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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 276/2018
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
D'OTTAVIO GABRIELE, D'OTTAVIO GIUSEPPE e D'OTTAVIO RAFFAELE
appellante- appellato incidentale e nella qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE
[...] P.IVA_1
appellata-appellante incidentale
ella qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE
[...] P.IVA_2
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare la
Controparte alla restituzione degli importi indebitamente percepiti in ragione delle illegittime pratiche bancarie, così come accertate all'esito del giudizio con la sentenza nr 298/2024, nell'ammontare determinato dalla CTU contabile espletata nel presente grado e in particolare della somma di euro 126.254,13 , così ricalcolata dall'inizio del rapporto di c/c de quo in ragione del principio di diritto secondo cui - cfr Cassazione, ordinanza n. 17584/24- “pur in mancanza di una parte degli estratti conto,
l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei. In assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può infatti escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti. Il giudice del merito “ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure le risultanze delle scritture contabili, o, ancora, gli estratti conto scalari”; proprio come nel caso di specie in cui il c.t.u. nominato ha rideterminato il saldo del conto anche in mancanza di alcuni estratti di c/c. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione e con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.;
per parte appellata: “riconoscere preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di per come accertato definitivamente dal Giudice di prime cure e Controparte_3 per l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio. Quanto all'appello principale, rigettare lo stesso in quanto in-fondato, nonché, confermata in ogni sua parte l'impugnata sentenza, condannare l'appellante al pagamento, anche, delle spese e competenze del presente grado del giudizio.
Gradatamente e condizionatamente al denegato accoglimento dell'appello principale, pur ferma ogni più ampia riserva di rispettoso gravame, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello accogliere l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_4
l'effetto, rigettare ogni domanda proposta in quanto infondata e comunque non provata,
e, in ogni caso, statuire l'assoluta inutilizzabilità, ai fini del decidere, della CTU contabile svolta in sede di primo grado che, come tale, deve essere integralmente rinnovata con nuovi quesiti. Il tutto e comunque con vittoria di spese ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 15.01.2017
conveniva (ora e Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 [...]
chiedendo accertare e dichiarare l'esatto rapporto dare-avere scaturente CP_3
pag. 2/7 dal contratto di conto corrente n. 92323851050, acceso presso la , previa CP_5 declaratoria di invalidità dell'applicazione di interessi, spese e commissione di massimo scoperto, in quanto mai pattuiti per iscritto e superiori al tasso legale;
accertare e dichiarare l'illegittimità della antergazione e postergazione degli interessi debitori e creditori e, in subordine, l'invalidità dell'applicazione di interessi debitori variati in pejus in mancanza di espressa pattuizione e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione di quanto indebitamente percepito (relativamente agli addebiti in data
03.11.1995 di 450 milioni di lire;
in data 15.03.1996 di 104 milioni di lire;
in data
02.05.1996 di 63 milioni di lire); in ogni caso, condannare la convenuta banca alla cancellazione di tutte le segnalazioni illegittimamente effettuate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva la nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
[...]
Affermava che l'attore aveva intrattenuto con la (poi , sede CP_6 Controparte_5
di Reggio Calabria, un rapporto di conto corrente acceso il 03.10.1977 e rubricato con il n. 9232385, volturato a sofferenza con un saldo passivo di € 130.040,53 per interessi e capitale al 16.12.2005. Contestava l'esistenza delle clausole di cui l'attore lamentava la nullità, rilevando che non erano stati mai contestati gli estratti conto che la banca periodicamente aveva inviato al cliente, per cui era ormai definitiva e incontestabile la loro conformità alle clausole contrattuali. Deduceva l'inammissibilità delle domande attoree (restitutoria e risarcitoria) perché generiche ed affermava che lo spontaneo pagamento di interessi ultra-legali invalidamente pattuiti costituiva, in ogni caso, adempimento di un'obbligazione naturale, come tale irripetibile.
Si costituiva nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Affermava che non era cessionaria del credito oggetto del giudizio e che l'attore aveva riconosciuto e documentato che il rapporto di conto corrente era intervenuto direttamente con
[...]
CP_5
impugnava la sentenza n. 1429/2017, con la quale il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria aveva rigettato le sue domande, compensando le spese di lite nei pag. 3/7 confronti di e l'aveva condannato al pagamento delle spese di lite Controparte_2
nei confronti di Controparte_3
Con il primo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di ripetizione di indebito per carenza di prova, addebitando ad esso attore il mancato deposito del contratto di conto corrente, così impedendo al giudicante di verificare le denunciate invalidità. Con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva erroneamente rigettato la domanda di cancellazione della segnalazione di esso attore dalla Centrale Rischi della
Banca d'Italia. Con il terzo motivo lamentava l'errato rigetto della domanda risarcitoria dei danni patiti in conseguenza della segnalazione, posto che non sussistendo alcuno stato di insolvenza in relazione al rapporto di conto corrente e affidamento in questione, aveva diritto al risarcimento dei danni. Con il quarto motivo, censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di cui al punto 4).
