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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7328/24 RG in data 30.9.24, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Giovanna Chiaese, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via Irno n. 11;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Milena Andreoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Capaccio Paestum al Viale della Repubblica n. 59;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.9.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.9.24, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 AN in data 5.12.20 con e che dalla loro unione erano nati i gemelli e CP_1 Per_1
(11.8.21), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, con affido congiunto dei minori ad Per_2 entrambi i genitori, collocazione presso di lei e disciplina del diritto di visita e della relativa regolamentazione dell'aspetto economico sia in favore dei figli che della ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente il resistente che contestava in modo preciso le allegazioni in fatto di cui al ricorso con riferimento alle cause della crisi familiare, pur non opponendosi alla domanda di separazione, instando per il rigetto della domanda di mantenimento per la ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, ascoltati gli stessi, con ordinanza depositata in data 12.2.25, il giudice affidava i minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinando il diritto di visita e determinando l'assegno di mantenimento per ciascun figlio in € 180,00 ed in favore della ricorrente di € 150,00, rinviando la causa, ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 18.9.25 (fissata con modalità di trattazione scritta) per la decisione.
Alla suddetta udienza, la causa, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, era riservata in decisione.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, tra cui l'esercizio della responsabilità genitoriale per i minori e Per_1 Per_2
Orbene, ritiene il Tribunale che ne vada disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie non sono emerse gravi carenze genitoriali delle parti in causa, in quanto entrambi i genitori (come risulta dalla relativa audizione all'udienza del 11.2.25) sono attenti alla gestione dei minori, mantengono un rapporto sereno con entrambi, dormono anche con il padre, anche in considerazione della collocazione abitativa (la casa familiare si trova in uno stabile della famiglia del resistente e questi si è trasferito al piano di sotto, così garantendosi un rapporto costante e di collaborazione tra i genitori per la gestione dei figli), dovendo pertanto confermarsi l'affido condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, non essendo sopravvenuti ulteriori elementi rispetto a quanto già valutato, si ritiene di dover confermare quanto già statuito disponendo che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé i bambini, a week end alterni dal sabato mattina alla domenica sera, riportandoli a casa dopo aver cenato;
inoltre, nella settimana in cui non è previsto il pernotto, terrà i minori con se i giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 fino alle ore 21,00 e, nella settimana successiva il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 21,00, facendoli anche cenare, potrà trascorrere, inoltre, con i minori, nelle vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i giorni del 24 dicembre, 1 e 6 gennaio un anno e quello successivo i giorni del 25, 31 dicembre e 5 gennaio;
nel periodo pasquale il padre trascorrerà con i minori il lunedì in Albis, gli anni pari ed la domenica di Pasqua gli anni dispari;
i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà e della mamma, oltre a consumare un pasto con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno ed onomastico;
infine trascorreranno con ciascuno dei genitori 10 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 10 gg nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, impregiudicata la possibilità che i genitori possano disciplinare in modo diverso il diritto di visita.
La casa coniugale di proprietà del resistente va assegnata alla ricorrente, abitandovi con i minori, dovendo invitarsi i genitori, per la particolarità della situazione abitativa, a mantenere rapporti civili e sereni, giovando sicuramente tale clima ad una crescita sana ed equilibrata dei minori.
Va, quindi, determinato il mantenimento per i figli, rilevandosi che entrambe le parti concordano sulla circostanza che la ricorrente non svolge attività lavorativa da quando è cominciata la convivenza, a differenza del resistente che ha un lavoro dipendente con una retribuzione di € 1500,00 mensile circa
(avendo percepito una retribuzione complessiva annuale di € 12788,91 per l'anno 2023, una retribuzione annuale di € 10677,51 per l'anno 2022 ed una retribuzione di € 8861,00 per l'anno 2021).
Egli risulta aver contratto due finanziamenti, l'uno per il fotovoltaico per la somma di € 150,00 circa che dovrebbe essere scaduto (vi è un solo contatore a servizio della casa familiare e della casa dei suoceri) ed altro finanziamento di € 250,00 per l'acquisto di un'auto (si vedano dichiarazioni rese dalle parti). L'assegno unico, per quanto dichiarato, è percepito dal resistente.
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale ritiene il Tribunale, considerando l'assegnazione della casa coniugale (con pagamento di utenze a carico del resistente, essendo unico il contatore e non potendo disciplinarsi la ripartizione delle spese a metà, non essendo certi i consumi),
i tempi di permanenza dei minori, la situazione economica delle parti, di dover confermare per ciascuno dei minori la somma di € 180,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, oltre a dover contribuire ciascuno dei genitori nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Quanto all'assegno unico, ritiene il Tribunale di lasciare piena libertà al resistente di consentire a che sia la ricorrente ad usufruirne, dovendo altrimenti essere destinatari dell'assegno ciascuno dei genitori nella misura del 50% come per legge.
Va, infine, esaminata la domanda di mantenimento come proposta dalla ricorrente, a cui il resistente, inizialmente, si era opposto per poi, in sede di comparsa conclusionale, chiedere la conferma fino al momento dell'inizio di eventuale attività lavorativa della ricorrente.
Orbene, ritiene il Tribunale che essa sia fondata e come tale vada accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, riscontrandosi che, durante il matrimonio, per quanto di breve durata, la ricorrente non ha svolto attività lavorativa, si è occupata dei minori, avendo provveduto il coniuge a sostenerla, si ritiene di dover confermare quanto già statuito in precedenza, determinando in € 150,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere mensilmente alla ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi e stante la natura necessita del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di nata a [...] il [...], e Parte_1 , nato a [...] il [...], celebrato nel Comune di AN in data 5.12.20; CP_1
2) affida in via congiunta i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
3) Dispone che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé i bambini, a week end alterni dal sabato mattina alla domenica sera, riportandoli a casa dopo aver cenato;
inoltre, nella settimana in cui non è previsto il pernotto, terrà i minori con se i giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 fino alle ore 21,00 e, nella settimana successiva il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 21,00, facendoli anche cenare, potrà trascorrere, inoltre, con i minori, nelle vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i giorni del 24 dicembre, 1 e 6 gennaio un anno e quello successivo i giorni del 25, 31 dicembre e 5 gennaio;
nel periodo pasquale il padre trascorrerà con i minori il lunedì in Albis, gli anni pari ed la domenica di Pasqua gli anni dispari;
i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà e della mamma, oltre a consumare un pasto con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno ed onomastico;
infine trascorreranno con ciascuno dei genitori 10 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 10 gg nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, impregiudicata la possibilità che i genitori possano disciplinare in modo diverso il diritto di visita.
4) assegna la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli;
5) determina in € 180,00 il contributo per il mantenimento in favore di ciascun minore che il padre è tenuto a corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
6) determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto Comune);
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.9.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi