 ottobre 2013, data della Tes_3 Tes_4 immissione della datrice di lavoro nella gestione del bar della Guardia di Finanza) non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni delle testi e , divergenti sul punto. Tes_2 Tes_1
Le critiche mosse dall'appellante a tale valutazione muovono esplicitamente ed essenzialmente dalla ritenuta inattendibilità dei testi di parte resistente a cagione dei loro rapporti con la ma tale critica non è fondata né dirimente. CP_1
La deduzione dell'appellante, in primo luogo, non considera, in relazione alla teste che questa ha dichiarato di aver lavorato per la Testimone_8 CP_1
sino al 2016/2017, mentre la testimonianza è stata resa il 15 marzo 2023. Né
l'appellante ha confutato tale circostanza, né ha dedotto, per la altro motivo Tes_2
di inattendibilità. Quanto poi al contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste,
l'appellante traduce in motivo di inattendibilità pure il fatto che la teste abbia
7 dichiarato di avere “lavorato in passato, sporadicamente per coprire qualche turno, al bar della Guardia di Finanza all'interno dell'aeroporto”, ma tale “sporadicità”, come sostantiva l'appellante, afferisce al peso probatorio della dichiarazione e non all'attendibilità.
Quanto invece alla dichiarazione della teste , la circostanza che Tes_1 costei fosse ancora dipendente della al momento dell'escussione non CP_1
può tradursi automaticamente in ragione di inattendibilità, in assenza di chiari e distinti profili di contraddittorietà interna nelle dichiarazioni della teste o di sicure smentita delle stesse.
A tale ultimo proposito, osserva la Corte che i divergenti elementi di valutazione astrattamente desumibili dalle dichiarazioni rese dai testi e Tes_3
dovrebbero confrontarsi con l'osservazione del Tribunale - non confutata Tes_4 dall'appellante - che, in relazione alla prosecuzione dell'orario di lavoro sino al pomeriggio, quanto affermato da tali testi può riferirsi solo al periodo dal 15 ottobre
2013, data della immissione della datrice di lavoro nella gestione del bar della
Guardia di Finanza.
Va poi considerato che, pur apprezzando le dichiarazioni rese da e Tes_3
dal , la loro rievocazione è in definitiva generica quanto alle occasioni Tes_4
(giorni/numero/frequenza) in cui la presenza della lavoratrice al lavoro poteva riscontrare con certezza l'orario di lavoro da questa asserito.
La Corte condivide quindi la valutazione di fatto del Tribunale sulla mancata dimostrazione dell'unicità del rapporto di lavoro e circa l'effettiva conformazione e durata dell'orario di lavoro.
La mancanza di prova dell'unicità del rapporto implica l'infondatezza del profilo di gravame che su tale base implicitamente avanza il fondamento della prescrizione (v. pag. 17 appello). Si concorda quindi sulla valutazione del Tribunale secondo cui
“in assenza di un valido atto interruttivo, considerato che dalla cessazione del rapporto (del 4 giugno 2012) alla domanda giudiziale è trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni, l'eccezione sollevata è fondata e deve affermarsi la prescrizione dei crediti maturati nel corso del primo rapporto di lavoro”.
Quanto alle festività cadenti la domenica (motivo di gravame a pag. 17 dell'appello), il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che
8 “Stante l'assenza di prova dello svolgimento di attività di lavoro nel corso di giorni festivi, la domanda deve essere respinta”.
L'argomento dell'appellante, secondo cui
“le somme richieste sono frutto delle festività cadenti di domenica … e pertanto il lavoratore non doveva provare lo svolgimento del rapporto nel lavoro festivo, quanto parte convenuta il pagamento delle festività cadenti di domenica che nel caso di specie non è stata provata
…”
cade in una petizione di principio alla luce del costante insegnamento di legittimità secondo cui è il lavoratore che deve provare di aver espletato la prestazione lavorativa di domenica, rappresentando tale circostanza il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio (v. tra tante Cass. Sez. lav., 7.4.1992, n. 4223).
