Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6856/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonietta Parte_1
Nappi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Liveri (Na), via Nazionale n. 34;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rossella Quarta, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTI
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2021, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120219013855537000 notificata in data 10.12.2021, limitatamente agli avvisi di addebito:
- n. 37120140002456083000 presuntivamente notificato in data 05.06.2014;
- n. 37120140009124688000 presuntivamente notificato in data 08.10.2014;
- n. 37120150007684181000 presuntivamente notificato in data 27.10.2015;
- n. 37120150008264223000 presuntivamente notificato in data 22.10.2015;
- n. 37120160015920631000 presuntivamente notificato in data 23.11.2016;
- n. 37120170007306685000 presuntivamente notificato in data 28.09.2017;
- n. 37120180003445956000 presuntivamente notificato in data 22.06.2019;
- n. 37120180016618646000 presuntivamente notificato in data 14.12.2018;
- n. 37120190004973159000 presuntivamente notificato in data 25.07.2019;
- n. 37120190010492410000 presuntivamente notificato in data 12.08.2019;
- n. 37120190023537373000 presuntivamente notificato in data 14.01.2020; aventi ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale sul minimale relativa agli anni
2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018 – deducendone il difetto di notifica, oltre che la prescrizione quinquennale del credito, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l , la e chiedendo di: “in accoglimento del CP_1 Controparte_3 Controparte_2 presente ricorso, revocare, dichiarare nulla e, in ogni caso, annullare gli avvisi di addebito analiticamente richiamati al punto “b” del ricorso introduttivo da intendersi qui per ripetute e trascritte integralmente, per i motivi spiegati;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per gli avvisi di addebito richiamate nel corpo dell'atto; - in ogni caso condannare i convenuti anche in solido al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, costituivano tempestivamente in giudizio l' e CP_1
l contestando l'ammissibilità, nonché la fondatezza del ricorso, Controparte_2 di cui chiedevano il rigetto. Nonostante la rituale rinnovazione della notifica, nessuno si costituiva per la che Controparte_3 va, pertanto, dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per la declaratoria di avvenuta prescrizione delle somme di cui si intima il pagamento.
Nella fattispecie in esame, nonostante venga in rilievo un atto dell'agente della riscossione, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica dell'avviso di addebito, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Non deve trarre in inganno il fatto che la ricorrente abbia contestato l'avvenuta rituale notifica degli avvisi di addebito, “perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile” (così Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
3. Così qualificata l'azione, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 – il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" – le richiamate Sezioni
Unite hanno affermato che “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24” e, dunque, compete al solo ente impositore.
3.1. Va, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in Controparte_3 quanto i crediti contributivi di cui si discute sono relativi alle annualità dal 2010 al 2018 e, quindi, sono successivi all'operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati dall' che ha previsto la CP_1 cessione a titolo oneroso dei soli crediti contributivi maturati entro il 2008.
4. Con riferimento alla dedotta l'inammissibilità dell'azione per decadenza ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.Lgs. n. 46/1999, si rammenti che in base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6 e 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n.
80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Tuttavia, non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella/avviso di addebito (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza.
5. Ciò posto, deve preliminarmente valutarsi la tempestività dell'azione proposta.
La parte deduce, ai fini della prescrizione, il difetto di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
ebbene la doglianza (ad esclusione degli avvisi n.
37120140002456083000 e n. 37120140009124688000 per quanto si dirà infra) è stata tempestivamente formulata, tenuto conto che: 1) l' – quale soggetto alla formazione e alla CP_1 notifica degli avvisi di addebito – non ha dato prova dell'avvenuta rituale notifica dei titoli in discussione;
2) l'intimazione di pagamento n. 07120219013855537000 – che costituisce il primo atto con cui la parte ha avuto contezza della pretesa contributiva – è stata notificata in data
10.12.2021 e il ricorso è stato depositato nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (30.12.2021).
Diversamente è a dirsi con riguardo agli avvisi n. 37120140002456083000 e n.
37120140009124688000 della cui esistenza la parte ha avuto conoscenza già con l'intimazione di pagamento n. 07120199005266419000 notificata in data 07.08.2019 (cfr. all. memori ); CP_5 pertanto, la parte è decaduta dalla possibilità di far valere i vizi formali del titolo.
6. Per quanto concerne la prescrizione del credito contributivo, si rileva, in primis, che rispetto agli avvisi n. 37120140002456083000 e n. 37120140009124688000, per quanto detto, può tenersi conto solo della prescrizione successiva alla data di notifica indicata negli atti della riscossione. Ebbene, è certamente prescritto il credito contributivo portato dall'avviso n.
37120140002456083000 notificato in data 05.06.2014, tenuto conto che alla data di notifica del primo atto interruttivo (l'intimazione di pagamento n. 07120199005266419000 notificata in data
07.08.2019) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Diversamente, non è maturata la prescrizione del credito intimato nell'avviso n.
37120140009124688000 notificato in data 08.10.2014, posto che il termine quinquennale è stato interrotto in data 07.08.2019 dall'intimazione n. 07120199005266419000 e poi in data 10.12.2021 dall'intimazione n. 07120219013855537000.
6.1. Per quanto concerne il credito portato dagli altri avvisi di addebito, occorre considerare quale dies a quo della prescrizione la data di scadenza per il pagamento dei contributi indicati.
Trattasi come detto di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale relativa agli anni
2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018; il pagamento di detti contributi è notoriamente suddiviso in quattro rate, il cui saldo è stabilito nel giugno/luglio dell'anno successivo.
Deve, inoltre, tenersi conto della normativa emergenziale Covid che ha introdotto due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità.
Invero dapprima l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020.
L'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020.
Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ciò posto, devono ritenersi prescritti i contributi portati dagli avvisi di addebito n.
37120150007684181000 e n. 37120150008264223000, afferenti alle annualità dal 2012 al 2014, posto che la prescrizione dei contributi 2014 (saldo fissato dall' al 16.07.2015) è maturata CP_1
(tenuto conto dei 129 giorni di sospensione) al 23.11.2020. Analogamente risultano prescritti i contributi portati dagli avvisi di addebito n.
37120170007306685000, n. 37120190010492410000 e n. 37120190023537373000 limitatamente alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Quanto ai contributi portati dai restanti titoli, relativi agli anni dal 2015 al 2018, il termine di prescrizione – tenuto conto dei periodi di sospensione – è stato validamente interrotto dall'intimazione n. 07120219013855537000.
In conclusione, ed in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 37120140002456083000, n.
37120150007684181000, n. 37120150008264223000, n. 37120170007306685000 (eccetto anno
2016), n. 37120190010492410000 e n. 37120190023537373000.
7. La soccombenza parziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione del credito contributivo dagli avvisi di addebito n. 37120140002456083000, n. 37120150007684181000, n.
37120150008264223000, n. 37120170007306685000 (eccetto anno 2016), n.
37120190010492410000 e n. 37120190023537373000;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 29/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno