Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. n.108/2025 proposta in via congiunta da nata a [...] l'[...] Parte_1 Avv. Sandra Margarito;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Russo e Silvia Caradonna;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in SALICE SALENTINO (LE) in data 25.04.1998, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di SALICE SALENTINO, dell'anno 1998, al N. 8, Parte II, S. A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
a) la responsabilità genitoriale del minore sarà, come per legge, esercitata da entrambi i genitori e per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del loro figlio;
b) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, in quanto entrambi titolari di reddito da lavoro;
c) il padre verrà il figlio nei week-end a fine settimana e in qualunque momento previo accordo con la madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
d) L'assegno di mantenimento che il sig. versa alla sig.ra dell'importo Pt_2 Parte_1 rivalutato pari ad €222,00 si intende revocat e) il sig. corrisponderà un assegno mensile di €500,00 per il mantenimento del figlio Parte_2 minore, vente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordante ed eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
g) le spese del mutuo dell'immobile assegnato alla sig.ra le quali ammontano ad € Parte_1 668,16 – comprensive delle spese assicurative – verrann al sig. e Parte_2
l'altro 50% verrà versato dalla signora tramite bonifico al sig. Parte_1 Pt_2 h) L'assegno di mantenimento che il sava alla sig.ra dell'importo Pt_2 Parte_1 rivalutato pari ad €222,00 si deve intendere revocato.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone