Decreto cautelare 14 gennaio 2021
Decreto cautelare 16 gennaio 2021
Decreto cautelare 5 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 18/07/2023, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 00703/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Cericola e Fabio Clarizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chivasso e ASL TO 4, in persona rispettivamente del Sindaco e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Castelnuovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della ordinanza n. -OMISSIS- del Sindaco della Città di Chivasso, avente ad oggetto « Ordinanza contingibile e urgente - prescrizioni inerenti gli aspetti gestionali, tecnici ed organizzativi della “Casa Famiglia -Alfa- »;
- della deliberazione del Commissario dell’ASL TO 4, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto « Struttura Casa Famiglia “-Alfa-” sita in via -OMISSIS- in Chivasso – Frazione di -OMISSIS-. Presa d'atto del verbale della commissione di vigilanza del -OMISSIS- relativo ai sopralluoghi del -OMISSIS- »;
- del verbale del -OMISSIS- della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO4, notificato a mezzo PEC il -OMISSIS-, unitamente alla Deliberazione n. -OMISSIS-;
- e di ogni altro atto comunque propedeutico, collegato o connesso, sia antecedente sia successivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati il 5 maggio 2021:
per l’annullamento
- della deliberazione del Commissario dell'ASL TO 4, n. -OMISSIS- avente ad oggetto « Struttura Casa Famiglia “-Alfa-” sita in via -OMISSIS- in Chivasso – Frazione di -OMISSIS-. Presa d'atto del verbale della Commissione di Vigilanza del -OMISSIS- relativo ai sopralluoghi dell'-OMISSIS- »;
- del verbale del -OMISSIS- della Commissione di vigilanza per i presidi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari dell'ASL TO 4, notificato a mezzo PEC in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chivasso e dell’ASL TO 4;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 6 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il -OMISSIS- il ricorrente, titolare di una società che si occupa di assistenza infermieristica e gestione di persone non autosufficienti, trasmise al Comune di Chivasso la dichiarazione di inizio attività di una comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti, denominata casa famiglia “-Alfa-” e, il successivo 3 ottobre, la comunicazione venne trasmessa anche al Consorzio intercomunale servizi sociali di Chivasso
2. Il -OMISSIS- la Commissione di vigilanza per i presidi socio-assistenziali, socio educativi e socio sanitari dell’ASL competente effettuò un sopralluogo presso la struttura, all’esito del quale propose di: trasferire presso una struttura maggiormente idonea l’ospite non autosufficiente, ridurre il numero totale degli ospiti a sei unità, far pervenire all’ASL competente una serie di documenti, nonché di realizzare un terzo servizio igienico. Le prescrizioni vennero recepite, il successivo -OMISSIS-, dal Direttore generale dell’ASL (deliberazione n. -OMISSIS-) e il ricorrente vi ottemperò il successivo 15 marzo.
3. Il -OMISSIS- la Società si è trasferita presso un altro immobile, sempre sito nel Comune di Chivasso, e il -OMISSIS- la Commissione di vigilanza ha effettuato una serie di sopralluoghi per verificare l’idoneità della struttura, all’esito dei quali ha ritenuto che gli ospiti non autosufficienti dovessero essere trasferiti presso una struttura maggiormente idonea e ha proposto di subordinare il prosieguo dell’attività al rispetto di una serie di prescrizioni.
Nello specifico, il -OMISSIS- la Commissione e i NAS di Torino hanno accertato la presenza di 10 ospiti (6 residenti, 3 non residenti, uno dei quali frequentava il centro nelle sole ore diurne, e una domiciliata presso la struttura) e 8 posti letto, a cui andavano a sommarsi 2 divani letto, utilizzati dall’anziana domiciliata e da sua figlia (l’OSS della struttura). Alla luce di quanto accertato, i carabinieri hanno anche denunciato l’odierno ricorrente e l’OSS per i reati di maltrattamenti in famiglia e abbandono d’incapace.
4. Il -OMISSIS-, l’ASL ha comunicato ai carabinieri che, a seguito di valutazione sanitaria, 9 degli ospiti erano da considerare non autosufficienti, con la precisazione che l’anziana domiciliata non era stata valutata, a causa dell’opposizione della figlia.
5. Il -OMISSIS- il Commissario dell’ASL ha recepito, con la delibera n. -OMISSIS-, il verbale della Commissione di vigilanza del -OMISSIS- (redatto a seguito dei sopralluoghi de quibus ).
6. Il -OMISSIS- il Sindaco del Comune di Chivasso ha notificato all’odierno ricorrente l’ordinanza contingibile e urgente numero -OMISSIS-, con cui gli è stato ordinato di effettuare una serie di adempimenti prima di poter accogliere nuovi anziani nella struttura.
7. Il -OMISSIS- il ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti de quibus nonché di rimodulare il termine di 15 giorni per la ricollocazione degli ospiti, anche perché uno di essi era risultato positivo al COVID e l’intera struttura era, pertanto, in quarantena.
8. Stante il silenzio dell’amministrazione procedente, con ricorso, notificato e depositato il 12 gennaio 2021, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti de quibus chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
9. Il -OMISSIS- il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e, il successivo, -OMISSIS-, egli ha trasmesso, per il tramite del proprio difensore, le valutazioni geriatriche degli ospiti, effettuate dal proprio specialista di fiducia e, il successivo -OMISSIS-, ha comunicato l’avvio dei lavori per la realizzazione prescritto servizio igienico aggiuntivo.
10. Il -OMISSIS- la Commissione di vigilanza e i carabinieri del NAS hanno effettuato un ulteriore sopralluogo presso la struttura e, il successivo 4 marzo, è stata effettuata una nuova valutazione geriatrica degli ospiti.
11. Il -OMISSIS- il Commissario dell’ASL ha notificato al ricorrente la deliberazione n. -OMISSIS-, con cui e stata accolta la proposta formulata nel verbale del -OMISSIS- (redatto a seguito delle indicate attività), ed è stato imposto all’odierno ricorrente di collaborare al trasferimento degli ospiti della struttura valutati non autosufficienti. I provvedimenti che sono stati impugnati con motivi aggiunti, depositati il 5 maggio 2021.
12. In data -OMISSIS-, la Commissione di vigilanza ha effettuato, unitamente all’Unità di valutazione geriatrica (UVG), una nuova visita ispettiva della struttura, accertando la presenza di soli tre ospiti, in quanto gli altri avevano lasciato volontariamente la struttura.
Il successivo 24 giugno è stato notificato al ricorrente la determinazione n. -OMISSIS- con cui egli è stato nuovamente diffidato a collaborare al trasferimento degli ospiti non autosufficienti in strutture maggiormente idonee. Il provvedimento è stato impugnato, innanzi a questo TAR, dalla società -Beta-s.r.l. con separato ricorso numero (r.g.n. -OMISSIS-).
13. Il -OMISSIS- il ricorrente ha chiesto al Sindaco di revocare il divieto di accoglienza di nuovi anziani autosufficienti, posto che la Commissione avrebbe accertato l’assenza di criticità igienico-sanitarie, strutturali, di capienza, e di assistenza.
14. Stante il silenzio dell’amministrazione procedente, il 3 agosto 2022 il ricorrente ha depositato un’istanza cautelare, che è stata respinta all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022.
15. Il 26 maggio 2023 la ricorrente ha depositato alcuni documenti da cui si è evinto che, il -OMISSIS-, la casa famiglia aveva cessato la propria attività.
16. All’udienza pubblica del 6 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, a seguito di discussione orale, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha dichiarato che, nonostante la cessazione dell’attività, permaneva un interesse risarcitorio e il Collegio ha sollevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di improcedibilità per difetto di interesse della censura relativa della valutazione di geriatrica degli ospiti, perché sostituita dalla determinazione n. -OMISSIS-, impugnata con un separato ricorso (r.g.n.-OMISSIS-).
DIRITTO
1. Prima di esaminare il merito del ricorso, appare necessario riassumere, per sommi capi, la disciplina applicabile al caso di specie.
