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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 524 /2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 con l'Avv. CONDELLO ROCCO e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA PESSINA, 8 22100 COMO
- resistente -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato il 30 maggio 2024, e Parte_1
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Como Parte_2
l' chiedendo Controparte_2
l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. OI-000261347 notificata il 28 aprile
2022, 2) n. OI -000221248 notificata il 22 maggio 2022, 3) n. OI- 000361486 notificata il 28 aprile 2022; 4) n. OI- 000359779 notificata il 22 maggio 2022, 5) n. OI- 000429925 notificata il 28 aprile 2022, 6) n. OI- 000432478 notificata il 28 aprile
2022. Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale:
“in via preliminare cautelare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ricorrendone sia i gravi motivi che il periculum in mora in via preliminare e pregiudiziale ritenutane l'ammissibilità e rilevanza, sia sollevata la questione di legittimità costituzionale con riferiemnto alle disposizioni normative e per le motivazioni esposte in atto In via principale: accertare
e dichiarare, anche per quanto in premessa, l'intervenuta decadenza del resistente Controparte_3 dal potere sanzionatorio per violazione dei termini di cui all' art. 9 D.Lg.vo n. 8/2016 e 14 Legge
n. 289/81; in via subordinata accertato e ritenuto che il ricorrente ha provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali asseritamente omesse, per come esposto in atto, annullare le ordinanze ingiunzione gravate in quanto infondate in fatto e diritto;
in via ulteriormente subordinata accertata
e ritenuta la eccessiva sproporzione tra le omissioni contributive e la sanzione applicata, ovvero valutato ogni altro elemento, ridurre al minimo l'importo di detta sanzione, applicando la continuazione e/o il cumulo.”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'udienza del 17 giugno 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_2 sede opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, CP_1 in quanto l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 1200,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
2 Como, 17 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 con l'Avv. CONDELLO ROCCO e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA PESSINA, 8 22100 COMO
- resistente -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato il 30 maggio 2024, e Parte_1
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Como Parte_2
l' chiedendo Controparte_2
l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. OI-000261347 notificata il 28 aprile
2022, 2) n. OI -000221248 notificata il 22 maggio 2022, 3) n. OI- 000361486 notificata il 28 aprile 2022; 4) n. OI- 000359779 notificata il 22 maggio 2022, 5) n. OI- 000429925 notificata il 28 aprile 2022, 6) n. OI- 000432478 notificata il 28 aprile
2022. Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale:
“in via preliminare cautelare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ricorrendone sia i gravi motivi che il periculum in mora in via preliminare e pregiudiziale ritenutane l'ammissibilità e rilevanza, sia sollevata la questione di legittimità costituzionale con riferiemnto alle disposizioni normative e per le motivazioni esposte in atto In via principale: accertare
e dichiarare, anche per quanto in premessa, l'intervenuta decadenza del resistente Controparte_3 dal potere sanzionatorio per violazione dei termini di cui all' art. 9 D.Lg.vo n. 8/2016 e 14 Legge
n. 289/81; in via subordinata accertato e ritenuto che il ricorrente ha provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali asseritamente omesse, per come esposto in atto, annullare le ordinanze ingiunzione gravate in quanto infondate in fatto e diritto;
in via ulteriormente subordinata accertata
e ritenuta la eccessiva sproporzione tra le omissioni contributive e la sanzione applicata, ovvero valutato ogni altro elemento, ridurre al minimo l'importo di detta sanzione, applicando la continuazione e/o il cumulo.”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'udienza del 17 giugno 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_2 sede opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, CP_1 in quanto l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 1200,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
2 Como, 17 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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