CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 62/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Massimiliano Cicero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova Corso del Popolo n. 8;
appellante;
contro
:
CONDOMINIO UMBERTO I (CF: P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Barbiero ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova Via Niccolò Tommaseo n. 15;
appellato;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2400/23 del Tribunale di Padova del 30 novembre 2023;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito, in via principale, dichiarare la nullità della delibera dell'assemblea del di Padova del 14.6.2021 in punto approvazione Controparte_1 bilancio consuntivo 2019-2020 per i motivi illustrati in narrativa. Spese rifuse, anche della procedura di mediazione”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“In via principale nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'attore, sia nel merito che in via istruttoria, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate nella parte espositiva della presente comparsa di costituzione e risposta, nonché nella II memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado per il confermando in foto la sentenza impugnata. Controparte_2
Con vittoria di spese, onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , quale condomino del sito in Parte_1 Controparte_1
Padova Via Umberto I n. 126, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il stesso chiedendo l'annullamento, previa sospensione, CP_1 della delibera dell'assemblea condominiale del 14.6.2021 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2020-2021 e bilancio straordinario;
sosteneva parte attrice di non dover pagare i lavori di pulizia scale per il bimestre marzo/aprile 2020, i lavori di pulizia fognaria, le spese di sostituzione della pulsantiera dei campanelli e della tinteggiatura del portone di ingresso.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo la reiezione della CP_1 richiesta di sospensione, ammettendo di aver conteggiato due volte i lavori di pulizia scale e sgravandone l'attore, chiedendo infine che le altre domande di parte attrice venissero respinte.
3. Il Tribunale, acquisita la CTU espletata precedentemente dall'Ing. , Per_1 in sede di ATP (doc. 7 citazione , respingeva le domande di parte attrice Pt_1 per infondatezza e la condannava alle spese del giudizio.
4. Contro la sentenza n. 2400/23 del Tribunale di Padova ha interposto appello il sig. deducendo due motivi di impugnazione: Pt_1
* il primo relativo alla delibera per la spesa di pulizia fognaria;
* il secondo relativo alle spese per la sostituzione della pulsantiera campanelli e per la tinteggiatura del portone;
infine, chiedeva la modifica della condanna alle spese del giudizio.
5. Si costituiva in giudizio il , chiedendo che l'appello venisse CP_1 respinto e confermata la sentenza oggetto di impugnazione.
6. La Corte esamina i motivi di appello.
Il primo motivo di appello è infondato. La sopra citata CTU ha chiarito che gli appartamenti del scaricano le acque reflue (bianche e nere) in CP_1 quattro punti di raccolta, per proseguire tutte verso la fognatura pubblica, senza alcun scarico diretto esclusivo (pag. 11 CTU) sicchè, parte appellante non è riuscita a superare la presunzione di condominialità dell'impianto fognario di cui all'art. 1117 c.c.. Le spese di pulizia, pertanto, vanno poste a carico dei condomini di tutti gli appartamenti che fanno uso della fognatura comune, compresi quelli di parte appellante. Sempre dalla citata CTU, risulta che il Signor per le proprie unità immobiliari nel condominio, utilizza tutte e Pt_1 quattro le condotte orizzontali che portano tutte a un punto di raccolta che le convoglia alla fognatura pubblica ed è pertanto, irrilevante capire su quale di dette condotte sia stato eseguito l'intervento di cui contesta il costo a proprio carico;
inoltre, risulta dalla fattura dell'impresa esecutrice dell'intervento, che i lavori abbiano comportato anche una verifica complessiva dell'impianto fognario. Quanto alle condotte verticali, non risulta sia stata provata la loro non condominialità.
7. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. La delibera di tinteggiatura del portone e quella relativa alla sostituzione della pulsantiera sono precedenti (4 giugno 2020 e 22 luglio 2020) rispetto a quella impugnata dinanzi al Tribunale di Padova e le loro deliberazioni non erano state impugnate. La delibera impugnata, successiva alle precedenti, è la delibera di rendiconto e ripartizione delle spese, che a sua volta è stata regolarmente e legittimamente approvata, non rilevando in questa sede le considerazioni di merito di parte appellante, come correttamente affermato dal Tribunale.
8. Le spese di primo grado sono state correttamente attribuite dal Tribunale, considerando la sostanziale soccombenza di parte attrice. Anche le spese del grado di appello vengono poste a carico di parte appellante e liquidate in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado quantificate in € 3.000, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 19 dicembre 2024. Il Presidente Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 62/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Massimiliano Cicero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova Corso del Popolo n. 8;
appellante;
contro
:
CONDOMINIO UMBERTO I (CF: P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Barbiero ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova Via Niccolò Tommaseo n. 15;
appellato;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2400/23 del Tribunale di Padova del 30 novembre 2023;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito, in via principale, dichiarare la nullità della delibera dell'assemblea del di Padova del 14.6.2021 in punto approvazione Controparte_1 bilancio consuntivo 2019-2020 per i motivi illustrati in narrativa. Spese rifuse, anche della procedura di mediazione”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“In via principale nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'attore, sia nel merito che in via istruttoria, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate nella parte espositiva della presente comparsa di costituzione e risposta, nonché nella II memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado per il confermando in foto la sentenza impugnata. Controparte_2
Con vittoria di spese, onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , quale condomino del sito in Parte_1 Controparte_1
Padova Via Umberto I n. 126, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il stesso chiedendo l'annullamento, previa sospensione, CP_1 della delibera dell'assemblea condominiale del 14.6.2021 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2020-2021 e bilancio straordinario;
sosteneva parte attrice di non dover pagare i lavori di pulizia scale per il bimestre marzo/aprile 2020, i lavori di pulizia fognaria, le spese di sostituzione della pulsantiera dei campanelli e della tinteggiatura del portone di ingresso.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo la reiezione della CP_1 richiesta di sospensione, ammettendo di aver conteggiato due volte i lavori di pulizia scale e sgravandone l'attore, chiedendo infine che le altre domande di parte attrice venissero respinte.
3. Il Tribunale, acquisita la CTU espletata precedentemente dall'Ing. , Per_1 in sede di ATP (doc. 7 citazione , respingeva le domande di parte attrice Pt_1 per infondatezza e la condannava alle spese del giudizio.
4. Contro la sentenza n. 2400/23 del Tribunale di Padova ha interposto appello il sig. deducendo due motivi di impugnazione: Pt_1
* il primo relativo alla delibera per la spesa di pulizia fognaria;
* il secondo relativo alle spese per la sostituzione della pulsantiera campanelli e per la tinteggiatura del portone;
infine, chiedeva la modifica della condanna alle spese del giudizio.
5. Si costituiva in giudizio il , chiedendo che l'appello venisse CP_1 respinto e confermata la sentenza oggetto di impugnazione.
6. La Corte esamina i motivi di appello.
Il primo motivo di appello è infondato. La sopra citata CTU ha chiarito che gli appartamenti del scaricano le acque reflue (bianche e nere) in CP_1 quattro punti di raccolta, per proseguire tutte verso la fognatura pubblica, senza alcun scarico diretto esclusivo (pag. 11 CTU) sicchè, parte appellante non è riuscita a superare la presunzione di condominialità dell'impianto fognario di cui all'art. 1117 c.c.. Le spese di pulizia, pertanto, vanno poste a carico dei condomini di tutti gli appartamenti che fanno uso della fognatura comune, compresi quelli di parte appellante. Sempre dalla citata CTU, risulta che il Signor per le proprie unità immobiliari nel condominio, utilizza tutte e Pt_1 quattro le condotte orizzontali che portano tutte a un punto di raccolta che le convoglia alla fognatura pubblica ed è pertanto, irrilevante capire su quale di dette condotte sia stato eseguito l'intervento di cui contesta il costo a proprio carico;
inoltre, risulta dalla fattura dell'impresa esecutrice dell'intervento, che i lavori abbiano comportato anche una verifica complessiva dell'impianto fognario. Quanto alle condotte verticali, non risulta sia stata provata la loro non condominialità.
7. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. La delibera di tinteggiatura del portone e quella relativa alla sostituzione della pulsantiera sono precedenti (4 giugno 2020 e 22 luglio 2020) rispetto a quella impugnata dinanzi al Tribunale di Padova e le loro deliberazioni non erano state impugnate. La delibera impugnata, successiva alle precedenti, è la delibera di rendiconto e ripartizione delle spese, che a sua volta è stata regolarmente e legittimamente approvata, non rilevando in questa sede le considerazioni di merito di parte appellante, come correttamente affermato dal Tribunale.
8. Le spese di primo grado sono state correttamente attribuite dal Tribunale, considerando la sostanziale soccombenza di parte attrice. Anche le spese del grado di appello vengono poste a carico di parte appellante e liquidate in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado quantificate in € 3.000, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 19 dicembre 2024. Il Presidente Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi