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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 985/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1126/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SD00579 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SD00579 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SD00579 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Geom. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso di accertamento n. TY301SD00579/2022 relativo all'anno d'imposta 2016 con cui l'Ufficio determinava un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, fondato sulla differenza tra bonifici comunicati all'Anagrafe Tributaria e ricavi dichiarati, nonché sulla mancata presentazione delle dichiarazioni
IVA e IRAP.
In particolare, con l'avviso di accertamento n. TY301SD00579/2022, anno d'imposta 2016, l'Ufficio ha determinato un maggior reddito d'impresa valorizzando bonifici “parlanti” per € 501.457,00 in Anagrafe
Tributaria, a fronte di ricavi dichiarati per € 303.932, e ha ridotto il risultato per componenti negativi pari a
€ 275.581 (esistenze iniziali €1.650; acquisti €185.903; spese lavoro €63.747; ammortamenti €24.281).
Nelle stesse controdeduzioni l'Ufficio ha erratamente riportato il risultato (A–B) come € 275.581, quando la differenza aritmetica è € 225.876 (mero refuso che non incide sulla decisione).
Il contribuente ha documentato: (i) bonifici incassati nel 2016 ma riferiti a fatture 2015 per € 45.462,97
(Allegato 1 con elenco fatture e date pagamento); (ii) maggiori costi non contabilizzati pari a € 44.691,00; ha quindi proposto una ricostruzione del reddito in € 94.268,91, articolata in calcolo dei ricavi effettivi 2016
(al netto dei bonifici di competenza 2015 e dell'IVA 10%) e riconoscimento dei costi non transitati in contabilità.
L'Ufficio, in esito al contraddittorio, ha riconosciuto solo € 26.000 (27 fatture) come competenza 2015 e ha negato i maggiori costi perché ritenuti “beni ammortizzabili” potenzialmente già ricompresi nelle quote RG.
Il ricorrente ha inoltre documentato il danneggiamento per incendio dell'ufficio di cantiere in data 4.1.2017, con perdita di registri e documenti contabili (verbale Stazione CC Palermo Crispi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Dalla documentazione prodotta emerge che una quota dei bonifici contestati non è riferibile all'anno d'imposta oggetto di accertamento. Tale circostanza, già in parte riconosciuta dall'Ufficio, deve essere ulteriormente valorizzata, risultando provata la competenza all'anno precedente di ulteriori importi rispetto a quelli considerati dall'Amministrazione.
Quanto ai costi non contabilizzati, la Corte ritiene che – pur non potendo essere integralmente riconosciuti in assenza di piena tracciabilità – una parte di essi, strettamente correlata all'attività e supportata da idonea documentazione, debba essere ammessa in deduzione, ai sensi dell'art. 109 TUIR.
Ne consegue che il reddito accertato deve essere rideterminato in misura inferiore rispetto a quanto stabilito nell'atto impugnato.
Restano invece infondate le ulteriori censure relative alla decadenza, alla violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente e alla pretesa illegittimità delle sanzioni, non essendo emersi vizi tali da determinare la nullità dell'atto.
Tuttavia si osserva che l'avviso non individua le specifiche movimentazioni su cui fonda i maggiori ricavi
(elenco nominativo bonifici e match con fatture), limitandosi a una sommatoria dei bonifici “parlanti” e a generiche esclusioni. Ciò non soddisfa gli artt. 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972 in punto di motivazione in fatto, specie a fronte di contraddittorio con puntuali produzioni del contribuente (memoria e allegati).
Ciò premesso, si osserva:
Esatta individuazione delle poste contabili ai fini della rideterminazione
A. Ricavi 2016: bonifici da *escludere* perché di competenza 2015
Dalla tabella “Allegato 1 – Fatture Emesse 2015 / Pagate con bonifico nel 2016” risulta un totale di € 45.462,97, con indicazione di numero fattura, data fattura 2015, data bonifico 2016 e importo. Il Collegio ritiene comprovata la competenza 2015 di tali incassi, in quanto riferiti a fatture emesse nel 2015 e incassate nel
2016, come da elenco allegato alla memoria difensiva depositata in adesione. Pertanto l'importo € 45.462,97
è integralmente scomputato dai ricavi lordi 2016. (L'originario scomputo parziale dell'Ufficio ad € 26.000 non risulta sorretto da puntuale confutazione riga per riga dell'Allegato 1).
B. Costi 2016: maggiori costi *ammessi* per € 44.691,00 Il contribuente ha allegato fatture di acquisto e note contabili non “cristallizzate” nei registri per € 44.691,00
(Allegato 2 indicato nella memoria). In assenza di prova specifica dell'Ufficio circa la già inclusione di tali poste nelle quote d'ammortamento (RG: ammortamenti € 24.281; beni <€516,46 € 7.893) e considerato il danno documentale da incendio (evento documentato), il Collegio ritiene provata la riferibilità all'esercizio
2016 e ammette integralmente l'importo come maggiori costi deducibili, trattandosi di componenti inerenti e correlati all'attività. (Resta ferma l'eventuale imputazione pro-quota per le sole poste che l'Ufficio, in sede di riliquidazione, dimostri essere effettivamente beni ammortizzabili già confluiti nel registro cespiti;
in difetto di prova contraria, prevale la presunzione di non duplicazione del costo a favore del contribuente).
C. Calcolo ricavi netti e reddito imponibile 2016
– Bonifici 2016 (lordi): € 501.457,00
– Bonifici 2016 riferiti al 2015: € 45.462,97 da sottrarre al loro = residuo: € 455.994,03
– Ricavi 2016 netti (al netto IVA 10%): € 414.540,91
– Costi contabilizzati: € 275.581,00 (somma esistenze iniziali, acquisti, lavoro, ammortamenti)
– Maggiori costi non contabilizzati: € 44.691,00
- Reddito imponibile rideterminato: € 94.268,91
Si osserva che la ricostruzione numerica del contribuente è coerente con i dati oggettivi (Anagrafe bonifici e componenti negativi) e con la documentazione prodotta;
l'Ufficio, a fronte dell'Allegato 1, non ha confutato specificamente ciascuna riga, limitandosi a un taglio aggregato (€ 26.000) non riscontrabile con criteri verificabili.
Sanzioni
Le sanzioni vanno proporzionalmente applicate ed anche gli interessi.
Pertanto Rinvia all'Ufficio per la riliquidazione delle imposte sanzioni e degli interessi sulla base delle poste riconosciute.
Spese
Compensa le spese tra le parti per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso Riconosce tra le poste contabili:
3.1. lo scomputo integrale dei bonifici 2016 riferiti a fatture 2015 per € 45.462,97;
3.2. l'ammissione dei maggiori costi non contabilizzati per € 44.691,00,
Ridetermina per l'anno 2016 il reddito imponibile del ricorrente in € 94.268,91, con conseguente parziale annullamento dell'avviso n. TY301SD00579/2022 per la parte eccedente;
Rinvia all'Ufficio per la riliquidazione delle imposte sanzioni e degli interessi sulla base delle poste riconosciute.
Compensa le spese tra le parti
Palermo, 26.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1126/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SD00579 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SD00579 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SD00579 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Geom. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso di accertamento n. TY301SD00579/2022 relativo all'anno d'imposta 2016 con cui l'Ufficio determinava un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, fondato sulla differenza tra bonifici comunicati all'Anagrafe Tributaria e ricavi dichiarati, nonché sulla mancata presentazione delle dichiarazioni
IVA e IRAP.
In particolare, con l'avviso di accertamento n. TY301SD00579/2022, anno d'imposta 2016, l'Ufficio ha determinato un maggior reddito d'impresa valorizzando bonifici “parlanti” per € 501.457,00 in Anagrafe
Tributaria, a fronte di ricavi dichiarati per € 303.932, e ha ridotto il risultato per componenti negativi pari a
€ 275.581 (esistenze iniziali €1.650; acquisti €185.903; spese lavoro €63.747; ammortamenti €24.281).
Nelle stesse controdeduzioni l'Ufficio ha erratamente riportato il risultato (A–B) come € 275.581, quando la differenza aritmetica è € 225.876 (mero refuso che non incide sulla decisione).
Il contribuente ha documentato: (i) bonifici incassati nel 2016 ma riferiti a fatture 2015 per € 45.462,97
(Allegato 1 con elenco fatture e date pagamento); (ii) maggiori costi non contabilizzati pari a € 44.691,00; ha quindi proposto una ricostruzione del reddito in € 94.268,91, articolata in calcolo dei ricavi effettivi 2016
(al netto dei bonifici di competenza 2015 e dell'IVA 10%) e riconoscimento dei costi non transitati in contabilità.
L'Ufficio, in esito al contraddittorio, ha riconosciuto solo € 26.000 (27 fatture) come competenza 2015 e ha negato i maggiori costi perché ritenuti “beni ammortizzabili” potenzialmente già ricompresi nelle quote RG.
Il ricorrente ha inoltre documentato il danneggiamento per incendio dell'ufficio di cantiere in data 4.1.2017, con perdita di registri e documenti contabili (verbale Stazione CC Palermo Crispi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Dalla documentazione prodotta emerge che una quota dei bonifici contestati non è riferibile all'anno d'imposta oggetto di accertamento. Tale circostanza, già in parte riconosciuta dall'Ufficio, deve essere ulteriormente valorizzata, risultando provata la competenza all'anno precedente di ulteriori importi rispetto a quelli considerati dall'Amministrazione.
Quanto ai costi non contabilizzati, la Corte ritiene che – pur non potendo essere integralmente riconosciuti in assenza di piena tracciabilità – una parte di essi, strettamente correlata all'attività e supportata da idonea documentazione, debba essere ammessa in deduzione, ai sensi dell'art. 109 TUIR.
Ne consegue che il reddito accertato deve essere rideterminato in misura inferiore rispetto a quanto stabilito nell'atto impugnato.
Restano invece infondate le ulteriori censure relative alla decadenza, alla violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente e alla pretesa illegittimità delle sanzioni, non essendo emersi vizi tali da determinare la nullità dell'atto.
Tuttavia si osserva che l'avviso non individua le specifiche movimentazioni su cui fonda i maggiori ricavi
(elenco nominativo bonifici e match con fatture), limitandosi a una sommatoria dei bonifici “parlanti” e a generiche esclusioni. Ciò non soddisfa gli artt. 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972 in punto di motivazione in fatto, specie a fronte di contraddittorio con puntuali produzioni del contribuente (memoria e allegati).
Ciò premesso, si osserva:
Esatta individuazione delle poste contabili ai fini della rideterminazione
A. Ricavi 2016: bonifici da *escludere* perché di competenza 2015
Dalla tabella “Allegato 1 – Fatture Emesse 2015 / Pagate con bonifico nel 2016” risulta un totale di € 45.462,97, con indicazione di numero fattura, data fattura 2015, data bonifico 2016 e importo. Il Collegio ritiene comprovata la competenza 2015 di tali incassi, in quanto riferiti a fatture emesse nel 2015 e incassate nel
2016, come da elenco allegato alla memoria difensiva depositata in adesione. Pertanto l'importo € 45.462,97
è integralmente scomputato dai ricavi lordi 2016. (L'originario scomputo parziale dell'Ufficio ad € 26.000 non risulta sorretto da puntuale confutazione riga per riga dell'Allegato 1).
B. Costi 2016: maggiori costi *ammessi* per € 44.691,00 Il contribuente ha allegato fatture di acquisto e note contabili non “cristallizzate” nei registri per € 44.691,00
(Allegato 2 indicato nella memoria). In assenza di prova specifica dell'Ufficio circa la già inclusione di tali poste nelle quote d'ammortamento (RG: ammortamenti € 24.281; beni <€516,46 € 7.893) e considerato il danno documentale da incendio (evento documentato), il Collegio ritiene provata la riferibilità all'esercizio
2016 e ammette integralmente l'importo come maggiori costi deducibili, trattandosi di componenti inerenti e correlati all'attività. (Resta ferma l'eventuale imputazione pro-quota per le sole poste che l'Ufficio, in sede di riliquidazione, dimostri essere effettivamente beni ammortizzabili già confluiti nel registro cespiti;
in difetto di prova contraria, prevale la presunzione di non duplicazione del costo a favore del contribuente).
C. Calcolo ricavi netti e reddito imponibile 2016
– Bonifici 2016 (lordi): € 501.457,00
– Bonifici 2016 riferiti al 2015: € 45.462,97 da sottrarre al loro = residuo: € 455.994,03
– Ricavi 2016 netti (al netto IVA 10%): € 414.540,91
– Costi contabilizzati: € 275.581,00 (somma esistenze iniziali, acquisti, lavoro, ammortamenti)
– Maggiori costi non contabilizzati: € 44.691,00
- Reddito imponibile rideterminato: € 94.268,91
Si osserva che la ricostruzione numerica del contribuente è coerente con i dati oggettivi (Anagrafe bonifici e componenti negativi) e con la documentazione prodotta;
l'Ufficio, a fronte dell'Allegato 1, non ha confutato specificamente ciascuna riga, limitandosi a un taglio aggregato (€ 26.000) non riscontrabile con criteri verificabili.
Sanzioni
Le sanzioni vanno proporzionalmente applicate ed anche gli interessi.
Pertanto Rinvia all'Ufficio per la riliquidazione delle imposte sanzioni e degli interessi sulla base delle poste riconosciute.
Spese
Compensa le spese tra le parti per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso Riconosce tra le poste contabili:
3.1. lo scomputo integrale dei bonifici 2016 riferiti a fatture 2015 per € 45.462,97;
3.2. l'ammissione dei maggiori costi non contabilizzati per € 44.691,00,
Ridetermina per l'anno 2016 il reddito imponibile del ricorrente in € 94.268,91, con conseguente parziale annullamento dell'avviso n. TY301SD00579/2022 per la parte eccedente;
Rinvia all'Ufficio per la riliquidazione delle imposte sanzioni e degli interessi sulla base delle poste riconosciute.
Compensa le spese tra le parti
Palermo, 26.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE