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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/01/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria NA Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3071 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "scioglimento del matrimonio civile", vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Russa) il 1.10.1981;
E
(c.f.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.3.1983;
E con l'Avv. Raffaele Pulzone
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.12.2023; in data 9.1.2023 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 4.10.2023, e Parte_1 Controparte_1
proponevano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio civile in YA (Ucraina) il 25.8.2009, trascritto in data 27.11.2010 nel registro atti di matrimonio del comune di NE (atto n. 5,
p.2, S.C, registro atti di matrimonio anno 2010);
-dall'unione erano nati due figlie: NA il 2.7.2007 e il 15.6.2010, minori di Per_1
età;
- con decreto n. 307 del 3.2.2022 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione recependo le condizioni da loro stessi concordate;
- avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al
Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
(11.1.2022);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate negli accordi in atti.
All'udienza delegata del 5.12.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito nelle note la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata il
3.2.2022) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (il 11.1.2022) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa indicato, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente all'udienza camerale.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che la parti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso ed integrate nelle note scritte, ivi da intendersi riportate e trascritte.
2 Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in YA (Ucraina) il
25.8.2009 da e trascritto in data 27.11.2010 nel Parte_1 Controparte_1
registro atti di matrimonio del comune di NE (atto n. 5, p.2, S.C, registro atti di matrimonio anno 2010), alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Calabritto, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10.1.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria NA Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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