Analoghe ragioni fondano il rigetto del motivo di appello che deduce il diritto al pagamento dello straordinario, avendo il Tribunale correttamente ricordato che
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 19 giugno 2018 n. 16150)”
e quindi motivato che
“Nel caso di specie, l'onere di specifica prova dei presupposti del diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario non è stato assolto dalla parte, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta”.
L'appellante a tale riguardo deduce genericamente una [diversa] valutazione della prova per testi, senza neppure indicare sotto tale specifico aspetto da quali dichiarazioni esattamente dovrebbe emergere la prestazione dello straordinario, incorrendo nel vizio di inammissibilità del motivo. Ma anche volendo concedere al motivo di appello il beneficio di una interpretazione “utile” della doglianza, andrebbe allora evidenziato che neppure dalle dichiarazioni dei testi di parte lavoratrice emerge quando e per quale durata sarebbe stato prestato lavoro straordinario. Anche in questo caso, dunque, la Corte condivide pienamente la valutazione del fatto da parte del Tribunale circa la mancata dimostrazione dello straordinario.
Dalla mancata dimostrazione di un rapporto unico ma anche del maggior orario dedotto in ricorso, deriva l'infondatezza anche del motivo di appello sul Tfr, che lo stesso appellante annette appunto ad una diversa valutazione della prova sull'accertamento del maggior orario e anche in questo caso facendo generico
9 rinvio ad una diversa valutazione della prova (v. pag. 21 appello). Anche su tale punto, la Corte rileva la genericità del motivo, e in ogni caso, pur concedendo un'interpretazione “utile” della doglianza, condivide il giudizio di fatto del
Tribunale.
Discorso analogo va fatto per quanto attiene al motivo di appello sull'indennità di preavviso. L'appellante al riguardo deduce che
“Anche detto capo di domanda merita di essere riformato nel momento in cui venga riconosciuto il lavoro straordinario o comunque l'esistenza di un rapporto di lavoro full-time in luogo del part-time pattuito.”.
Tutto quanto già osservato dalla Corte sugli aspetti rilevanti sopra indicati
(tipologia rapporto, conformazione su full time invece che sul part time, etc…) esclude la sussistenza dei presupposti (peraltro di non meglio specificati nel motivo a pag. 20 dell'appello) delle “violazioni contrattuali” poste a fondamento della domanda. Può peraltro osservarsi, sulle motivazioni delle dimissioni, che le risultanze istruttorie gettano un'ombra sulle loro vere ragioni, sia perché talune circostanze circa una nuova attività in concorrenza con la non sono CP_1
state specificamente contestate, sia perché la teste della CP_1 Testimone_9
ha dichiarato:
“Adr. mi disse che era intenzione sua e della ricorrente aprire un'attività, Testimone_10 Tes_1 mi offrirono d partecipare, e la mi disse che era loro intenzione andarsene dalla Goodwork. Da quello che so dovevano andare a lavorare per la società Stella, che era nuova appaltatrice, al bar ella Guardia di Finanza sempre a Prativa di Mare e in effetti ho visto la ricorrente, Parte_2 e lavorare lì, subito dopo.”. Testimone_10
In ogni caso, il difetto di prova circa “violazioni contrattuali” ascritte al datore di lavoro escludono la giusta causa delle dimissioni e dunque il fatto costitutivo del diritto all'indennità di preavviso.
Tutto quanto detto implica anche il rigetto dell'istanza di riforma della sentenza relativa alla quantificazione delle spese legali del primo grado, ellitticamente annesso all'accoglimento dell'appello.
Le osservazioni sin qui svolte assorbono ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto. 10 Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, determinate inclinando al minimo dei vigenti parametri in ragione della semplicità
e serialità della controversia e dell'assenza di particolari ragioni di fatto e di diritto sottoposte alla Corte.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 4.997,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 14 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2982/2023 Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Stefano Muggia
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con sede legale in Roma, Via Controparte_2
Cesare Peroni n. 30, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe
SA e RO TU
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione
Lavoro – n. 1247
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza: 1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. (previa, ove occorra, la declaratoria di nullità di eventuali contratti di lavoro autonomo e/o di eventuali atti qualificanti il rapporto quale autonomo o occasionale o di mera collaborazione), che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la soc. convenuta di cui in epigrafe per il periodo dal 5-6-2012 al 31-
7-2012, disciplinato dal CCNL Turismo ed inquadramento al V livello;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto un orario di 50 ore settimanali per l'intero periodo di lavoro dal 4-2-2012 al 20-11-2019 (essendo i restanti periodi già qualificati come subordinati)
3) Per l'effetto Condannare la soc. convenuta di cui in epigrafe al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 111.381,65 (112.871,98-1490.93) come da specifica del conteggio sindacale unito al presente atto che deve ritenersi parte integrante del presente ricorso, per i titoli indicati nel conteggio sindacale, a cui sono state sottratte le somme indicate nella parte in fatto e quanto riconosciuto dal Giudice di I grado ovvero condannarla alla diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
4) in via gradata Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto un orario di 50 ore settimanali, o il diverso orario superiore alle 20 ore che l'Ecc.ma Corte ritenga per il periodo dal 16- 10-2013 al 20-11-2019 (periodo di lavoro presso la Guardia di Finanza) 5) Condannare alle spese legali superiori a quelle riconosciute per il I grado sulla base di quanto riconosciuto in riforma della impugnata sentenza Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate art. 429 c.p.c. Sentenza esecutiva
Rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore del difensore costituito, oltre alle spese forfettizzate nella misura del 15% per l'odierno giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Rigettare l'appello. In subordine, in caso di accoglimento, ridurre l'importo richiesto da controparte in ragione di quanto dovuto in esito all'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti della Parte_1
al fine di far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle Controparte_1
dipendenze della predetta società dal 5 giugno 2012 al 31 luglio 2012, con inquadramento al V livello CCNL Turismo e la condanna della convenuta a pagarle
€ 112.032,37 oltre accessori per differenze retributive.
A tal fine la ricorrente deduceva in sintesi: di avere lavorato per la dal 4 febbraio 2012 al 20 novembre Controparte_1
2019, dimettendosi per giusta causa in quanto non era stata più retribuita;
2 di aver disimpegnato mansioni di barista presso il bar gestito dalla datrice di lavoro per la Guardia di Finanza presso l'aeroporto di Pratica di Mare, dal 4 febbraio 2012 al 4 giugno 2012 con contatto a tempo determinato per 15 ore settimanali, dal 5 giugno 2012 al 31 luglio 2012 senza alcuna regolarizzazione e dal
1° agosto 2012 con contratto a tempo indeterminato;
di essere stata inquadrata al V livello del CCNL Turismo-pubblici esercizi con contratto part-time, ma di avere in realtà lavorato per 50 ore settimanali, senza pausa pranzo, accumulando ore di straordinario non retribuito;
di avere ricevuto pagamenti inferiori al dovuto (retribuzione mensile di €
900,00) e di non avere percepito retribuzioni da ottobre 2018 per il periodo precedente.
La ricorrente chiedeva dunque l'accertamento di un ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 5 giugno 2012 al 31 luglio 2012 con inquadramento al V livello del CCNL Turismo, e la condanna della società al pagamento delle differenze per le ore effettivamente lavorate, ivi comprese quelle per lo straordinario, per festività non retribuite, per differenze su 13ª e 14ª mensilità, per differenza sul Tfr e per indennità sostitutiva del preavviso avendo ella interrotto il lavoro a cagione dei mancati pagamenti.
La resisteva, eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1
dei diritti maturati prima del 25.05.2015 e contestando quanto dedotto dalla ricorrente, e agiva a sua volta nei confronti della in via riconvenzionale Pt_1
per il pagamento della somma di € 905,80 a titolo di indennità di mancato preavviso.
In particolare, secondo la società, la aveva lavorato presso il bar Pt_1
della Polizia e successivamente presso il bar della Guardia di Finanza, entrambi da essa società gestiti, con contratti part-time e orari di lavoro conformi a quelli previsti nei contratti stipulati inter-partes, contestando tra l'altro che la lavoratrice avesse lavorato 50 ore settimanali e che avesse svolto straordinari non retribuiti.
La società deduceva inoltre: che la ricorrente non poteva aver lavorato presso il bar della Guardia di
Finanza dal 04.02.2012 al 15.10.2013, poiché l'appalto per quel bar era stato acquisito solo successivamente;
3 di aver pagato tutto quanto dovuto alla lavoratrice, anche gli straordinari effettuati, come dimostrato dalle buste paga e dai bonifici allegati;
che le dimissioni della ricorrente sarebbero state strumentali, e la Pt_1 avrebbe cospirato con altri per ottenere l'aggiudicazione di un nuovo appalto a una società terza (STE. con cui ha poi collaborato. CP_3
Il Tribunale, svolta istruttoria testimoniale, ha accolto solo in minima parte le domande della ricorrente, ed anche la riconvenzionale della società, compensando i crediti reciproci e condannando la società a pagare alla € Pt_1
618,84 per Tfr, oltre interessi e rivalutazione, ritenendo in sintesi: la mancata dimostrazione di un unico rapporto di lavoro tra le parti, in quanto le dichiarazioni dei testi sarebbero generiche sul punto;
la mancata dimostrazione dello svolgimento di 50 ore settimanali, come allegato in ricorso, e, di contro, la compatibilità dell'orario di lavoro con quello documentati, desumibile dalle testimonianze;
la sussistenza di un primo rapporto di lavoro subordinato part time, dal 4 febbraio 2012 al 4 giugno 2012, per 15 ore settimanali, e di un secondo rapporto di lavoro subordinato part time, dal 1° agosto 2012 al 21 novembre 2019, per 20 ore settimanali sino al 31 agosto 2014 e successivamente per 25 ore settimanali;
l'inquadramento della lavoratrice al V livello CCNL Turismo-Pubblici esercizi;
la prescrizione dei crediti maturati nel corso del primo rapporto di lavoro, in assenza di un valido atto interruttivo;
la mancata prova di altro straordinario e festività non pagate;
l'insussistenza della giusta causa di dimissioni, attesa la genericità della motivazione indicata nel recesso (mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge) e il difetto di prova circa specifiche violazioni da parte della datrice di lavoro.
La ha impugno il ricorso, lamentando l'erronea valutazione da Pt_1
parte del Tribunale delle testimonianze rispetto a quelle di avventori abituali del bar, l'erronea applicazione della prescrizione e la mancata considerazione delle festività cadenti di domenica.
In particolare, l'appellante sostiene:
4 che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto attendibili le testimonianze di due dipendenti della società resistente ( e , nonostante la loro Tes_1 Tes_2
presenza sporadica sul luogo di lavoro e il loro legame con la società, laddove le testimonianze di e , avventori abituali del bar, sarebbero più Tes_3 Tes_4
attendibili e confermerebbero la presenza costante della ricorrente sul posto di lavoro e il rispetto di un orario full-time;
che la prescrizione non sarebbe maturata;
che le festività cadenti di domenica dovevano essere retribuite, come previsto dalla contrattazione collettiva e dalla legge (Cass. n. 14643/2006);
che la prova testimoniale attesterebbe la maggiore durata del rapporto e dell'orario (full-time);
che le dimissioni della ricorrente sarebbero giustificate, nel momento in cui si riconosca il lavoro straordinario o comunque lo svolgimento di un rapporto di lavoro full-time in luogo del part-time pattuito;
che il maggior Tfr è dovuto in base al maggior orario di lavoro svolto e alla non contestazione dei conteggi.
L'appellata resiste in appello condividendo la valutazione del Tribunale che non vi sia prova del lavoro straordinario né della continuità del rapporto di lavoro, che le testimonianze favorevoli alla lavoratrice erano generiche e contraddittorie, mentre quelle dei propri testi precise e coerenti, e condividendola decisione del
Tribunale anche sull'infondatezza delle domande dell'appellante relative al Tfr, alle festività e all'indennità di preavviso.
All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Sulla sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal
4 febbraio 2012 al 20 novembre 2019, il Tribunale ha utilizzato sia risultanze documentali che testimoniali.
5 Sulle prime, non vi è contestazione dei documenti - in sé e per sé considerati
- in base ai quali il Tribunale ha ricavato un primo innegabile elemento di contesto afferente alla tipologia e orario del rapporto.
Ha affermato il Tribunale:
“
3.2. Risultano agli atti: modello C2 storico della ricorrente, attestante un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti, part time per 15 ore settimanali e qualifica di barista in capo alla ricorrente, dal 4 febbraio 2012 al 4 giugno 2012, e un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time per 20 ore settimanali e qualifica di barista, dall'1 agosto 2012 al 21 novembre 2019 (dc. 4 di parte ricorrente); estratto conto previdenziale da cui risulta un unico rapporto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità, dal 4 febbraio 2012 al 31 agosto 2019 (doc. 5 di parte ricorrente); contratto di lavoro datato 1 settembre 2014, per il periodo dall'1 agosto 2012, con inquadramento al V livello c.c.n.l. applicato e aumento dell'orario di lavoro da 20 a 25 ore settimanali, dall'1 settembre 2014 (doc. 7 di parte ricorrente); comunicazione telematica delle dimissioni della lavoratrice, per giusta causa e con decorrenza dal
21 novembre 2019 (doc. 7 di parte ricorrente); buste paga (docc. da 11 a 18 di parte ricorrente); atto di affidamento da parte del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo della Guardia di Finanza del bar presso l'aeroporto di Pratica di Mare, che prevede, all'art. 4: “il servizio disciplinato da questo atto negoziale decorrerà dal 15 ottobre 2013 e terminerà in data 23 febbraio 2015” (doc. 3 di parte resistente).”.
La avrebbe dovuto quindi provare lo svolgimento di un unico Pt_1
rapporto di lavoro e del diverso e maggior orario di lavoro asserito in ricorso.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto l'insufficienza della prova per testi visti i fatti salienti dichiarati in istruttoria, così ricapitolandone il contenuto:
3.2.1. Nel corso dell'istruttoria, il teste , militare della Guardia di Finanza Testimone_5 in servizio presso l'aeroporto di Pratica di Mare dal 1990, ha riferito: “Conosco la ricorrente, perché lavorava presso il bar in appalto nella nostra struttura militare in aeroporto, di cui ero avventore;
la ricorrente lavorava al bancone del bar, al mattino, e vedevo anche nel retro credo a preparare prodotti, quando c'erano meno clienti. […] Da quello che ricordo la ricorrente l'ho sempre vista al lavoro al bar, da quanto la CP_1 prese l'appalto fino a due o tre mesi prima del termine dell'appalto stesso, mi sembra. […]
[...] Io andavo sempre a fare colazione alle 7:10-7:15 e la ricorrente era già al lavoro, preciso che godo di alloggio di servizio in aeroporto;
andavo a prendere il caffè a metà mattinata con i colleghi di ufficio e la ricorrente era sempre al lavoro e lo stesso dopo pranzo, intorno alle 13:00-
13:30. Siccome il bar chiudeva alle 16:30, spesso passavo prima di rientrare in alloggio al bar per prendere qualcosa e la ricorrente era al lavoro”. La teste dipendente della resistente da 13 anni in qualità di barista al bar Testimone_6 della Polizia di Stato, all'interno dell'aeroporto di Pratica di Mare, ha riferito: “Ho lavorato in passato, sporadicamente per coprire qualche turno, al bar della Guardia di Finanza all'interno dell'aeroporto.
è una ragazza che è stata assunta da non ricordo bene Parte_1 CP_1 l'anno, ma tra il 2012 e il 2014; poi è stata un po' di tempo al bar della Polizia di Stato, lavorava in laboratorio per la preparazione dei panini.
La ricorrente ha lavorato al bar in cui lavoro io, mi sembra per quattro o cinque mesi a cavallo dell'estate dell'anno in cui è stata assunta;
all'epoca la società non aveva la gestione del bar della Guardia di finanza. Io lavoravo dalle 8:00 alle 9:30 e dalle 12:00 alle 15:30, di solito. La ricorrente faceva la gastronomia, la incrociavo all'ora di pranzo e a volte a colazione che preparava i tramezzini, ma non sempre.
6 Adr non conosco esattamente gli orari che rispettava la ricorrente, so solo che andava via prima di me, anche di un'ora e mezzo. Dopo un anno o un anno e mezzo la società ha preso la gestione del bar della Guardia Finanza e la ricorrente è andata a lavorare là”. Il teste , militare della Guardia di Finanza in servizio presso il Centro Testimone_7 Aviazione di Pratica di Mare dal 1996, ha riferito: “non saprei dire per quanti anni, ma la ricorrente ha lavorato per anni al bar della Guardia di Finanza;
non ricordo se nel corso del tempo sia sempre stata al lavoro al bar, continuativamente. Adr. Il bar apriva alle 7:00, io ero uno dei primi avventori, perché arrivo presto al lavoro, e a quell'ora la ricorrente era al lavoro al bar. Il bar chiudeva alle 16:30, e quando ero in sede andavo a prendere un caffè all'ora di chiusura e ho visto la ricorrente ancora al lavoro”. La teste dipendente di dal 2012 al 2016/2017, ha Testimone_8 Controparte_1 dichiarato: “Io lavoravo per 4-6 ore orientativamente, dalle 6:30, in quanto il bar apriva alle 7:00, e andavo via più o meno all'ora di pranzo-, dal lunedì al venerdì in quanto il bar il sabato e la domenica era chiuso. La ricorrente era una mia ex collega, alle dipendenze di Goodwork, stava alla gastronomia, a volte da va una mano al bancone del bar, era un unico ambiente. La ricorrente si occupava esclusivamente della preparazione di panini, pizze bianche, e qualche volta faceva dei piatti freddi, come caprese, insalate. Non si occupava di servire i clienti. La ricorrente lavorava dalle 7:00 alle 9:30, poi a volte tornava alle 12:00 per un'ora – un'ora e mezza per il pranzo. Questo dal lunedì al venerdì. Mi ricordo che io e lei abbiamo iniziato nel 2012 nello stesso periodo, ma non saprei dire il mese perché non me lo ricordo”.
Sulla valutazione di tali risultanze testimonianze, ha motivato il Tribunale:
3.3. Tali essendo le risultanze probatorie, ritiene l'Ufficio che in giudizio non è stata dimostrata la sussistenza di un unico rapporto di lavoro tra le parti, in quanto le dichiarazioni delle parti risultano generiche sul punto. Risulta che la società resistente ha avuto dapprima la gestione del bar sito nel reparto della
Polizia di Stato e solo dal 15 ottobre 2013 di quello sito nel reparto della Guardia di Finanza;
non è emersa la prova del rispetto, da parte della lavoratrice, di un orario di lavoro di 50 ore settimanali, come allegato in ricorso mentre, al contrario, risulta compatibile con gli orari documentalmente previsti (15 ore settimanali dal 4 febbraio 2012 al 4 giugno 2012, 20 ore settimanali dall'1 agosto 2012 al 31 agosto 2014 e 25 ore settimanali dall'1 settembre 2014 alla cessazione del rapporto) quanto dichiarato dai testi, che hanno dichiarato che la ricorrente era al lavoro al mattino, per le colazioni, poi a pranzo (teste e teste ), ma non in maniera continuativa (teste Tes_3 Tes_4 e teste ). Tes_2 Tes_1 Infine, quanto alla prosecuzione dell'orario di lavoro sino al pomeriggio, quanto affermato dai testi e (che può riferirsi solo al periodo dal 15 ottobre 2013, data della Tes_3 Tes_4 immissione della datrice di lavoro nella gestione del bar della Guardia di Finanza) non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni delle testi e , divergenti sul punto. Tes_2 Tes_1
Le critiche mosse dall'appellante a tale valutazione muovono esplicitamente ed essenzialmente dalla ritenuta inattendibilità dei testi di parte resistente a cagione dei loro rapporti con la ma tale critica non è fondata né dirimente. CP_1
La deduzione dell'appellante, in primo luogo, non considera, in relazione alla teste che questa ha dichiarato di aver lavorato per la Testimone_8 CP_1
sino al 2016/2017, mentre la testimonianza è stata resa il 15 marzo 2023. Né
l'appellante ha confutato tale circostanza, né ha dedotto, per la altro motivo Tes_2
di inattendibilità. Quanto poi al contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste,
l'appellante traduce in motivo di inattendibilità pure il fatto che la teste abbia
7 dichiarato di avere “lavorato in passato, sporadicamente per coprire qualche turno, al bar della Guardia di Finanza all'interno dell'aeroporto”, ma tale “sporadicità”, come sostantiva l'appellante, afferisce al peso probatorio della dichiarazione e non all'attendibilità.
Quanto invece alla dichiarazione della teste , la circostanza che Tes_1 costei fosse ancora dipendente della al momento dell'escussione non CP_1
può tradursi automaticamente in ragione di inattendibilità, in assenza di chiari e distinti profili di contraddittorietà interna nelle dichiarazioni della teste o di sicure smentita delle stesse.
A tale ultimo proposito, osserva la Corte che i divergenti elementi di valutazione astrattamente desumibili dalle dichiarazioni rese dai testi e Tes_3
dovrebbero confrontarsi con l'osservazione del Tribunale - non confutata Tes_4 dall'appellante - che, in relazione alla prosecuzione dell'orario di lavoro sino al pomeriggio, quanto affermato da tali testi può riferirsi solo al periodo dal 15 ottobre
2013, data della immissione della datrice di lavoro nella gestione del bar della
Guardia di Finanza.
Va poi considerato che, pur apprezzando le dichiarazioni rese da e Tes_3
dal , la loro rievocazione è in definitiva generica quanto alle occasioni Tes_4
(giorni/numero/frequenza) in cui la presenza della lavoratrice al lavoro poteva riscontrare con certezza l'orario di lavoro da questa asserito.
La Corte condivide quindi la valutazione di fatto del Tribunale sulla mancata dimostrazione dell'unicità del rapporto di lavoro e circa l'effettiva conformazione e durata dell'orario di lavoro.
La mancanza di prova dell'unicità del rapporto implica l'infondatezza del profilo di gravame che su tale base implicitamente avanza il fondamento della prescrizione (v. pag. 17 appello). Si concorda quindi sulla valutazione del Tribunale secondo cui
“in assenza di un valido atto interruttivo, considerato che dalla cessazione del rapporto (del 4 giugno 2012) alla domanda giudiziale è trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni, l'eccezione sollevata è fondata e deve affermarsi la prescrizione dei crediti maturati nel corso del primo rapporto di lavoro”.
Quanto alle festività cadenti la domenica (motivo di gravame a pag. 17 dell'appello), il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che
8 “Stante l'assenza di prova dello svolgimento di attività di lavoro nel corso di giorni festivi, la domanda deve essere respinta”.
L'argomento dell'appellante, secondo cui
“le somme richieste sono frutto delle festività cadenti di domenica … e pertanto il lavoratore non doveva provare lo svolgimento del rapporto nel lavoro festivo, quanto parte convenuta il pagamento delle festività cadenti di domenica che nel caso di specie non è stata provata
…”
cade in una petizione di principio alla luce del costante insegnamento di legittimità secondo cui è il lavoratore che deve provare di aver espletato la prestazione lavorativa di domenica, rappresentando tale circostanza il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio (v. tra tante Cass. Sez. lav., 7.4.1992, n. 4223).
Analoghe ragioni fondano il rigetto del motivo di appello che deduce il diritto al pagamento dello straordinario, avendo il Tribunale correttamente ricordato che
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 19 giugno 2018 n. 16150)”
e quindi motivato che
“Nel caso di specie, l'onere di specifica prova dei presupposti del diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario non è stato assolto dalla parte, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta”.
L'appellante a tale riguardo deduce genericamente una [diversa] valutazione della prova per testi, senza neppure indicare sotto tale specifico aspetto da quali dichiarazioni esattamente dovrebbe emergere la prestazione dello straordinario, incorrendo nel vizio di inammissibilità del motivo. Ma anche volendo concedere al motivo di appello il beneficio di una interpretazione “utile” della doglianza, andrebbe allora evidenziato che neppure dalle dichiarazioni dei testi di parte lavoratrice emerge quando e per quale durata sarebbe stato prestato lavoro straordinario. Anche in questo caso, dunque, la Corte condivide pienamente la valutazione del fatto da parte del Tribunale circa la mancata dimostrazione dello straordinario.
Dalla mancata dimostrazione di un rapporto unico ma anche del maggior orario dedotto in ricorso, deriva l'infondatezza anche del motivo di appello sul Tfr, che lo stesso appellante annette appunto ad una diversa valutazione della prova sull'accertamento del maggior orario e anche in questo caso facendo generico
9 rinvio ad una diversa valutazione della prova (v. pag. 21 appello). Anche su tale punto, la Corte rileva la genericità del motivo, e in ogni caso, pur concedendo un'interpretazione “utile” della doglianza, condivide il giudizio di fatto del
Tribunale.
Discorso analogo va fatto per quanto attiene al motivo di appello sull'indennità di preavviso. L'appellante al riguardo deduce che
“Anche detto capo di domanda merita di essere riformato nel momento in cui venga riconosciuto il lavoro straordinario o comunque l'esistenza di un rapporto di lavoro full-time in luogo del part-time pattuito.”.
Tutto quanto già osservato dalla Corte sugli aspetti rilevanti sopra indicati
(tipologia rapporto, conformazione su full time invece che sul part time, etc…) esclude la sussistenza dei presupposti (peraltro di non meglio specificati nel motivo a pag. 20 dell'appello) delle “violazioni contrattuali” poste a fondamento della domanda. Può peraltro osservarsi, sulle motivazioni delle dimissioni, che le risultanze istruttorie gettano un'ombra sulle loro vere ragioni, sia perché talune circostanze circa una nuova attività in concorrenza con la non sono CP_1
state specificamente contestate, sia perché la teste della CP_1 Testimone_9
ha dichiarato:
“Adr. mi disse che era intenzione sua e della ricorrente aprire un'attività, Testimone_10 Tes_1 mi offrirono d partecipare, e la mi disse che era loro intenzione andarsene dalla Goodwork. Da quello che so dovevano andare a lavorare per la società Stella, che era nuova appaltatrice, al bar ella Guardia di Finanza sempre a Prativa di Mare e in effetti ho visto la ricorrente, Parte_2 e lavorare lì, subito dopo.”. Testimone_10
In ogni caso, il difetto di prova circa “violazioni contrattuali” ascritte al datore di lavoro escludono la giusta causa delle dimissioni e dunque il fatto costitutivo del diritto all'indennità di preavviso.
Tutto quanto detto implica anche il rigetto dell'istanza di riforma della sentenza relativa alla quantificazione delle spese legali del primo grado, ellitticamente annesso all'accoglimento dell'appello.
Le osservazioni sin qui svolte assorbono ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto. 10 Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, determinate inclinando al minimo dei vigenti parametri in ragione della semplicità
e serialità della controversia e dell'assenza di particolari ragioni di fatto e di diritto sottoposte alla Corte.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 4.997,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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