TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi LLart. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2364/2024 promossa da:
(P.I: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DIMITRI LEONARDO MARZANO del Foro di Roma;
RICORRENTE contro
(C.F: ), residente in [...], località La Controparte_2 C.F._1
Fornace, Via degli Olmi n. 28;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Locazione di beni mobili.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare tenuto e condannare il Sig. (C.F. Controparte_2
, residente in [...], CAP C.F._1
27010, al pagamento, in favore di della somma di € 27.312,34 Controparte_1
(ventisettemilatrecentododici/34), oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura n. 2022008036 del
22/2/2022 al saldo, o ad un importo diverso ritenuto di giustizia. Con vittoria delle spese di causa, IVA
e C.P.A. come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art 281-decies c.p.c., depositato in data 14.06.2024, la Controparte_1
- premesso di svolgere professionalmente attività di locazione a breve e medio termine di veicoli senza conducente di proprietà o assunti da imprese terze - adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di al risarcimento del danno subito in conseguenza del furto del veicolo Mercedes-Benz Controparte_2
pagina 1 di 8 CLA targata GE741WW, quantificato nella somma di € 27.312,34, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura n. 2022008036 del 22.03.2022 fino al saldo effettivo, o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva:
- che i sig.ri LLSA (“conducente/driver”) e (“soggetto Per_1 Controparte_2 pagatore/carholder”) sottoscrivevano in data 03.02.2022, presso l'agenzia locale di
[...]
il contratto n. 5029207339 relativo al noleggio della vettura Mercedes-Benz CLA CP_1
targata GE741WW (doc. 1), di proprietà di Controparte_3
- che il periodo di noleggio aveva durata dal 03.02.2022 al 05.02.2022 e prevedeva la riconsegna del veicolo presso la “stazione di rientro” di in Pavia (PV), Via Porta Salara n. 6/10; CP_1
- che, tuttavia, la vettura non veniva mai riconsegnata, in quanto oggetto di furto in data 06.02.2022 da parte di ignoti e mai ritrovata;
- che, secondo quanto dichiarato nella denuncia querela sporta nei giorni successivi dalla conducente effettiva (doc. 3) e come ribadito nel modulo di comunicazione sottoscritto dal
“cliente” (doc. 4), il furto avveniva a Foggia (FG) mentre l'auto era utilizzata Controparte_2 dalla sig.ra (non espressamente indicata quale “utilizzatore” nel contratto di Parte_1
noleggio), la quale aveva lasciato il veicolo incustodito nel parcheggio di un supermercato con il dispositivo di chiusura disinserito e con le chiavi all'interno LLabitacolo;
- che, tenuto conto delle plurime violazioni contrattuali e del mancato ritrovamento LLautovettura (coperta da assicurazione RCA, ma non da garanzia contro il rischio furto/incendio), la società locatrice, osservando le condizioni generali di contratto (doc. 2), emetteva la fattura n. 2022008036 del 22.03.2022 per l'importo di € 27.312,34 (doc. 5), addebitando al conduttore il valore commerciale del bene alla data del furto;
- che tale importo coincideva con il danno patrimoniale subito dalla ricorrente, avendo la proprietaria emesso in data 28.06.2022 la fattura n. 22/ROT/6044, Controparte_3
addebitando a sua volta ad il valore di listino del veicolo rubato (doc. 7); Controparte_1
- che a nulla era valso il sollecito di pagamento (doc. 5).
Ritualmente il contradditorio, è rimasto intimato e alla prima udienza del 23.10.2024 Controparte_2
veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali.
All'udienza del 29.05.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, riportandosi alla breve nota conclusiva autorizzata, depositata telematicamente;
all'esito il Giudice riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281-sexies c.p.c., comma 3.
pagina 2 di 8 Ragioni giuridiche della decisione
§1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1.1 In punto di fatto, come esposto in narrativa, risulta documentalmente provata la stipulazione del contratto di noleggio n. 5029207339 da parte di (indicato nella lettera di noleggio Controparte_2 sottoscritta come “soggetto pagatore” o “carholder”), oltre a versano (indicato nella lettera Persona_2
di noleggio sottoscritta come “conducente” o “driver”), avente ad oggetto la vettura Mercedes-Benz CLA targata GE741WW (doc. 1). Il periodo di noleggio aveva durata dal 03.02.2022 al 05.02.2022 e prevedeva la riconsegna del veicolo presso la “stazione di rientro” di in Pavia (PV), Via Porta CP_1
Salara n. 6/10.
