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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1906/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI AN RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1906/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. POLIMANTI DIEGO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ALBERT EINSTEIN 34 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 412 del 19 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
Fatto e diritto
L'architetto , con ricorso depositato in data 17 dicembre 2020 , esponeva di essere Parte_1 dipendente a tempo indeterminato di con qualifica professionale di ricercatore, inquadramento CP_1 nel livello 3F3 ; che , con sentenza numero 1131 del 2020 , del medesimo tribunale , era stato accertato l'obbligo di di computare , in suo favore, i periodi di lavoro a tempo determinato CP_1 nell'anzianità di servizio utile ai fini della progressione stipendiale di carriera.
Lamentava tuttavia il ricorrente che , con la comunicazione del 10 settembre 2020, all'esito CP_1 della pronuncia del tribunale di Roma , lo aveva informato dell'insussistenza di differenza retributive connessa al riconoscimento dell'anzianità preruolo in ragione della successione di contrattazioni collettive che avevano modificato i criteri di ammissione alle fasce superiori
Egli chiedeva accertarsi il diritto alla fascia stipendiale 3F 1 dal 14 dicembre 2010 , alla fascia stipendiale 3 F2 dall'uno novembre 2011 , alla fascia stipendiale 3F4 dall'uno ottobre 2019 con tutte le conseguenze di legge .
Si costituiva contestando le avverse deduzioni. CP_1
All'esito del giudizio il tribunale riteneva infondata la domanda sul presupposto che all'epoca dell'assunzione a tempo indeterminato intervenuta il 23 Dicembre 2010 , il non aveva Pt_1 raggiunto il requisito contrattuale previsto per il riconoscimento dell'incremento retributivo rivendicato , nonché per il passaggio dalla prima alla seconda fascia stipendiale . Poiché egli avrebbe maturato tale requisito solo in data 11 ottobre 2011 , dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del contratto collettivo , con decorrenza dal 30 Dicembre 2010 , era stato inquadrato nel profilo professionale di ricercatore di terzo livello , fascia stipendiale 1, non avendo maturato il passaggio a quella data alla fascia stipendiale superiore.
Nell'atto di appello il lavoratore riporta lo svolgersi in fatto delle vicende sostanziali e processuali che avevano preceduto la sentenza impugnata.
Contestava, in particolare, la sentenza impugnata , per violazione e falsa interpretazione del principio di intangibilità del giudicato formale e sostanziale.
L'appellante rappresentava che il ricorso era stato presentato per la mancata ottemperanza alla sentenza 1131/2020 ed evidenziava che il tribunale di Roma , nella sentenza menzionata, aveva riconosciuto l'omogeneità dei compiti assegnati al durante i periodi di servizio a tempo Pt_1 determinato rispetto a quelli svolti dopo la stabilizzazione;
censurava il tribunale che nella sentenza impugnata era nuovamente entrato nel merito delle questioni già definite violando il giudicato che imponeva all'ente di computare i periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio utile ai fini della progressione stipendiale. In particolare assumeva che il tribunale non potesse richiedere la prova della sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione del livello 9° di ricercatore fin dalle prime assunzioni a tempo determinato , poiché tali circostanze erano state già verificate dal tribunale con sentenza passata in giudicato.
Avverso detto appello si costituiva l' tramite l'avvocatura generale dello Stato contestando CP_1 partitamente tutte le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato .
Ai fini del decidere è preliminare verificare il contenuto della statuizione - presupposto , onde escludere , o accertare , l'esistenza di una violazione del giudicato da parte della sentenza impugnata.
In primis giova rilevare che il assieme ad altri colleghi nel ricorso depositato il 15/9/2017 , Pt_1 pur essendo già stato assunto a tempo indeterminato da con mansioni di ricercatore , chiedeva CP_1 accertarsi l'anzianità dì servizio pre-ruolo a tutti i fini giuridici ed economici, con conseguente condanna dell'Ente datore di lavoro alla ricostruzione della carriera a tutti i fini, anche pensionistici, ed al pagamento delle differenze retributive dovute in forza di tale ricostruzione. A sostegno del ricorso assumeva di aver lavorato alle dipendenze dell' in forza di diversi contratti di lavoro a CP_1 tempo determinato e di essere stato successivamente assunto a tempo indeterminato, a seguito di concorso , inquadrato nel profilo di Ricercatore;
lamentava che, nella sostanza, sia in forza dei contratti a tempo determinato che a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, aveva svolto mansioni sempre uguali, tipiche del ricercatore, ma senza che ho venisse riconosciuta l'anzianità maturata in virtù dei contratti a termine succedutisi nel tempo , e quindi nemmeno gli aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in dipendenza della maggiore anzianità . Nessun riferimento era operato nel ricorso introduttivo del giudizio originario alla titolarità del livello nono e d'altronde dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che egli fu assunto per lo svolgimento di mansioni riconducibili all'ottavo livello , sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato . costituendosi nel predetto giudizio deduceva la novazione del rapporto CP_1
e negava la violazione del principio di parità di trattamento con gli assunti ab origine a tempo indeterminato anche alla luce del diritto dell'Unione europea , deducendo la differenza delle mansioni svolte dai lavoratori durante i periodi di servizio pre-ruolo, asseritamente non comparabili con quelle svolte dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Il tribunale accertava l'omogeneità dei compiti assegnati al durante i periodi di servizio a tempo determinato rispetto a quelli svolti Pt_1 dopo la assunzione a tempo indeterminato .
Il tribunale evidenziava l'irrilevanza della circostanza che il , durante i rapporti di lavoro a Pt_1 termine fosse stato richiesto di svolgere programmi di ricerca temporanei, in quanto la temporaneità del progetto poteva rilevare quale causa giustificativa dell'assunzione a termine secondo la disciplina limitativa di settore, ma non quale elemento che differenziasse ontologicamente il tipo di prestazione lavorativa richiesta al lavoratore.
Operata questa ricostruzione in merito alla sentenza- presupposto (1131/2020) non v'è nella pronuncia oggetto di impugnativa alcuna violazione del giudicato . Nella parte di interesse la sentenza 1131/20 statuiva infatti: “i ricorrenti hanno chiesto, oltre al riconoscimento dei contratti a termine ai fini della complessiva anzianità di servizio, anche la condanna del datore di lavoro all'inquadramento in una superiore fascia retributiva proprio in conseguenza della maggiore anzianità e al pagamento delle differenze retributive: la domanda, tuttavia, non può essere accolta in quanto non sono stati articolati conteggi al riguardo da parte ricorrente, ed in quanto - come evidenziato dalla resistente - il passaggio da una posizione stipendiale ad un'altra superiore, seppure certamente connesso alla maggiore anzianità di servizio, è subordinato ad una valutazione positiva dell'operato del dipendente nell'arco temporale in considerazione da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, con le modalità e procedure indicate nel ccnl. Ne consegue che il giudice non può certamente sostituirsi al datore di lavoro nell'effettuare la suddetta valutazione, ma il datore di lavoro sarà obbligato a considerare il periodo di maggiore anzianità ai fini della progressione stipendiale, e più in generale di carriera, ed operare la relativa valutazione e, in caso positivo provvedere ad un superiore inquadramento stipendiale, riconoscendo le relative differenze retributive nelle more maturate (ovviamente non comprensive di trattamento di fine rapporto il quale matura solo alla cessazione del rapporto ed è certamente inesigibile in costanza di rapporto).
In conclusione, alla luce di tali considerazioni e in consonanza con quanto stabilito in analoga fattispecie da altre decisioni di questo Tribunale del 23.10.2012, n. 17138, est. Per_1 dell'11.4.2013 n. 934 est. , dell'1.3.2018 n. 1549 est. del 9.1.2019 n. Controparte_2 Per_2
89, est. ), si impone una pronuncia meramente dichiarativa del diritto, spettando poi alle Per_3 parti, sulla base delle indicazioni sopra riportate, individuare le conseguenze contrattuali e retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio da riconoscere in base alle precedenti statuizioni per i diversi periodi di lavoro. “ ll tribunale rimetteva alle parti contrattuali di stabilire il diritto alla progressione stipendiale del sulla scorta di una positiva valutazione del suo operato Pt_1
e del periodo di maggiore anzianità comunque accertato giudizialmente. All'esito di siffatta valutazione ha escluso che l'anzianità maturata ante assunzione a tempo indeterminato CP_1 legittimasse il passaggio di fascia sulla scorta di una previsione contrattuale contenuta nel CCNL
30.12.2010 che il neppure contesta ( la contestazione peraltro sull'utilizzo di tabelle di Pt_1 computo dell'anzianità errate formulata in primo grado non è stata reiterata in grado di appello, dovendosi intendere rinunciata e non avendo il Collegio peraltro mai autorizzato il deposito delle note del 13.10.25 in cui la questione sembra essere riproposta) . La circostanza che simili deduzioni fossero contenute anche nella memoria di costituzione nel giudizio presupposto concluso con la sentenza 1131/20 risulta inconferente perché il tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di condanna al passaggio di fascia e al pagamento delle differenze retributive ,limitandosi ad una declaratoria del diritto al computo dell'anzianità pregressa a tutti i fini giuridici ed economici , ma rimettendo alle parti contrattuali di verificare l'esistenza del diritto alla progressione economica e di fascia in ragione dell'anzianità che avrebbe dovuto essere riconosciuta al Pt_1
Non c'è stata dunque alcuna pronuncia di condanna al passaggio di fascia e al pagamento delle differenze economiche asseritamente maturate dal , né alcun accertamento in relazione alla Pt_1 maturazione del diritto ad incrementi retributivi o al passaggio di fascia. Il tribunale , nella sentenza- presupposto n. 1131/2020 , si è limitato a dichiarare il diritto al computo degli anni di anzianità maturati con contratti a tempo determinato a fini giuridici ed economici rinviando alle parti per la conformazione del rapporto di lavoro coerente con l'enunciato, anche in termini economici.
In conclusione, il tribunale di Roma , con la sentenza di cui il lamenta l'inottemperanza , ha Pt_1 riconosciuto esclusivamente il diritto al computo dell'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato conformemente ad una disciplina nazionale ed europea che impone l'equiparazione a fini giuridici ed economici dell'attività svolta con contratti a tempo determinato rispetto a quella svolta con contratti a tempo indeterminato.
Il tribunale aveva acclarato che la condizione che costituiva il presupposto logico-giuridico di siffatta retrodatazione dell'anzianità di servizio era che il ricorrente svolgesse a tempo determinato le medesime attività per le quali era stato successivamente assunto a tempo indeterminato nel livello ottavo. Tale condizione era accertata con il conseguente diritto del alla retrodatazione della Pt_1 sua anzianità di servizio
Tuttavia nella contrattazione collettiva vigente al momento della assunzione del a tempo Pt_1 indeterminato si prevedeva che egli avrebbe maturato il passaggio alla fascia superiore decorsi quattro anni di anzianità. fu assunto a tempo indeterminato il 23 Dicembre 2010 con la conseguenza che computando Pt_1
l'anzianità pregressa egli avrebbe maturato il diritto al passaggio di fascia - pure qualora fosse stato assunto ab origini a tempo indeterminato - a decorrere dal 30 ottobre 2011. Ciò sta a dire che , computando ritualmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato e cumulandolo con il periodo di servizio prestato a tempo indeterminato - sul presupposto che gli svolgeva sia nelle attività
a tempo determinato che nell'attività a tempo indeterminato mansioni riconducibili all'ottavo livello , egli avrebbe maturato il diritto al passaggio di fascia il 30 ottobre 2011.
Ma, a decorrere dal 30 Dicembre 2010 quindi immediatamente dopo la sua assunzione a tempo indeterminato , la contrattazione collettiva di riferimento non consentiva più il passaggio di fascia e di livello, né l'incremento retributivo ambito decorso un quadriennio come invece in passato.
Il rivendica l'applicazione della disciplina , non più vigente all'epoca dei fatti di causa, che Pt_1 prevedeva il passaggio di fascia e l'incremento retributivo decorsi quattro anni dall'ingresso in CP_1
Tale disciplina, come anticipato, non trovava più applicazione alla data in cui il avrebbe Pt_1 maturato il diritto alla promozione (e cioè il 30 ottobre 2011). Per questa ragione, in ossequio alla normativa contrattuale sopravvenuta, a decorrere dal 30 Dicembre 2010 , il è stato inquadrato Pt_1 nel profilo di ricercatore di terzo livello , risultando però irrilevante che egli avesse maturato un'anzianità triennale con contratto a tempo determinato.
Nessuna violazione del giudicato è dunque rinvenibile nella sentenza del tribunale che ha riconosciuto la legittimità dell'operato di avendo l'ente ritualmente computato l'anzianità CP_1 maturata con contratti a tempo determinato dal senza tuttavia inferirne il diritto a differenze Pt_1 retributive (perché il dipendente non aveva mai maturato il diritto al passaggio di fascia e all'incremento economico correlato )
D'altronde il non censura il passaggio motivazionale in cui la sentenza dà atto di questa Pt_1 evoluzione contrattuale ma si limita ad argomentare che , disconoscendo le differenze retributive maturate dal , il tribunale aveva violato il giudicato formale e sostanziale rappresentato dalla Pt_1 sentenza numero 1131 del 2020. Tuttavia come correttamente rappresentato dal tribunale , il Pt_1 non aveva maturato alcuna differenza retributiva in conseguenza del computo di detto periodo di anzianità supplementare con contratto a tempo determinato e nella sentenza 1131 del 2020 il
Tribunale rimetteva al datore di lavoro di valutare l'eventuale sussistenza di differenze retributive connesse al computo dell'anzianità pregressa e anche la sussistenza delle condizioni per il passaggio di fascia . L'appellante lamenta ulteriormente la violazione del giudicato nel passaggio della sentenza in cui il tribunale di Roma argomenta che avendo egli richiesto l'applicazione dei parametri retributivi proprio del livello nono fin dall'epoca di conclusione del primo contratto a termine non aveva tuttavia allegato la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione di tali livello. Siffatta statuizione non costituisce violazione del giudicato poiché il tribunale , nella sentenza -presupposto 1131/2020 , non ha mai riconosciuto che il avesse titolo al livello nono, bensì , al contrario, che l'attività svolta con Pt_1 contratto a tempo indeterminato e quella svolta in virtù di contratti a tempo determinato era parimenti riconducibile al livello ottavo .
L'appello deve essere dunque disatteso e le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI AN RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI AN RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1906/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. POLIMANTI DIEGO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ALBERT EINSTEIN 34 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 412 del 19 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
Fatto e diritto
L'architetto , con ricorso depositato in data 17 dicembre 2020 , esponeva di essere Parte_1 dipendente a tempo indeterminato di con qualifica professionale di ricercatore, inquadramento CP_1 nel livello 3F3 ; che , con sentenza numero 1131 del 2020 , del medesimo tribunale , era stato accertato l'obbligo di di computare , in suo favore, i periodi di lavoro a tempo determinato CP_1 nell'anzianità di servizio utile ai fini della progressione stipendiale di carriera.
Lamentava tuttavia il ricorrente che , con la comunicazione del 10 settembre 2020, all'esito CP_1 della pronuncia del tribunale di Roma , lo aveva informato dell'insussistenza di differenza retributive connessa al riconoscimento dell'anzianità preruolo in ragione della successione di contrattazioni collettive che avevano modificato i criteri di ammissione alle fasce superiori
Egli chiedeva accertarsi il diritto alla fascia stipendiale 3F 1 dal 14 dicembre 2010 , alla fascia stipendiale 3 F2 dall'uno novembre 2011 , alla fascia stipendiale 3F4 dall'uno ottobre 2019 con tutte le conseguenze di legge .
Si costituiva contestando le avverse deduzioni. CP_1
All'esito del giudizio il tribunale riteneva infondata la domanda sul presupposto che all'epoca dell'assunzione a tempo indeterminato intervenuta il 23 Dicembre 2010 , il non aveva Pt_1 raggiunto il requisito contrattuale previsto per il riconoscimento dell'incremento retributivo rivendicato , nonché per il passaggio dalla prima alla seconda fascia stipendiale . Poiché egli avrebbe maturato tale requisito solo in data 11 ottobre 2011 , dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del contratto collettivo , con decorrenza dal 30 Dicembre 2010 , era stato inquadrato nel profilo professionale di ricercatore di terzo livello , fascia stipendiale 1, non avendo maturato il passaggio a quella data alla fascia stipendiale superiore.
Nell'atto di appello il lavoratore riporta lo svolgersi in fatto delle vicende sostanziali e processuali che avevano preceduto la sentenza impugnata.
Contestava, in particolare, la sentenza impugnata , per violazione e falsa interpretazione del principio di intangibilità del giudicato formale e sostanziale.
L'appellante rappresentava che il ricorso era stato presentato per la mancata ottemperanza alla sentenza 1131/2020 ed evidenziava che il tribunale di Roma , nella sentenza menzionata, aveva riconosciuto l'omogeneità dei compiti assegnati al durante i periodi di servizio a tempo Pt_1 determinato rispetto a quelli svolti dopo la stabilizzazione;
censurava il tribunale che nella sentenza impugnata era nuovamente entrato nel merito delle questioni già definite violando il giudicato che imponeva all'ente di computare i periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio utile ai fini della progressione stipendiale. In particolare assumeva che il tribunale non potesse richiedere la prova della sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione del livello 9° di ricercatore fin dalle prime assunzioni a tempo determinato , poiché tali circostanze erano state già verificate dal tribunale con sentenza passata in giudicato.
Avverso detto appello si costituiva l' tramite l'avvocatura generale dello Stato contestando CP_1 partitamente tutte le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato .
Ai fini del decidere è preliminare verificare il contenuto della statuizione - presupposto , onde escludere , o accertare , l'esistenza di una violazione del giudicato da parte della sentenza impugnata.
In primis giova rilevare che il assieme ad altri colleghi nel ricorso depositato il 15/9/2017 , Pt_1 pur essendo già stato assunto a tempo indeterminato da con mansioni di ricercatore , chiedeva CP_1 accertarsi l'anzianità dì servizio pre-ruolo a tutti i fini giuridici ed economici, con conseguente condanna dell'Ente datore di lavoro alla ricostruzione della carriera a tutti i fini, anche pensionistici, ed al pagamento delle differenze retributive dovute in forza di tale ricostruzione. A sostegno del ricorso assumeva di aver lavorato alle dipendenze dell' in forza di diversi contratti di lavoro a CP_1 tempo determinato e di essere stato successivamente assunto a tempo indeterminato, a seguito di concorso , inquadrato nel profilo di Ricercatore;
lamentava che, nella sostanza, sia in forza dei contratti a tempo determinato che a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, aveva svolto mansioni sempre uguali, tipiche del ricercatore, ma senza che ho venisse riconosciuta l'anzianità maturata in virtù dei contratti a termine succedutisi nel tempo , e quindi nemmeno gli aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in dipendenza della maggiore anzianità . Nessun riferimento era operato nel ricorso introduttivo del giudizio originario alla titolarità del livello nono e d'altronde dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che egli fu assunto per lo svolgimento di mansioni riconducibili all'ottavo livello , sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato . costituendosi nel predetto giudizio deduceva la novazione del rapporto CP_1
e negava la violazione del principio di parità di trattamento con gli assunti ab origine a tempo indeterminato anche alla luce del diritto dell'Unione europea , deducendo la differenza delle mansioni svolte dai lavoratori durante i periodi di servizio pre-ruolo, asseritamente non comparabili con quelle svolte dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Il tribunale accertava l'omogeneità dei compiti assegnati al durante i periodi di servizio a tempo determinato rispetto a quelli svolti Pt_1 dopo la assunzione a tempo indeterminato .
Il tribunale evidenziava l'irrilevanza della circostanza che il , durante i rapporti di lavoro a Pt_1 termine fosse stato richiesto di svolgere programmi di ricerca temporanei, in quanto la temporaneità del progetto poteva rilevare quale causa giustificativa dell'assunzione a termine secondo la disciplina limitativa di settore, ma non quale elemento che differenziasse ontologicamente il tipo di prestazione lavorativa richiesta al lavoratore.
Operata questa ricostruzione in merito alla sentenza- presupposto (1131/2020) non v'è nella pronuncia oggetto di impugnativa alcuna violazione del giudicato . Nella parte di interesse la sentenza 1131/20 statuiva infatti: “i ricorrenti hanno chiesto, oltre al riconoscimento dei contratti a termine ai fini della complessiva anzianità di servizio, anche la condanna del datore di lavoro all'inquadramento in una superiore fascia retributiva proprio in conseguenza della maggiore anzianità e al pagamento delle differenze retributive: la domanda, tuttavia, non può essere accolta in quanto non sono stati articolati conteggi al riguardo da parte ricorrente, ed in quanto - come evidenziato dalla resistente - il passaggio da una posizione stipendiale ad un'altra superiore, seppure certamente connesso alla maggiore anzianità di servizio, è subordinato ad una valutazione positiva dell'operato del dipendente nell'arco temporale in considerazione da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, con le modalità e procedure indicate nel ccnl. Ne consegue che il giudice non può certamente sostituirsi al datore di lavoro nell'effettuare la suddetta valutazione, ma il datore di lavoro sarà obbligato a considerare il periodo di maggiore anzianità ai fini della progressione stipendiale, e più in generale di carriera, ed operare la relativa valutazione e, in caso positivo provvedere ad un superiore inquadramento stipendiale, riconoscendo le relative differenze retributive nelle more maturate (ovviamente non comprensive di trattamento di fine rapporto il quale matura solo alla cessazione del rapporto ed è certamente inesigibile in costanza di rapporto).
In conclusione, alla luce di tali considerazioni e in consonanza con quanto stabilito in analoga fattispecie da altre decisioni di questo Tribunale del 23.10.2012, n. 17138, est. Per_1 dell'11.4.2013 n. 934 est. , dell'1.3.2018 n. 1549 est. del 9.1.2019 n. Controparte_2 Per_2
89, est. ), si impone una pronuncia meramente dichiarativa del diritto, spettando poi alle Per_3 parti, sulla base delle indicazioni sopra riportate, individuare le conseguenze contrattuali e retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio da riconoscere in base alle precedenti statuizioni per i diversi periodi di lavoro. “ ll tribunale rimetteva alle parti contrattuali di stabilire il diritto alla progressione stipendiale del sulla scorta di una positiva valutazione del suo operato Pt_1
e del periodo di maggiore anzianità comunque accertato giudizialmente. All'esito di siffatta valutazione ha escluso che l'anzianità maturata ante assunzione a tempo indeterminato CP_1 legittimasse il passaggio di fascia sulla scorta di una previsione contrattuale contenuta nel CCNL
30.12.2010 che il neppure contesta ( la contestazione peraltro sull'utilizzo di tabelle di Pt_1 computo dell'anzianità errate formulata in primo grado non è stata reiterata in grado di appello, dovendosi intendere rinunciata e non avendo il Collegio peraltro mai autorizzato il deposito delle note del 13.10.25 in cui la questione sembra essere riproposta) . La circostanza che simili deduzioni fossero contenute anche nella memoria di costituzione nel giudizio presupposto concluso con la sentenza 1131/20 risulta inconferente perché il tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di condanna al passaggio di fascia e al pagamento delle differenze retributive ,limitandosi ad una declaratoria del diritto al computo dell'anzianità pregressa a tutti i fini giuridici ed economici , ma rimettendo alle parti contrattuali di verificare l'esistenza del diritto alla progressione economica e di fascia in ragione dell'anzianità che avrebbe dovuto essere riconosciuta al Pt_1
Non c'è stata dunque alcuna pronuncia di condanna al passaggio di fascia e al pagamento delle differenze economiche asseritamente maturate dal , né alcun accertamento in relazione alla Pt_1 maturazione del diritto ad incrementi retributivi o al passaggio di fascia. Il tribunale , nella sentenza- presupposto n. 1131/2020 , si è limitato a dichiarare il diritto al computo degli anni di anzianità maturati con contratti a tempo determinato a fini giuridici ed economici rinviando alle parti per la conformazione del rapporto di lavoro coerente con l'enunciato, anche in termini economici.
In conclusione, il tribunale di Roma , con la sentenza di cui il lamenta l'inottemperanza , ha Pt_1 riconosciuto esclusivamente il diritto al computo dell'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato conformemente ad una disciplina nazionale ed europea che impone l'equiparazione a fini giuridici ed economici dell'attività svolta con contratti a tempo determinato rispetto a quella svolta con contratti a tempo indeterminato.
Il tribunale aveva acclarato che la condizione che costituiva il presupposto logico-giuridico di siffatta retrodatazione dell'anzianità di servizio era che il ricorrente svolgesse a tempo determinato le medesime attività per le quali era stato successivamente assunto a tempo indeterminato nel livello ottavo. Tale condizione era accertata con il conseguente diritto del alla retrodatazione della Pt_1 sua anzianità di servizio
Tuttavia nella contrattazione collettiva vigente al momento della assunzione del a tempo Pt_1 indeterminato si prevedeva che egli avrebbe maturato il passaggio alla fascia superiore decorsi quattro anni di anzianità. fu assunto a tempo indeterminato il 23 Dicembre 2010 con la conseguenza che computando Pt_1
l'anzianità pregressa egli avrebbe maturato il diritto al passaggio di fascia - pure qualora fosse stato assunto ab origini a tempo indeterminato - a decorrere dal 30 ottobre 2011. Ciò sta a dire che , computando ritualmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato e cumulandolo con il periodo di servizio prestato a tempo indeterminato - sul presupposto che gli svolgeva sia nelle attività
a tempo determinato che nell'attività a tempo indeterminato mansioni riconducibili all'ottavo livello , egli avrebbe maturato il diritto al passaggio di fascia il 30 ottobre 2011.
Ma, a decorrere dal 30 Dicembre 2010 quindi immediatamente dopo la sua assunzione a tempo indeterminato , la contrattazione collettiva di riferimento non consentiva più il passaggio di fascia e di livello, né l'incremento retributivo ambito decorso un quadriennio come invece in passato.
Il rivendica l'applicazione della disciplina , non più vigente all'epoca dei fatti di causa, che Pt_1 prevedeva il passaggio di fascia e l'incremento retributivo decorsi quattro anni dall'ingresso in CP_1
Tale disciplina, come anticipato, non trovava più applicazione alla data in cui il avrebbe Pt_1 maturato il diritto alla promozione (e cioè il 30 ottobre 2011). Per questa ragione, in ossequio alla normativa contrattuale sopravvenuta, a decorrere dal 30 Dicembre 2010 , il è stato inquadrato Pt_1 nel profilo di ricercatore di terzo livello , risultando però irrilevante che egli avesse maturato un'anzianità triennale con contratto a tempo determinato.
Nessuna violazione del giudicato è dunque rinvenibile nella sentenza del tribunale che ha riconosciuto la legittimità dell'operato di avendo l'ente ritualmente computato l'anzianità CP_1 maturata con contratti a tempo determinato dal senza tuttavia inferirne il diritto a differenze Pt_1 retributive (perché il dipendente non aveva mai maturato il diritto al passaggio di fascia e all'incremento economico correlato )
D'altronde il non censura il passaggio motivazionale in cui la sentenza dà atto di questa Pt_1 evoluzione contrattuale ma si limita ad argomentare che , disconoscendo le differenze retributive maturate dal , il tribunale aveva violato il giudicato formale e sostanziale rappresentato dalla Pt_1 sentenza numero 1131 del 2020. Tuttavia come correttamente rappresentato dal tribunale , il Pt_1 non aveva maturato alcuna differenza retributiva in conseguenza del computo di detto periodo di anzianità supplementare con contratto a tempo determinato e nella sentenza 1131 del 2020 il
Tribunale rimetteva al datore di lavoro di valutare l'eventuale sussistenza di differenze retributive connesse al computo dell'anzianità pregressa e anche la sussistenza delle condizioni per il passaggio di fascia . L'appellante lamenta ulteriormente la violazione del giudicato nel passaggio della sentenza in cui il tribunale di Roma argomenta che avendo egli richiesto l'applicazione dei parametri retributivi proprio del livello nono fin dall'epoca di conclusione del primo contratto a termine non aveva tuttavia allegato la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione di tali livello. Siffatta statuizione non costituisce violazione del giudicato poiché il tribunale , nella sentenza -presupposto 1131/2020 , non ha mai riconosciuto che il avesse titolo al livello nono, bensì , al contrario, che l'attività svolta con Pt_1 contratto a tempo indeterminato e quella svolta in virtù di contratti a tempo determinato era parimenti riconducibile al livello ottavo .
L'appello deve essere dunque disatteso e le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI AN RZ