TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
737/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 737/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Zangrilli Giorgio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Zangrilli Giorgio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il
10/12/2016 in Montefiascone (VT), precisando che dall'unione è nata la figlia
[...]
in Terni, il 29/06/2017 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 83/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORI
1. confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la di lei madre nella dimora materna sita in Terni alla Via Piemonte n.
56 ove vive anche la nonna materna della minore;
2. Visti gli impegni lavorativi del signor , la figlia minore Parte_1 Per_1 trascorrerà con il padre ogni sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 della domenica il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30;
3. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 10 Maggio di ogni anno;
4. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Parte_1 somma di € 300,00, somma che sarà versata a Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5. SPESE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DELLA PROLE: regolamentate secondo il protocollo di intesa siglato tra magistrati e avvocati sulle spese dei figli nella crisi familiare approvate dal Tribunale di Terni e il COA di Terni, e così di seguito:
5.1) Spese ordinarie comprese nel mantenimento:
“vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione (ivi compresi gli esborsi correlati alle utenze ed ai consumi), tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria corrente (a titolo esemplificativo: spese sostenute nel corso dell'anno scolastico per l'acquisto di quaderni, di penne, di colori, di fogli da disegno, di gomme da cancellare), mensa scolastica, medicinali da banco necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali (farmaci comuni, antipiretici, antibiotici), ricarica del cellulare, gita di un solo giorno, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista);
5.2) Le spese straordinarie nell'interesse della minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 %;
a) spese straordinarie che richiedono il previo consenso dell'altro coniuge:
- MEDICHE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, cicli di logopedia, farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche, non effettuati presso il SSN ossia effettuati presso strutture specialistiche o private non convenzionate;
- SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette e alloggio ove fuori sede – ivi comprese le utenze – di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola se superiori ad un giorno, tasse universitarie a far data dal
I° anno fuori corso, master, corsi post universitari (in Italia e all'estero), corsi di specializzazione, assicurazioni imposte da istituti privati, corsi di lingue straniere ed informatici, attrezzature scolastiche e didattiche onerose (computer), conservatorio, esami di abilitazione, preparazione concorsi (compresi esborsi per l'acquisto di libri, dispense ed i costi di pernotto), soggiorni all'estero per motivi di studio, trasporto (tessera autobus, mensile o annuale, e costi dello scuolabus), baby sitter;
- EXTRASCOLASTICHE: attività artistiche (musica, compresi gli strumenti musicali, disegno, pittura e teatro), vacanze senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente e lezioni di guida, sport (anche con riferimento all'abbigliamento, alle attrezzature, ed alle iscrizioni a gare e tornei), stage sportivi, boy scout, centro ricreativo estivo organizzato da strutture private con costi superiori a quelli offerti dalla scuola pubblica o da enti territoriali, spese per eventi significativi e relativi festeggiamenti (prima comunione, cresima, e festeggiamenti relativi al compimento dei 18 anni, alla laurea ed al diploma);
b) spese straordinarie cd. obbligatorie ossia che non richiedono il previo consenso dell'altro coniuge:
- MEDICHE: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (esclusi quelli da banco), interventi chirurgici, esami medici e diagnostici indifferibili (presso strutture pubbliche o private), spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritti dal medico, protesi;
- SCOLASTICHE: Tasse universitarie per la durata legale del percorso universitario, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno anche comprensivo della dotazione per sport rientrante nella programmazione didattica, fondo cassa richiesto dalla scuola, ripetizioni se consigliate da insegnante;
- EXTRASCOLASTICHE: spese di bollo, spese di assicurazione per il mezzo di trasporto concordemente acquistato dai genitori, campus organizzato da scuola pubblica, da enti territoriali o da strutture private che applicano prezzi analoghi a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, cura animali domestici se presenti nella famiglia prima della crisi oppure se acquistati dopo la crisi familiare di comune accordo tra i genitori, attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/12/2016 tra Parte_1
e in Montefiascone (VT) alle condizioni
[...] Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
MONTEFIASCONE (VT) (atto n. 13, parte I, Uff. 1, anno 2016);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 737/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Zangrilli Giorgio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Zangrilli Giorgio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il
10/12/2016 in Montefiascone (VT), precisando che dall'unione è nata la figlia
[...]
in Terni, il 29/06/2017 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 83/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORI
1. confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la di lei madre nella dimora materna sita in Terni alla Via Piemonte n.
