Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1464
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Fondi della domanda di separazione

    Dai documenti prodotti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario e dalla loro unione sono nati due figli minorenni. Le parti hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.

  • Altro
    Improcedibilità della domanda di divorzio

    Essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1464
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 1464
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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