1.2 In punto di diritto, si osserva preliminarmente che il contratto di noleggio è un contratto atipico attraverso il quale una parte mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile all'altra parte, che se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.
Il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, sicché è onerato della custodia del veicolo, correlandosi alla detenzione titolata l'obbligo di vigilare e mantenere il controllo sulla res in vista del dovere di farne riconsegna alla scadenza.
1.3 Il contratto atipico in esame è assimilabile, per analogia, alla locazione di cose mobili con conseguente applicabilità della relativa disciplina, in particolare del comma 1 LLart. 1588 c.c. che prevede il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
La norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c., importa che il conduttore per vincere la presunzione deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì LLassenza di colpa (cfr. Cass. n. 12346/1991; Cass n.
7604/1996) e cioè, che non vi sia nesso causale tra l'obbligo di custodia (e la correlativa propria condotta, commissiva o omissiva), e la perdita. In altri termini, che tali eventi si siano verificati per “caso fortuito”,
“forza maggiore” o “factum principis”, mentre, a norma del comma 2 dello stesso art. 1588, non è sufficiente a vincere la presunzione de qua la colpa di terzi cui il conduttore, anche temporaneamente, abbia affidato l'uso o il godimento della cosa e, dunque, anche la sua custodia (cfr. Cass. n. 10126/2000; nello stesso senso, Cass. n. 22823/2018; Cass. n. 22289/2023, in motiv.).
Il noleggiatore, in caso di perdita del bene oggetto del contratto di noleggio, deve provare di aver adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e fornire la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile a una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare pagina 3 di 8 l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (cfr. Cass.
n. 16877/2016).
1.4 Dunque, non basta - secondo un orientamento di legittimità risalente e consolidato, recentemente ribadito da Cass. n. 22289/2023 - che il conduttore dimostri di avere diligentemente custodito il bene e/o di avere scrupolosamente osservato tutti gli obblighi nascenti dal contratto (cfr. Cass. n. 2599/1962; Cass.
n. 1981/1968; Cass. n. 1939/1971), dovendo egli provare che gli accadimenti dannosi sono derivati da causa “estranea ai suoi doveri di condotta”, imprevedibile da parte di un debitore di media diligenza o, se pur prevedibile, inevitabile, nonostante l'adozione delle misure suggerite dalla comune prudenza allo scopo di evitare il danno.
1.5 Quanto al fatto del terzo, è stato ulteriormente precisato che, per integrare gli estremi della “causa non imputabile”, liberando il conduttore da responsabilità verso il locatore per la perdita o deterioramento del bene, deve trattarsi di un soggetto che venga in relazione con la cosa locata senza il consenso, tacito o esplicito, del conduttore stesso;
nella sostanza, il terzo non deve rientrare nel novero delle persone che il conduttore abbia ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa, rimanendo altrimenti responsabile del fatto dannoso verificatosi nel tempo in cui ha ammesso il terzo al godimento della cosa e ciò non per responsabilità “oggettiva”, bensì per inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali di controllare, custodire e utilizzare la res secondo le modalità pattuite, svolgendosi l'attività del terzo entro la sua sfera di vigilanza.
1.6 Non deve poi dimenticarsi che, secondo i principi generali in tema di prova LLinadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza LLinadempimento o LLinesatto adempimento della controparte, estintivo mentre il debitore convenuto è gravato LLonere della prova del fatto estintivo LLaltrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo, dimostrando l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. Cass.,
Sez. U., n. 13533/2001 e succ. conf.; da ultimo, Cass. n. 5629/2025).
1.7 Nel caso di specie, la società ricorrente, provato documentalmente il titolo (cfr. doc. 1), ha allegato l'inadempimento del conduttore all'obbligazione di restituzione della vettura noleggiata dal convenuto al termine del periodo di noleggio, deducendone la responsabilità contrattuale per la perdita del veicolo.
1.8 L'inadempimento del conduttore alle obbligazioni di vigilanza e custodia LLautoveicolo assunto a noleggio, strumentali all'obbligo di riconsegna al termine del contratto, oltre a non essere stato in alcun modo smentito dal convenuto (rimasto contumace in giudizio), è vieppiù evincibile per “tabulas” dalle circostanze in cui sarebbe avvenuto il furto della vettura Mercedes-Benz CLA tg. GE741WW, siccome pagina 4 di 8 descritte nell'atto di denuncia querela contro ignoti sporta in data 09.02.2022 (cfr. doc. 3) e nel modulo di comunicazione del furto compilato e sottoscritto dallo stesso (cfr. doc. 4). Controparte_2
1.8.1 In particolare, nel verbale di ricezione della denuncia orale sporta dalla sig.ra Parte_1
(dichiaratasi “compagna” di , conducente del veicolo come indicato nella lettera Per_1 Parte_2
di noleggio di presso la Legione Carabinieri di Rozzano e relativa al furto LLautovettura CP_1
avvenuto in data 06.02.2022, si apprende che il furto avveniva a Foggia (FG) presso il centro commerciale “Mongolfiere”, ove la stessa si era recata per fare la spesa.
La querelante dichiarava, in particolare, di essersi recata alle ore 09.00 del mattino con la vettura
(noleggiata dal compagno, unitamente a ) presso il centro commerciale, Controparte_2 parcheggiandola e chiudendola a chiave;
al suo ritorno, “verso le ore 10:00 circa mentre la riprendevo e mettevo la spesa in macchina, poco dopo mettevo via il carrello e in quel momento due soggetti salivano
a bordo e si davano alla fuga”.
Dal verbale di denuncia-querela si desume, pertanto, che il furto del veicolo avveniva in assenza momentanea della conducente effettiva (benché diversa dal guidatore autorizzato e indicato nella lettera di noleggio), con dispositivo di chiusura disinserito e con a bordo le chiavi ed il contratto di noleggio.
1.8.2 Che le chiavi si trovassero a bordo del mezzo senza la contestuale presenza e costante sorveglianza della conducente, avendo così agevolato la perpetrazione del furto da parte di ignoti, può dirsi fatto pacifico, posto che è lo stesso che, nel denunciare il sinistro alla società ricorrente, Controparte_2 compilando e sottoscrivendo il modulo in qualità di “cliente” della specificava di Controparte_1 non avere a disposizione le chiavi del veicolo noleggiato in quanto “chiavi rubate all'interno LLauto”.
1.9 Alla luce delle circostanze e delle modalità con cui è avvenuta la perdita del bene oggetto del contratto, il convenuto deve ritenersi responsabile LLinadempimento e perciò tenuto a risarcire la per il danno occorsole, in quanto soggetto contrattualmente onerato della custodia Controparte_1
del veicolo che deteneva in forza di regolare contratto di noleggio, dovendo all'uopo predisporre tutte le cautele necessarie ad evitare che l'evento (non coperto da garanzia assicurativa) si verificasse.
Invero, non è dato dubitare che in caso di contratto di noleggio/locazione di un bene - che postuli la custodia del bene detenuto dal noleggiatore/conduttore (e per la locazione rileva segnatamente la disciplina dettata dagli artt. 1587 e 1588 c.c.; tra le altre, cfr. Cass. n. 10126/2000 cit.) - dei danni derivati al noleggiante/locatore dal furto del bene stesso risponde, nella ricorrenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità contrattuale, il noleggiatore/conduttore (cfr. Cass. n. 20481/2014).
1.10 È appena il caso di aggiungere che, a mente di quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 2) - richiamate nella lettera di noleggio come ricevute, approvate e sottoscritte, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. - i termini contrattuali risultano vincolanti sia per il pagina 5 di 8 “conducente/driver”, sia per il “soggetto pagatore/carholder”, sicché, non operando la clausola relativa all'opzione furto per fatto e colpa del cliente (cfr. doc. 2, pag. 24, lett. b), entrambi restano solidalmente responsabili verso la società di noleggio per la perdita del veicolo.
1.11 Nè può dirsi assolta dall'odierno convenuto, rimasto appunto contumace in giudizio, la prova positiva richiesta in materia per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 1588 c.c., secondo i principi di diritto richiamati (v. anche Cass. n. 27089/2024, che, in tema di risarcimento del danno conseguente a un incendio doloso appiccato da ignoti, di notte, a un autoarticolato assunto a noleggio, ha ribadito il principio secondo cui: “il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria.”).
§2. L'odierno convenuto è dunque tenuto a risarcire alla società noleggiante l'intero ammontare del danno patrimoniale da essa subito, commisurato al “valore di listino” della vettura alla data del furto, per tale intendendosi – secondo i termini e condizioni generali di contratto - “…il valore di un veicolo al momento del sinistro così come risultante dalla nostra contabilità o da quella LLeffettivo proprietario.” (cfr. doc. 2, pag. 21).
2.1 Tale clausola non può ritenersi in alcun modo vessatoria, rispondendo ai principi generali LLordinamento (art. 1588 c.c.) che, venuta a mancare, per fatto imputabile al debitore, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il locatore nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita.
2.2 Nel caso di specie, emettendo relativa fattura di addebito n. 2022008036 in data 22.03.2022 nei confronti di (cfr. doc. 5), la società ricorrente ha quantificato il danno subito nella Controparte_2 somma di € 27.312,34, in misura sostanzialmente pari (con una differenza di appena € 13,80, di cui €
2,00 di imposta di bollo) all'importo che la proprietaria del veicolo le ha, CP_3 Controparte_3 poi, riaddebitato (“riaddebito valore per inadempimento contrattuale”) giusta fattura n. 22/ROT/6044 del 28.06.2022 (cfr. doc. 7, primo articolo).
2.3 Occorre precisare che non è di ostacolo al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della cosa locata la circostanza che la società sia mera utilizzatrice e non proprietaria del bene, atteso che la pagina 6 di 8 stessa è indubbiamente esposta, verso quest'ultima, al risarcimento, per fatto e colpa del conduttore- noleggiatore.
Né appare decisivo che la fattura prodotta non risulti accompagnata dalla prova LLesborso o altra quietanza di pagamento da parte della proprietaria del bene, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223
c.c., individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta, rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass. n. 9740/2002; conf. Cass. n. 18515/2009;
Cass. n. 22826/2010; Cass. n. 4718/2016; Cass. n. 27129/2021; Cass. n. 27152/2023; Cass. n.
17670/2024).
2.4 Ciò posto, avuto riguardo all'emissione della fattura di “riaddebito”, pari al valore di listino del veicolo rubato così come risultante dalla contabilità del proprietario effettivo, il danno risarcibile va dunque allineato all'importo di € 27.298,54, non essendovi specifiche allegazioni circa il differenziale esposto in fattura ed oggetto di domanda.
2.5 Trattandosi di obbligazione di valore e non di valuta, il regime del risarcimento dei danni è quello proprio delle obbligazioni di valuta ed è, quindi, regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.
Nella fattispecie, in difetto di specifica domanda e prova del maggior danno da svalutazione, sulla somma sopra liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali a far data dalla messa in mora del 21.10.2022 (doc.
6) fino al saldo effettivo.
§3. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto contumace e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m., da ultimo con D.M. n. 147/2022
(scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale, valori minimi, in proporzione all'attività difensiva effettivamente prestata in sede di discussione orale, tenendo conto delle modalità semplificate di decisione;
esclusa la fase di trattazione, non essendosi svolta specifica attività in seguito alla prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità di in relazione al furto del veicolo Controparte_2 pagina 7 di 8 Mercedes-Benz CLA tg. CLA targata GE741WW oggetto del contratto di noleggio n.
5029207339 stipulato con la in data 03.02.2022; Controparte_1
• per l'effetto, condanna a risarcire il danno emergente e quindi a pagare ad Controparte_2 la somma di € 27.298,54, oltre interessi legali dalla data di messa in mora Controparte_1
del 21.10.2022 fino al soddisfo;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della Controparte_2 parte vittoriosa che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 4.358,00 Controparte_1
per compensi (di cui: € 1.701,00 fase studio;
€ 1.204,00 fase intr.; € 1.453,00 fase dec.), oltre
15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi LLart. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2364/2024 promossa da:
(P.I: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DIMITRI LEONARDO MARZANO del Foro di Roma;
RICORRENTE contro
(C.F: ), residente in [...], località La Controparte_2 C.F._1
Fornace, Via degli Olmi n. 28;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Locazione di beni mobili.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare tenuto e condannare il Sig. (C.F. Controparte_2
, residente in [...], CAP C.F._1
27010, al pagamento, in favore di della somma di € 27.312,34 Controparte_1
(ventisettemilatrecentododici/34), oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura n. 2022008036 del
22/2/2022 al saldo, o ad un importo diverso ritenuto di giustizia. Con vittoria delle spese di causa, IVA
e C.P.A. come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art 281-decies c.p.c., depositato in data 14.06.2024, la Controparte_1
- premesso di svolgere professionalmente attività di locazione a breve e medio termine di veicoli senza conducente di proprietà o assunti da imprese terze - adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di al risarcimento del danno subito in conseguenza del furto del veicolo Mercedes-Benz Controparte_2
pagina 1 di 8 CLA targata GE741WW, quantificato nella somma di € 27.312,34, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura n. 2022008036 del 22.03.2022 fino al saldo effettivo, o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva:
- che i sig.ri LLSA (“conducente/driver”) e (“soggetto Per_1 Controparte_2 pagatore/carholder”) sottoscrivevano in data 03.02.2022, presso l'agenzia locale di
[...]
il contratto n. 5029207339 relativo al noleggio della vettura Mercedes-Benz CLA CP_1
targata GE741WW (doc. 1), di proprietà di Controparte_3
- che il periodo di noleggio aveva durata dal 03.02.2022 al 05.02.2022 e prevedeva la riconsegna del veicolo presso la “stazione di rientro” di in Pavia (PV), Via Porta Salara n. 6/10; CP_1
- che, tuttavia, la vettura non veniva mai riconsegnata, in quanto oggetto di furto in data 06.02.2022 da parte di ignoti e mai ritrovata;
- che, secondo quanto dichiarato nella denuncia querela sporta nei giorni successivi dalla conducente effettiva (doc. 3) e come ribadito nel modulo di comunicazione sottoscritto dal
“cliente” (doc. 4), il furto avveniva a Foggia (FG) mentre l'auto era utilizzata Controparte_2 dalla sig.ra (non espressamente indicata quale “utilizzatore” nel contratto di Parte_1
noleggio), la quale aveva lasciato il veicolo incustodito nel parcheggio di un supermercato con il dispositivo di chiusura disinserito e con le chiavi all'interno LLabitacolo;
- che, tenuto conto delle plurime violazioni contrattuali e del mancato ritrovamento LLautovettura (coperta da assicurazione RCA, ma non da garanzia contro il rischio furto/incendio), la società locatrice, osservando le condizioni generali di contratto (doc. 2), emetteva la fattura n. 2022008036 del 22.03.2022 per l'importo di € 27.312,34 (doc. 5), addebitando al conduttore il valore commerciale del bene alla data del furto;
- che tale importo coincideva con il danno patrimoniale subito dalla ricorrente, avendo la proprietaria emesso in data 28.06.2022 la fattura n. 22/ROT/6044, Controparte_3
addebitando a sua volta ad il valore di listino del veicolo rubato (doc. 7); Controparte_1
- che a nulla era valso il sollecito di pagamento (doc. 5).
Ritualmente il contradditorio, è rimasto intimato e alla prima udienza del 23.10.2024 Controparte_2
veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali.
All'udienza del 29.05.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, riportandosi alla breve nota conclusiva autorizzata, depositata telematicamente;
all'esito il Giudice riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281-sexies c.p.c., comma 3.
pagina 2 di 8 Ragioni giuridiche della decisione
§1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
1.1 In punto di fatto, come esposto in narrativa, risulta documentalmente provata la stipulazione del contratto di noleggio n. 5029207339 da parte di (indicato nella lettera di noleggio Controparte_2 sottoscritta come “soggetto pagatore” o “carholder”), oltre a versano (indicato nella lettera Persona_2
di noleggio sottoscritta come “conducente” o “driver”), avente ad oggetto la vettura Mercedes-Benz CLA targata GE741WW (doc. 1). Il periodo di noleggio aveva durata dal 03.02.2022 al 05.02.2022 e prevedeva la riconsegna del veicolo presso la “stazione di rientro” di in Pavia (PV), Via Porta CP_1
Salara n. 6/10.
1.2 In punto di diritto, si osserva preliminarmente che il contratto di noleggio è un contratto atipico attraverso il quale una parte mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile all'altra parte, che se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.
Il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, sicché è onerato della custodia del veicolo, correlandosi alla detenzione titolata l'obbligo di vigilare e mantenere il controllo sulla res in vista del dovere di farne riconsegna alla scadenza.
1.3 Il contratto atipico in esame è assimilabile, per analogia, alla locazione di cose mobili con conseguente applicabilità della relativa disciplina, in particolare del comma 1 LLart. 1588 c.c. che prevede il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
La norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c., importa che il conduttore per vincere la presunzione deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì LLassenza di colpa (cfr. Cass. n. 12346/1991; Cass n.
7604/1996) e cioè, che non vi sia nesso causale tra l'obbligo di custodia (e la correlativa propria condotta, commissiva o omissiva), e la perdita. In altri termini, che tali eventi si siano verificati per “caso fortuito”,
“forza maggiore” o “factum principis”, mentre, a norma del comma 2 dello stesso art. 1588, non è sufficiente a vincere la presunzione de qua la colpa di terzi cui il conduttore, anche temporaneamente, abbia affidato l'uso o il godimento della cosa e, dunque, anche la sua custodia (cfr. Cass. n. 10126/2000; nello stesso senso, Cass. n. 22823/2018; Cass. n. 22289/2023, in motiv.).
Il noleggiatore, in caso di perdita del bene oggetto del contratto di noleggio, deve provare di aver adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e fornire la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile a una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare pagina 3 di 8 l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (cfr. Cass.
n. 16877/2016).
1.4 Dunque, non basta - secondo un orientamento di legittimità risalente e consolidato, recentemente ribadito da Cass. n. 22289/2023 - che il conduttore dimostri di avere diligentemente custodito il bene e/o di avere scrupolosamente osservato tutti gli obblighi nascenti dal contratto (cfr. Cass. n. 2599/1962; Cass.
n. 1981/1968; Cass. n. 1939/1971), dovendo egli provare che gli accadimenti dannosi sono derivati da causa “estranea ai suoi doveri di condotta”, imprevedibile da parte di un debitore di media diligenza o, se pur prevedibile, inevitabile, nonostante l'adozione delle misure suggerite dalla comune prudenza allo scopo di evitare il danno.
1.5 Quanto al fatto del terzo, è stato ulteriormente precisato che, per integrare gli estremi della “causa non imputabile”, liberando il conduttore da responsabilità verso il locatore per la perdita o deterioramento del bene, deve trattarsi di un soggetto che venga in relazione con la cosa locata senza il consenso, tacito o esplicito, del conduttore stesso;
nella sostanza, il terzo non deve rientrare nel novero delle persone che il conduttore abbia ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa, rimanendo altrimenti responsabile del fatto dannoso verificatosi nel tempo in cui ha ammesso il terzo al godimento della cosa e ciò non per responsabilità “oggettiva”, bensì per inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali di controllare, custodire e utilizzare la res secondo le modalità pattuite, svolgendosi l'attività del terzo entro la sua sfera di vigilanza.
1.6 Non deve poi dimenticarsi che, secondo i principi generali in tema di prova LLinadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza LLinadempimento o LLinesatto adempimento della controparte, estintivo mentre il debitore convenuto è gravato LLonere della prova del fatto estintivo LLaltrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo, dimostrando l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. Cass.,
Sez. U., n. 13533/2001 e succ. conf.; da ultimo, Cass. n. 5629/2025).
1.7 Nel caso di specie, la società ricorrente, provato documentalmente il titolo (cfr. doc. 1), ha allegato l'inadempimento del conduttore all'obbligazione di restituzione della vettura noleggiata dal convenuto al termine del periodo di noleggio, deducendone la responsabilità contrattuale per la perdita del veicolo.
1.8 L'inadempimento del conduttore alle obbligazioni di vigilanza e custodia LLautoveicolo assunto a noleggio, strumentali all'obbligo di riconsegna al termine del contratto, oltre a non essere stato in alcun modo smentito dal convenuto (rimasto contumace in giudizio), è vieppiù evincibile per “tabulas” dalle circostanze in cui sarebbe avvenuto il furto della vettura Mercedes-Benz CLA tg. GE741WW, siccome pagina 4 di 8 descritte nell'atto di denuncia querela contro ignoti sporta in data 09.02.2022 (cfr. doc. 3) e nel modulo di comunicazione del furto compilato e sottoscritto dallo stesso (cfr. doc. 4). Controparte_2
1.8.1 In particolare, nel verbale di ricezione della denuncia orale sporta dalla sig.ra Parte_1
(dichiaratasi “compagna” di , conducente del veicolo come indicato nella lettera Per_1 Parte_2
di noleggio di presso la Legione Carabinieri di Rozzano e relativa al furto LLautovettura CP_1
avvenuto in data 06.02.2022, si apprende che il furto avveniva a Foggia (FG) presso il centro commerciale “Mongolfiere”, ove la stessa si era recata per fare la spesa.
La querelante dichiarava, in particolare, di essersi recata alle ore 09.00 del mattino con la vettura
(noleggiata dal compagno, unitamente a ) presso il centro commerciale, Controparte_2 parcheggiandola e chiudendola a chiave;
al suo ritorno, “verso le ore 10:00 circa mentre la riprendevo e mettevo la spesa in macchina, poco dopo mettevo via il carrello e in quel momento due soggetti salivano
a bordo e si davano alla fuga”.
Dal verbale di denuncia-querela si desume, pertanto, che il furto del veicolo avveniva in assenza momentanea della conducente effettiva (benché diversa dal guidatore autorizzato e indicato nella lettera di noleggio), con dispositivo di chiusura disinserito e con a bordo le chiavi ed il contratto di noleggio.
1.8.2 Che le chiavi si trovassero a bordo del mezzo senza la contestuale presenza e costante sorveglianza della conducente, avendo così agevolato la perpetrazione del furto da parte di ignoti, può dirsi fatto pacifico, posto che è lo stesso che, nel denunciare il sinistro alla società ricorrente, Controparte_2 compilando e sottoscrivendo il modulo in qualità di “cliente” della specificava di Controparte_1 non avere a disposizione le chiavi del veicolo noleggiato in quanto “chiavi rubate all'interno LLauto”.
1.9 Alla luce delle circostanze e delle modalità con cui è avvenuta la perdita del bene oggetto del contratto, il convenuto deve ritenersi responsabile LLinadempimento e perciò tenuto a risarcire la per il danno occorsole, in quanto soggetto contrattualmente onerato della custodia Controparte_1
del veicolo che deteneva in forza di regolare contratto di noleggio, dovendo all'uopo predisporre tutte le cautele necessarie ad evitare che l'evento (non coperto da garanzia assicurativa) si verificasse.
Invero, non è dato dubitare che in caso di contratto di noleggio/locazione di un bene - che postuli la custodia del bene detenuto dal noleggiatore/conduttore (e per la locazione rileva segnatamente la disciplina dettata dagli artt. 1587 e 1588 c.c.; tra le altre, cfr. Cass. n. 10126/2000 cit.) - dei danni derivati al noleggiante/locatore dal furto del bene stesso risponde, nella ricorrenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità contrattuale, il noleggiatore/conduttore (cfr. Cass. n. 20481/2014).
1.10 È appena il caso di aggiungere che, a mente di quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 2) - richiamate nella lettera di noleggio come ricevute, approvate e sottoscritte, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. - i termini contrattuali risultano vincolanti sia per il pagina 5 di 8 “conducente/driver”, sia per il “soggetto pagatore/carholder”, sicché, non operando la clausola relativa all'opzione furto per fatto e colpa del cliente (cfr. doc. 2, pag. 24, lett. b), entrambi restano solidalmente responsabili verso la società di noleggio per la perdita del veicolo.
1.11 Nè può dirsi assolta dall'odierno convenuto, rimasto appunto contumace in giudizio, la prova positiva richiesta in materia per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 1588 c.c., secondo i principi di diritto richiamati (v. anche Cass. n. 27089/2024, che, in tema di risarcimento del danno conseguente a un incendio doloso appiccato da ignoti, di notte, a un autoarticolato assunto a noleggio, ha ribadito il principio secondo cui: “il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria.”).
§2. L'odierno convenuto è dunque tenuto a risarcire alla società noleggiante l'intero ammontare del danno patrimoniale da essa subito, commisurato al “valore di listino” della vettura alla data del furto, per tale intendendosi – secondo i termini e condizioni generali di contratto - “…il valore di un veicolo al momento del sinistro così come risultante dalla nostra contabilità o da quella LLeffettivo proprietario.” (cfr. doc. 2, pag. 21).
2.1 Tale clausola non può ritenersi in alcun modo vessatoria, rispondendo ai principi generali LLordinamento (art. 1588 c.c.) che, venuta a mancare, per fatto imputabile al debitore, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il locatore nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita.
2.2 Nel caso di specie, emettendo relativa fattura di addebito n. 2022008036 in data 22.03.2022 nei confronti di (cfr. doc. 5), la società ricorrente ha quantificato il danno subito nella Controparte_2 somma di € 27.312,34, in misura sostanzialmente pari (con una differenza di appena € 13,80, di cui €
2,00 di imposta di bollo) all'importo che la proprietaria del veicolo le ha, CP_3 Controparte_3 poi, riaddebitato (“riaddebito valore per inadempimento contrattuale”) giusta fattura n. 22/ROT/6044 del 28.06.2022 (cfr. doc. 7, primo articolo).
2.3 Occorre precisare che non è di ostacolo al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della cosa locata la circostanza che la società sia mera utilizzatrice e non proprietaria del bene, atteso che la pagina 6 di 8 stessa è indubbiamente esposta, verso quest'ultima, al risarcimento, per fatto e colpa del conduttore- noleggiatore.
Né appare decisivo che la fattura prodotta non risulti accompagnata dalla prova LLesborso o altra quietanza di pagamento da parte della proprietaria del bene, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223
c.c., individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta, rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass. n. 9740/2002; conf. Cass. n. 18515/2009;
Cass. n. 22826/2010; Cass. n. 4718/2016; Cass. n. 27129/2021; Cass. n. 27152/2023; Cass. n.
17670/2024).
2.4 Ciò posto, avuto riguardo all'emissione della fattura di “riaddebito”, pari al valore di listino del veicolo rubato così come risultante dalla contabilità del proprietario effettivo, il danno risarcibile va dunque allineato all'importo di € 27.298,54, non essendovi specifiche allegazioni circa il differenziale esposto in fattura ed oggetto di domanda.
2.5 Trattandosi di obbligazione di valore e non di valuta, il regime del risarcimento dei danni è quello proprio delle obbligazioni di valuta ed è, quindi, regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.
Nella fattispecie, in difetto di specifica domanda e prova del maggior danno da svalutazione, sulla somma sopra liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali a far data dalla messa in mora del 21.10.2022 (doc.
6) fino al saldo effettivo.
§3. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto contumace e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m., da ultimo con D.M. n. 147/2022
(scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale, valori minimi, in proporzione all'attività difensiva effettivamente prestata in sede di discussione orale, tenendo conto delle modalità semplificate di decisione;
esclusa la fase di trattazione, non essendosi svolta specifica attività in seguito alla prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità di in relazione al furto del veicolo Controparte_2 pagina 7 di 8 Mercedes-Benz CLA tg. CLA targata GE741WW oggetto del contratto di noleggio n.
5029207339 stipulato con la in data 03.02.2022; Controparte_1
• per l'effetto, condanna a risarcire il danno emergente e quindi a pagare ad Controparte_2 la somma di € 27.298,54, oltre interessi legali dalla data di messa in mora Controparte_1
del 21.10.2022 fino al soddisfo;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della Controparte_2 parte vittoriosa che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 4.358,00 Controparte_1
per compensi (di cui: € 1.701,00 fase studio;
€ 1.204,00 fase intr.; € 1.453,00 fase dec.), oltre
15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 8 di 8