Parere definitivo 29 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03596/2025REG.PROV.COLL.
N. 01035/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2022, proposto da UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Neri Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Idea Fimit - Società di Gestione del Risparmio s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione I) n. 948 del 10 dicembre 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 2014/C/00013 del 25 marzo 2014, con cui sono stati adottati il Regolamento urbanistico e la contestuale variante al Piano strutturale ai sensi della legge regionale 1/2005, oltre che il rapporto ambientale sulla Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 10/2010;
- dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 2015/C/00025 e da tutti gli elaborati allegati, con cui si è provveduto sulle osservazioni medio tempore presentate ed è stato approvato definitivamente il Regolamento urbanistico con contestuale variante al Piano strutturale;
- da ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Toscana dalla Idea Fimit Società di gestione del risparmio s.p.a., proprietaria di un complesso immobiliare sito in Firenze, in via Lorenzo il Magnifico n. 1 con destinazione direzionale, ospitante, tra l’altro, alcuni uffici della UnipolSai Assicurazioni, sulla base dei seguenti motivi:
a) eccesso di potere per difetto e insufficienza di istruttoria, illogicità e irrazionalità manifeste, eccesso di potere per errato presupposto di fatto;
b) violazione dell’art. 41 Cost., violazione dei principi contenuti nel Piano strutturale, ulteriore eccesso di potere per carenza di istruttoria e irrazionalità manifesta, contraddittorietà del Regolamento urbanistico.
3. Con la sentenza n. 948 del 22 giugno 2021 il T.a.r. per la Toscana ha dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso, rigettandolo per il resto.
4. La UnipolSai Assicurazioni, che era intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, divenuta proprietaria dell’immobile, ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I – violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 79 c.p.a., eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di improcedibilità del giudizio e di interesse alla decisione con riferimento all’art. 24 Cost.;
II – violazione dell’art. 41 Cost., violazione dei principi contenuti nel Piano strutturale, ulteriore eccesso di potere per carenza di istruttoria e irrazionalità manifesta, contraddittorietà del Regolamento urbanistico;
III – erroneità della motivazione, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità manifesta, eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria, illogicità ed irrazionalità manifeste.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 2 gennaio 2025 il Comune di Firenze ha ulteriormente sviluppato le sue difese, insistendo nelle conclusioni già formulate.
7. Con note del 30 gennaio 2025 entrambe le parti hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Con il suo appello la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., divenuta proprietaria, come detto, di un complesso immobiliare con destinazione d’uso direzionale, sito nel Comune di Firenze e prospiciente piazza della Libertà ha dedotto che, mentre in passato “per tutto il complesso erano espressamente consentite tutte le destinazioni d’uso compatibili con il fabbricato, dal residenziale al commerciale di vicinato, direzionale e turistico-ricettivo”, secondo il nuovo Regolamento edilizio i tre corpi di fabbrica che lo componevano venivano considerati come “ tre entità separate” di cui una parte era stata specificamente individuata quale “elemento incongruo” non suscettibile in quanto tale di mutamenti di destinazione d’uso verso il residenziale, il commerciale per esercizi di somministrazione e il turistico-ricettivo o di ospitalità temporanea. Il medesimo Regolamento consentiva, poi, sui vari edifici del complesso immobiliare “interventi fino al restauro al risanamento conservativo, con espresso divieto di eseguire interventi di ristrutturazione (anche cd. leggera)”.
10. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza del T.a.r. che, in considerazione della evoluzione della disciplina urbanistico-edilizia prodottasi nel 2018 nel senso di ammettere anche la categoria degli interventi di ristrutturazione, aveva dichiarato la parziale improcedibilità del ricorso nonostante la suddetta variante fosse stata oggetto di impugnazione e la sentenza di primo grado fosse stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato, con giudizio ancora pendente.
11. Con il secondo motivo l’appellante ha, inoltre, sostenuto l’irragionevolezza delle “pesanti limitazioni agli interventi possibili” (nella parte curva dell’immobile, di collegamento tra i due altri edifici) che sarebbero state “in contrasto con gli obiettivi perseguiti dallo stesso RUC e dal Piano strutturale presupposto, che mirano alla rigenerazione dell’edificato recente mantenendo volumi zero”, sarebbero risultate “prive di una adeguata motivazione di carattere urbanistico-pianificatorio” e avrebbero reso “irrealizzabili interventi finalizzati all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali pur consentite formalmente nella gran parte del complesso immobiliare per cui è causa”.
12. La sentenza appellata sarebbe stata, altresì, “viziata…così come i provvedimenti impugnati,… da una non corretta ricostruzione dei fatti presupposti alle valutazioni giuridiche contenute nella disciplina urbanistica”, con particolare riguardo alla “errata rappresentazione di ambito e di classificazione che considera il complesso non come un unicum, bensì come se fosse costituito (come detto) da tre edifici autonomi e fra loro completamente indipendenti”, soggetti a diverso trattamento per le singole porzioni (terzo motivo di appello).
13. Nella memoria depositata per l’udienza di discussione, il Comune di Firenze, dopo aver evidenziato che l’impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 45 del 15 ottobre 2018 di approvazione della variante normativa che ampliava le categorie di intervento consentite negli immobili de quibus , ammettendo anche la ristrutturazione, sia pure con limitazioni, era stata definitivamente rigettata, ha rappresentato che “con deliberazione n. 6 del 13 marzo 2023 il Consiglio comunale adottava il nuovo Piano strutturale e Piano operativo, successivamente approvato con delibera n. 20 del 27 marzo 2024” e che tale strumento, sia pure non ancora pienamente in vigore, “era stato inoltrato alla conferenza paesaggistica per la conformazione al PIT/PPR prima di divenire pienamente efficace”. In vista della redazione di tale nuovo strumento urbanistico UnipolSai aveva presentato una proposta per ottenere maggiore flessibilità nelle funzioni ammesse nelle varie parti dell’immobile, vedendo in prevalenza accolte le sue richieste, così da rendere possibile per il complesso immobiliare - che veniva anche diversamente classificato, in modo da essere di nuovo trattato in modo omogeneo – le seguenti destinazioni: residenziale, direzionale e di servizio e commerciale al dettaglio (nella misura del 30%). L’Amministrazione comunale ha aggiunto che “tali previsioni non (erano state) oggetto di osservazioni da parte della società, né risulta(va) presentata alcuna impugnazione…” e che “la disciplina del RU oggetto della sentenza impugnata non poteva considerarsi più attuale, vista l’operatività delle salvaguardie del PO adottato”.
14. Alla luce di tali circostanze sopravvenute, dell’approvazione di nuovi strumenti urbanistici da parte del Comune di Firenze – che, anche se non immediatamente e pienamente efficaci sostituiscono comunque la precedente disciplina, accogliendo la maggior parte delle richieste della società ricorrente - del silenzio di quest’ultima sugli ultimi sviluppi della vicenda illustrati in giudizio dalla difesa comunale e sugli atti stessi, chiaramente satisfattivi, come sottolineato delle sue aspettative al pieno utilizzo di tutte le potenzialità del complesso immobiliare, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
15. In considerazione della natura della controversia e dell’esito complessivo del giudizio, le spese del grado di appello possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO