Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01778/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2022, proposto da
GI NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Leuci, Giuseppe Serratì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Eugenia Novembre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Astuto in Lecce, via Rubichi 16;
nei confronti
Regione Puglia, Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto di interesse, della concessione demaniale n. 6 del 2/11/2021 rilasciata dal Comune di Lecce;
- di tutti gli atti connessi presupposti e/o conseguenziali, ivi comprese, ove occorra, le note prot. n. 151364 del 1/10/2021 e prot. n.177396 del 5/12/2019;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto al pagamento del canone effettivamente dovuto a titolo di concessione demaniale o di occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. GI NG, in qualità di proprietario dell’abitazione sita in località Torre Rinalda censita in catasto sub foglio 22 p.lla 1036, ha impugnato la concessione demaniale n. 6/2021, riguardante “ un'area demaniale di mq. 125,00, su cui ricade parte di fabbricato ”, nella parte in cui il Comune di Lecce ha stabilito il “ canone complessivo di € 12.919,66 (2.500.00 x 5 anni 2 mesi) ”, da corrispondere all’erario, oltre all’importo pari al 2,5% del canone quale quota regionale, e all’ulteriore somma pari al 7,5% del canone quale quota comunale.
Nel contempo, il sig. NG ha chiesto l’accertamento “del diritto al pagamento del canone effettivamente dovuto a titolo di concessione demaniale o di occupazione”.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- il sig. NG “è proprietario per provenienza paterna di modesta abitazione sita in Lecce località Torre Rinalda, con terreno di pertinenza; all’epoca della recinzione del terreno, evidentemente per un errore nell’individuazione del limite catastale della proprietà privata, una porzione di 125 mq del terreno pertinenziale, circa 50 mt di lunghezza per 2 mt di larghezza, ricade in area demaniale marittima”;
- per quanto riguarda la realizzazione dell’abitazione, “è pendente dal 1985 istanza di condono (pratica n.231);
- per quanto riguarda, “la porzione di mq 125 di area demaniale, non essenziale per l’accoglimento della domanda di condono, pende invece istanza 156884 del 11/12/2015 di nulla osta demaniale”;
- con nota prot. n.177396 del 5/12/2019, “l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lecce ha chiesto e ottenuto il pagamento di € 6.563,40 a titolo di occupazione del terreno demaniale di mq 125 dal 2014 al 2019, ai sensi dell’art.8 L.494/1993, rappresentando invero che ai sensi della Circolare n.22/2009 del Ministero dei Trasporti l’importo dovuto a titolo di occupazione demaniale è pari ad appena € 340,96, cui è stata applicata la maggiorazione del 200 per cento stabilita dall’art.8 L.494/1993”;
- “al fine di evitare la maggiorazione di cui all’art. 8 L.494/1993, il sig. NG ha presentato a mezzo pec al Comune di Lecce istanza di rilascio di concessione demaniale marittima, per l’anno 2020 e per i successivi”;
- il “Comune di Lecce non si è pronunciato tempestivamente sulla domanda 26/6/2020 e dopo ventuno mesi ha disposto con nota prot. n. 151364 del 1/10/2021 l’ordine di pagamento di € 1.085,70 a titolo di indennizzo per l’occupazione nel 2020, applicando nuovamente la maggiorazione del 200% di cui all’art.8 L. 494/1993”;
- “il Comune di Lecce ha accolto l’istanza con concessione demaniale n. 6 del 2/11/2021 per il periodo “dal 1/11/2021 al 31/12/2026”, nella quale dà atto che: - è pendente istanza di condono (pratica 231/1985) avente ad oggetto l’abitazione adiacente all’area demaniale marittima; - tale istanza di condono ha ottenuto da tempo autorizzazione paesaggistica n.2015/110, nulla osta idrogeologico n.12998 del 28/5/2014, parere favorevole Dogane n.12413 del 28/6/2021, nulla osta del Parco di Rauccio n. 89463 del 28/7/2015; - l’area in concessione è “classificata dal PCC, approvato con DDC n.157 del 24/9/2021 come B.1.5.05 – servizi di altra natura a conduzione di strutture ad uso abitativo, pertanto non risulta in contrasto con le norme del predetto piano”; - “la concessione dell’area richiesta è utile alla regolamentazione delle aree effettivamente occupate e che lo stato dei luoghi fa individuare la ditta NG GI come unica possibile richiedente l’area demaniale di che trattasi”; - “1’area oggetto del presente atto è già annessa all’abitazione di proprietà della ditta richiedente””;
- “la concessione 6/2021 stabilisce l’importo del canone dovuto in € 12.919,66 – “determinato ai sensi del DM 5/8/98 n. 342 e dalla L. 494/93 modificata dai commi 250/257 e dall’art.1 della L n.296 del 27/12/2006” – per la durata di cinque anni e due mesi di occupazione, oltre all’importo pari al 2,5% del canone a titolo di imposta dovuta alla Regione Puglia ed all’ulteriore somma pari al 7,5% del canone in favore del Comune di Lecce quale “quota comunale sui canoni demaniali””, sicché “il totale dovuto per l’occupazione di appena 125 mq di terreno ammonta ad € 14.211,56”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- l’Amministrazione comunale ha “erroneamente applicato i criteri stabiliti “ ai sensi del D.M. 5/8/98 n.342 e dalla L. 494/93 modificata dai commi 250/257 e dall’art.1 della L n.296 del 27/12/2006 ” piuttosto che quelli corrispondenti alla legittima occupazione dell’area pubblica attraverso il rilascio di mera autorizzazione, che avrebbero consentito la notevole riduzione dell’importo del corrispettivo”;
- posto che l’art.6 bis D.L. 73/2021 stabilisce la soglia minima in € 500,00, appare “evidente che il canone dovuto per l’occupazione di terreno di utilizzo privato quale pertinenza dell’abitazione non possa essere superiore alla soglia minima fissata per Legge per le attività turistiche”;
- “le circostanze riguardanti la natura soggettiva dell’istante e oggettiva del bene demaniale, nonché il reale valore di mercato e l’effettivo utilizzo del terreno avrebbero richiesto uno specifico approfondimento istruttorio da parte del Comune di Lecce oltre che adeguata motivazione idonea a giustificare la scelta di imporre il canone maggiorato di € 2.500,00, cinque volte più elevato rispetto alla soglia minima di € 500,00 stabilita dall’art.6 bis D.L. 73/2021, nonché otto volte più elevato rispetto alla soglia minima di € 361,90 prevista dal Decreto 6/12/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- “il rilascio della concessione in accoglimento dell’istanza avrebbe dovuto decorrere sin dal 26/6/2020, data della presentazione a mezzo pec, e quindi comprendere anche l’anno 2020, per il quale il ricorrente ha dovuto invece subire l’ordinativo di pagamento prot. n.151364/2021 con l’importo di € 1.085,70 maggiorato del 200%”;
- l’Amministrazione comunale “avrebbe dovuto tener conto della volontà del sig. NG di legittimare l’occupazione dell’area demaniale di mq 125 ed evitare il pagamento dell’importo maggiorato del 200% ai sensi dell’art. 8 L. 494/1993”.
4. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione comunale, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo “in quanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi» (art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., già art. 5 della l. n. 1034 del 1971)”.
5. Nella pubblica udienza del 19.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’eccezione del Comune di Lecce è meritevole di essere condivisa.
6.1. Dalle allegazioni e dalle deduzioni di parte ricorrente emerge che:
- il sig. NG ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l’utilizzo di un’area di mq 125;
- in conformità alla detta richiesta l’Amministrazione comunale ha rilasciato il titolo concessorio;
- gli effetti ampliativi del titolo non sono oggetto di specifica contestazione, sicché la concessione deve intendersi consolidata quanto alla correlata posizione di vantaggio;
- ciò che invece costituisce oggetto di causa è la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di canone, che parte ricorrente vorrebbe venisse determinato secondo modalità e criteri diversi da quelli cui ha fatto riferimento il Comune di Lecce nella concessione.
6.2. Pertanto, il petitum e la causa petendi del ricorso non investono in alcun modo l’esercizio del potere e i contenuti del titolo, ma restano confinati nel perimetro delle operazioni di computo del canone e quindi in una dimensione essenzialmente patrimoniale, la qual cosa vale a radicare la giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.: “ In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), (come il previgente della L. n. 1034 del 1971, art. 5, mod. dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso; ne consegue che le controversie attinenti alla sola rideterminazione dei canoni concessori, in applicazione di una cogente disposizione normativa, dovuti per la concessione d'uso di un bene pubblico, appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale (nel caso di specie la S.c. rilevava come l'azione del Comune si era concretizzata in un mero accertamento tecnico - peraltro, sulla base delle schede di calcolo delle superfici fornite dallo stesso concessionario, e, quindi, privo di alcuna discrezionalità - all'esito del quale il medesimo Comune aveva semplicemente provveduto all'aggiornamento della misura del canone da riscuotere) ” (Cassazione civile, Sez. un., 18/06/2020 n.11867).
6.3. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
7. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO