Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
AN Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2818 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.25, con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
(nata l'[...]), , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Agostino Conforti;
ATTORI
E
, , rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Controparte_1 Controparte_2
Spizzirri;
, , (nata il Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_1
24.4.03), rappresentati e difesi dall'avv. Nadja Alessio;
CONVENUTI
Oggetto: scioglimento di comunione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ed il coniuge hanno convenuto in giudizio i germani della prima, Parte_1 Parte_2
e e le rispettive mogli, e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_6
chiedendo la divisione dei beni di proprietà comune provenienti dalla successione paterna,
[...]
da quella materna e da acquisti effettuati, alcuni dei quali in regime di comunione legale con i coniugi, con atti tra vivi, inclusa la donazione con atto per notaio del 3.12.15, non accettata da _1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare lo scioglimento della comunione tra parte CP_1
attrice sigg.ri: ed il coniuge , e parte convenuta sigg.ri: Parte_1 Parte_2 [...]
ed il coniuge , ed il coniuge CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
pagina 1 di 9
ed inoltre in considerazione della non comoda divisibilità degli immobili siti San Giovanni in Fiore alla località
Lorica, sopraindicati al n. 3), censiti in catasto urbano al foglio 22 p.lla 594 sub. 1 e p.lla 597 sub 1, assegnare nella quota di beni che sarà attribuita nella divisione agli odierni attori, la piena proprietà di tali immobili agli attori che ne hanno fatto espressa richiesta con il presente atto, ai sensi dell' art 720
c.c. così come richiamato dall'art. 1116 c.c.”
e , nel costituirsi in giudizio, hanno rassegnato le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, per il caso che i condividenti ( e Pt_1 CP_3
) riconoscano il diritto di proprietà al Sig. di 1/3 sui beni oggetto della
[...] Controparte_1
donazione per Notar 3/12/2015, Rep. 45301, contenuti ai punti da 1) a 5) della presente Persona_2
comparsa di costituzione, dichiarare il medesimo proprietario comune ed indiviso degli stessi.
Conseguentemente, dichiarata aperta la successione della defunta Sig.ra madre dei Persona_3
germani , e , procedere allo scioglimento della comunione dei beni CP_1 Pt_1 Controparte_3 ereditari, ferma restando l'illegittimità della cessione dei diritti sugli immobili siti in Cosenza al Vicolo
S. Lucia, per la quale l'esponente, a tutela dei propri diritti, si riserva l'esercizio dell'azione giudiziaria.
In via subordinata, per il caso in cui il Sig. non voglia riconoscere come già Controparte_3
dichiarato dalla germana il diritto di comproprietà sui beni di cui al suindicato atto di Parte_1
donazione, ovvero che anche la Sig.ra modificando la volontà già manifestata nell'atto Parte_1 introduttivo non voglia concedere al fratello i diritti sui beni donati, voglia l'On.le Tribunale CP_1
adito accogliere la domanda riconvenzionale per lesione della quota di legittima come sopra avanzata, con riferimento all'atto di donazione di del 3/12/2015, per Notar Rep. Persona_3 Persona_2
45301 che si impugna per lesione della quota di legittima a danno di . Con Controparte_1
riferimento alla domanda di scioglimento della comunione, riequilibrate le quote spettanti a ciascun erede in conseguenza o della mancata resistenza alla domanda riconvenzionale da parte dei germani e in favore del fratello , ovvero, in difetto, in conseguenza Pt_1 Controparte_3 CP_1 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, voglia l'adito Tribunale di Cosenza dichiarare lo scioglimento della comunione di tutti i beni donati e caduti in successione, comprendendo anche gli immobili siti in Cosenza al Vicolo S. Lucia, valutando in termini economici l'illegittimo trasferimento di cui all'atto di cessione di diritti per Notar allegato al punto 3) della presente comparsa, Persona_4 certamente lesivo delle ragioni dell'odierno convenuto. Inoltre, anche il Sig. , in Controparte_1
mancanza di accordo sulla divisione dei beni siti in località Lorica di S. Giovanni in Fiore, fa istanza per vedersi riconosciuta la esclusiva titolarità degli stessi, censiti in catasto al foglio 22, p.lla 594 sub 1
pagina 2 di 9 e p.lla 597 sub 1, con eventuale rinunzia su altri cespiti, ovvero con il versamento di somme di danaro a titolo di conguaglio. Per il caso di mancato accordo fra le parti sul terreno di Lorica, procedere allo scioglimento della comunione su tutti i beni ereditari sulla base di un progetto di divisione da redigersi a cura di un CTU che verrà nominato dal Tribunale di Cosenza, con oneri da suddividere fra le parti, evidenziando sin da ora la validità delle opzioni proposte dall'esponente relativamente ai beni siti in
Località Lorica di San Giovanni in Fiore (CS). Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
e hanno così concluso in sede di comparsa di costituzione: Controparte_3 Controparte_6
“-dichiarare lo scioglimento della comunione tra parte attrice sig.ri: e Parte_1 Parte_2
e parte convenuta sig.ri e e
[...] Controparte_3 Controparte_6 Controparte_1
su tutti i beni immobili sopra meglio elencati, in proporzione delle quote di Controparte_2
ciascuno di essi possedute sugli stessi, tenendo conto della rinuncia effettuata con la presente comparsa da parte di a qualsiasi pretesa sulla quote di diritti donati in favore di Controparte_3 [...]
, anche se dallo stesso non accettati, da parte con l'atto di donazione per CP_1 Controparte_7
Notaio del 3.12.2015 sopracitato, per tutti i motivi sopra meglio indicati;
-dichiarare Persona_2 infondata e quindi rigettare l'affermazione di parte attrice della non comoda divisibilità dei due immobili siti in San Giovanni alla località Lorica, censiti in catasto fabbricato al foglio 22 p.lla 594 sub. 1 e foglio 22 p.lla 597 sub. 1 per come meglio spiegato;
- attribuire nella quota degli odierni convenuti in via esclusiva, per tutti i motivi sopraindicati, l'immobile siti San Giovanni in Fiore alla località Lorica, censiti in catasto urbano al foglio 22 p.lla 594 sub.1, - attribuire nella quota degli odierni convenuti in via esclusiva la proprietà del terreno sopracitato siti in Pietrafitta e censito in catasto al foglio 1 particelle 388 e 390, su cui esiste il livello in favore del Comune di Pietrafitta, in quanto coltivato dal 2005 dal solo con l'espresso consenso degli altri comproprietari Controparte_3
e . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 cpc.”
In corso di causa, a seguito del decesso di il coniuge si è Controparte_6 Controparte_3
costituito in prosecuzione in qualità di erede della stessa unitamente ai figli CP_4 CP_5
e (nata il [...]), anch'essi nella medesima qualità.
[...] Parte_1
Delineate nei termini di cui sopra le posizioni iniziali delle parti, va innanzitutto precisato che la
[... composizione della massa da dividere, come ricostruita dal ctu nominato in corso di causa, ing.
nella relazione depositata in data 11.1.23, è incontroversa, rilevandosi: che e ER Parte_1
hanno espressamente riconosciuto, in favore del GE , i diritti di proprietà, per CP_3 CP_1
la quota di 1/3, dei beni che hanno formato oggetto di donazione da parte della comune madre (atto per notaio del 3.12.15), restando con ciò assorbita la domanda riconvenzionale di Persona_2 CP_1
pagina 3 di 9 ; che, all'udienza del 19.4.22, quest'ultimo ha rinunciato alla iniziale pretesa di includere CP_1
nella divisione le quote degli immobili siti in comune di Cosenza al vicolo Santa Lucia;
che non è in contestazione, in esito alla ctu, che le p.lle 388 e 390 del foglio 1 in comune di Pietrafitta, località
Pantanelle, siano di proprietà di detto comune e che non possano pertanto essere incluse nella divisione.
Fatta tale premessa, reputa il Tribunale che debba essere recepito, con i correttivi in prosieguo indicati, il progetto di divisione predisposto dal ctu, che tiene condivisibilmente conto, tra l'altro, dell'opportunità di inserire nella quota spettante ad i terreni in comune di Pietrafitta Controparte_1
riportati in catasto al foglio 2, p.lle 887 e 888, di cui il detto convenuto è già proprietario esclusivo per
½; ciò, sulla base della considerazione, non contestata dalle parti, che l'attribuzione di detti cespiti ad altro condividente comporterebbe la limitazione della capacità edificatoria del lotto con conseguente suo deprezzamento (cfr. relazione, pag. 41).
Ulteriore elemento di condizionamento nella formazione delle quote, ancorchè non esplicitato in relazione, deve ritenersi correlato alla non comoda divisibilità del fabbricato abitativo (cui accede, quale pertinenza, un magazzino) sito in Pietrafitta alla via Libertà, peraltro dotato di unico ingresso dall'esterno (cfr. rilievi fotografici allegati alla relazione di ctu), il cui frazionamento, ove anche praticabile sul piano materiale, richiederebbe verosimilmente consistenti interventi edilizi e risulterebbe dunque antieconomico.
Ciò detto, precisato che le contestazioni alle stime operate dall'ausiliare del Tribunale formulate da parte attrice devono ritenersi abbandonate atteso che tutte le richieste conclusive presuppongono l'adesione ai valori indicati dall'ing. devono essere disattese le domande proposte in via ER principale all'udienza del 4.3.25 dalla stessa parte attrice e da AN, e Controparte_3 CP_5
(nata il [...]), volte ad escludere dalla quota n. 1 la p.lla 594 in località Lorica del comune di Pt_1
San Giovanni in Fiore, da assegnare in comunione ad (nata l'[...]) e Parte_1 CP_3
ferma la restante composizione delle tre quote come da progetto divisione elaborato dal ctu.
La pretesa muove da un presupposto - quello della non comoda divisibilità dei beni in località Lorica, complessivamente considerati – insussistente.
Il fatto che non sia praticabile la formazione di tre quote non integra infatti il detto presupposto, attesa la incontroversa divisibilità del medesimo lotto in due porzioni, corrispondenti sostanzialmente alle due distinte particelle catastali già esistenti.
Non ricorrono pertanto le condizioni giustificative della deroga al principio di cui agli artt. 718 e 1114
c.c., che attribuiscono a ciascuno dei condividenti il diritto ad ottenere l'assegnazione in natura di una quota di beni comuni;
diritto che, nella specie, sarebbe sacrificato, implicando la pretesa in oggetto una pagina 4 di 9 notevole riduzione del valore dei beni in natura compresi nella quota n. 1, che si attesterebbe ben al di sotto di 1/3 del valore complessivo della massa da dividere.
In merito alle contestazioni alla ctu formulate da si osserva quanto segue. Controparte_1
Relativamente alla condotta fognaria che quest'ultimo assume attraversare la p.lla 887 del foglio 2 in comune di Pietrafitta, il ctu, come precisato all'udienza del 4.4.23, non ne ha constatato l'esistenza in sede di operazioni peritali. Alla stessa udienza l'ausiliare del Tribunale ha anche evidenziato, ribadendo quanto già segnalato nella replica alle osservazioni di parte, che la condotta, ove realmente esistente, non inciderebbe sul valore venale del terreno, non implicando la stessa un vincolo alla edificabilità, che
è correlata unicamente alla volumetria, ed a tale affermazione non è stato contrapposto alcun argomento di segno diverso.
Non è esatto inoltre che riguardo ai beni in località Lorica il ctu abbia tenuto conto esclusivamente del valore dei fabbricati. L'ausiliare del Tribunale ha infatti stimato anche il valore delle corti, utilizzando a tal fine, in conformità alle indicazioni del Codice delle Valutazioni Immobiliari (Tecnoborsa e
Agenzia delle Entrate), un coefficiente di omogeneizzazione (pari al 10% fino a 25 mq, al 2% per l'eccedenza). Anche sul punto la parte ha omesso di prospettare decisivi argomenti che possano consentire di revocare in dubbio la correttezza del metodo estimativo utilizzato.
Per ciò che riguarda la effettiva estensione del terreno in comune di Pietrafitta, riportato in catasto al foglio 2, p.lla 887, la contestazione si basa su una relazione di ctu, peraltro non tempestivamente prodotta in giudizio, espletata in altro procedimento, il cui esito, come evidenziato dall'ing. ER
è ignoto. Quest'ultimo ha pure evidenziato che non risulta effettuata alcuna variazione catastale in conformità alle risultanze della detta ctu. Dalla relazione (pag. 55) emerge peraltro che l'ing. ER
si era reso disponibile a procedere alla verifica dei confini, alla quale non si è poi dato corso non avendo l'interessato riscontrato le richieste a tal fine formulate dal ctu.
Riguardo alle ulteriori contestazioni che hanno motivato la rimessione della causa sul ruolo con ordinanza del 22.12.24, si rinvia ai chiarimenti resi dal ctu all'udienza del 28.1.25, a seguito dei quali le contestazioni medesime non sono state reiterate.
L'ing. ha ritenuto invece meritevole di accoglimento l'osservazione con cui ER [...]
ha evidenziato che il lotto contenente l'immobile in località Lorica identificato al catasto CP_1
terreni del Comune di San Giovanni in Fiore al Fg. 22 part. 594 sub 1, per come delimitato catastalmente, è privo di accesso all'ingresso dell'abitazione se non attraverso la confinante particella
597.
Ha quindi stralciato dalla p.lla 597, sui lati a confine con la particella 594, una striscia di terreno di larghezza pari a m. 2, tale da consentire l'accesso pedonale all'ingresso del fabbricato. La superficie di pagina 5 di 9 detta striscia di terreno, corrispondente alla particella frazionata 597B, è di 38,58 mq. (cfr. relazione di ctu, pag. 56).
Il ctu ha conseguentemente rideterminato i valori dei cespiti in località Lorica.
Nel fare ciò non ha però correttamente applicato i criteri di stima già utilizzati.
Infatti, nello stimare la p.lla 597B ha utilizzato il valore per mq. del fabbricato che insiste sulla p.lla
597, laddove invece appare più corretto applicare il valore unitario relativo al fabbricato realizzato sulla p.lla 594, atteso che la nuova p.lla di fatto costituisce corte di detto fabbricato.
Per tale ultimo motivo si reputa inoltre più corretto, nell'applicare i criteri di omogeneizzazione, considerare la p.lla 597B unitamente alla p.lla 594, piuttosto che come autonoma.
Pertanto, relativamente alla p.lla 594, cui viene annessa la p.lla 597B, la superficie utile ai fini della stima è la seguente: Sc = 45,22 mq + 12,86 mq x 0.25 + 25,00 mq x 0.10 + (43,60 + 38,58 – 25,00) mq x 0.02 = 52,07 mq.
Il valore della p.lla è conseguentemente pari ad € 7.810,50 (52,07 x 150).
Relativamente alla p.lla 597, la sottrazione dell'area di 38,58 mq. conduce al seguente risultato: Sc=
50,28 mq + 25 mq x 0.10 + (771- 38,58 - 25) mq x 0.02 = 66,92 mq.
Il valore della p.lla è perciò pari ad € 20.076,00 (66,92 x 300).
Di conseguenza, il valore della quota n. 1 è di € 27.274,79, quello della quota n. 3 di € 20.996,89.
Tanto premesso, non può essere recepita la richiesta formulata da di includere nella Controparte_1
quota n. 1 una porzione maggiore di terreno in località Lorica di San Giovanni in Fiore, della complessiva estensione di 171 mq., così quantificata sull'assunto che il lotto minimo edificabile sarebbe di 600 mq. (peraltro, nella comparsa di costituzione – pag.
9 - si assumeva, in linea con quanto dedotto da parte attrice, che il lotto minimo è di 650 mq.).
La ulteriore erosione dell'area di corte della p.lla n. 597 accentuerebbe infatti lo squilibrio, quanto al valore dei beni in natura, tra le quote nn. 1 e 3, in contrasto con il già richiamato principio sancito dagli artt. 718 e 1114 c.c., al quale non vi è motivo di derogare in difetto di assenso delle altre parti.
Quanto alla quota n. 2, dal valore stimato dal ctu deve essere sottratto l'importo di € 1.500,00, corrispondente alla spesa da sostenere per la realizzazione di una “botola” che consenta di collegare internamente il magazzino al fabbricato abitativo in Pietrafitta, come da chiarimenti resi dal ctu a verbale all'udienza del 28.11.23, rispetto ai quali le parti non hanno formulato contestazioni.
Il valore di detta quota si riduce dunque ad € 45.325,50.
In definitiva, le quote sono composte come di seguito.
Quota n. 1: Comune di Pietrafitta località Riforma – proprietà per ½ dei terreni in catasto al foglio 2 particella 887 - edificabile – 490 mq, di cui è già proprietario di ½; foglio 2 Controparte_1
pagina 6 di 9 particella 888 - edificabile – 490 mq, di cui è già proprietario di ½; Comune di Controparte_1
Pietrafitta località Tignano – proprietà per 1/1 dei terreni in catasto al foglio 2 particella 46 – seminativo arborato – 1230 mq;
foglio 2 particella 47 – vigneto – 370 mq;
foglio 2 particella 48 – querceto – 750 mq;
foglio 2 particella 52 – uliveto – 690 mq;
foglio 2 particella 224 – uliveto – 690 mq;
Comune di Pietrafitta località Culico – proprietà per 1/1 dei terreni in catasto al:foglio 8 particella
268 – seminativo – 450 mq;
foglio 8 particella 271 – pascolo – 560 mq;
Comune di Pietrafitta località
Acquaro – proprietà indivisa per 6/45 dei terreni in catasto al: foglio 2 particella 205 – castagneto da frutto – 1050 mq;
foglio 2 particella 207 – seminativo – 890 mq;
foglio 2 particella 208 – castagneto da frutto – 1050 mq;
foglio 2 particella 214 – castagneto da frutto – 1050 mq;
Comune di San Giovanni in
Fiore - località Lorica – proprietà per 1/1 del fabbricato al catasto al: foglio 22 particella 594 subalterni
1 e 2 – fabbricato e corte, quest'ultima catastalmente bene comune non censibile + p.lla 597B, foglio
22, di mq. 38,58 attualmente rientranti nella p.lla 597.
Valore quota: € 27.274,79.
Conguaglio a favore: € 3.924,27.
Quota n. 2: porzione di fabbricato in comune di Pietrafitta – via Libertà - al catasto: foglio 10 particella
310 subalterno 1 cat. A4; porzione di fabbricato in comune di Pietrafitta – via Libertà - al catasto: foglio 10 particella 310 subalterno 2 cat. C2.
Valore quota: € 45.325,50.
Conguaglio a carico: 14.126,44.
Quota n. 3: Fabbricato in comune di San Giovanni in Fiore – località Lorica - al catasto: foglio 22 particella 597A (attuale p.lla 597 – 38,58 mq.) subalterni 1 e 2 cat. A3; Comune di Pietrafitta località
Cona – proprietà per 1/1 dei terreni in catasto al: foglio 7 p.lla 171 foglio 7 p.lla 229 foglio 7 p.lla 232 foglio 7 p.lla 233 foglio 7 p.lla 234 Comune di Pietrafitta località Pantanelle – proprietà indivisa per
1/5 dei terreni in catasto al: foglio 1 p.lla 453 foglio 1 p.lla 450.
Valore quota € 20.996,89.
Conguaglio a favore: € 10.202,17.
Nel progetto di divisione il ctu ha inserito anche le spese sostenute da per il condono Controparte_3 dell'immobile sito in Lorica, rispetto alle quali non può tuttavia provvedersi in questa sede in difetto di tempestiva domanda di rimborso.
Passando all'attribuzione delle quote, la già segnalata esigenza di scongiurare il deprezzamento dei terreni in comune di Pietrafitta comporta che la quota n. 1 debba essere assegnata ad . Controparte_1
Le restanti due quote vengono assegnate secondo le preferenze espresse dalle ulteriori due parti all'udienza del 2.7.24 (non contrastate da , salvo che per la questione dell'estensione Controparte_1
pagina 7 di 9 dell'area di corte della p.lla 597 in località Lorica di San Giovanni in Fiore) e reiterate, sia pure solo in via subordinata, all'udienza del 4.3.25, ossia quota n. 2 ad quota n. 3 ad Controparte_3 Pt_1
(nata l'[...]).
[...]
A carico di è il pagamento dei conguagli in denaro: € 3.924,27 in favore di Controparte_3 [...]
; € 10.202,17 in favore di CP_1 Parte_1
Le quote attribuite ad ed restano in comunione legale con i coniugi, Parte_1 Controparte_1 rispettivamente e , sino a concorrenza dell'importo di € Parte_2 Controparte_2
3.098,50 (pari ad 1/9 del valore dei beni in località Lorica di San Giovanni in Fiore, acquistati da ciascuna coppia in regime di comunione legale per tale quota).
Considerato che il decesso di ha determinato lo scioglimento della Controparte_6
comunione legale tra i coniugi (cfr. Cass. 13760/15) e che e gli altri eredi non hanno Controparte_3
formulato domanda di scioglimento della comunione in conseguenza formatasi, la quota assegnata ad resta in comunione con gli eredi della sig.ra tra cui rientra lo stesso Controparte_3 CP_6 [...]
sino a concorrenza di € 1.549,25 (pari ad 1/18 del valore dei beni in località Lorica di San CP_3
Giovanni in Fiore, ossia metà della quota acquistata in regime di comunione legale).
Restano a carico di , in parti uguali (€ 666,66 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
ciascuno), le spese per il frazionamento della p.lla 597 foglio 22 in comune di San Giovanni in Fiore, funzionali alla divisione.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, si reputa conforme a giustizia compensare le spese processuali.
Esborsi di ctu definitivamente a carico delle parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione in oggetto ed attribuisce i beni immobili in essa rientranti secondo le seguenti quote, composte come da descrizione contenuta in parte motiva (pagg. 6, 7):
quota n. 1 ad , in comunione legale con sino a Controparte_1 Controparte_2
concorrenza del valore di € 3.098,50, con conguaglio in denaro di € 3.924,27 a carico di
[...]
CP_3
quota n. 2 ad in comunione con eredi di ( Controparte_3 Controparte_6 [...]
, nata il [...]) sino a concorrenza CP_3 CP_4 CP_5 Parte_1
del valore di € 1.549,25;
pagina 8 di 9 quota n. 3 ad (nata l'[...]), in comunione legale con Parte_1 Parte_2
sino a concorrenza del valore di € 3.098,50, con conguaglio in denaro di € 10.202,17 a carico di
Controparte_3
- pone a carico di , in parti uguali (€ 666,66 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
ciascuno), le spese per il frazionamento della p.lla 597 foglio 22 in comune di San Giovanni in Fiore;
- compensa le spese processuali, ponendo definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Cosenza, 16.6.2025
Il giudice dott. AN Palma
pagina 9 di 9