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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1604/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: NOVARA ANTONIO, Presidente
TA RN, EL
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3570/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1785/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229002976179 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130009897170 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per la parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento n.1785/2023, pronunciata sul ricorso "avverso i seguenti atti che integrano pretese creditorie esclusivamente di natura tributaria, escludendosi espressamente quelli che non sono di natura tributaria: intimazione di pagamento n.29120229002976179, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. il 14/06/2022; cartella di pagamento n.29120130009897170".
La ricorrente formulava diciassette motivi d'impugnazione, dei quali sette in relazione all'intimazione di pagamento, nove in relazione all'impugnata cartella di pagamento ed uno in relazione al ruolo esattoriale sottostante.
L'agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
La C.G.T. di Primo Grado di Agrigento ha:
· accolto il ricorso, annullando l'intimazione "nei limiti della sua impugnazione unitamente alla cartella
-
impugnata ed al ruolo sotteso";
condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto "fondato ed assorbente di ogni altra censura quello relativo alla mancata notifica della cartella quale atto prodromico", osservando:
"Con tale motivo infatti la ricorrente contesta la fondatezza della pretesa tributaria sostenendo che non le era stato mai notificato alcun atto prodromico all'intimazione impugnata.
Orbene, era onere di Agenzia delle Entrate-Riscossione contestare tale motivo dimostrando la fondatezza della propria pretesa documentando la rituale notifica della cartella.
Nel caso in esame, invece, Agenzia delle Entrate-Riscossione non costituendosi non ha assolto l'onere probatorio.
Da ciò deriva la nullità della intimazione quale atto conseguenziale notificato e ciò sul solco della granitica giurisprudenza della S.C. tra cui si richiama la recente ordinanza n. 265/2020 secondo cui "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La nullità dell'intimazione travolge anche la cartella sottesa ed impugnata unitamente al suo ruolo.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso merita accoglimento nei limiti della sua impugnazione.
Le spese seguono alla soccombenza e, giusta quanto previsto dall'articolo 15, commi 2/ter, /2-septies del D.lgs n.546/92, possono liquidarsi come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta".
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- censurato la sentenza di primo grado limitatamente al regime delle spese;
- lamentato l'esiguità delle spese legali liquidate in suo favore;
- chiesto che, tenuto conto del valore della controversia (€ 2.714,85), tali spese siano liquidate nell'importo complessivo di € 3.645,00, per le causali analiticamente indicate nella nota spese redatta in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. 02/04/2014 n.55.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
Ricorrente_1 ha documentato la regolare costituzione del rapporto processuale con la produzione della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna attestanti il perfezionamento della notifica dell'appello alla controparte, effettuata mediante p.e.c. il 24/07/2024 all'indirizzo Email 2
La controversia è stata trattata il 16/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che il giudice di primo grado ha:
- accolto il ricorso poiché ha ritenuto non assolto dall'agente della riscossione l'onere di provare la notifica della cartella di pagamento n.29120130009897170;
- individuato, quindi, l'oggetto del giudizio nell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e della prodromica cartella di pagamento n.29120130009897170.
Va ricordato, però, che nel corso del giudizio di primo grado è stata emanata dal legislatore una norma (art.1, comma 222, del D.L. n.198/2022, convertito, con modificazione nella Legge n.197/2022) che prevede lo stralcio, alla data del 30/04/2023, dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
I debiti recati nella cartella di pagamento n.29120130009897170 (quali risultanti dal prospetto analitico, denominato "dettaglio del debito", allegato all'impugnata intimazione di pagamento) rientrano in tale stralcio, posto che:
- sono relativi ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento,
Ufficio Territoriale di Canicattì, per l'importo complessivo di € 47,60 a titolo di tasse automobilistiche pretese per l'anno 2008, sanzioni ed interessi;
- il loro valore complessivo è inferiore a mille Euro, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni;
- il ruolo, reso esecutivo nell'anno 2013, è stato, ovviamente, consegnato all'Agente della riscossione prima della notifica della conseguente cartella di pagamento, asseritamente effettuata il 28/11/2013. Pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto:
- estinguere il giudizio stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- compensare le spese.
Questa Corte ritiene, infatti, pienamente condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione (n.15872/2022 en.2828/2024) secondo il quale "l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. n.15474/2019 e n.11762/2020).
Il giudice di primo grado ha, quindi, errato nel condannare l'agente della riscossione al pagamento delle spese, ignorando la nullità iure superveniente della cartella di pagamento e la conseguente cessazione ope legis della materia del contendere.
L'omessa proposizione di appello da parte dell'agente della riscossione ed il divieto di "reformatio in peius"
(che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza) precludono a questa Corte la possibilità di disporre, in riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento, la compensazione delle spese del primo grado del giudizio.
Ma è evidente che, stante l'erroneità della condanna al pagamento delle spese, quale disposta dal giudice di primo grado, l'importo delle stesse non può certamente essere aumentato.
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Considerato che l'agente della riscossione non si è costituito per resistere all'appello, nessuna statuizione
è necessaria per le spese del secondo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1785/2023.
Nulla per le spese.
Palermo, 20/02/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Bernardo Mattarella Antonio Novara
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: NOVARA ANTONIO, Presidente
TA RN, EL
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3570/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1785/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229002976179 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130009897170 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per la parziale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento n.1785/2023, pronunciata sul ricorso "avverso i seguenti atti che integrano pretese creditorie esclusivamente di natura tributaria, escludendosi espressamente quelli che non sono di natura tributaria: intimazione di pagamento n.29120229002976179, asseritamente notificata a mezzo p.e.c. il 14/06/2022; cartella di pagamento n.29120130009897170".
La ricorrente formulava diciassette motivi d'impugnazione, dei quali sette in relazione all'intimazione di pagamento, nove in relazione all'impugnata cartella di pagamento ed uno in relazione al ruolo esattoriale sottostante.
L'agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
La C.G.T. di Primo Grado di Agrigento ha:
· accolto il ricorso, annullando l'intimazione "nei limiti della sua impugnazione unitamente alla cartella
-
impugnata ed al ruolo sotteso";
condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto "fondato ed assorbente di ogni altra censura quello relativo alla mancata notifica della cartella quale atto prodromico", osservando:
"Con tale motivo infatti la ricorrente contesta la fondatezza della pretesa tributaria sostenendo che non le era stato mai notificato alcun atto prodromico all'intimazione impugnata.
Orbene, era onere di Agenzia delle Entrate-Riscossione contestare tale motivo dimostrando la fondatezza della propria pretesa documentando la rituale notifica della cartella.
Nel caso in esame, invece, Agenzia delle Entrate-Riscossione non costituendosi non ha assolto l'onere probatorio.
Da ciò deriva la nullità della intimazione quale atto conseguenziale notificato e ciò sul solco della granitica giurisprudenza della S.C. tra cui si richiama la recente ordinanza n. 265/2020 secondo cui "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La nullità dell'intimazione travolge anche la cartella sottesa ed impugnata unitamente al suo ruolo.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso merita accoglimento nei limiti della sua impugnazione.
Le spese seguono alla soccombenza e, giusta quanto previsto dall'articolo 15, commi 2/ter, /2-septies del D.lgs n.546/92, possono liquidarsi come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta".
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- censurato la sentenza di primo grado limitatamente al regime delle spese;
- lamentato l'esiguità delle spese legali liquidate in suo favore;
- chiesto che, tenuto conto del valore della controversia (€ 2.714,85), tali spese siano liquidate nell'importo complessivo di € 3.645,00, per le causali analiticamente indicate nella nota spese redatta in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. 02/04/2014 n.55.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
Ricorrente_1 ha documentato la regolare costituzione del rapporto processuale con la produzione della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna attestanti il perfezionamento della notifica dell'appello alla controparte, effettuata mediante p.e.c. il 24/07/2024 all'indirizzo Email 2
La controversia è stata trattata il 16/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che il giudice di primo grado ha:
- accolto il ricorso poiché ha ritenuto non assolto dall'agente della riscossione l'onere di provare la notifica della cartella di pagamento n.29120130009897170;
- individuato, quindi, l'oggetto del giudizio nell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e della prodromica cartella di pagamento n.29120130009897170.
Va ricordato, però, che nel corso del giudizio di primo grado è stata emanata dal legislatore una norma (art.1, comma 222, del D.L. n.198/2022, convertito, con modificazione nella Legge n.197/2022) che prevede lo stralcio, alla data del 30/04/2023, dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
I debiti recati nella cartella di pagamento n.29120130009897170 (quali risultanti dal prospetto analitico, denominato "dettaglio del debito", allegato all'impugnata intimazione di pagamento) rientrano in tale stralcio, posto che:
- sono relativi ad un'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento,
Ufficio Territoriale di Canicattì, per l'importo complessivo di € 47,60 a titolo di tasse automobilistiche pretese per l'anno 2008, sanzioni ed interessi;
- il loro valore complessivo è inferiore a mille Euro, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni;
- il ruolo, reso esecutivo nell'anno 2013, è stato, ovviamente, consegnato all'Agente della riscossione prima della notifica della conseguente cartella di pagamento, asseritamente effettuata il 28/11/2013. Pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto:
- estinguere il giudizio stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- compensare le spese.
Questa Corte ritiene, infatti, pienamente condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione (n.15872/2022 en.2828/2024) secondo il quale "l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. n.15474/2019 e n.11762/2020).
Il giudice di primo grado ha, quindi, errato nel condannare l'agente della riscossione al pagamento delle spese, ignorando la nullità iure superveniente della cartella di pagamento e la conseguente cessazione ope legis della materia del contendere.
L'omessa proposizione di appello da parte dell'agente della riscossione ed il divieto di "reformatio in peius"
(che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza) precludono a questa Corte la possibilità di disporre, in riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento, la compensazione delle spese del primo grado del giudizio.
Ma è evidente che, stante l'erroneità della condanna al pagamento delle spese, quale disposta dal giudice di primo grado, l'importo delle stesse non può certamente essere aumentato.
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Considerato che l'agente della riscossione non si è costituito per resistere all'appello, nessuna statuizione
è necessaria per le spese del secondo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1785/2023.
Nulla per le spese.
Palermo, 20/02/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Bernardo Mattarella Antonio Novara