Si costituiva in giudizio nella qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
(cessionaria di , e nella qualità di mandataria di CP_4 Controparte_2
che chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello Controparte_3
incidentale condizionato.
Osservava che non era stata oggetto di impugnativa la parte della sentenza che aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di e ne chiedeva Controparte_3
l'estromissione.
Proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, censurando la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto adempiuto l'onere probatorio dell'attore relativamente alla produzione delle lettere estratto conto.
Censurava la sentenza anche nella parte in cui il giudice aveva ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccepita inutilizzabilità della c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo la richiesta assorbita dal rigetto della domanda principale.
Con sentenza non definitiva del 3.5.2004 n. 298/2024, la Corte prendeva atto della dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di nella sentenza di Controparte_1
primo grado, rigettando la richiesta di estromissione dal giudizio;
accoglieva il primo motivo di appello proposto da e riteneva provata la stipulazione (in Parte_1
forma orale) del contratto di conto corrente n. 92323851050, accertava la illegittimità
pag. 4/7 dell'applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese non concordate, nonché di ogni periodicità dell'anatocismo; rigettata il primo motivo di appello incidentale avanzato da , e disponeva il ricalcolo dei rapporti dare-avere. Il Controparte_2
secondo motivo di appello incidentale restava pertanto assorbito.
Disposta l'integrazione istruttoria e depositata la relazione di ctu, sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Premesso che con la presente decisione non possono sindacarsi o rimettersi in discussione le questioni già decise con la sentenza parziale n. 298/2024, e preso atto dell'accoglimento del primo motivo di appello (e della rinuncia agli altri motivi), del rigetto del primo motivo di appello incidentale e dell'assorbimento del secondo, si deve procedere alla determinazione del saldo del contro corrente ai fini della decisione della domanda restitutoria avanzata dall'appellante.
La quantificazione del saldo del conto corrente al 31.12.2005 viene effettuato tenendo conto di quanto accertato con la citata sentenza parziale (considerandosi, quindi, dimostrata la stipula del conto corrente n. 92323851050, espungendo per l'intera durata del rapporto ogni forma di capitalizzazione e l'applicazione di interessi, spese e commissioni non pattuiti). Ai fini della prospettata determinazione ha avuto luogo, come detto, integrazione della CTU svoltasi in corso di causa e l'ausiliario, tenendo conto dei criteri dettati dal Tribunale, ha evidenziato che il conto corrente in oggetto presenta un saldo iniziale in vecchie lire italiane di £ 1.395.263, corrispondente al saldo annotato dalla Banca al 31/12/1991 ed un saldo finale pari ad euro 0 (zero) dopo le scritture di rettifica annotate dalla banca per “giroconto a sofferenza” del saldo al
15/12/2005 per euro 129.003,37, l'addebito di interessi per euro 626,29 e lo storno di spese per euro 2,16. Il ctu ha, inoltre, evidenziato la carenza degli estratti di conto corrente e degli scalari per i seguenti periodi: dal 25/03/1993 al 15/04/1993; dal
18/06/1993 al 12/07/1993; dal 17/09/1993 al 13/10/1993 (presente lo scalare); dal
11/03/1994 al 14/04/1994 (presente lo scalare); dal 15/04/1994 al 25/07/1994; dal
16/12/1994 al 02/01/1995. La mancanza di questi documenti impediva la consulente di pag. 5/7 effettuare il conteggio per il periodo antecedente al 1/01/1995, nei termini chiariti dall'ordinanza istruttoria del 3.5.2004.
Difatti, questa Corte aveva chiarito che – nella ipotesi di incompletezza degli estratti conto – il ctu avrebbe dovuto verificare la possibilità di neutralizzare le lacune per periodi intermedi utilizzando altre eventuali risultanze documentali. La verifica, tuttavia, ha dato esito negativo per il periodo antecedente al 1/01/1995, in quanto la carenza degli estratti conto e, per molti trimestri, degli scalari, non consentiva la verifica della sequenzialità degli addebiti ed accrediti, né questa carenza poteva essere superata con le scritture di raccordo. Pertanto, il consulente giungeva alla conclusione che, alla data del 31.12.2005, il conto corrente presentava un saldo a favore del correntista pari ad € 78.727,97. Trattasi di conteggio che va recepito in questa sede, in quanto conforme ai criteri dettati dalla Corte (e alle risultanze della sentenza parziale già emessa, come detto insindacabile in questa sede) e immune da qualsiasi censura di ordine logico. Il ctu ha effettuato il ricalcolo seguendo le indicazioni della corte procedendo dal saldo riportato sul primo estratto conto disponibile dal 1/01/1995, senza necessità di movimenti di quadratura. Si deve escludere la validità della seconda ipotesi, prospettata dal ctu utilizzando gli estratti conto antecedenti al 1995 e scritture di raccordo, in quanto il risultato è inattendibile, poiché l'utilizzo delle scritture di riconciliazione contabile va ad incidere sugli scalari su cui calcolare gli interessi, e si presenta contrario al metodo di ricalcolo già indicato in sentenza. Sebbene la mancanza degli estratti conto per alcuni periodi possa essere superata da altra e diversa documentazione, come ben argomentato dall'appellante principale, detta carenza nel caso di specie rimane insormontabile dalla carenza di altri documenti utilizzabili per colmare con attendibilità siffatta carenza.
In conclusione, si deve disporre la restituzione, in favore del correntista, della somma di
€ 78.727,97, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Si deve rigettare la domanda di rivalutazione della somma, trattandosi di debito di valuta rispetto al quale non è né allegato né provato il maggior danno ex art .1224 c.c.
3. Le spese del doppio grado di giudizio – comprensive delle spese di ctu – seguono la soccombenza, per cui vengono poste a carico di , mentre possono Controparte_2
pag. 6/7 essere compensate per la posizione di in assenza di appello nei Controparte_3
suoi confronti.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2.935,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nonché sull'appello incidentale proposto da , nella
[...] Controparte_1
qualità di procuratrice di , avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2
di Reggio Calabria n. 1429/2017, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente n.
92323851050 al 31.12.2005 era pari ad € 78.727,97 a credito del correntista e, per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di € 78.727,97 Controparte_2
oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 Parte_1 del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.772,78 per spese ed € 14.212,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_3
4. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu come liquidate in Controparte_2
separati provvedimenti nel corso del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 01/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 276/2018
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
D'OTTAVIO GABRIELE, D'OTTAVIO GIUSEPPE e D'OTTAVIO RAFFAELE
appellante- appellato incidentale e nella qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE
[...] P.IVA_1
appellata-appellante incidentale
ella qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE
[...] P.IVA_2
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare la
Controparte alla restituzione degli importi indebitamente percepiti in ragione delle illegittime pratiche bancarie, così come accertate all'esito del giudizio con la sentenza nr 298/2024, nell'ammontare determinato dalla CTU contabile espletata nel presente grado e in particolare della somma di euro 126.254,13 , così ricalcolata dall'inizio del rapporto di c/c de quo in ragione del principio di diritto secondo cui - cfr Cassazione, ordinanza n. 17584/24- “pur in mancanza di una parte degli estratti conto,
l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei. In assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può infatti escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti. Il giudice del merito “ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure le risultanze delle scritture contabili, o, ancora, gli estratti conto scalari”; proprio come nel caso di specie in cui il c.t.u. nominato ha rideterminato il saldo del conto anche in mancanza di alcuni estratti di c/c. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione e con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.;
per parte appellata: “riconoscere preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di per come accertato definitivamente dal Giudice di prime cure e Controparte_3 per l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio. Quanto all'appello principale, rigettare lo stesso in quanto in-fondato, nonché, confermata in ogni sua parte l'impugnata sentenza, condannare l'appellante al pagamento, anche, delle spese e competenze del presente grado del giudizio.
Gradatamente e condizionatamente al denegato accoglimento dell'appello principale, pur ferma ogni più ampia riserva di rispettoso gravame, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello accogliere l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_4
l'effetto, rigettare ogni domanda proposta in quanto infondata e comunque non provata,
e, in ogni caso, statuire l'assoluta inutilizzabilità, ai fini del decidere, della CTU contabile svolta in sede di primo grado che, come tale, deve essere integralmente rinnovata con nuovi quesiti. Il tutto e comunque con vittoria di spese ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 15.01.2017
conveniva (ora e Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 [...]
chiedendo accertare e dichiarare l'esatto rapporto dare-avere scaturente CP_3
pag. 2/7 dal contratto di conto corrente n. 92323851050, acceso presso la , previa CP_5 declaratoria di invalidità dell'applicazione di interessi, spese e commissione di massimo scoperto, in quanto mai pattuiti per iscritto e superiori al tasso legale;
accertare e dichiarare l'illegittimità della antergazione e postergazione degli interessi debitori e creditori e, in subordine, l'invalidità dell'applicazione di interessi debitori variati in pejus in mancanza di espressa pattuizione e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione di quanto indebitamente percepito (relativamente agli addebiti in data
03.11.1995 di 450 milioni di lire;
in data 15.03.1996 di 104 milioni di lire;
in data
02.05.1996 di 63 milioni di lire); in ogni caso, condannare la convenuta banca alla cancellazione di tutte le segnalazioni illegittimamente effettuate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva la nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
[...]
Affermava che l'attore aveva intrattenuto con la (poi , sede CP_6 Controparte_5
di Reggio Calabria, un rapporto di conto corrente acceso il 03.10.1977 e rubricato con il n. 9232385, volturato a sofferenza con un saldo passivo di € 130.040,53 per interessi e capitale al 16.12.2005. Contestava l'esistenza delle clausole di cui l'attore lamentava la nullità, rilevando che non erano stati mai contestati gli estratti conto che la banca periodicamente aveva inviato al cliente, per cui era ormai definitiva e incontestabile la loro conformità alle clausole contrattuali. Deduceva l'inammissibilità delle domande attoree (restitutoria e risarcitoria) perché generiche ed affermava che lo spontaneo pagamento di interessi ultra-legali invalidamente pattuiti costituiva, in ogni caso, adempimento di un'obbligazione naturale, come tale irripetibile.
Si costituiva nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Affermava che non era cessionaria del credito oggetto del giudizio e che l'attore aveva riconosciuto e documentato che il rapporto di conto corrente era intervenuto direttamente con
[...]
CP_5
impugnava la sentenza n. 1429/2017, con la quale il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria aveva rigettato le sue domande, compensando le spese di lite nei pag. 3/7 confronti di e l'aveva condannato al pagamento delle spese di lite Controparte_2
nei confronti di Controparte_3
Con il primo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di ripetizione di indebito per carenza di prova, addebitando ad esso attore il mancato deposito del contratto di conto corrente, così impedendo al giudicante di verificare le denunciate invalidità. Con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva erroneamente rigettato la domanda di cancellazione della segnalazione di esso attore dalla Centrale Rischi della
Banca d'Italia. Con il terzo motivo lamentava l'errato rigetto della domanda risarcitoria dei danni patiti in conseguenza della segnalazione, posto che non sussistendo alcuno stato di insolvenza in relazione al rapporto di conto corrente e affidamento in questione, aveva diritto al risarcimento dei danni. Con il quarto motivo, censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di cui al punto 4).
Si costituiva in giudizio nella qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
(cessionaria di , e nella qualità di mandataria di CP_4 Controparte_2
che chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello Controparte_3
incidentale condizionato.
Osservava che non era stata oggetto di impugnativa la parte della sentenza che aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di e ne chiedeva Controparte_3
l'estromissione.
Proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, censurando la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto adempiuto l'onere probatorio dell'attore relativamente alla produzione delle lettere estratto conto.
Censurava la sentenza anche nella parte in cui il giudice aveva ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccepita inutilizzabilità della c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo la richiesta assorbita dal rigetto della domanda principale.
Con sentenza non definitiva del 3.5.2004 n. 298/2024, la Corte prendeva atto della dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di nella sentenza di Controparte_1
primo grado, rigettando la richiesta di estromissione dal giudizio;
accoglieva il primo motivo di appello proposto da e riteneva provata la stipulazione (in Parte_1
forma orale) del contratto di conto corrente n. 92323851050, accertava la illegittimità
pag. 4/7 dell'applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese non concordate, nonché di ogni periodicità dell'anatocismo; rigettata il primo motivo di appello incidentale avanzato da , e disponeva il ricalcolo dei rapporti dare-avere. Il Controparte_2
secondo motivo di appello incidentale restava pertanto assorbito.
Disposta l'integrazione istruttoria e depositata la relazione di ctu, sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Premesso che con la presente decisione non possono sindacarsi o rimettersi in discussione le questioni già decise con la sentenza parziale n. 298/2024, e preso atto dell'accoglimento del primo motivo di appello (e della rinuncia agli altri motivi), del rigetto del primo motivo di appello incidentale e dell'assorbimento del secondo, si deve procedere alla determinazione del saldo del contro corrente ai fini della decisione della domanda restitutoria avanzata dall'appellante.
La quantificazione del saldo del conto corrente al 31.12.2005 viene effettuato tenendo conto di quanto accertato con la citata sentenza parziale (considerandosi, quindi, dimostrata la stipula del conto corrente n. 92323851050, espungendo per l'intera durata del rapporto ogni forma di capitalizzazione e l'applicazione di interessi, spese e commissioni non pattuiti). Ai fini della prospettata determinazione ha avuto luogo, come detto, integrazione della CTU svoltasi in corso di causa e l'ausiliario, tenendo conto dei criteri dettati dal Tribunale, ha evidenziato che il conto corrente in oggetto presenta un saldo iniziale in vecchie lire italiane di £ 1.395.263, corrispondente al saldo annotato dalla Banca al 31/12/1991 ed un saldo finale pari ad euro 0 (zero) dopo le scritture di rettifica annotate dalla banca per “giroconto a sofferenza” del saldo al
15/12/2005 per euro 129.003,37, l'addebito di interessi per euro 626,29 e lo storno di spese per euro 2,16. Il ctu ha, inoltre, evidenziato la carenza degli estratti di conto corrente e degli scalari per i seguenti periodi: dal 25/03/1993 al 15/04/1993; dal
18/06/1993 al 12/07/1993; dal 17/09/1993 al 13/10/1993 (presente lo scalare); dal
11/03/1994 al 14/04/1994 (presente lo scalare); dal 15/04/1994 al 25/07/1994; dal
16/12/1994 al 02/01/1995. La mancanza di questi documenti impediva la consulente di pag. 5/7 effettuare il conteggio per il periodo antecedente al 1/01/1995, nei termini chiariti dall'ordinanza istruttoria del 3.5.2004.
Difatti, questa Corte aveva chiarito che – nella ipotesi di incompletezza degli estratti conto – il ctu avrebbe dovuto verificare la possibilità di neutralizzare le lacune per periodi intermedi utilizzando altre eventuali risultanze documentali. La verifica, tuttavia, ha dato esito negativo per il periodo antecedente al 1/01/1995, in quanto la carenza degli estratti conto e, per molti trimestri, degli scalari, non consentiva la verifica della sequenzialità degli addebiti ed accrediti, né questa carenza poteva essere superata con le scritture di raccordo. Pertanto, il consulente giungeva alla conclusione che, alla data del 31.12.2005, il conto corrente presentava un saldo a favore del correntista pari ad € 78.727,97. Trattasi di conteggio che va recepito in questa sede, in quanto conforme ai criteri dettati dalla Corte (e alle risultanze della sentenza parziale già emessa, come detto insindacabile in questa sede) e immune da qualsiasi censura di ordine logico. Il ctu ha effettuato il ricalcolo seguendo le indicazioni della corte procedendo dal saldo riportato sul primo estratto conto disponibile dal 1/01/1995, senza necessità di movimenti di quadratura. Si deve escludere la validità della seconda ipotesi, prospettata dal ctu utilizzando gli estratti conto antecedenti al 1995 e scritture di raccordo, in quanto il risultato è inattendibile, poiché l'utilizzo delle scritture di riconciliazione contabile va ad incidere sugli scalari su cui calcolare gli interessi, e si presenta contrario al metodo di ricalcolo già indicato in sentenza. Sebbene la mancanza degli estratti conto per alcuni periodi possa essere superata da altra e diversa documentazione, come ben argomentato dall'appellante principale, detta carenza nel caso di specie rimane insormontabile dalla carenza di altri documenti utilizzabili per colmare con attendibilità siffatta carenza.
In conclusione, si deve disporre la restituzione, in favore del correntista, della somma di
€ 78.727,97, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Si deve rigettare la domanda di rivalutazione della somma, trattandosi di debito di valuta rispetto al quale non è né allegato né provato il maggior danno ex art .1224 c.c.
3. Le spese del doppio grado di giudizio – comprensive delle spese di ctu – seguono la soccombenza, per cui vengono poste a carico di , mentre possono Controparte_2
pag. 6/7 essere compensate per la posizione di in assenza di appello nei Controparte_3
suoi confronti.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2.935,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nonché sull'appello incidentale proposto da , nella
[...] Controparte_1
qualità di procuratrice di , avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2
di Reggio Calabria n. 1429/2017, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente n.
92323851050 al 31.12.2005 era pari ad € 78.727,97 a credito del correntista e, per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di € 78.727,97 Controparte_2
oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 Parte_1 del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.772,78 per spese ed € 14.212,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_3
4. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu come liquidate in Controparte_2
separati provvedimenti nel corso del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 01/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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