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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/11/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1600 / 2025
Il giudice TI Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
verificata la corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte convenuta, non costituitasi;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1600/2025
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA DI IA giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 -convenuto contumace-
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 30.04.2025, l'odierno ricorrente, in servizio presso l'
[...]
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere, chiede CP_1
accertarsi lo svolgimento della stessa di attività suppletiva di prestazioni aggiuntive vaccinazioni Covid per le mensilità da marzo a giugno 2021, per cui chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento di un'indennità lorda pari a 50,00 euro l'ora a fronte dell'importo orario in € 30,00 e, per l'effetto, condannarsi l' Controparte_1
al pagamento, in suo favore, dell'ulteriore somma pari a euro 1.260,00 (avendo
[...]
già ricevuto un parziale pagamento del dovuto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese di giudizio.
Seppur regolarmente citato in giudizio, l' non si costituiva. Controparte_1
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 1600 del 2024, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n.567/2025; Tribunale di
Agrigento sent. n.1144/2024; Tribunale di Agrigento sent. n.1460/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va ricordato, in punto di
diritto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, “Le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100
milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area
sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata
dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60
euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018
relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233
del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando
fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la disposizione appena
richiamata non possa essere derogata –oltretutto in peius- dalla nota n. 16070 del 23.03.2021, con la
quale l'Assessorato Regionale della Salute ha previsto che “la suddetta attività, svolta al di fuori
dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità- triennio
2016-18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016- 18
per gli infermieri, secondo le tariffe orarie previste per le prestazioni aggiuntive rispettivamente
dall'art. 24 comma 6 pari ad € 60,00 lordi omnicomprensivi per i dirigenti medici e dall'art. 6 comma
1 lett. d) pari ad € 30,00 lordi omnicomprensivi per gli infermieri”.
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare
Contr dell'importo rivendicato tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari a euro
1.260,00 rispetto alla quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di
Stato 11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' convenuta al relativo CP_1
pagamento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari a € 1.260,00 oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto,
condanna parte resistente al relativo pagamento;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
TI Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 1600 / 2025
Il giudice TI Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
verificata la corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte convenuta, non costituitasi;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1600/2025
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA DI IA giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 -convenuto contumace-
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 30.04.2025, l'odierno ricorrente, in servizio presso l'
[...]
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere, chiede CP_1
accertarsi lo svolgimento della stessa di attività suppletiva di prestazioni aggiuntive vaccinazioni Covid per le mensilità da marzo a giugno 2021, per cui chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento di un'indennità lorda pari a 50,00 euro l'ora a fronte dell'importo orario in € 30,00 e, per l'effetto, condannarsi l' Controparte_1
al pagamento, in suo favore, dell'ulteriore somma pari a euro 1.260,00 (avendo
[...]
già ricevuto un parziale pagamento del dovuto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese di giudizio.
Seppur regolarmente citato in giudizio, l' non si costituiva. Controparte_1
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 1600 del 2024, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n.567/2025; Tribunale di
Agrigento sent. n.1144/2024; Tribunale di Agrigento sent. n.1460/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va ricordato, in punto di
diritto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, “Le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100
milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area
sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata
dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60
euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018
relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233
del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando
fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la disposizione appena
richiamata non possa essere derogata –oltretutto in peius- dalla nota n. 16070 del 23.03.2021, con la
quale l'Assessorato Regionale della Salute ha previsto che “la suddetta attività, svolta al di fuori
dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità- triennio
2016-18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016- 18
per gli infermieri, secondo le tariffe orarie previste per le prestazioni aggiuntive rispettivamente
dall'art. 24 comma 6 pari ad € 60,00 lordi omnicomprensivi per i dirigenti medici e dall'art. 6 comma
1 lett. d) pari ad € 30,00 lordi omnicomprensivi per gli infermieri”.
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare
Contr dell'importo rivendicato tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari a euro
1.260,00 rispetto alla quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di
Stato 11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' convenuta al relativo CP_1
pagamento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari a € 1.260,00 oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto,
condanna parte resistente al relativo pagamento;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
TI Di SA