CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11373/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG MP - Centro Direzionale Isola 5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250008229826000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19761/2025 depositato il
15/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] 1, residente in [...]al Indirizzo_1
ricorreva avverso la Cartella di pagamento n. 012 2025 00082298 26 000, ruolo 2025/000675, emessa dalla EG MP e notificata in data 21.03.2025 con la quale si chiedeva il versamento relativo alla Tassa Automobilistica Regionale dovuta, per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo pari ad euro 504,87, di cui euro 358,90 per Tassa Automobilistica Regionale, euro 32,30 per interessi, euro
107,67 per sanzione ed euro 6,00 per altri oneri.
Eccepiva che l'avviso di accertamento n. 964290661943 in data 17/11/2022, non era mai stato ricevuto per cui era decorso il triennio di prescrizione previsto dalla normativa vigente (articolo 5 comma 51 D.L.
30/12/1982 n. 953). Chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Non risultano costituiti in giudizio la EG MP (regolarmente avvisata) e la IA delle NT OS ( non avvisata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Visto il ricorso del contribuente che dichiara di essere residente nel comune di Indirizzo_1, provincia di Avellino, dichiara la incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/1992, in favore della CGT di primo grado di Avellino, nella cui provincia risulta risiedere il ricorrente.
Ne consegue che la causa dovrà essere riassunta presso la citata Corte di Giustizia di I grado di Avellino, ai sensi dell'art. 5, u.c., d.lgs. 546/1992.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza territoriale di questa Corte in favore della CGT di I grado di Avellino. Fissa in sei mesi il termine di riassunzione dalla comunicazione, ai sensi dell'art.5, u.c.,
d.lgs.n.546/92. Nulla per le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11373/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG MP - Centro Direzionale Isola 5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250008229826000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19761/2025 depositato il
15/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] 1, residente in [...]al Indirizzo_1
ricorreva avverso la Cartella di pagamento n. 012 2025 00082298 26 000, ruolo 2025/000675, emessa dalla EG MP e notificata in data 21.03.2025 con la quale si chiedeva il versamento relativo alla Tassa Automobilistica Regionale dovuta, per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo pari ad euro 504,87, di cui euro 358,90 per Tassa Automobilistica Regionale, euro 32,30 per interessi, euro
107,67 per sanzione ed euro 6,00 per altri oneri.
Eccepiva che l'avviso di accertamento n. 964290661943 in data 17/11/2022, non era mai stato ricevuto per cui era decorso il triennio di prescrizione previsto dalla normativa vigente (articolo 5 comma 51 D.L.
30/12/1982 n. 953). Chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Non risultano costituiti in giudizio la EG MP (regolarmente avvisata) e la IA delle NT OS ( non avvisata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Visto il ricorso del contribuente che dichiara di essere residente nel comune di Indirizzo_1, provincia di Avellino, dichiara la incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/1992, in favore della CGT di primo grado di Avellino, nella cui provincia risulta risiedere il ricorrente.
Ne consegue che la causa dovrà essere riassunta presso la citata Corte di Giustizia di I grado di Avellino, ai sensi dell'art. 5, u.c., d.lgs. 546/1992.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza territoriale di questa Corte in favore della CGT di I grado di Avellino. Fissa in sei mesi il termine di riassunzione dalla comunicazione, ai sensi dell'art.5, u.c.,
d.lgs.n.546/92. Nulla per le spese.