Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2017, n. 13775
CASS
Sentenza 31 maggio 2017

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Massime1

La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.

Commentario1

  • 1Accostamento allusivo è diffamatorio se .. (CA Roma, 3051/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 settembre 2020

    Le dichiarazioni di ausiliario del PM rnon possono essere valutate come il mero punto di vista di un giornalista, o di un quisque de populo, bensì come quelle di un diretto protagonista delle indagini, che aveva proceduto ad effettuare le intercettazioni telefoniche, le cui dichiarazioni erano per cio' stesso assistite da una peculiare presunzione di attendibilita' al cospetto degli ascoltatori. In presenza di un'intervista resa da un soggetto qualificato il giornalista e' esentato dall'obbligo di controllare la veridicita' delle affermazioni dell'intervistato, dovendo escludersi l'esimente soltanto al cospetto dell'atteggiamento adesivo dell'intervistatore rispetto alle dichiarazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2017, n. 13775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13775
Data del deposito : 31 maggio 2017

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