Come evidenziato nella parte in fatto, il -OMISSIS-, il ricorrente ha comunicato al Comune di Chivasso di voler aprire una casa famiglia per anziani, con la precisazione che essa sarebbe stata di tipo famigliare e i suoi servizi sarebbero andati a beneficio di anziani autosufficienti o parzialmente tali.
Le strutture de quibus sono regolamentate dalla Deliberazione della Giunta Regionale, n. 25-6772 del 29 luglio 2002, emanata allo scopo di prevenire l’emarginazione delle persone anziane autosufficienti, attraverso la realizzazione di presidi socio assistenziali a carattere comunitario e residenziale nei luoghi in cui gli stessi risiedono.
In conformità ai predetti obiettivi, la deliberazione de qua afferma che le « comunità di tipo famigliare per anziani autosufficienti costituiscono una risposta residenziale alternativa al ricovero in istituto », svolgono la funzione di garantire la sicurezza e il non isolamento degli anziani, assicurando, al contempo, « dei periodi di tregua per le famiglie che ne hanno cura » e, proprio per tale ragione, sono caratterizzate da « una bassa intensità assistenziale, dalla bassa complessità organizzativa e da un’utenza con discreta autonomia personale ».
La disposizione prosegue, poi, indicando le caratteristiche minime delle strutture ricettive, tra le quali figurano:
- una capienza massima di sei posti letto;
- l’assenza di personale proprio e la garanzia del supporto dei servizi assistenziali di base operanti nel territorio, « sia per quanto riguarda le prestazioni di assistenza domiciliare, sia per quanta riguarda l’appoggio socio-relazionale volto a mantenere o ripristinare l’inserimento nella vita socio-culturale-ricreativa del territorio »;
- il numero di uno o due posti letto per camera;
- la presenza di un servizio igienico ogni 2 posti letto, di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine.
La deliberazione precisa, infine, che l’apertura di tali strutture non necessita di autorizzazione, ma deve essere comunicata al Comune e al Gestore delle funzioni socio-assistenziali e che l’attività è assoggettata alla vigilanza sui presidi socio-assistenziali, così come disciplinata dalla DGR 14 aprile 1997, n. 124-18354 (« indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 62/95 modificato dalla L.R. 5/97 »).
Diversa è, invece, la posizione giuridica delle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, la cui disciplina è stata revisionata dalla Deliberazione della Giunta Regionale, n. 45-4248 del 30 luglio 2012, che, in estrema sintesi, suddivide i degenti in sette fasce di intensità assistenziale, individuate sulla base delle modalità previste dalla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2009 (nucleo alzheimer temporaneo, alta-incrementata, alta, medio-alta, media, medio-bassa, bassa), e individua un livello assistenziale minimo da garantire ad ogni singola categoria; in questo caso, l’avvio dell’attività è subordinato ad un’apposita autorizzazione.
2. Ciò posto, con il proprio ricorso introduttivo il ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza del Comune e dei provvedimenti dell’ASL che avrebbero accertato una serie di illegittimità nella gestione della struttura, nonché la non autosufficienza degli ospiti, mentre i motivi aggiunti sono incentrati sulla successiva valutazione geriatrica effettuata dall’ASL, confluita nella deliberazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
3. Nello specifico, con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione dell’art. 50 d.lgs. 267/00, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché l’incompetenza del Sindaco in quanto, a suo dire, l’ordinanza sarebbe stata emanata in assenza dei prescritti presupposti normativi.
Il ricorrente evidenzia, infatti, che, eccezion fatta per formule apodittiche, l’ordinanza sindacale non indicherebbe le ragioni di urgenza sottese alla sua adozione, anche perché non solo gli ospiti vivrebbero in comunità da oltre un anno ma anche alla luce del fatto che la stessa disporrebbe di personale qualificato.
Infine, sempre a dire del ricorrente, il provvedimento de quo, sarebbe privo del prescritto requisito della contingibilità in quanto l’obiettivo poteva essere egualmente raggiunto dal provvedimento dell’ASL, adottato ai sensi della legge regionale, 8 gennaio 2004, numero 1.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/00 il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
Condizione per l’esercizio del potere de quo è, innanzitutto, l'urgenza di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare a cui si deve aggiungere la contingibilità, intesa come situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.
Sul punto, la giurisprudenza precisato che il ricorso allo strumento de quo è ammesso per fronteggiare, con immediatezza, sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo attuale e imminente al momento dell'adozione dell'atto, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza sia o meno risalente nel tempo ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V – 2 ottobre 2020 n. 5780).
Requisiti, questi, che il Collegio ravvisa nel caso di specie, in primo luogo, l’urgenza di intervenire è dettata dalla necessità di tutelare la salute degli ospiti del centro, che poteva essere seriamente compromessa dalle irregolarità accertate, soprattutto alla luce della concomitante emergenza sanitaria; sul punto si evidenzia che, tra l’altro, gli anziani, categoria particolarmente vulnerabile al SARS-CoV2, non erano neppure mai stati sottoposti a un tampone per accertare al loro positività.
A ciò si deve aggiunge che la struttura era fortemente sovraffollata: a fronte di una capienza massima di sei ospiti prescritta dalle disposizioni vigenti, il centro ospitava, infatti, 10 persone (di cui uno fruiva del centro solo in orari diurni), le stanze avevano più di due posti letto, vi era la carenza di un servizio igienico e la madre della OSS della struttura, anagraficamente domiciliata presso il centro, dormiva sul divano letto presente in loco.
La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che dai primi accertamenti parrebbe emergere che gran parte degli ospiti non era autosufficiente e che, a prescindere da ciò, la struttura era priva di personale qualificato per somministrare le particolari terapie a cui erano sottoposti.
Si rammenta, infatti, che gli operatori socio-sanitari (OSS) svolgono un'attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, favorire il loro benessere e, pertanto, come precisato nella “Risposta scritta pubblicata martedì 10 luglio 2018 nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali) 5-00113”, la figura professionale de quo non è « assimilabile alle professioni sanitarie, che conseguono un'abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario » e può, tutt’al più, collaborare con l'infermiere nello svolgimento di alcune attività assistenziali, solo qualora abbia conseguito un’apposita “specializzazione” all’esito di un corso di formazione.
Nonostante la chiarezza del quadro normativo, dal verbale dei NAS del -OMISSIS- si evince che « le terapie dei singoli ospiti risultano affisse dietro la porta della cucina e scritte su fogli di carta. Al riguardo si precisa altresì che le terapie, cosi come riferito dalla -Tizia-, anche quelle neurolettiche vengono preparate e somministrate dalla stessa ».
Per quanto concerne, invece, il requisito della contingibilità, appare evidente che la situazione descritta non potesse essere fronteggiata con gli ordinari strumenti di tutela in quanto era fondamentale non solo assicurare una celere attuazione delle direttive dell’ASL ma anche impedire che la struttura ricevesse nuovi ospiti, sino alla sua totale messa in sicurezza.
Si rileva, inoltre, con riferimento alla durata dalle prescrizioni che, per giurisprudenza costante « l'uso di mezzi diversi dagli ordinari strumenti di intervento è consentito solo per un arco temporale limitato alla situazione contingente e non può protrarsi sine die . Tuttavia, il requisito della temporaneità delle prescrizioni non esclude affatto che i rimedi da adottare possano produrre effetti definitivi, dipendendo ciò dal tipo di rischio fronteggiato » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2022, n. 3787), con la precisazione che gli effetti dei provvedimenti devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità.
Ipotesi, questa, che il Collegio riscontra nel caso di specie dove il divieto di accoglienza di nuovi ospiti non è illimitato, ma dipende dall’ottemperanza alle prescrizioni impartite nonché alla verifica dell’adempimento da parte del Comune. In altre parole, il termine finale dell’ordinanza impugnata è strettamente connesso alla tempestività della sua ottemperanza.
Alla luce di quanto esposto il motivo in esame è infondato e deve essere respinto.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione della legge regionale 1/04 e dei relativi atti attuativi perché, in primo luogo, la Commissione di vigilanza non sarebbe stata composta secondo quanto prescritto dagli artt. 3 e 5 della deliberazione n. 1036 del 4 dicembre 2015 (“ Regolamento aziendale per il funzionamento della commissione di vigilanza concernente i procedimenti di vigilanza, autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture socio-sanitarie, socio educative e socio assistenziali residenziali e semiresidenziali private dell'ASL TO4 e delle strutture socio-sanitarie pubbliche della Città di Torino ”).
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che il Commissario dell’ASL, nel recepire il verbale del -OMISSIS-, avrebbe imposto all’odierno ricorrente anche l’obbligo aggiuntivo di collaborare al trasferimento degli ospiti in strutture maggiormente idonee, mentre ai sensi dell’art. 5 e 11 del regolamento, egli dovrebbe limitarsi a recepire le prescrizioni, senza aggiungerne di nuove.
A dire del ricorrente, poi, l’art. 11 del regolamento prevederebbe che la Commissione debba assegnare un congruo termine per l’ottemperanza, che non potrebbe comunque essere inferiore a 30 giorni, mentre, nel caso di specie, il Commissario dell’ASL avrebbe assegnato un termine di soli 15 giorni per collaborare al trasferimento degli ospiti.
Il ricorrente censura, infine, il fatto che la valutazione di non autosufficienza degli anziani, contenuta nella relazione del -OMISSIS-, si porrebbe in contrasto con gli accertamenti del medico che li monitorerebbe, e sarebbe stata effettuata in assenza di un valido contraddittorio.
Il motivo è in parte infondato e improcedibile nella restante parte.
Nello specifico, è infondato per quanto concerne l’asserita illegittimità della composizione della commissione di vigilanza: ai sensi dell’art. 5 della delibera dell’ASL TO 4 n. 1036 del 4 dicembre 2015 (“regolamento per il funzionamento della commissione di vigilanza”) « la Commissione di Vigilanza persegue i propri scopi attraverso visite ispettive e sopralluoghi alle strutture, riunioni di lavoro, istruttorie per i provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore Generale dell’Azienda e del Direttore dell’ Ente Gestore », con la precisazione che il sopralluogo « deve essere effettuato con la presenza di tutti i componenti della Commissione ». Non è, quindi, prescritto un numero minimo di componenti per effettuare le visite ispettive presso le varie strutture, ma solo che il verbale venga recepito dal Direttore generale dell’ASL.
Ipotesi, questa, che si è verificata nel caso di specie dove le visite ispettive sono state effettuate dal Presidente delegato della Commissione e da uno specialista in geriatria e la loro proposta è stata recepita dal Commissario dell’ASL TO 4, che svolge, nella struttura de qua , le funzioni del Direttore generale.
Sul punto occorre, infine, evidenziare che, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, il ruolo del Commissario (o del Direttore generale) non può essere relegato a quello di mero certificatore dell’attività del gruppo di verifica, posto che egli, in quanto vertice della struttura sanitaria, deve necessariamente verificare l’operato della commissione, con al conseguente facoltà di integrare il contenuto delle prescrizioni suggerite, qualora ne ravvisi la necessità.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il Commissario, dopo aver preso atto della valutazione geriatrica degli ospiti, si è limitato a integrare le prescrizioni suggerite, che imponevano, tra l’altro, il trasferimento degli anziani non autosufficienti, con l’obbligo, per il responsabile della struttura, di collaborare all’espletamento dell’incombente.
Inoltre, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, il termine non inferiore a 30 giorni è imposto, dall’articolo 11 della deliberazione n. 1036 del 4 dicembre 2015, solo per le ipotesi di sospensione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento; al contrario, la fattispecie de qua , sussumibile nel disposto dell’art. 28 della l.r. n. 1/04 (“norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”), non prevede un termine minimo ma solo che « qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi ». Senza contare che, come visto, la gravità della situazione e degli illeciti riscontrati ha legittimato l’intervento extra ordinem del Sindaco che, come tale, non può essere assoggettato ad alcun termine dilatorio.
Alla luce di quanto esposto le censure esaminate sono infondate e devono essere respinte.
5. In virtù delle considerazioni esposte, il Collegio ritiene di dover assorbire le doglianze relative alla valutazione geriatrica degli ospiti posto che l’ordinanza del Sindaco (unica fonte di danno economico per il ricorrente, in quanto ostativa all’accoglimento di nuovi ospiti) è legittima anche a prescindere dalla correttezza delle valutazioni de quibus in quanto pluri-motivata, e cioè basata su plurime ragioni, ciascuna delle quali autonomamente idonea a legittimare la decisione finale, con la conseguenza che il ricorrente non potrebbe trarre alcun giovamento dall’eventuale declaratoria di illegittimità della valutazione de qua .
Del resto, come tra l’altro evidenziato in udienza, la valutazione censurata non è neppure attuale in quanto sostituita da quella che ha portato all’emanazione della determinazione n. -OMISSIS-, impugnata con il ricorso -OMISSIS-.
A ciò si aggiunga che, a prescindere da una formale certificazione di autosufficienza, il -OMISSIS-, i carabinieri del NAS, dopo aver effettuato colloqui con il personale della struttura ed esaminato la documentazione sanitaria presente in loco, hanno comunque accertato che:
- -Tizio-, deambulava con un sostegno, era portatore di catetere vescicale permanente, con ricorrenti sepsi delle vie urinarie; soffriva di sindrome depressiva in vascolopatia cerebrale cronica, deterioramento cognitivo, fibrillazione atriale cronica ed era portatore di pace maker ;
- -Caia- era affetta da patologia dementigena con disturbi comportamentali di tipo psicotico, era sottoposta a terapia neurolettica, soffriva di sindrome da apnee ostruttive del sonno ed era sottoposta a ventilazione polmonare in pressione positiva;
- -Sempronia- era affetta da patologia dementigena di grado severo nonché disturbi comportamentali di tipo psicotico ed era sottoposta a terapia neurolettica e, pertanto, non era autonoma nella vita quotidiana e necessitava di assistenza continuativa;
- -Nevia- soffriva di deterioramento cognitivo di grado moderato severo, aveva avuto un ictus cerebrale, era portatrice di pacemaker dal 2014, era affetta da insufficienza renale cronica nonché da sindrome da allettamento e, pertanto, non era autonoma nella vita quotidiana e necessitava di assistenza continuativa;
- -Caio-, oltre che deambulare con l’aiuto di un girello, soffriva di diabete nonché di cardiopatia ipertensiva e sindrome dementigena;
- -Aelia- soffriva di vasculopatia cerebrale cronica ad elevato rischio di cadute, aveva avuto un pregresso ictus e deambulava con un ausilio;
- -Agrippina- soffriva di deterioramento cognitivo di grado moderato severo nonché di sindrome depressiva e, pertanto, non era autonoma nella vita quotidiana e necessitava di assistenza continuativa;
- -Domitia- soffriva di patologia dementigena di grado severo ed era già stata ricoverata presso il reparto Alzheimer di San Maurizio canavese.
A ciò si deve aggiungere che, dall’analisi delle posizioni INPS degli ospiti della struttura, è emerso che la commissione medica per l'accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, ha ritenuto gli anziani: -Nevia-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -Sempronia-, -Agrippina- invalidi ultrasessantacinquenni, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita mentre ha ritenuto la signora, -Domitia-, invalida ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di tipo lieve (34-66%), il signor -Tizio-, invalido ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di tipo medio grave (67-99%) e la signora -Caia- invalida ultrasessantacinquenne, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Si tratta di elementi che, a parere del Collegio, ben possono legittimare un intervento contingibile e urgente del Sindaco, se non altro nelle more di ulteriori approfondimenti, posto che, come detto, a presiedere da una formale valutazione di autosufficienza gran parte degli ospiti necessitava di cure di assistenza specialistica che non potevano essere somministrate da una semplice OSS.
6. Alla luce di quanto esposto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.