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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente 2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel. 3 Dott.ssa GI IN
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 707/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Mesiti;
Parte 1
-appellante-
E
'rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte 1
IU AR;
- appellata -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
L'appellante impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi Giudice del Lavoro
il 07.07.2022 n. 1163/2022 depositata il 07.07.2022, pubblicata il 07.07.2022 e non notificata. per difendersi. Si costituiva il Controparte_1
del 31.5.24 rilevato che la difesa dell'appellato aveva La Corte, con ordinanza dichiarato l'avvenuta soppressione e liquidazione del Controparte_1
[...] avvenuta con Deliberazione della Giunta regionale Calabria n. 803 del
29.12.2023 ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. n. 39/2023 ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Rilevato che la causa non è stata riassunta nei termini, va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del
2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 ', nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza n. 1163/2022 depositata il 07.07.2022 pronunciata dal Tribunale di Palmi, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa GI IN Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente 2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel. 3 Dott.ssa GI IN
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 707/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Mesiti;
Parte 1
-appellante-
E
'rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte 1
IU AR;
- appellata -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
L'appellante impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi Giudice del Lavoro
il 07.07.2022 n. 1163/2022 depositata il 07.07.2022, pubblicata il 07.07.2022 e non notificata. per difendersi. Si costituiva il Controparte_1
del 31.5.24 rilevato che la difesa dell'appellato aveva La Corte, con ordinanza dichiarato l'avvenuta soppressione e liquidazione del Controparte_1
[...] avvenuta con Deliberazione della Giunta regionale Calabria n. 803 del
29.12.2023 ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. n. 39/2023 ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Rilevato che la causa non è stata riassunta nei termini, va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del
2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 ', nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza n. 1163/2022 depositata il 07.07.2022 pronunciata dal Tribunale di Palmi, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa GI IN Dott.ssa Marialuisa Crucitti