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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di Marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7038/2017 R.G..
È comparso per l'attore A l b e r t o, l 'Avv. Andrea Grasso che Parte_1 precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta Controparte_1
l'Avv. Francesco Di Giovanni, su delega dell'Avv. Candido,
[...] che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato, l'Avv. Florio che precisa Controparte_2 le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata, Controparte_3
, l'Avv. Domenico Migone, su delega Avv. Napolitano, che precisa
[...] le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata, (ora NT [...]
) l'Avv. Saitta che precisa le conclusioni riportandosi NT integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexiesc.p.c. Le parti discutono oralmente la causa. IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7038/2017 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Andrea Grasso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Riposto (CT), Corso Italia 279, giusta proRA in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bonaventura Candido, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Messina, Via Ghibellina n. 77, giusta proRA in atti PARTE CONVENUTA
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Elena Florio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, via Dei Mille n. 65, giusta proRA in atti RZ TO
(P.IVA Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata, in Napoli, Viale Augusto n. 162, giusta proRA in atti ZA TA
(P.IVA ) (ora Controparte_5 P.IVA_3 [...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore, NT rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Saitta, elettivamente domiciliata, in Messina, Via Risorgimento n. 165, giusta proRA in atti ZA TA
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pa Con atto di citazione ritualmente notificato r conveniva in Parte_3 giudizio la al Controparte_1 fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti per l'infezione contratta a seguito di un intervento chirurgico di “sostituzione protesica totale del ginocchio destro, assistita con navigatore”, eseguito il 03.02.2015, dal quale sarebbe derivata una “osteomielite cronica di tibia e perone con artroprotesi del ginocchio destro infetta” che avrebbe costretto l'attore a sottoporsi ad un successivo intervento di
“artrotomia” (eseguito presso l'Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo), finalizzato alla “rimozione e sostituzione della protesi del ginocchio infetta”. A sostegno della domanda, parte attrice assumeva che in data 02.02.2015 veniva ricoverato presso la ” per effettuare un intervento CP_1 CP_1 chirurgico di “sostituzione protesica totale del ginocchio destro, assistita con navigatore”, eseguito con esito positivo in data 03.02.2015 e dimesso il 07.02.2015, sennonché, durante il ricovero, si presentavano i sintomi di una cistite, infezione aggravata a seguito delle dimissioni. Sicché, eseguiti i necessari prelievi e controlli, veniva riscontrata la presenza di un ceppo batterico compatibile con osteomielite cronica di tibia e perone (con artroprotesi del ginocchio dx infetta), successivamente diagnosticata presso l'Istituto Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo. L'accertamento di questa condizione rendeva necessaria l'esecuzione di un intervento chirurgico di rimozione della protesi infetta, con dimissioni dall'Istituto di Cortina in data 24.07.2015. Di poi, seguirono diversi ricoveri presso il medesimo nosocomio per sottoporsi a terapie necessarie per l'aggravamento dell'infezione, dei dolori e delle difficoltà di deambulazione, refertate e supportate da perizia medica di parte. Quindi, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di mediazione, l'attore imputava la responsabilità contrattuale per l'evento occorso alla struttura convenuta, chiedendo nel presente giudizio il risarcimento del danno biologico patito, stimato in € 231.316,00 per l'età dello stesso al momento del fatto (68 anni), oltre rivalutazione e interessi, oltre al risarcimento del danno esistenziale e morale, con personalizzazione del danno e rimborso delle spese mediche presenti e future.
Con atto del 19.03.2018 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale evidenziava la correttezza delle Controparte_1 procedure eseguite e la conformità delle stesse alle Linee guida esistenti, nonché la correttezza delle precauzioni adottate ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione adoperata, secondo le normative vigenti e le leges artis, formulando contestualmente domanda di manleva nei confronti del sanitario coinvolto nelle cure, Dott. e Controparte_2 della AG assiRAtiva, Controparte_6
, giusta polizza n. ILI0002202, al fine di essere garantito dalla stessa, seppur
[...] nei limiti concordati e per l'importo eccedente la Parte_5
Specificamente, la struttura, deducendo l'esclusiva responsabilità del sanitario (che ha avuto in RA presso il proprio studio, prima e dopo l'operazione de qua, il paziente ed ha eseguito l'intervento), contestava in atti che l'infezione Parte_2
- insorta nonostante la terapia antibiotica praticata in regime di ricovero e nei successivi sette giorni - era stata riscontrata ben tre mesi dopo le dimissioni dalla SA di Cura, sostenendo, in ogni caso, che la stessa rientrerebbe nell'ambito delle prevedibili ma non prevenibili complicanze dell'intervento (ovvero in quell'area di casi che possono sfuggire ai controlli di sicurezza predisposti), per le quali il paziente era stato reso edotto alla sottoscrizione del consenso informato. Segnatamente, l'ente deduceva che in data 07.02.2015 il paziente, dopo la medicazione della ferita chirurgica che appariva in perfette condizioni, veniva dimesso con le opportune indicazioni farmacologiche, terapeutiche e fisioterapiche e che da quel momento non vi era stato più alcun rapporto con la struttura, avendo il deciso di continuare il proprio percorso clinico presso lo studio del Pt_2 CP_2 ed altra struttura sanitaria. Quindi, assumendo che l'intervento chirurgico venne eseguito con una copertura antibiotica adeguata, in piena conformità con i protocolli standard consigliati, da uno staff altamente specializzato, la struttura addebitava all'attore il colpevole ritardo per i danni oggi lamentati, ascrivibili unicamente ad eventi successivi ai trattamenti ricevuti. Pertanto, deducendo la carenza di prova del nesso di causalità e l'adozione di protocolli a salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della strumentazione, l'ente evidenziava che in data 03.02.2015 erano stati eseguiti altri interventi di piccola, media ed alta chirurgia, tutti portati a termine senza esiti o complicanze di alcun tipo, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda di parte attrice e l'accertamento della partecipazione colposa dell'attore nella causazione dell'evento (avendo ritardato nel denunciare la complicanza insorta ed interrotto autonomamente le cure, essendosi rivolto ad altra struttura), con vittoria di spese e compensi di lite.
Successivamente, disposta l'integrazione del contraddittorio, con atto del 08.11.2018 si costituiva domandando il rigetto della domanda Controparte_2 di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e della domanda di manleva formulata dalla chiedendo, contestualmente, CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della giusta Controparte_5 polizza stipulata n. 6788500142127. Specificamente, il sanitario, descritta l'evoluzione clinica del caso, evidenziava il proprio corretto operato, contestando la qualificazione dell'infezione quale “osteomielite cronica” ed assumendo che se il avesse contratto l'infezione a causa dell'intervento chirurgico o a causa di Pt_2 una presunta omissione e/o carenza a carico della struttura sanitaria, la stessa si sarebbe manifestata immediatamente e non dopo tre mesi dall'intervento, ricollegando, l'origine delle problematiche insorte nell'ambito delle non prevedibili e non evitabili complicanze chirurgiche, di cui il paziente era stato ampiamente reso edotto, aggiungendo che si trattava di un paziente diabetico, più facilmente esposto a tale tipo di complicanza, anche alla luce di un pregresso intervento chirurgico di meniscectomia mediale artroscopia allo stesso ginocchio destro nel 2004. Ciò posto, il sanitario, imputando l'eventuale responsabilità alla struttura, chiedeva il rigetto delle domande e, nell'ipotesi di accoglimento, l'accertamento del concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento lesivo, con vittoria di spese di lite e compensi difensivi.
Con atto del 23.11.2018 si costituiva in giudizio la , la quale CP_7 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c. e la nullità dell'atto di chiamata in causa per la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., contestando la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal nei confronti della per carenza di prova ed il difetto del titolo Pt_2 CP_1 che legittima alla citazione in giudizio della quale società Controparte_6 garante la responsabilità civile della , rilevando, in ogni Controparte_1 caso, l'eventuale operatività della garanzia nei limit di indennizzo con l'applicazione della SIR (clausola ) indicata nella Scheda di Copertura ex Parte_5 art.
