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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3397/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3397 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) - (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- (c.f. - (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
- (c.f. ) rappresentate e C.F._4 Parte_5 C.F._5 difese come in atti dall'Avv. SANTUCCI DANIELE, con domicilio eletto VIA A. ANTOGNOLI N. 26 - FIRENZE
RICORRENTI
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 FIRENZE
Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 18/10/2024 le odierne ricorrenti hanno convenuto a giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e Controparte_3 dichiarato il proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_3 500,00 per il servizio prestato a tempo determinato ciascuna negli anni scolastici partitamente indicati in ricorso, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la difesa ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito in limine l'incompetenza Controparte_4 territoriale quanto alla domanda proposta da . Ha chiesto respingersi le Parte_1 domande per le ricorrenti e in riferimento agli a. s. 2019/2020, Pt_4 Pt_5 2020/2021, 2021/2022 non sussistendo i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Cassazione, rimettendosi per il resto a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. – L'eccezione di incompetenza territoriale – riguardo alla domanda giudiziaria proposta da , siccome sollevata dal in favore del Tribunale di Parte_1 CP_3 Prato, è fondata.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 413, c.p.c., “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Sul punto, rammentando la natura inderogabile della competenza territoriale, vale osservare che, alla stregua dei principi rassegnati da Cass. 29961/2023, riguardo alla condizione della sussistenza di un rapporto in essere ovvero della permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche, ai fini dell'attribuzione della cd Carta del Docente (capo 2 del dispositivo Cass. cit.), e risultando pacifica la circostanza, evincibile dallo stato matricolare in atti, che la ricorrente al momento della proposizione del ricorso prestava servizio presso l'Istituto Superiore - A. Gramsci - J. M. Keynes – di Prato, non può non rilevare, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il criterio di individuazione del foro esclusivo previsto
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N. 3397/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
dall'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la sede dell'ufficio di adibizione della insegnante. Questo criterio viene in causa appunto nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto.
Quindi, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce non rilevando dove abbia lavorato negli anni per cui si discute, salvo che il rapporto con la pubblica amministrazione non sia più in essere, per cui vale il principio della seconda parte della disposizione che ancora la competenza al luogo dove il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Se ne ricava che, ad avviso del Tribunale, idoneo a radicare la competenza è il luogo dove il lavoratore presta servizio al momento del deposito del ricorso, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio;
ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente ( ex arg. Cass. 6458/2018 e succ. Cass. 506/2019).
Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in ordine alla domanda proposta dalla predetta, per essere competente il Tribunale di Prato, in funzione di G.d.l., presso cui il procedimento dovrà essere riassunto nei termini di legge.
3. - Quanto alle altre ricorrenti, risulta ex actis, che:
- la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto Parte_2 normale, fino al termine delle attività didattiche e con orario settimanale di 18 ore negli a. s. 2020/2021 e 2021/2022; la stessa risulta attualmente docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato come documentato in atti ( v. cedolini stipendiali relativi al mese di marzo 2025);
- la ricorrente a svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, Pt_3 annuale con cessazione al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), negli a. s. 2019/2020 e 2020/2021, con orario settimanale di 18 ore;
la stessa risulta attualmente docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato come documentato in atti ( v. cedolini stipendiali relativi al mese di marzo 2025);
- la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, Pt_4 fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno alternate con attività di supplenze brevi e saltuarie;
dalla documentazione in atti risulta altresì, che la ricorrente è attualmente dipendente del convenuto, essendo in corso di esecuzione per CP_3 l'a. s. 2024/2025 un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 10.09.2024 e cessazione al 30.06.2025;
- la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, Pt_5 fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, negli a. s. 2021/2022 e 2022/2023; dalla documentazione in atti risulta altresì, che la ricorrente è attualmente dipendente del convenuto, essendo in corso di esecuzione per l'a. s. 2024/2025 un CP_3
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contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 05.09.2024 e cessazione al 30.06.2025.
4. - A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In
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forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
5. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno (a. s. 2020/2021 dal 02/10/2020 al 30/06/2021, a. s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022, sempre con orario settimanale di 18 ore) per la ricorrente e, annuale con cessazione al 31/08 Parte_2 (a. s. 2019/2020 dal 20/09/2019 al 31/08/2020, con orario settimanale di 18 ore) o finoo al termine delle attività didattiche al 30 giugno (a. s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 30/06/2021, con orario settimanale di 18 ore) per la ricorrente nonché alla Pt_3 permanenza nel sistema scolastico per entrambe, in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit..
Lo stesso dicasi per le ricorrenti e , con le precisazioni che Pt_4 Pt_5 seguono.
Invero, quanto alla prima, emerge dallo stato matricolare lo svolgimento di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno (a s.
2019/2020 dal 11/10/2019 al 30/06/2020 con un orario settimanale di 8 ore;
a. s.
2020/2021 supplenze brevi e saltuarie dal 06/10/2020 al 13/10/2020, dal 14/10/2020 al 12/11/2020, dal 13/11/2020 al 24/11/2020 con orario completo presso il medesimo istituto superiore, docenza in supplenza dal 25/11/2020 al 30/06/2021 con orario settimanale di 8 ore, con ulteriori 9 ore dal 12/02/2021 al 10/06/2021; a. s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 con orario settimanale di 8 ore, con ulteriore attività di supplenze brevi e saltuarie, dal 13/10/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dal 01/04/2022 al 10/06/2022 con orario settimanale di 9 ore;
a. s. 2022/2023 dal 07/09/2022 al 30/06/2023 con orario completo), oltre all'assunzione a tempo determinato nell'a. s. 2024/2025 (a. s. 2024/2025 dal 10/09/2024 al 30/06/2025).
Quanto alla seconda rilevano incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (a. s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 con orario settimanale di 8 ore e dal 28/09/2021 al 30/06/2022 con orario settimanale di 10 ore, in forza di due distinti contratti a tempo determinato;
a. s. 2022/2023 dal 06/09/2022 al 30/06/2023, con orario completo) e l'assunzione a tempo determinato nell'a. s. 2024/2025 (a. s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025).
Alla stregua di tali risultanze, pertanto, l'eccezione sollevata dal CP_3 convenuto in merito alla saltuarietà ed alla brevità dell'attività di supplenza prestata dalle suddette ricorrenti (segnatamente per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 e 2021/2022 per la a.s. 2021/2022 per la ) può essere accolta Pt_4 Pt_5 limitatamente alle supplenze brevi assegnate alla negli a.s. 2019/2020 e Pt_4
2020/2021, per avere la stessa prestato servizio con contratto a termine e con orario part time inferiore al 50% dell'orario di cattedra (pari a 8 ore settimanali come da stato matricolare) quanto agli incarichi assunti sino al termine delle attività scolastiche e in modo frammentato e non continuativo quanto ai residui incarichi (relativi all'a.s. (
2021/2022) non raggiungendo neppure i cinque mesi di insegnamento in altro istituto scolastico, senza alcuna continuità scolastica ( vedi stato matricolare in atti), requisito
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quest'ultimo pure necessario poter stabilire una connessione funzionale tra l'attività didattica e lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente.
Peraltro, come da giurisprudenza formatasi in questo come in altri tribunali, poiché la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e secondo gli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e 4, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, di conseguenza anche la Carta Elettronica potrà essere riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche lì dove la prestazione lavorativa sia pari ad almeno il 50% di quella prevista full time. Situazione quest'ultima che non ricorre con riguardo alle annualità in questione che vanno escluse dal computo utile per l'attribuzione del beneficio.
Per le restanti annualità, dunque, sussiste il diritto al beneficio.
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione ex art.
4. co, 2, ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale riguardo alla domanda proposta da Parte_1
, essendo competente il Tribunale di Prato dinanzi al quale la causa dovrà essere
[...] riassunta nel termine di legge. Spese compensate tra le parti.
Dichiara il diritto di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Parte_5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna, per l'effetto, il ad attribuire Controparte_3 rispettivamente alla ricorrente per gli a. s. 2020/2021 e Parte_2 2021/2022, alla ricorrente per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, alla Parte_3 ricorrente per gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023, nonché alla ricorrente Parte_4
, per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023, la Carta elettronica del Parte_5 docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì il convenuto a rimborsare alle predette parti ricorrenti CP_3 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per competenze
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professionali, oltre 15% per spese generali, € 118,50 per CU, Iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Firenze, il 17/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3397 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) - (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- (c.f. - (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
- (c.f. ) rappresentate e C.F._4 Parte_5 C.F._5 difese come in atti dall'Avv. SANTUCCI DANIELE, con domicilio eletto VIA A. ANTOGNOLI N. 26 - FIRENZE
RICORRENTI
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 FIRENZE
Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 18/10/2024 le odierne ricorrenti hanno convenuto a giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e Controparte_3 dichiarato il proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_3 500,00 per il servizio prestato a tempo determinato ciascuna negli anni scolastici partitamente indicati in ricorso, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la difesa ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito in limine l'incompetenza Controparte_4 territoriale quanto alla domanda proposta da . Ha chiesto respingersi le Parte_1 domande per le ricorrenti e in riferimento agli a. s. 2019/2020, Pt_4 Pt_5 2020/2021, 2021/2022 non sussistendo i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Cassazione, rimettendosi per il resto a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. – L'eccezione di incompetenza territoriale – riguardo alla domanda giudiziaria proposta da , siccome sollevata dal in favore del Tribunale di Parte_1 CP_3 Prato, è fondata.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 413, c.p.c., “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Sul punto, rammentando la natura inderogabile della competenza territoriale, vale osservare che, alla stregua dei principi rassegnati da Cass. 29961/2023, riguardo alla condizione della sussistenza di un rapporto in essere ovvero della permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche, ai fini dell'attribuzione della cd Carta del Docente (capo 2 del dispositivo Cass. cit.), e risultando pacifica la circostanza, evincibile dallo stato matricolare in atti, che la ricorrente al momento della proposizione del ricorso prestava servizio presso l'Istituto Superiore - A. Gramsci - J. M. Keynes – di Prato, non può non rilevare, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il criterio di individuazione del foro esclusivo previsto
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N. 3397/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
dall'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la sede dell'ufficio di adibizione della insegnante. Questo criterio viene in causa appunto nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto.
Quindi, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, restando pertanto esclusa la rilevanza del luogo dove la ricorrente prestava attività negli anni cui la presente controversia si riferisce non rilevando dove abbia lavorato negli anni per cui si discute, salvo che il rapporto con la pubblica amministrazione non sia più in essere, per cui vale il principio della seconda parte della disposizione che ancora la competenza al luogo dove il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Se ne ricava che, ad avviso del Tribunale, idoneo a radicare la competenza è il luogo dove il lavoratore presta servizio al momento del deposito del ricorso, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio;
ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente ( ex arg. Cass. 6458/2018 e succ. Cass. 506/2019).
Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in ordine alla domanda proposta dalla predetta, per essere competente il Tribunale di Prato, in funzione di G.d.l., presso cui il procedimento dovrà essere riassunto nei termini di legge.
3. - Quanto alle altre ricorrenti, risulta ex actis, che:
- la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto Parte_2 normale, fino al termine delle attività didattiche e con orario settimanale di 18 ore negli a. s. 2020/2021 e 2021/2022; la stessa risulta attualmente docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato come documentato in atti ( v. cedolini stipendiali relativi al mese di marzo 2025);
- la ricorrente a svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, Pt_3 annuale con cessazione al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), negli a. s. 2019/2020 e 2020/2021, con orario settimanale di 18 ore;
la stessa risulta attualmente docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato come documentato in atti ( v. cedolini stipendiali relativi al mese di marzo 2025);
- la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, Pt_4 fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno alternate con attività di supplenze brevi e saltuarie;
dalla documentazione in atti risulta altresì, che la ricorrente è attualmente dipendente del convenuto, essendo in corso di esecuzione per CP_3 l'a. s. 2024/2025 un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 10.09.2024 e cessazione al 30.06.2025;
- la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, Pt_5 fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, negli a. s. 2021/2022 e 2022/2023; dalla documentazione in atti risulta altresì, che la ricorrente è attualmente dipendente del convenuto, essendo in corso di esecuzione per l'a. s. 2024/2025 un CP_3
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contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 05.09.2024 e cessazione al 30.06.2025.
4. - A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In
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forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
5. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno (a. s. 2020/2021 dal 02/10/2020 al 30/06/2021, a. s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022, sempre con orario settimanale di 18 ore) per la ricorrente e, annuale con cessazione al 31/08 Parte_2 (a. s. 2019/2020 dal 20/09/2019 al 31/08/2020, con orario settimanale di 18 ore) o finoo al termine delle attività didattiche al 30 giugno (a. s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 30/06/2021, con orario settimanale di 18 ore) per la ricorrente nonché alla Pt_3 permanenza nel sistema scolastico per entrambe, in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit..
Lo stesso dicasi per le ricorrenti e , con le precisazioni che Pt_4 Pt_5 seguono.
Invero, quanto alla prima, emerge dallo stato matricolare lo svolgimento di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno (a s.
2019/2020 dal 11/10/2019 al 30/06/2020 con un orario settimanale di 8 ore;
a. s.
2020/2021 supplenze brevi e saltuarie dal 06/10/2020 al 13/10/2020, dal 14/10/2020 al 12/11/2020, dal 13/11/2020 al 24/11/2020 con orario completo presso il medesimo istituto superiore, docenza in supplenza dal 25/11/2020 al 30/06/2021 con orario settimanale di 8 ore, con ulteriori 9 ore dal 12/02/2021 al 10/06/2021; a. s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 con orario settimanale di 8 ore, con ulteriore attività di supplenze brevi e saltuarie, dal 13/10/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dal 01/04/2022 al 10/06/2022 con orario settimanale di 9 ore;
a. s. 2022/2023 dal 07/09/2022 al 30/06/2023 con orario completo), oltre all'assunzione a tempo determinato nell'a. s. 2024/2025 (a. s. 2024/2025 dal 10/09/2024 al 30/06/2025).
Quanto alla seconda rilevano incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (a. s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 con orario settimanale di 8 ore e dal 28/09/2021 al 30/06/2022 con orario settimanale di 10 ore, in forza di due distinti contratti a tempo determinato;
a. s. 2022/2023 dal 06/09/2022 al 30/06/2023, con orario completo) e l'assunzione a tempo determinato nell'a. s. 2024/2025 (a. s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025).
Alla stregua di tali risultanze, pertanto, l'eccezione sollevata dal CP_3 convenuto in merito alla saltuarietà ed alla brevità dell'attività di supplenza prestata dalle suddette ricorrenti (segnatamente per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 e 2021/2022 per la a.s. 2021/2022 per la ) può essere accolta Pt_4 Pt_5 limitatamente alle supplenze brevi assegnate alla negli a.s. 2019/2020 e Pt_4
2020/2021, per avere la stessa prestato servizio con contratto a termine e con orario part time inferiore al 50% dell'orario di cattedra (pari a 8 ore settimanali come da stato matricolare) quanto agli incarichi assunti sino al termine delle attività scolastiche e in modo frammentato e non continuativo quanto ai residui incarichi (relativi all'a.s. (
2021/2022) non raggiungendo neppure i cinque mesi di insegnamento in altro istituto scolastico, senza alcuna continuità scolastica ( vedi stato matricolare in atti), requisito
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quest'ultimo pure necessario poter stabilire una connessione funzionale tra l'attività didattica e lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente.
Peraltro, come da giurisprudenza formatasi in questo come in altri tribunali, poiché la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e secondo gli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e 4, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, di conseguenza anche la Carta Elettronica potrà essere riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche lì dove la prestazione lavorativa sia pari ad almeno il 50% di quella prevista full time. Situazione quest'ultima che non ricorre con riguardo alle annualità in questione che vanno escluse dal computo utile per l'attribuzione del beneficio.
Per le restanti annualità, dunque, sussiste il diritto al beneficio.
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione ex art.
4. co, 2, ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale riguardo alla domanda proposta da Parte_1
, essendo competente il Tribunale di Prato dinanzi al quale la causa dovrà essere
[...] riassunta nel termine di legge. Spese compensate tra le parti.
Dichiara il diritto di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Parte_5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna, per l'effetto, il ad attribuire Controparte_3 rispettivamente alla ricorrente per gli a. s. 2020/2021 e Parte_2 2021/2022, alla ricorrente per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, alla Parte_3 ricorrente per gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023, nonché alla ricorrente Parte_4
, per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023, la Carta elettronica del Parte_5 docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì il convenuto a rimborsare alle predette parti ricorrenti CP_3 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per competenze
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professionali, oltre 15% per spese generali, € 118,50 per CU, Iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Firenze, il 17/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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