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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 269/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CAITO MARIAPIA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. SCARINGI AGATINO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del giorno 16.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2025, Parte_1 deduceva di aver contratto in data 10/07/2001 matrimonio con rito pagina 1 di 3 concordatario in Trapani (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, con atto n. 162, parte II, Serie A, ufficio 1, dell'anno
2001, con . Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione nascevano due figli: , nata ad Per_1
Erice il giorno 03.09.2003; e LE, nato ad [...] il giorno 1.02.2006.
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva esprimendo anch'esso la Controparte_1 volontà di separarsi dalla moglie, contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 16.04.2025, all'esito del libero interrogatorio delle parti, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“- Casa familiare alla ricorrente;
- assegno di € 100,00 rivalutabili in favore della ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio LE oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo protocollo
- abbandono della casa coniugale da parte del resistente entro il 31
Maggio e articolazione della convivenza tra le parti nelle more del rilascio con rientro del sig. a casa dalle ore 23.00”. CP_1
Le parti, dopo una breve interlocuzione, dichiaravano di aderire alla proposta come formulata dal giudice;
indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che pagina 2 di 3 deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
(in atti generalizzati), i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in data 10/07/2001 in Trapani (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, con atto n. 162, parte II, Serie A, ufficio 1, dell'anno 2001, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 24/06/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
LE Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 269/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CAITO MARIAPIA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. SCARINGI AGATINO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del giorno 16.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2025, Parte_1 deduceva di aver contratto in data 10/07/2001 matrimonio con rito pagina 1 di 3 concordatario in Trapani (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, con atto n. 162, parte II, Serie A, ufficio 1, dell'anno
2001, con . Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione nascevano due figli: , nata ad Per_1
Erice il giorno 03.09.2003; e LE, nato ad [...] il giorno 1.02.2006.
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva esprimendo anch'esso la Controparte_1 volontà di separarsi dalla moglie, contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 16.04.2025, all'esito del libero interrogatorio delle parti, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“- Casa familiare alla ricorrente;
- assegno di € 100,00 rivalutabili in favore della ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio LE oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo protocollo
- abbandono della casa coniugale da parte del resistente entro il 31
Maggio e articolazione della convivenza tra le parti nelle more del rilascio con rientro del sig. a casa dalle ore 23.00”. CP_1
Le parti, dopo una breve interlocuzione, dichiaravano di aderire alla proposta come formulata dal giudice;
indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che pagina 2 di 3 deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
(in atti generalizzati), i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in data 10/07/2001 in Trapani (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, con atto n. 162, parte II, Serie A, ufficio 1, dell'anno 2001, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 24/06/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
LE Ruvolo
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