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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/11/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6313 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA RA, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta CP_1 C.F._2
Frezza, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 9.10.2024, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.10.2024, ha esposto: che con decreto del Parte_1
Tribunale di Lecce del 13.12.2020, resa nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione n. 11706/17 R.G., in parziale modifica del provvedimento del 29.6.2015, emesso nell'ambito del procedimento di separazione n. 12297/2014 R.G., era stato disposto il collocamento paritario dei figli minori ( nato il [...], e Persona_1
nato il [...], così come documentato dal difensore del ricorrente Persona_2 all'udienza del 23.1.2025 e con successivo deposito effettuato nella stessa data), con cadenza settimanale presso ciascun genitore, il divieto assoluto di frequentazione dei minori con il convivente della madre, l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente e, quindi, della disparità reddituale delle parti, la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare e del percorso di sostegno ai minori e alla genitorialità; che, nelle more, erano notevolmente peggiorate le sue condizioni economiche, come più ampiamente specificato in ricorso, mentre erano migliorate le condizioni economiche della convenuta, la quale lavorava da oltre un anno;
che, in ragione del collocamento paritario dei due figli minori, ciascun genitore era obbligato al mantenimento diretto dei figli nel periodo di propria competenza. Tanto premesso, ha chiesto confermarsi il collocamento paritario dei minori con cadenza settimanale presso ciascun genitore, e, in modifica alle disposizioni contenute nel decreto del 13.12.2020 del Tribunale di Lecce, accertarsi e dichiararsi il mutamento delle sue condizioni economiche e, pertanto, disporsi la revoca dell'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento dei figli minori. Ha chiesto, inoltre, confermarsi, a carico di entrambe le parti, la suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del 50%.
costituendosi con memoria depositata il 13.12.2024, ha contestato CP_1 fermamente le deduzioni del ricorrente e ha dedotto, a sua volta: che il ricorso risultava infondato sia sul piano fattuale sia giuridico, in quanto le ragioni poste alla base delle del ricorrente erano state già oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale e che continuava a sussistere una significativa disparità reddituale tra le parti;
che ella, infatti, non aveva una stabile occupazione e che si adoperava per reperire lavori stagionali che le garantissero la sopravvivenza;
che i figli avevano espresso la volontà, da qualche tempo, di spostarsi presso l'uno o l'altro genitore con cadenza non più settimanale ma quindicinale, in ragione dei loro impegni;
che le condizioni lavorative ed economico- patrimoniali delle parti erano quelle specificate in memoria e che, pertanto, il ricorrente godeva di redditi adeguati;
che ella, viceversa, aveva dovuto ricorrere all'aiuto della nonna materna per far fronte alle esigenze dei figli. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda formulata dal ricorrente, nonché che fosse disposto l'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un'ulteriore somma pari a euro 100,00 mensili (euro 50,00 per ciascun figlio), oltre a quella già prevista di euro 200,00 mensili, con la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre, in ragione della maggiore capacità reddituale del e dell'aumento delle esigenze economiche Parte_1 dei due figli minori.
All'esito di un rinvio dell'udienza originariamente fissata per impedimento della resistente a comparire, le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza di comparizione del
23.1.2025. In tale occasione, entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi ricorsi introduttivi, il ricorrente ha precisato di non aver ancora ricevuto il TFR – riguardante, tuttavia, solo gli ultimi dieci anni di attività lavorativa –, mentre la resistente ha fatto presente che, dalla documentazione in atti, era emerso che la sua posizione economica non era migliorata dall'ultimo provvedimento. All'esito, quindi, le parti hanno concordemente dichiarato che “già da circa 2 – 3 mesi, su richiesta dei figli, l'alternanza tra i genitori è ogni 15 giorni e non più ogni settimana” e la Presidente Relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, con separata ordinanza in data 16.7.2025 ha disposto, in via temporanea ed urgente, che l'alternanza del collocamento dei figli minori preso ciascuno dei genitori avvenisse ogni due settimane (e non più a cadenza settimanale), così parzialmente modificando la regolamentazione fissata con decreto del Tribunale di Lecce del 13.12.2020, e ha ammesso le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
Con atto in data 31.7.2025 il difensore del ricorrente ha depositato in atti l'accordo raggiunto tra le parti sulle questioni controverse, nei seguenti termini:
“- I figli minori della coppia, e , verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori i quali eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale.
- Il collocamento dei minori sarà paritario, con cadenza quindicinale presso ciascun genitore, con facoltà per ciascun genitore non collocatario di vedere e tenere con se i figli ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 20
- I genitori provvederanno, ognuno nel periodo di collocamento dei figli, al mantenimento diretto dei figli ad eccezione delle spese straordinarie che saranno ripartite al 50% (per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce).”.
Alla successiva udienza del 9.10.2025, infine, entrambi i difensori, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, e la Presidente relatrice ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che la nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e appare conforme agli interessi della prole minorenne e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali, come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'1.10.2024 da nei confronti con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dispone in conformità alla regolamentazione concordata tra le parti, sopra riportata, così modificando le condizioni della separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce depositata il 29.06.2015 e di cui al successivo decreto del Tribunale di Lecce depositato il
13.12.2020; b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6313 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA RA, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta CP_1 C.F._2
Frezza, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 9.10.2024, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.10.2024, ha esposto: che con decreto del Parte_1
Tribunale di Lecce del 13.12.2020, resa nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione n. 11706/17 R.G., in parziale modifica del provvedimento del 29.6.2015, emesso nell'ambito del procedimento di separazione n. 12297/2014 R.G., era stato disposto il collocamento paritario dei figli minori ( nato il [...], e Persona_1
nato il [...], così come documentato dal difensore del ricorrente Persona_2 all'udienza del 23.1.2025 e con successivo deposito effettuato nella stessa data), con cadenza settimanale presso ciascun genitore, il divieto assoluto di frequentazione dei minori con il convivente della madre, l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 200,00 per ciascuno, in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente e, quindi, della disparità reddituale delle parti, la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare e del percorso di sostegno ai minori e alla genitorialità; che, nelle more, erano notevolmente peggiorate le sue condizioni economiche, come più ampiamente specificato in ricorso, mentre erano migliorate le condizioni economiche della convenuta, la quale lavorava da oltre un anno;
che, in ragione del collocamento paritario dei due figli minori, ciascun genitore era obbligato al mantenimento diretto dei figli nel periodo di propria competenza. Tanto premesso, ha chiesto confermarsi il collocamento paritario dei minori con cadenza settimanale presso ciascun genitore, e, in modifica alle disposizioni contenute nel decreto del 13.12.2020 del Tribunale di Lecce, accertarsi e dichiararsi il mutamento delle sue condizioni economiche e, pertanto, disporsi la revoca dell'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento dei figli minori. Ha chiesto, inoltre, confermarsi, a carico di entrambe le parti, la suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del 50%.
costituendosi con memoria depositata il 13.12.2024, ha contestato CP_1 fermamente le deduzioni del ricorrente e ha dedotto, a sua volta: che il ricorso risultava infondato sia sul piano fattuale sia giuridico, in quanto le ragioni poste alla base delle del ricorrente erano state già oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale e che continuava a sussistere una significativa disparità reddituale tra le parti;
che ella, infatti, non aveva una stabile occupazione e che si adoperava per reperire lavori stagionali che le garantissero la sopravvivenza;
che i figli avevano espresso la volontà, da qualche tempo, di spostarsi presso l'uno o l'altro genitore con cadenza non più settimanale ma quindicinale, in ragione dei loro impegni;
che le condizioni lavorative ed economico- patrimoniali delle parti erano quelle specificate in memoria e che, pertanto, il ricorrente godeva di redditi adeguati;
che ella, viceversa, aveva dovuto ricorrere all'aiuto della nonna materna per far fronte alle esigenze dei figli. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda formulata dal ricorrente, nonché che fosse disposto l'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un'ulteriore somma pari a euro 100,00 mensili (euro 50,00 per ciascun figlio), oltre a quella già prevista di euro 200,00 mensili, con la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre, in ragione della maggiore capacità reddituale del e dell'aumento delle esigenze economiche Parte_1 dei due figli minori.
All'esito di un rinvio dell'udienza originariamente fissata per impedimento della resistente a comparire, le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza di comparizione del
23.1.2025. In tale occasione, entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi ricorsi introduttivi, il ricorrente ha precisato di non aver ancora ricevuto il TFR – riguardante, tuttavia, solo gli ultimi dieci anni di attività lavorativa –, mentre la resistente ha fatto presente che, dalla documentazione in atti, era emerso che la sua posizione economica non era migliorata dall'ultimo provvedimento. All'esito, quindi, le parti hanno concordemente dichiarato che “già da circa 2 – 3 mesi, su richiesta dei figli, l'alternanza tra i genitori è ogni 15 giorni e non più ogni settimana” e la Presidente Relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, con separata ordinanza in data 16.7.2025 ha disposto, in via temporanea ed urgente, che l'alternanza del collocamento dei figli minori preso ciascuno dei genitori avvenisse ogni due settimane (e non più a cadenza settimanale), così parzialmente modificando la regolamentazione fissata con decreto del Tribunale di Lecce del 13.12.2020, e ha ammesso le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
Con atto in data 31.7.2025 il difensore del ricorrente ha depositato in atti l'accordo raggiunto tra le parti sulle questioni controverse, nei seguenti termini:
“- I figli minori della coppia, e , verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori i quali eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale.
- Il collocamento dei minori sarà paritario, con cadenza quindicinale presso ciascun genitore, con facoltà per ciascun genitore non collocatario di vedere e tenere con se i figli ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 20
- I genitori provvederanno, ognuno nel periodo di collocamento dei figli, al mantenimento diretto dei figli ad eccezione delle spese straordinarie che saranno ripartite al 50% (per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce).”.
Alla successiva udienza del 9.10.2025, infine, entrambi i difensori, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, e la Presidente relatrice ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che la nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e appare conforme agli interessi della prole minorenne e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali, come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'1.10.2024 da nei confronti con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dispone in conformità alla regolamentazione concordata tra le parti, sopra riportata, così modificando le condizioni della separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce depositata il 29.06.2015 e di cui al successivo decreto del Tribunale di Lecce depositato il
13.12.2020; b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore