Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 22.4.2025
Ruolo Generale n. 1229/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente rel./est. dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1229/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
), ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4
, (C.F. ), Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO DI GRAVIO (C.F. – P.E.C. C.F._7 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano (AQ), via B. Email_1
Croce n. 4
APPELLANTI
E
(CF-P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Gianpiero Mesco (C.F. ), Anna Vingiani (CF , C.F._8 C.F._9
Annamaria De Nicola (C.F. ) e Giuseppe Iervolino (C.F. C.F._10 C.F._11
), con i quali elett.te dom.lia in alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio
[...] CP_1 Cont Affari Legali della predetta e all'indirizzo PEC Email_2
APPELLATA 1
p.t., rapp.ta e difesa in primo grado dall'avv. Felice Maddaloni ( ) Email_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1648/2020 pubblicata in data 14.02.2020 non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione dell'1.4.2020 i nominati in epigrafe hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, adito con atto notificato il 25.11.2014, ha rigettato la domanda proposta dagli appellanti - eredi del sig. - tendente ad ottenere il Persona_1 risarcimento dei danni da essi patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, causalmente ascritto a contagio da virus dell'epatite HCV, presumibilmente contratto a seguito di emotrasfusioni effettuate presso l'Ospedale "Monaldi" di ell'ottobre del 1977 - ritenendo prescritta la relativa azione. CP_1
Deducevano gli attori in citazione che il decesso di , avvenuto a Torino il 6.4.2007, era Persona_1 ascrivibile alle trasfusioni ricevute nel lontano 1977, allorquando era stato sottoposto ad intervento cardiochirurgico presso l'ospedale Monaldi di CP_1
Nel marzo 1979 il aveva ricevuto la diagnosi di epatite cronica ad intensa attività in fase di Per_1 nodulazione.
Successivamente la patologia epatica era evoluta in epatocarcinoma multifocale.
Ricoverato presso l'Ospedale Molinette di Torino per essere sottoposto a trapianto epatico, era stato operato di mixoma cardiaco, e dopo alcuni giorni in terapia intensiva era spirato.
Assumevano di avere avuto consapevolezza dell'eziologia del decesso a seguito dell'acquisizione del carteggio sanitario e della commissione di una consulenza tecnica di parte al dott. Persona_2
Radicatasi la lite, si costituivano l' che eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, nonché il il e l Controparte_3 Controparte_2
eccependo in rito la prescrizione e nel merito l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il
[...] rigetto.
Autorizzato il contraddittorio cartolare, negata la CTU sollecitata dagli attori, la causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata.
Riteneva, in sintesi, il primo giudice che si dovesse, nel caso di specie, concludere nel senso dell'intervenuta prescrizione del diritto, poiché: l'infezione da HCV era stata evidenziata dalla Divisione di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Caserta per la prima volta nel mese di novembre del 1990, per poi essere confermata, nel gennaio 1992, dall'Ospedale Regionale ed Universitario St Roch Nice;
che, quindi, già a partire dal 1990 o, comunque, dal 1992, il , usando l'ordinaria diligenza, e Per_1 considerato il grado di diffusione delle conoscenze scientifiche dell'epoca, avrebbe potuto ricollegare le
2 precedenti trasfusioni alla malattia diagnosticatagli, e dunque percepire la malattia da HCV quale danno ingiusto conseguente al comportamento colpevole di un terzo;
che, infine, la presentazione, da parte degli eredi, in data 8.1.2008, dell'istanza volta a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 2 co. 3 l. 210/1992, in uno alla natura extracontrattuale e alla conseguente prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria ad essi spettante, consentiva di ritenere prescritta l'azione, poiché la citazione era stata notificata il 25.11.2014, e quindi ben oltre il quinquennio.
Con proposto atto di gravame gli appellanti censurano la sentenza, assumendo essere errato ancorare il dies a quo della prescrizione alla presentazione della domanda per la corresponsione dell'indennizzo, e deducendo, in senso contrario, di avere avuto effettiva contezza del nesso di causalità solo con la CTU del dott. del 26.10.2015, redatta nel giudizio civile instaurato dagli eredi a seguito del Persona_3 diniego amministrativo dell'indennizzo ex lege 210/1992, e con la sentenza n.116/16 resa dal Tribunale di Avezzano all'esito di quel giudizio.
Hanno, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
“1) - Accogliere la domanda e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti da essi attori per le causali di cui in narrativa, danni da liquidarsi a mezzo CTU ovvero con criterio equitativo e che si indicano in € 500.000,00 o altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
2)-Emanare ogni consequenziale pronuncia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Radicatasi la lite, si è costituita, in data 26.6.2020 (per l'udienza del 28 ottobre 2020, differita di ufficio al 30 ottobre 2020), l' , reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e Controparte_1 di prescrizione, nonché le ulteriori difese svolte in primo grado.
L' benché ritualmente evocata in lite, è rimasta contumace. Controparte_2
Il , già contraddittore convenuto in primo grado, non è stato evocato nel presente Controparte_4 giudizio di gravame.
