Articolo 1 della Legge 8 febbraio 1949, n. 24
Articolo 2
Versione
16 febbraio 1949
Art. 1.
Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di Universita' e degli Istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 28 febbraio 1949.
I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti Facolta' entro il 28 febbraio 1949.
Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purche' siano approvate fino al 28 febbraio 1949.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1949