Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12477/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Felice Giugliano.
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 l'epigrafato ricorrente ha rivendicato le differenze retributive spettanti nei giorni di ferie godute mediante l'inclusione delle indennità di condotta, indennità di riserva/scorta treno, caratterizzante le mansioni svolte, previa dichiarazione di nullità disposizioni contenute nei contratti collettivi di categoria e ha contabilizzato le somme a lui spettanti, concludendo nei seguenti termini: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausole contenute: nell'art. 15 punto 3 e nell'art. 34 p.
8.4 del CCNL aziendale 2003 e negli artt. 25 punto Parte_2
6, 34 e 72 punti 2.1 e 2.4 del CCNL della Mobilità e delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, nell'art. 31.6, 68 punto 1.1 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie solo alla retribuzione fissa, dell'art. 77, punto
2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, dell'art. 30.6 dello stesso CCNL laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati e tanto perché in
1
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere per ogni giorno di ferie un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'artt. 77 e seguenti e per l'effetto 3. condannare in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico applicando la retribuzione giornaliera per ogni giorno di ferie goduto in conformità alla “nozione europea di retribuzione”;
4. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento dell'indennità ferie ed è dovuta la cifra indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.04.2017 al 30.04.2024 pari ad €. 8.596,07 dovuta quanto ad €. 7.183,17 per competenze fisse, €. 779,79 per rivalutazione ed €. 633,11 per interessi al
30.04.2024 e/o la diversa somma ritenuta di Giustizia e per l'effetto 5. condannare in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 8.596,07 dovuta quanto ad €. 7.183,17 per competenze fisse, €. 779,79 per rivalutazione ed €. 633,11 per interessi al 30.04.2024 e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre gli ulteriori accessori dal 01.05.2024 al saldo, ulteriori importi maturandi ed oneri contributivi e previdenziali, 6. condannare la società convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e del C.U.”. si è tempestivamente costituita in giudizio deducendo circa il computo della Controparte_1 retribuzione feriale, l'esclusione da tale retribuzione delle voci legate a specifici impegni, sforzi e/o rischi presenti solo nella effettiva e concreta prestazione lavorativa e, viceversa, del tutto assenti nei giorni di ferie, trattandosi di voci non dirette a remunerare la professionalità del lavoratore, bensì concrete e specifiche modalità di svolgimento della prestazione, del tutto mutevoli;
evidenziava la ridotta incidenza delle indennità rivendicate sulla retribuzione percepita;
eccepiva, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive anteriori al deposito del ricorso;
contestava, infine, la quantificazione della domanda e i relativi conteggi asserendo l'erroneità la illegittimità degli stessi in quanto comprendono altre voci stipendiali estranei alle citate indennità. Con plurime argomentazioni, in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto della domanda concludendo: “nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie. Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva
2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento
2 delle domande, tenere indenne la società da qualsivoglia condanna, in ragione della prescrizione quinquennale eccepita, ovvero, in subordine, ridurre la stessa nella misura massima come quantificati nel prospetto allegato o nella diversa misura determinata dal giudice. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Dopo un rinvio per trattative di bonario componimento, discussa oralmente la causa, in data odierna il Giudicante, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito enunciati.
Il tema d'indagine involge il trattamento retributivo spettante al ricorrente nei giorni di ferie pacificamente maturati e goduti nel periodo rivendicato, essendo in contestazione tra le parti il computo in dette giornate delle seguenti due indennità, l''indennità di utilizzazione professionale (in sigla IUP) dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 e l'indennità per assenza dalla residenza attualmente disciplinata dall'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria del 16.12.2016.
In corso di giudizio, su eccezione di parte resistente, il ricorrente ha riformulato i conteggi tenendo conto unicamente delle voci variabili caratterizzanti la qualifica professionale rivestita e comunque collegate unicamente alla “Indennità di utilizzazione professionale personale di macchina” ed alla “Assenza residenza”, giungendo ad un totale di € 5.958,91 a titolo di sorta capitale. In tal senso, deve intendersi ridotta la domanda da lui formulata.
La proposta transattiva formulata dalla resistente, di cui risulta depositata in giudizio l'enunciazione contenente l'indicazione dell'importo offerto, dà conto della volontà della società di transigere per l'importo di € 4.864,25 di cui € 4.070,54, oltre interessi e rivalutazione calcolati fino alll'11.06.2025, oltre un contributo spese legali da quantificare.
La mancata accettazione della proposta e la permanenza del contrasto tra le parti, impone di delibare nel merito.
Per la soluzione della controversia, occorre richiamare la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2
Per_ Per_ novembre 2017, , C- 214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
3 L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio
2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la Per_5 sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre CP_2
2011, WI e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo
1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_6
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di
[...] cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di monetizzare le ferie è volto CP_2
a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Z- e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo
4 periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”
(v., sentenza WI e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31).
In relazione al caso in esame, va registrato il recente orientamento della Suprema Corte che nella sentenza n. n.13675 del 22.05.2025, resa proprio nei confronti di sulla medesima CP_1 questione, ha osservato che “questa Corte (come anche rilevato dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., anche nel rapporto di lavoro di relativamente ad altro macchinista, Cass. n. CP_1
14089/2024) nel solco di una serie di pronunce sul tema, ha ribadito che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n.
14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE
20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di CP_2 compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, WI;
CGUE 3.12.2018, C- 385/17 ). Parte_3
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della Per_ loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c ).
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi
5 importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n.
20216/2022).
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è
(la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in analoga controversia che aveva come parte datoriale la CP_1 societ (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, CP_3
19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano,
6 di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva.
18. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE WI cit., par. 21); che
"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten
Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE WI cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
Sul concetto di dissuasività, la Corte di Cassazione nella sentenza cit. (13675/2025) espressamente argomenta che “19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Il principio enunciato dalla Cassazione -a cui la scrivente presta adesione- consente di confutare l'intento della società convenuta di ancorare il raffronto tra la differenza retributiva mensile
7 e quella annuale al fine di evidenziare la scarsa e/o risibile incidenza sul trattamento retributivo della singola giornata di ferie della decurtazione delle due indennità in oggetto.
La società ha evidenziato che, anche ad accedere al raffronto auspicato dai ricorrenti e condiviso dai Giudici di legittimità, il risultato in termini di incidenza percentualistica della decurtazione sarebbe comunque limitato. Così non è dal momento che come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Milano “il vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva Si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. […] Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice. Questa appare, del resto, del tutto omogenea rispetto a quella compiuta nel precedente di questa Corte n. 32/2020, citato dall'appellante, nel quale analoga potenzialità è stata riconosciuta a riduzioni retributive pari al 13,50% ed al 19%, sempre su base mensile (cfr. CDA Milano sentenza n. 1023/2023 in prod. ric.)
Da tanto consegue che l'interpretazione della legislazione nazionale nei termini sopra enunciati, consente di escludere i paventati dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla convenuta. Piuttosto, sono sindacabili le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o non prevedono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, per contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale. Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle (e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e Controparte_4 dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto
3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016) e dichiarato il diritto di ciascun ricorrente a vedersi computati nella nozione di
8 retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate. A tanto va aggiunto che, in base alla rappresentazione offerta dal ricorrente -non adeguatamente smentita da nel momento in cui ipotizza un diverso CP_1 criterio di calcolo- l'incidenza sul trattamento retributivo di tali indennità ha una percentuale di decremento affatto irrisoria.
In ultimo, va disattesa solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e di quelli ad esso connessi. La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa. Non risulta, inoltre, allegato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto contrattuale e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto. In punto di diritto, si rammenta che il principio di conservazione, di cui all'art. 1419 c.c., costituisce, in materia contrattuale, regola generale dell'ordinamento.
L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri, appunto, una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre. Non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volti a dimostrare l'assunto.
I crediti rivendicati non risultano prescritti neppure in parte. Va dato atto che di recente la
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246), ha ritenuto di considerare decorrente il corso prescrizionale dei crediti di lavoro, dalla cessazione del rapporto, in ragione della riforma dell'art. 18 della legge 300/70, attuata con la legge 92/2012. I giudici di legittimità muovono dall'assunto che l'ambito delle tutele predisposte dalla legge 92/2012 avverso il licenziamento del lavoratore -a cui si applica l'art.18 della legge 300/70, nel testo modificato- rende inattuale il concetto di stabilità del rapporto di lavoro per le imprese occupanti più di quindici dipendenti ed osservano che l'art. 2948, n. 4 c.c. deve essere letto (così come gli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c.) nella sua accezione costituzionalmente legittima in esito ai noti interventi evolutivi della Corte costituzionale.
La scrivente si adegua a tale pronuncia, in considerazione della funzione nomofilattica della
Cassazione.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo intercorrente dal 01.04.2017 al 30.04.2024.
I conteggi depositati in corso di causa risultano correttamente elaborati sulla base delle buste paga e dei giorni di ferie maturati e fruiti nel predetto periodo e quindi può essere disposta la condanna di al pagamento di € 5.958,91 a titolo di sorta capitale, oltre alla rivalutazione CP_1 monetaria e agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al saldo.
All'esito il ricorso va accolto nei termini enunciati in dispositivo.
9 Quanto alle spese, i contrasti giurisprudenziali esistenti, la riduzione della domanda in corso di causa e il comportamento processuale delle parti, integrano le condizioni per la compensazione per la metà; per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore del decisum.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al computo -nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie goduti. dell'“indennità di utilizzazione professionale” e dell'“indennità per assenza dalla residenza” per il periodo richiesto;
per l'effetto, condanna al pagamento di € 5.958,91 a titolo di sorta capitale, Controparte_1 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al saldo;
liquida le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna al pagamento in favore del ricorrente della restane metà, oltre IVA CPA, con CP_1 attribuzione.
Napoli, 11.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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