Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 18/3/2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14595/2024 R.G. Previdenza
TRA
rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 dall'avv.to Pietro Pezone, con il quale elettivamente domicilia, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura dell'Istituto
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 21/11/2024 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a beneficiare della maggiorazione sociale (cd. adeguamento al milione) così come disciplinato dall'art. 38 comma 4 della L.448/2001, esponendo di essere titolare di pensione di invalidità civile e di non superare i
L si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1 deducendo di aver riconosciuto in favore dell'istante detta maggiorazione, seppur in misura ridotta, atteso che dall'estratto contributivo versato in atti risultava per l'anno 2023 la sussistenza di redditi da lavoro superiori ai limiti fissati per la concessione in misura piena dell'adeguamento.
All'odierna udienza cartolare, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Per avere diritto alla maggiorazione ex L. 448/2001 la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 9.102,34 euro (che sale a 18.204,68 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato).
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: 1) il reddito della casa di abitazione;
2) le pensioni di guerra;
3) l'indennità di accompagnamento;
4) l'importo aggiuntivo di
154,94 euro (legge 388/2000); 5) i trattamenti di famiglia;
l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, 6) in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 l. n. 448 del
2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della
Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma)” (Cassazione civile sez. lav.,
08/03/2023, n.6950).
Tanto premesso, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, parte ricorrente - titolare di pensione di inabilità civile - presentava in data 7.3.2023, e poi di nuovo il 5.4.2024, domande per il riconoscimento del diritto all'adeguamento al milione ex L. 448/2001, che rimanevano senza esito.
Ed invero, in sede di costituzione, l ha dedotto e provato CP_1 tramite l'esibizione dei cedolini di pensione di aver riconosciuto la maggiorazione richiesta, seppur in misura ridotta pari a 9,81 mensili e non integrale.
Infatti, la normativa prevede due soglie reddituali: se il soggetto non supera la prima, ha diritto alla maggiorazione piena;
se l'interessato oltrepassa il primo limite ma non il secondo, potrà ottenere una maggiorazione parziale.
Ciò posto, il diritto alla maggiorazione in misura integrale non sussiste poiché per l'anno 2023 i redditi da lavoro del ricorrente pari a
4894,00, cumulati con la pensione di invalidità, se non determinano il superamento della soglia normativamente prevista, determinano tuttavia il riconoscimento dell'incremento in misura ridotta.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Aversa, 19/3/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)