56 ove vive anche la nonna materna della minore;
2. Visti gli impegni lavorativi del signor , la figlia minore Parte_1 Per_1 trascorrerà con il padre ogni sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 della domenica il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30;
3. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 10 Maggio di ogni anno;
4. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Parte_1 somma di € 300,00, somma che sarà versata a Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5. SPESE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DELLA PROLE: regolamentate secondo il protocollo di intesa siglato tra magistrati e avvocati sulle spese dei figli nella crisi familiare approvate dal Tribunale di Terni e il COA di Terni, e così di seguito:
5.1) Spese ordinarie comprese nel mantenimento:
“vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione (ivi compresi gli esborsi correlati alle utenze ed ai consumi), tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria corrente (a titolo esemplificativo: spese sostenute nel corso dell'anno scolastico per l'acquisto di quaderni, di penne, di colori, di fogli da disegno, di gomme da cancellare), mensa scolastica, medicinali da banco necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali (farmaci comuni, antipiretici, antibiotici), ricarica del cellulare, gita di un solo giorno, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista);
5.2) Le spese straordinarie nell'interesse della minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 %;
a) spese straordinarie che richiedono il previo consenso dell'altro coniuge:
- MEDICHE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, cicli di logopedia, farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche, non effettuati presso il SSN ossia effettuati presso strutture specialistiche o private non convenzionate;
- SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette e alloggio ove fuori sede – ivi comprese le utenze – di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola se superiori ad un giorno, tasse universitarie a far data dal
I° anno fuori corso, master, corsi post universitari (in Italia e all'estero), corsi di specializzazione, assicurazioni imposte da istituti privati, corsi di lingue straniere ed informatici, attrezzature scolastiche e didattiche onerose (computer), conservatorio, esami di abilitazione, preparazione concorsi (compresi esborsi per l'acquisto di libri, dispense ed i costi di pernotto), soggiorni all'estero per motivi di studio, trasporto (tessera autobus, mensile o annuale, e costi dello scuolabus), baby sitter;
- EXTRASCOLASTICHE: attività artistiche (musica, compresi gli strumenti musicali, disegno, pittura e teatro), vacanze senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente e lezioni di guida, sport (anche con riferimento all'abbigliamento, alle attrezzature, ed alle iscrizioni a gare e tornei), stage sportivi, boy scout, centro ricreativo estivo organizzato da strutture private con costi superiori a quelli offerti dalla scuola pubblica o da enti territoriali, spese per eventi significativi e relativi festeggiamenti (prima comunione, cresima, e festeggiamenti relativi al compimento dei 18 anni, alla laurea ed al diploma);
b) spese straordinarie cd. obbligatorie ossia che non richiedono il previo consenso dell'altro coniuge:
- MEDICHE: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (esclusi quelli da banco), interventi chirurgici, esami medici e diagnostici indifferibili (presso strutture pubbliche o private), spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritti dal medico, protesi;
- SCOLASTICHE: Tasse universitarie per la durata legale del percorso universitario, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno anche comprensivo della dotazione per sport rientrante nella programmazione didattica, fondo cassa richiesto dalla scuola, ripetizioni se consigliate da insegnante;
- EXTRASCOLASTICHE: spese di bollo, spese di assicurazione per il mezzo di trasporto concordemente acquistato dai genitori, campus organizzato da scuola pubblica, da enti territoriali o da strutture private che applicano prezzi analoghi a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, cura animali domestici se presenti nella famiglia prima della crisi oppure se acquistati dopo la crisi familiare di comune accordo tra i genitori, attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/12/2016 tra Parte_1
e in Montefiascone (VT) alle condizioni
[...] Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
MONTEFIASCONE (VT) (atto n. 13, parte I, Uff. 1, anno 2016);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti