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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/11/2024, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I PA R M A
SEZIONE PRIMA CIVILE
Proc. N.R.G. 800/2024
Il Tribunale Ordinario di Parma, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 800 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CAPPONI PAOLA parte ricorrente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._2
PAGANI ALESSANDRA parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
18/09/2024
pag. 1 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 12/03/2024 coniuge divorziata da Parte_1 CP_1
per sentenza di questo Tribunale n. 1448/2015 del 3/09/2015, chiedeva la modi-
[...]
fica delle condizioni di divorzio per ciò che concerne specificamente il contributo posto in capo al resistente per il mantenimento dei due figli delle parti, (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). In particolare, la ricorrente, allegando sopravvenienze in- Per_2
tervenute a seguito della pronuncia di divorzio, chiedeva che il suddetto contributo fosse rideterminato nella misura di € 1.100,00 mensili (€ 550,00 cad.), con un riparto al 50% delle spese straordinarie, instando altresì per un adeguamento del calendario delle frequen- tazioni padre-figli, ferma la collocazione prevalente dei minori presso di sé.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le domande di contropar- CP_1
te, chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva una diversa rideterminazione dei propri obblighi economici e del calendario delle sue frequentazioni con i figli.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 18/09/2024 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato, il quale, dopo ampia discussione, for- mulava una proposta, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., per una definizione conciliativa del giudizio alle seguenti condizioni:
- modifica del calendario di frequentazioni padre-figli con l'introduzione di un ulte- riore pernotto dei minori presso di lui nella giornata di domenica nei weekend di sua spettanza, con riaccompagnamento a scuola il mattino successivo;
- aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 600,00 mensili (€
300,00 cad.) rivalutabili, con decorrenza da settembre 2024, oltre al 50% delle spe- se straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma, con la precisazione che tale contributo tiene conto dei costi abitativi connessi all'eventuale reperimento da parte della madre di una nuova soluzione abitativa in locazione e dell'eventuale venire meno in capo al padre dei costi per il finanzia- mento per l'acquisto dell'auto;
- compensazione integrale delle spese del giudizio.
Le parti dichiaravano di accettare la suddetta proposta ed i rispettivi procuratori, preso atto dell'accordo dei propri assistiti, chiedevano l'accoglimento delle condizioni sopra indicate, precisando le conclusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consi- glio del 22/11/2024.
pag. 2 §
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti, in adesione alla proposta con- ciliativa formulata dal Giudice delegato, non presenti profili di contrarietà all'ordine pub- blico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento del- le rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, garan- tendo ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica delle condizioni stabilite con sen- tenza di questo Tribunale n. 1448/2015 del 3/09/2015:
- dispone che il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, abbia diritto di vedere e tene- re con sé i figli, oltre che nei giorni già stabiliti secondo il calendario previsto in sede di divorzio, anche per un pernotto ulteriore nella giornata di domenica nei weekend di sua spettanza, con riaccompagnamento a scuola il mattino successivo;
- ridetermina il contributo posto in capo al padre per il mantenimento dei figli, con de- correnza da settembre 2024, nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cad.), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che il padre dovrà versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate se- condo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad ec- cezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
pag. 3 • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifi- co, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previa- mente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dota- zione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didatti- ca, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente con- cordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio dif- ferenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponi- bilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medi- co curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
pag. 4 • Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assen- za di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed ab- bigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richie- derà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso co-
me consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spe-
sa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
pag. 5 Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dal- la documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai fi-
gli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegna- ti, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quo- ta proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i geni-
tori determinata nel provvedimento.
- prende atto dell'intesa delle parti sul fatto che il contributo sopra determinato tenga conto dei costi abitativi connessi all'eventuale reperimento da parte della madre di una nuova soluzione abitativa in locazione e dell'eventuale venire meno in capo al padre dei costi per il finanziamento per l'acquisto dell'auto;
- conferma per il resto le condizioni di divorzio per quanto di ragione;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
22/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pag. 6