A seguito del trasferimento da altra Sezione di questa Corte, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
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L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Gli appellanti si dolgono della pronuncia ritenendo che, erroneamente, il Tribunale avrebbe individuato, quale dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto azionato, al più tardi, la data di presentazione dell'istanza volta a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 2 co. 3 l. 210/1992 (8 gennaio 2008), anziché quella, successiva, di effettiva conoscenza dell'eziologia del decesso, che essi riconducono: a) alla CTU redatta dal dott. in data 26.10.2015 nel giudizio civile Persona_3 instaurato dagli eredi a seguito del diniego amministrativo dell'indennizzo; b) alla sentenza resa dal Tribunale di Avezzano all'esito di quel giudizio.
Assumono che la soluzione adottata dal primo giudice sarebbe in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 13745/2018), secondo cui il termine di prescrizione del diritto
3 al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui la malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.
Nel caso – come quello in valutazione - di domanda risarcitoria proposta iure proprio dagli eredi per la perdita del rapporto parentale il dies a quo dovrebbe essere necessariamente individuato in un momento posteriore alla morte del dante causa, ovvero successivo all'evento naturalistico produttivo di danno, atteso che il mero fatto del decesso non consentirebbe, di per sé stesso, di collegare immediatamente tale evento con il contagio e la trasfusione e, conseguentemente, con la condotta colposa di omessa vigilanza, atteso che la malattia – e quindi la morte seguitane – potrebbe essere derivata da cause diverse ed ulteriori rispetto al contagio.
Il motivo è infondato.
E' noto che il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo (Cass. 7553/2012; Cass. 28464/2013; Cass. 20882/2018; Cass. 26189/2020), previsto e punito dall'art. 589 c.p. con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.
Dunque, con riferimento all'azione esercitata dai congiunti iure proprio (fattispecie ricorrente in concreto), al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e/o di altri danni anche patrimoniali subiti, si applica, a tenore dell'art. 2947, co. 3 c.c., la prescrizione prevista per il reato di omicidio colposo.
Questa è pari, nel caso di specie, a sei anni.
Infatti, il decesso è intervenuto nel 2007.
Il fatto-reato è, pertanto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 157, comma 1, c.p. come modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli), in virtù del quale “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza del termine di prescrizione, (diversamente dal caso in cui l'azione è esercitata dal contagiato o dai congiunti iure hereditario – ove, venendo in rilievo fatti dannosi lungolatenti - si fa riferimento al momento da cui, manifestatasi una malattia, quest'ultima è percepibile dal soggetto attinto come danno ingiusto causalmente riconducibile ad una altrui condotta, anche omissiva, illecita), per il diritto al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale subiti dai congiunti iure proprio, il dies a quo è, ovviamente, la data del decesso, quale evento produttivo del danno di cui si chiede il ristoro, ai sensi dell'art. 2947 co. 1 c.c., che individua, appunto, nel “giorno in cui il fatto si è verificato”, l'exordium praescriptionis.
Questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che tende a posticipare il decorso del termine di prescrizione ad un momento successivo (cfr. Cass. 20 aprile 2018, n. 9807) riprendendo la teoria dei “danni da fatto illecito a decorso occulto”.
Osserva, tuttavia, che, nella fattispecie al vaglio, la storia clinica del de cuius, come emergente in atti - consente di individuare al più tardi nel 1992 (allorquando fu confermata la diagnosi di HCV, già precedentemente prospettata, e fu diagnosticata la cirrosi epatica) l'epoca in cui lo stesso, e
4 verosimilmente i suoi stretti congiunti, hanno avuto conoscenza della patologia contratta e della sua verosimile riconducibilità alle trasfusioni ricevute.
Ed infatti: nel 1979 il sig. ricevette la prima diagnosi di epatite cronica attiva;
nel 1990/1992 Per_1 quella di cirrosi epatica;
nel 2004 gli fu diagnosticato epatocarcinoma multifocale.
Da tutto quanto evidenziato, tenuto conto delle indagini effettuate e delle terapie praticate nel corso degli anni, e valutate le conoscenze scientifiche dell'epoca, può dunque ritenersi corretto ipotizzare che sia il che i suoi familiari stretti (moglie e figlie) abbiano acquisito piena consapevolezza della Per_1 malattia e della sua astratta riconducibilità causale alle trasfusioni ricevute nel 1977 da epoca senz'altro precedente, piuttosto che successiva, sia al decesso (6.4.2007) che alla domanda amministrativa di indennizzo ex lege 210/92 (8.1.2008), presentata dal fratello dopo l'exitus. Parte_1
Ne deriva l'intempestività della domanda giudiziale proposta dagli eredi con atto di citazione spedito per la notifica in data 25.11.2014 (cfr. sentenza).
Ne deriva che anche la domanda amministrativa di indennizzo (8 gennaio 2008) è, rispetto al termine indicato, intempestiva.
Trattandosi, peraltro, di una provvidenza chiesta iure hereditatatis, per il ristoro dei danni patiti direttamente dal de cuius, ontologicamente differenti da quelli oggetto del presente giudizio, giammai potrebbe riconnettersi alla relativa domanda amministrativa efficacia interruttiva del diritto quivi in discussione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
La drammaticità della vicenda clinica presupposta consente di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte
Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti soccombenti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado;
5 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 22.4.2025
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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