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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 16881 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DORI SARA parte attrice contro
(C.F. ), CP C.F._2
parte convenuta contuace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 13.2.2025
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 15
***
Oggetto: Ricorso per separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti costituite come da ricorso introduttivo e comparsa di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.12.2023 la sig.ra ha agito in Parte_1 giudizio chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge CP
, esponendo di aver contratto matrimonio in Pakistan il 25.12.2005 e di aver
[...] provveduto nel 2018 alla trascrizione del negozio matrimoniale in Italia;
dall'unione dei Per coniugi sono nati tre figli, il 14.09.2006, nata l'[...] e nata il Per_1 Per_3
26.09.2012; la ricorrente ha dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito per le continue sopraffazioni, minacce e violenze subìte- nel proseguo meglio dettagliate- ha chiesto, altresì, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del SI. CP ovvero, in subordine, l'affidamento super esclusivo dei figli con collocamento degli stessi presso la madre;
ha chiesto disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna disciplinata dal Servizio Sociale nelle modalità più opportune sempre se ciò corrisponde al desiderio dei figli e qualora tali rapporti non siano per loro pregiudizievoli;
la determinazione in € 450,00 mensili del contributo da porsi a carico del marito a titolo di mantenimento dei figli (€ 150,00 ciascuno) oltre al 100% delle spese straordinarie più assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00.
In via preliminare in rito la ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. di disporre che il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna trasmettesse gli atti e i provvedimenti relativi al fascicolo RG Vol. 121/2023 e che dichiarasse la propria incompetenza. Il Tribunale dei Minorenni di Bologna, presso il quale era stato attivato un procedimento per la protezione dell'interesse dei minori, in data 29.06.2024 ha pronunciato sentenza dichiarando la propria incompetenza funzionale in favore del tribunale ordinario.
Il resistente SI. , a cui il ricorso è stato correttamente CP notificato a mani proprie in data 28 dicembre 2023, si è presentato alla prima udienza dell'8 febbraio 2024 non costituendosi e dichiarando che tutte le affermazioni della moglie erano false e che era stato licenziato percependo a titolo di TFR la somma di circa euro
11.000.
pagina 2 di 15 Nei termini previsti dalla legge si è costituito il curatore speciale dei figli della coppia, già nominato dal Tribunale dei Minorenni, e ha chiesto di disporre l'ascolto dei minori e;
di rigettare la domanda di decadenza della Persona_4 Persona_5 responsabilità genitoriale in capo al SI. ; di disporre che il padre CP contribuisca al mantenimento dei figli minori nella misura che sarà ritenuta congrua e di affidare i minori alla madre in via esclusiva, mantenendo il nucleo collocato in ambiente protetto, confermando tutti i necessari progetti di sostegno attivati dai Servizi Sociali a tutela dei minori, in ambito psicologico, scolastico, ricreativo e sanitario.
Il 9 febbraio 2024, a scioglimento della riserva incamerata all'udienza del 8 febbraio 2024, il giudice ha emesso ordinanza ove ha dichiarato la contumacia del resistente SI. , ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti e ha CP disposto, in via istruttoria, l'audizione dei due minori sopra indicati.
Con proprio atto del 29 aprile 2024 il Pubblico Ministero ha dichiarato di intervenire in giudizio e ha chiesto l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Alla successiva udienza del 30 maggio 2024 sono stati sentiti i minori e Per_1 Per
.
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti della ricorrente, dalle dichiarazioni rese dalle parti costituite in udienza, dagli atti del procedimento penale in corso a carico del SI.
e dalla contumacia del resistente. CP
Va altresì accolta la richiesta della SI.ra di dichiarare che la Parte_1 separazione debba essere addebitata al SI. . CP
L'addebito è stato richiesto dalla ricorrente per le violenze domestiche subìte personalmente e anche dai figli a causa delle continua condizione di sottomissione e di prostrazione cui il marito li ha sottoposti durante tutti gli anni di matrimonio, nonché le minacce e le condotte violente poste in essere dallo stesso nei suoi confronti e nei confronti dei figli,tali condotte risultano acclarate anche dai provvedimenti giurisdizionali del giudice penale per il reato di maltrattamenti in famiglia (doc. 6 e 7).
pagina 3 di 15 Per tale tipologia di addebito la Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese affermando che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge ad un altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche successive al manifestarsi della crisi coniugale per incompatibilità – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Civ., Ord., n.
31901/2018).
La Suprema Corte, anche di recente, ha riaffermato il principio ormai consolidato in giurisprudenza, per cui in ipotesi di ricorso per separazione per violenza domestica ove le prepotenze fisiche e morali sono fatti che giustificano immediatamente la sussistenza dei requisiti per la separazione fra i coniugi e l'addebitabilità della stessa al coniuge violento
“che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Civ., Ord., n.
22294/2024).
Nel caso di specie, è emerso un comportamento aggressivo, di sopraffazione, violento caratterizzato da minacce di morte, da percosse mosse sia verso la moglie sia verso i figli, da privazioni quotidiane come la possibilità di utilizzare l'acqua calda, di uscire se non in presenza del marito, di integrarsi nel tessuto sociale, da costanti modalità di comunicazione aggressive e prevaricatrici. Le condotte del padre si sono spesso concretizzate in privazioni e imposizioni ingiustificate e al culmine dei litigi spesso il SI.
si rivolgeva ai familiari con frasi del tipo “vi ammazzo tutti”, “siete CP inutili”, addirittura rivoltando un coltello nei confronti di T_
Tali atteggiamenti violenti sono stati raccontati in maniera consequenziale e omogenea dalla madre, come riportato anche dal GIP del Tribunale di Bologna nell'ordinanza di applicazione misura cautelare (nell'ambito del procedimento penale n.
3064/2023 R.G.N.R.) che ha ritenuto il narrato della persona offesa assolutamente pacato e credibile, corroborato dalle dichiarazioni sostanzialmente equivalenti dei figli, anch'essi pagina 4 di 15 vittime degli atteggiamenti del padre e, ab extrinseco dal riscontro dichiarativo fornito da insegnanti e operatori sociali che hanno conosciuto il nucleo familiare CP
Analogo contenuto hanno poi le dichiarazioni rilasciate dalla SI.ra T_
alla prima udienza per la separazione del 8 febbraio 2024.
[...]
La gravità e la serietà delle condizioni riportate sono avvalorate altresì dall'immediato intervento dei Servizi Sociali che dopo la segnalazione della SI.ra T_
, relativa alla seria situazione familiare e alle minacce di morte ricevute che
[...] hanno determinato un fondato timore per la propria incolumità, hanno predisposto un collocamento protetto della madre con i figli.
Alla luce di tali circostanze va pronunciato l'addebito della separazione a carico del
SI. . CP
Sulla decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale
La domanda sulla decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale merita accoglimento.
La responsabilità genitoriale comprende diritti di natura personale e patrimoniale dai quali discende la facoltà, in capo ai genitori, di: custodire, ovvero destinare il proprio domicilio al minore, da cui non può allontanarsi senza il consenso del genitore;
allevare, o fornire il necessario per sopravvivere, come alimenti e vestiario;
educare e istruire;
amministrare i beni. Il presupposto per l'adempimento di detti compiti è un legame non solo giuridico, ma anche affettivo tra genitore e figli, caratterizzato da un sostegno morale e materiale finalizzato alla crescita del figlio.
La cattiva condotta del genitore, in termini di abuso o negligenza nell'esercizio può legittimare la sospensione o la revoca della responsabilità genitoriale laddove tali atteggiamenti ledano l'integrità psico fisica del figlio e ne costituiscano un grave pregiudizio per il suo sviluppo.
La Suprema Corte, a più riprese ha affermato il principio per cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce extrema ratio del sistema “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine”, indicandone poi i presupposti applicativi: “Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri,
pagina 5 di 15 ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita
e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (ex multis cfr. Cass., Civ., Ord., n. 24708/2024).
Il giudice di merito per poter pronunciare un provvedimento così incisivo sulla sfera relazionale del rapporto parentale, deve fondare la propria decisione circa il grave inadempimento dei doveri genitoriali che determina o può essere causa di un serio pregiudizio al figlio, sulla base di fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene ricorrano queste circostanze così incisive da dover condurre a una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Per Occorre qui riportare le dichiarazioni rese, da ultimo, dai minori e , Per_1 sentiti all'udienza del 30 maggio 2024 che, a distanza di ormai sette mesi dall'allontanamento dal padre e dalle condotte da questi tenute all'interno delle mura domestiche, in maniera pacata e non ritorsiva hanno narrato la quotidianità cui erano sottoposti.
In particolare ha riferito che: “Quando vivevamo a casa insieme a mio Per_1 padre, non potevamo fare nulla liberamente. Decideva tutto lui. Avevamo paura perché a volte anche senza motivo ci picchiava. Spesso ci minacciava, dicendoci che ci avrebbe ucciso. Bastava poco perché perdesse il controllo. Ora che lui non c'è ci siamo tutti tranquillizzati e soprattutto siamo più liberi. Da quando i miei si sono separati, l'ho incontrato solo due volte e sono rimasto deluso dal suo comportamento perché ha continuato a negare tutto, dicendo che si è sempre comportato bene”. Per Anche la EL , alla medesima udienza ha dichiarato che: “Quando vivevamo a casa con mio padre la situazione era difficile perché lui ci picchiava, anche senza un valido motivo. Ci addossava sempre la responsabilità per qualsiasi cosa. A volte
è capitato che ci abbia invitato ad andare via di casa. Quando si arrabbiava, ci
pagina 6 di 15 aggrediva, usando anche degli oggetti. Sin da quando si alzava la mattina iniziava a dire parolacce, si innervosiva, insomma in casa vivevamo sempre nel terrore”.
La narrazione dei figli già è da considerarsi significativa, emerge infatti lo stato di paura, terrore, angoscia cui sono stati sottoposti i figli, detta condizione è stata poi riscontrata anche dagli operatori dei Servizi Sociali che, operando costantemente con i componenti della famiglia, hanno relazionato circa lo stato d'animo non solo della madre, ma anche dei figli -compresa la EL più piccola offrendo una netta Per_3 rappresentazione del percepito dei minori e della possibile ulteriore involuzione che il rapporto con il padre potrebbe loro generare. Per Eloquente è lo stato d'ansia e preoccupazione frequentemente vissuto da , non solo per la tensione scolastica, ma anche per il vissuto domestico, unitamente a una prima fase di inappetenza. Anche ha riferito come il padre fosse solito arrabbiarsi con la Per_3 madre, urlare, picchiare lei e i figli, lanciare oggetti solo perché la madre aveva acquistato un quaderno per la scuola.
La reiterata e offensiva imposizione da parte del SI. del CP proprio stile di vita e delle proprie ragioni a moglie e figli ha determinato in loro una condizione di sottomissione, in particolare, ha pregiudicato nei figli la possibilità di un sereno sviluppo rispetto ai bisogni e alle esigenze basilari di ciascuno di essi, tanto che è stato necessario intraprendere un percorso psicologico con i minori a sostegno della loro crescita consapevole.
L'incapacità del padre a intraprendere un serio percorso di rivisitazione e sviluppo per ricostituire le proprie competenze genitoriali appare allo stato fondata su due elementi: da un lato, l'atteggiamento tenuto dal SI. poco dopo l'emissione CP della misura cautelare nei suoi confronti, che aveva disposto, fra l'altro, il divieto di comunicazione con le persone offese, il quale ha iniziato a inviare una serie di messaggi al figlio maggiore inducendolo a riconsiderare le proprie dichiarazioni, a Per_1 minimizzare le responsabilità paterne e addossarle ad altri parenti, ai servizi sociali, alla scuola, tentando di convincere il figlio a rilasciare dichiarazioni a favore del padre
(denuncia-querela doc. 14); dall'altro, ancor più rilevante, decidendo da ormai un anno, di disinteressarsi in modo totalitario della crescita dei propri figli, non partecipando più agli incontri protetti organizzati per recuperare un rapporto genitoriale, non versando alcun mantenimento per gli stessi, non occupandosi sotto alcun aspetto materiale e morale dello sviluppo dei minori.
pagina 7 di 15 Solo nell'ultima relazione dei Servizi Sociali in atti, pare che la condizione psicologica ed emotiva dei figli si stia indirizzando verso una maggiore stabilità, circostanza offerta proprio dalla distanza dal padre e dalla sottomissione allo stesso che aveva determinato nei minori uno stato di disagio e timore pregiudizievole rispetto a un sereno percorso di crescita. Il netto rifiuto dei figli di riprendere qualsiasi tipo di rapporto con il padre è sintomatico della dannosità della figura paterna nella vita dei minori.
Deve dunque essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre SI. . CP
Sull'affidamento dei minori e la loro collocazione
Per quanto riguarda la domanda di affidamento super-esclusivo, va premesso che Per essa può riguardare soltanto le figlie minori e posto che è ormai Per_3 Per_1 maggiorenne, e pertanto nessun provvedimento di affidamento deve essere preso nei suoi riguardi. Per
Con riguardo dunque a e la domanda è fondata e meritevole di Per_3 accoglimento.
Stante il principio generale della bigenitorialità, e della preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. Civ., sent., n. 27/2017).
La ricorrente ha chiesto che venga disposto a suo favore l'affido super esclusivo dei figli.
L'affidamento super esclusivo, o affidamento rafforzato, istituto di elaborazione giurisprudenziale, è un sistema alternativo alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario che trova la sua fonte normativa nell'articolo 337-quater c.c. A differenza dell'affidamento esclusivo, dove l'esercizio della responsabilità genitoriale è preclusa al genitore affidatario ma le decisioni di maggior importanza per i figli continuano ad essere prese in comune dai genitori, nell'affidamento super esclusivo anche le decisioni pagina 8 di 15 di maggior importanza vengono assunte solo dal genitore affidatario senza il coinvolgimento dell'altro.
La Corte di Cassazione ha indicato i criteri da osservare per l'individuazione del genitore affidatario e/o collocatario in caso di affidamento super esclusivo, e cioè in base a “…un giudizio sulla capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, basato su elementi concreti, quali … la capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”. (Cass., Civ., Ord.,
n. 28244/2019). Per È dunque in relazione all'interesse delle minori e che deve essere Per_3 considerata la possibilità di un affido super esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Orbene, SI. ha posto in essere plurime e costanti condotte che CP dimostrano una sua inadeguatezza a tale compito rispetto alla madre, circostanza potenzialmente produttiva di ulteriori pregiudizi per le minori e che ha determinato, in questa sede, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
A fortiori va evidenziato come per costante giurisprudenza nomofilattica l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore quando il figlio sia perennemente spettatore di conflitti estenuanti tra i genitori ed a causa di ciò sia esposto a rischio di sofferenza psichica grave o a problematiche comportamentali.
Ancora una volta, gli accertati episodi di minacce e violenza del padre ai danni della ricorrente si sono svolti non solo alla presenza dei figli, ma anche talvolta direttamente nei loro confronti, così dimostrando che la conflittualità tra i genitori – che di per sé non è ostativa al mantenimento dell'affido condiviso, purché mantenuta entro limiti ragionevoli – è nel caso in esame talmente elevata da riverberarsi inevitabilmente sull'equilibrio dei figli, che hanno subito personalmente le conseguenze dei litigi genitoriali, e di ciò deve tenersi conto ai fini della scelta del regime di affidamento più consono nell'interesse delle minori (cfr. Cass. civ., sent. n. 18559/2016; Cass. civ., sent. n.
5108/2012).
Inoltre dalla relazione per la valutazione delle competenze genitoriali in atti emerge come il SI. abbia sempre allontanato e negato qualsiasi forma di CP aggressività e maltrattamenti nei confronti di moglie e figli riconducendo la denuncia della pagina 9 di 15 moglie nei suoi confronti a una sorta di ritorsione per il desiderio non accolto di fare rientro nel paese d'origine.
È altresì emersa una debole capacità introspettiva del padre circa i suoi agìti nei confronti dei figli e un legame scarsamente alimentato con la prole se non limitatamente ai bisogni primari durante la loro permanenza in Italia.
La significativa compromissione della capacità di comprendere le necessità morali ed emotive dei figli, unitamente alla scelta dallo stesso operata di fare ritorno in Pakistan, o comunque di interrompere qualsiasi tipo di contatto con i figli, “mettono in luce un disinvestimento dello stesso rispetto alla possibilità di ricostruire un legame con i propri figli, e una rinuncia a esercitare le proprie funzioni genitoriali” (pag. 5 relazione capacità genitoriali).
La madre invece, SI.ra , ha mostrato sin dalla loro nascita di Parte_1 occuparsi attivamente e direttamente seppur, dopo l'arrivo in Italia, sotto il costante controllo del marito che l'ha privata di qualsiasi spinta di autonomia e integrazione sul territorio.
È emerso un legame forte e autentico fra madre e figli e una sicura capacità della madre di conoscere e comprendere i bisogni dei figli, le loro peculiarità e caratteristiche e di creare un solido rapporto emotivo con loro.
La SI.ra ha mostrato la propria volontà di rendersi sempre più indipendente T_
e autonoma non solo per la cura domestica dei figli, ma per poter esercitare a pieno il proprio ruolo genitoriale occupandosi di tutti gli aspetti relativi all'accudimento ed educazione dei figli, con un temporaneo supporto esterno alla madre per aumentare e integrare le sue capacità relazionali e di autonomia (pagg.
5-6 relazione capacità genitoriali).
Da ultimo, in base agli approfondimenti dei Servizi Sociali confluiti nella relazione conclusiva, si è apprezzato che la madre, con l'ausilio della mediazione culturale, sta provando a imparare la lingua italiana e a cercare un'occupazione curando adeguatamente i propri figli nel nuovo contesto abitativo ove sono inseriti, rappresentando per gli stessi il genitore di riferimento. I tre figli, infatti, grazie all'allontanamento dal padre e alla collocazione esclusiva con la madre hanno raggiunto un grado di maggior stabilizzazione emotiva e contenuto gli stati ansiosi dettati dalla paura per le condotte del padre.
Anche i Servizi Sociali suggeriscono la forma dell'affidamento super esclusivo delle minori alla madre, con supporto alla stessa per il raggiungimento della piena autonomia gestionale, essendo il padre allo stato irreperibile e non essendovi volontà di pagina 10 di 15 riallacciare i rapporti padre-figli, così da rendere più fluide e possibili tutte le pratiche burocratiche per la gestione della prole (cfr. relazione finale Servizi Sociali pag. 4).
Dunque, le condotte svalutanti, aggressive e violente del padre e le riscontrate inadeguatezze che condizionano l'ordinato svolgimento della gestione dei minori, e le pregresse aggressioni poste in essere in ambito domestico prima della separazione, giustificano l'affido super esclusivo alla madre che potrà prendere in autonomia tutte le decisioni riguardanti le figlie comprese quelle in ambito educativo, scolastico e sanitario.
I Servizi Sociali continueranno con l'opera di monitoraggio del nucleo familiare occupandosi inoltre di seguire sia la madre nel sostegno al raggiungimento della piena autonomia, sia le minori anche con il supporto psicologico se si rendesse ancora necessario. Per Per le ragioni già sopra esposte anche il collocamento delle minori e Per_3 deve essere disposto presso la madre.
Quanto al diritto di visita del padre, va precisato che, allo stato, non risultano tentativi di avvicinamento di questo ai figli: nella relazione dei Servizi Sociali del 11 novembre 2024 si rileva che da circa un anno, il SI. non ha mai CP cercato contatti con i Servizi al fine di poter frequentare i figli, e che questi non hanno più notizie del padre;
viene inoltre dato atto, che questi ultimi, e per quello che qui rileva in Per particolare e dichiarano di non volerlo incontrare. Per_3
In ragione del lungo lasso di tempo trascorso senza che il SI. CP Per e le figlie e si siano frequentati, e la ferma opposizione di queste ultime Per_3 all'incontro col padre, non sembra opportuno stabilire direttamente una tempistica di visita del padre rispetto alle minori. Ritiene tuttavia il Collegio di non escludere la possibilità di un riavvicinamento del padre alle figlie, all'esito di un percorso graduale – e inizialmente protetto – che, oltre ad essere del tutto eventuale, dipendendo da una volontà manifestata dal genitore in tal senso e da una corrispondente disponibilità delle figlie ad accettare la presenza paterna, dovrà essere vagliato e organizzato dal Servizio sociale, con le modalità e i tempi che saranno ritenuti da questo più confacenti all'interesse delle minori.
Sul mantenimento
Con riguardo al contributo per il mantenimento dei figli, occorre chiarire che, a differenza della pronuncia sull'affido e sul collocamento, esso riguarda sia , che Per_1 Per
e È infatti principio pacifico, nella giurisprudenza, che l'obbligo di Per_3 mantenimento dei genitori rispetto ai figli permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età di questi ultimi, fino a che essi non siano economicamente autosufficienti ovvero si rendano non autosufficienti per propria colpa (cfr. Cass., civ., n. 19589/2011).
pagina 11 di 15 Per Orbene, con riguardo ai figli dei coniugi in causa, e sono minorenni, mentre Per_3
ha da poco raggiunto la maggiore età, frequenta ancora la scuola superiore, e non Per_1 risulta pertanto economicamente indipendente: i genitori dovranno dunque farsi carico anche del suo mantenimento.
Stante il collocamento di tutti i figli, compreso , presso la madre, che Per_1 provvede al loro sostentamento, risulta necessario disporre un contributo a carico del SI.
per tutti i figli. CP
Nell'ordinanza per i provvedimenti temporanei e urgenti del 9 febbraio 2024 era stato disposto che il SI. fosse onerato dell'obbligo di contribuire al CP mantenimento dei tre figli versando alla madre la somma mensile complessiva pari ad €
450, oltre al 100% delle spese straordinarie e che l'assegno unico (pari ad € 660 circa) verrà percepito integralmente dalla madre – in quanto genitore affidatario in via esclusiva.
I provvedimenti adottati in via provvisoria vanno pressoché integralmente confermati -eccezion fatta per la ripartizione delle spese straordinarie che in ragione dell'assegno unico incamerato interamente dalla madre devono essere affidate per l'80% al padre e per il 20% alla madre- in quanto le condizioni fattuali non hanno subìto significativi mutamenti.
Infatti, la ricorrente non ha mai lavorato e allo stato, considerate le difficoltà linguistiche, seppur abbia intrapreso un percorso di mediazione linguistica, non sarà immediatamente in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. Al contrario il marito contumace, integrato in Italia da molti anni, ha sempre svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito annuale lordo pari ad € 23.342,1, corrispondente ad un reddito netto mensile pari ad € 1700 circa.
Il licenziamento allegato in sede di prima udienza e la dichiarazione di aver ricevuto € 11.000 a titolo di trattamento di fine rapporto e di aver presentato domanda per ottenere la non incidono seriamente sulla responsabilità che lo stesso deve vedersi CP_2 riconosciuta per il mantenimento della prole, dovendosi tenere in considerazione la capacità lavorativa.
Il SI. infatti è persona giovane, dotata di idonea e integra CP capacità lavorativa, sicché potrà in tempi rapidi reperire una nuova occupazione, anche in considerazione dell'esperienza professionale maturata negli anni in cui ha vissuto in Italia.
In considerazione delle esigenze dei figli di 19 anni, 15 anni e 13 anni e della totale assenza del padre che quindi non può partecipare in alcun modo a un affidamento diretto dei figli si reputa equa, tenuto conto della funzione esclusiva di cura dei figli svolta pagina 12 di 15 dalla madre e del suo reddito e della integra capacità lavorativa del padre, la somma mensile pari ad euro 450,00 mensili come contributo di mantenimento paterno a favore dei figli (euro 150,00 ciascuno), salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda.
Inoltre, il padre è tenuto a corrispondere l'80% delle spese straordinarie.
Quanto poi alla domanda di attribuzione alla SI.ra di un assegno Parte_1 mensile per il suo mantenimento a carico del marito è fondata e va accolta.
Essa trova la sua base giuridica nel disposto dell'art. 156 c.c., ai sensi del quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Sulla base delle argomentazioni già sopra riportate, si deve dunque ritenere che la ricorrente non disponga di “adeguati redditi propri” secondo il disposto dell'art. 156 c.c., e sia pertanto legittimata a ricevere un assegno di mantenimento a carico del marito.
Tenuto conto del reddito del SI. , e dell'incidenza sullo stesso CP della somma che egli è tenuto a versare a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, si stima congruo confermare l'importo dell'assegno mensile a favore della moglie in €
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, come già disposto in sede di ordinanza per i provvedimenti temporanei e urgenti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e disposte in favore dello Stato essendo sia la ricorrente sia i minori per il tramite del curatore speciale stati ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
- pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
Lahore (Pakistan) il 15.06.1980 e , nato a [...] il CP
06.10.1976, unitisi in matrimonio il 25 dicembre 2005 a MU AD (Pakistan), atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Medicina (BO) al n. 17,
Parte 2, Serie C, anno 2018, dichiarando che la stessa va addebitata al marito;
pagina 13 di 15 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Medicina (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- pronuncia ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del SI.
CP
- affida le minori e in via super esclusiva alla Persona_5 Persona_6 madre, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione maturale e delle aspirazioni del medesimo;
- colloca le figlie presso la madre;
- dà mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di vigilare per i Per prossimi due anni sull'evoluzione della situazione personale, sociale e familiare di e nonché, qualora il padre chiedesse di incontrare le figlie, di valutarne Per_3
l'opportunità e stabilire un calendario di incontri, da svolgersi inizialmente con modalità protette e alla presenza di un operatore del Servizio stesso e con la possibilità di sospenderli, se disturbanti per le minori, o di ampliarli, nel caso abbiano un buon esito;
dispone altresì di offrire un adeguato sostegno alla madre per il raggiungimento dell'autonomia e indipendenza;
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
, e la somma mensile complessiva di € Persona_4 Persona_5 Persona_6
450,00 (€ 150,00 ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre l'importo degli assegni familiari percepiti;
- con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, in misura pari al 80%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017
- con decorrenza dalla domanda, pone a carico del SI. CP
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della stessa, la somma mensile complessiva di € 200,00, annualmente pagina 14 di 15 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna il SI. a rifondere alla casse dello Stato le spese CP processuali, che liquida in complessivi euro 4000,00…..per la ricorrente oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge e euro
3500,00 er la curatrice speciale oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del
1p5% e a i.v.a. e c.p.a., entrambi ammessi al gratuito patrocinio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26 febbraio 2025.
SI COMUNICHI AI SERVIZI SOCIALI
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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