4.10 delle Condizioni di Validità della Polizza, coprendo la differenza tra l'importo del sinistro e la soglia di copertura fissata, nella specie di € 100.000,00. Nel merito, la deduceva l'assenza di responsabilità per i fatti occorsi CP_7
e la carenza di prova dell'an e del quantum debeatur, contestando, inoltre, la pretesa attorea inerente al cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sino al soddisfo, chiedendo, in via gradata, di dichiarare la solidarietà dei soggetti convenuti in giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Autorizzata poi la chiamata della AG assiRAtiva la stessa si CP_5 costituiva con atto del 06.11.2019, eccependo preliminarmente la mancata denuncia del sinistro (avendo ricevuto solo una “convocazione alla procedura di mediazione n.47/2017”, di per sé carente di efficacia interruttiva della prescrizione e dei caratteri di una denunzia idonea a consentire alla AG di istruire adeguatamente la pratica) ed evidenziando l'operatività claims made della garanzia, a secondo rischio, secondo clausole, limiti e franchigie (massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assiRAtivo con uno scoperto di 1/10 di ogni sinistro, con un minimo assoluto di € 500,00 e un massimo di € 10.000,00, nei limiti di quanto dovuto dall'assiRAto nel caso di responsabilità solidale) previste in polizza, stipulata solo per l'attività svolta da medico chirurgo ortopedico e non per quella di Direttore o Primario (risultando al tempo il CP_2
Responsabile dell'Unità Funzionale di Ortopedia e Traumatologia di ), CP_1 deducendo comunque l'esclusione della copertura assiRAtiva per le spese legali, avendo il provveduto a nominare il proprio legale di fiducia. CP_2
Successivamente, a seguito di rinvii disposti nel corso del giudizio e del deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. e note scritte delle parti, veniva disposto con provvedimento del 10.06.2023 l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e nominato apposito Collegio peritale, incaricato di rispondere ai seguenti quesiti: 1) descrivere analiticamente e in astratto in cosa consiste, secondo i protocolli e le linee-guida accreditati nella scienza medica, l'intervento o il trattamento terapeutico a cui il paziente si era sottoposto, anche per quanto attiene al concomitante e successivo monitoraggio di parametri fisiologici;
2) accertare e dire
– sulla base degli atti disponibili e già prodotti nei fascicoli – se l'intervento o il trattamento terapeutico fosse stato eseguito correttamente, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida e, ove rilevate, delle particolarità eventuali del caso clinico: verificare e descrivere gli eventuali aspetti di imperizia e negligenza;
3) in particolare, verificare la eventuale mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione e l'eventuale mancato rispetto delle stesse, nonché l'omessa informazione circa la possibile inadeguatezza della struttura per l'indisponibilità di strumenti essenziali;
4) accertare e dire se la patologia insorta a carico del paziente fosse stata causata dall'intervento o dal trattamento oppure da un altro fattore, quale ad esempio un effetto secondario e collaterale inevitabile;
5) in particolare, accertare se esista un nesso causale tra l'intervento o il trattamento e la patologia infettiva: in questo accertamento, attenersi al criterio del “più probabile che non” (criterio della “probabilità prevalente”, che esclude la rilevanza dei fattori meno probabili), nel senso che si deve accertare se, ove l'infezione fosse stata diagnosticata e RAta tempestivamente, l'evento lesivo si sarebbe verificato comunque oppure no, e ciò in base non solamente ad una frequenza quantitativo- statistica, ma anche in base agli elementi esistenti nel caso considerato;
6) quantificare – ove possibile – i giorni di invalidità temporanea assoluta (da intendersi come giorni in cui il soggetto è stato nella impossibilità totale e assoluta di svolgere ordinarie e normali attività quotidiane, quali ad esempio: prendere e portare oggetti, muoversi, camminare) e parziale eventualmente sofferti come diretta conseguenza dell'infezione: specificare i criteri applicati per la determinazione;
7) accertare e dire se il paziente sia guarito completamente o se abbia riportato postumi permanenti;
8) indicare il tipo e il grado degli eventuali postumi di invalidità permanente, direttamente causati dall'infezione, sottraendo quelli che sarebbero ugualmente residuati a seguito dell'intervento (non complicato da infezioni); 9) specificare quali sono i baremes applicati per la stima dei postumi invalidanti permanenti: ad esempio, la tabella allegata al Decreto del Ministro della Salute del 3 luglio 2003 – ove utilizzabile in relazione al grado dei punti di invalidità, da 1 a 9%, che fossero accertati – oppure altro testo, anche a carattere scientifico, le cui pagine di interesse dovranno essere allegate in copia;
10) esporre i fondamenti scientifici delle conclusioni indicare, anche a livello essenziale, i riferimenti a linee-guida e studi specialistici, che dovranno essere allegati alla relazione nel testo integrale o per estratto.
Istruita documentalmente la causa, ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 25.03.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve precisarsi che il fatto dannoso oggetto della controversia si è verificato prima della entrata in vigore della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), con conseguente inapplicabilità di detta disciplina in conformità ai principi generali vigenti in materia di efficacia temporale delle leggi (art. 11 prel. c.c.). A rigore, se si applicasse la menzionata legge anche a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, la sua applicazione pregiudicherebbe il legittimo affidamento sul regime contrattuale della responsabilità, con sostanziale violazione dell'art. 3 Cost., poiché i fatti accaduti in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale legge sarebbero disciplinati in via alternata dall'art. 2043 c.c. ovvero dall'art. 1218 c.c., con regimi diversi in tema di ripartizione dell'onere della prova e di prescrizione, a seconda del momento in cui viene adito il Giudice, solamente a causa della mancanza di una disciplina intertemporale. Ulteriormente, si rammenta, ai fini dell'inquadramento della responsabilità per colpa medica secondo il regime vigente prima dell'entrata in vigore della Legge Gelli, che la responsabilità del medico nei confronti del paziente è di natura contrattuale e a detta responsabilità si affianca quella della struttura in cui il medico è inserito, sussistendo un evidente collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale in cui questi opera (Cass. n. 13953 del 14.6.2007). Sul punto, la Suprema Corte assume l'irrilevanza della natura pubblica o privata della struttura sanitaria nella quale il paziente è stato ricoverato ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità, specificando che il rapporto che si instaura tra il paziente e la SA di RA (o ente ospedaliero) trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, negozio giuridico dal quale - a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assiRAtore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) - insorgono a carico della SA di RA (o dell'ente) obblighi lato sensu alberghieri ed obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. (Cassazione, S.U. n.577/2008). Ne deriva che la responsabilità della di RA (o dell'ente) nei confronti del CP_1 paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando, così, la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" del paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 13066/2004; Cass. civ., sez. III, n. 29001 del 20/10/2021).
Ciò premesso, la domanda si ritiene fondata.
In diritto, dalla natura contrattuale della responsabilità la Suprema Corte ha fatto discendere l'applicazione dei principi già espressi in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (Cass. S.U. sentenza n.13533/2001), principi per i quali il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Quindi, facendo applicazione di tali principi anche alla materia qui in esame e considerando ormai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (dalla valenza puramente descrittiva e non più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Corte precisa che, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o aggravamento della patologia, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, specificando che “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza
o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.(Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11). Tali principi, volti a realizzare un contemperamento degli opposti interessi di attore e convenuto (determinando una distribuzione degli oneri probatori conforme ai principi di vicinanza della prova e di disponibilità dei fatti), comportano che sul paziente- danneggiato non incombano oneri processuali eccessivamente gravosi, ponendosi, però, a suo carico uno specifico onere di allegare quei fatti astrattamente idonei a causare i lamentati danni, e ciò al fine di evitare, da un lato, azioni pretestuose e, dall'altro, di mettere la parte convenuta in condizione di potersi difendere compiutamente, senza apprestare difese generiche e di stile, ma riuscendo ad articolare una difesa completa, con piena cognizione dei fatti lamentati dall'attore.
Ciò posto in via generale, si evidenzia che i profili di inadempimento contestati dall'attore, con i relativi danni richiesti, hanno trovato riscontro nelle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, e ciò nella misura in cui non viene messa in dubbio la correttezza dell'intervento chirurgico di impianto protesico, ritenuto dal Collegio peritale “opportuno rappresentando l'unica soluzione radicale possibile per il ripristino della funzionalità articolare” alla luce del preesistente “quadro di patologia artrosica al ginocchio destro severa con difficoltà della mobilità e deficit del carico e della deambulazione”. Specificamente, il Collegio mette in luce che “Dalla descrizione dell'atto chirurgico, iniziato alle ore 8:30 e terminato alle ore 9:40, non emergono particolari criticità sia come tempi di esecuzione che come passaggi chirurgici programmati”, e accerta che “La lettura della scheda anestesiologica e dell'antibiotico profilassi mostra che stata praticata doppia profilassi antibiotica con TA e OX, pertanto anche la terapia medica attuata appare corretta ed adeguata”, riportando così che “sia l'intervento sia i trattamenti terapeutici intrapresi sono stati effettuati correttamente e nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida da parte dei medici che ebbero in RA il Pt_2 pertanto non si ravvisano profili di imperizia e negligenza”.
Sennonché, lo stesso Collegio rileva, sotto altro aspetto, l'esistenza di profili di responsabilità della struttura sanitaria convenuta nei termini di seguito indicati:
“La casa di RA “ ” di Messina è una struttura privata convenzionata, CP_1 accreditata per l'erogazione di molteplici prestazioni specialistiche e strumentali. Devono pertanto ammettersi un'adeguata organizzazione e dotazione. In ogni caso tali aspetti esulano dal modulo di consenso informato, quest'ultimo compilato e firmato il 2.2.2015 dal paziente e dal sanitario somministratore, al cui riguardo si osserva che non vi è riferimento ad eventuali complicanze infettive”. Nella specie, i CCTTUU valutano che “A seguito dell'intervento chirurgico del 3.2.2025 il Sig. Pt_2 si sottoponeva a visite mediche di controllo e in data 6.5.2015 e il 17.6.2015 venivano eseguite delle artrocentesi che davano esito positivo per Staphilococcus spp coagulasi negativo”, descrivendo dettagliatamente la patologia evidenziata, riportando alla valutazione del Giudicante che “In molte casistiche gli stafilococchi coagulasi- negativi rappresentano gli organismi più comunemente implicati nelle infezioni delle protesi articolari, quest'ultime nella maggior parte dei casi a origine nosocomiali e molto resistenti a svariate classi di antibiotici. Allo stato attuale i glicopeptidi come la vancomicina e la teicoplanina rappresentano gli antibiotici più efficaci contro queste infezioni sebbene in molti ospedali sono già stati isolati ceppi resistenti anche a questa classe di antibiotici”, ed evidenziando che “Nel caso in esame l'antibiogramma eseguito il 6.5.2015 ha mostrato sensibilità sia verso la vancomicina che la teicoplanina”.
Ora, ciò che viene contestata in atti dalla SA di RA e, per l'effetto, dai terzi chiamati, è la tempistica dell'infezione e della manifestazione da parte dell'attore; ma ciò che il Collegio ha avuto modo di evidenziare è che “l'elevata incidenza di infezioni da germi multi-resistenti, tra cui lo Staphylococcus coagulasi negativo, è spesso legata ai luoghi di RA. Queste infezioni possono essere precoci se si manifestano entro tre mesi dall'intervento oppure tardive dopo questo periodo. Nel caso in esame la diagnosi di certezza si è avuta intorno ai tre mesi a seguito di artrocentesi ed esame colturale del maggio 2015. Si osserva inoltre che il Sig. Pt_2 riferiva in epoca immediatamente successiva le dimissioni una sintomatologia dolorosa con tumefazione al ginocchio destro (una sintomatologia dolorosa è presente nel 96% dei pazienti con infezione protesica, il 77% presenta una tumefazione in corrispondenza del ginocchio, mentre nel 27% è presente secrezione della ferita e rialzo termico).”
Orbene, ciò che si evince dalla lettura degli atti e della documentazione sanitaria prodotta è confortata dal Collegio peritale, che riferisce che “Nella fattispecie quindi si tratta di un interessamento precoce che non soltanto vede un'adeguata efficienza lesiva nell'intervento ma soprattutto trova il riscontro di un'infezione del sito chirurgico e non della ferita”, individuando che “A distanza di tre mesi dall'atto operatorio risulta attestata la necessità di eseguire analisi microbiologiche da cui, stante il riscontro di positività per stafilococco coagulasi-negativo, derivava l'indicazione a rimozione della protesi infetta e impianto di spaziatore antibiotato (15.7.2015), quest'ultimo sostituito con protesi di revisione in data 21.9.2015”.
Nel merito, va dato atto delle risultanze della espletata consulenza d'ufficio, condivise per l'adeguatezza delle motivazioni poste dal Collegio a fondamento dei risultati evidenziati, per la coerenza delle conclusioni con le premesse tecniche esplicitate e per la appropriata valutazione della documentazione medica in atti, rilevandosi, peraltro, che i CCTTUU hanno fornito adeguata risposta anche alle osservazioni pervenute dalle parti, che, ai fini del caso, si riporta: “In data 23.4.2024 sono pervenute note redatte dal dott. consulente tecnico Persona_1 di parte convenuta. In risposta, si precisa che il corretto operato dei sanitari circa la profilassi antibiotica non manleva la responsabilità oggettiva della parte convenuta laddove il germe, come già precisato, contaminava non la ferita bensì la zona periprotesica e dava manifestazione dell'infezione in un breve arco di tempo, aderente a quanto previsto in letteratura per la definizione di infezione nosocomiale. Non si comprende la richiesta di indicare l'effettivo “atto di inadempimento” in quanto, se a conoscenza del Collegio, sarebbe stato individuato con conseguente responsabilità soggettiva del soggetto agente. Invero ci si è espressi in termini di responsabilità oggettiva proprio perché l'infezione aveva come focolaio il sito chirurgico quindi la contaminazione è avvenuta in sala operatoria durante l'esposizione “a cielo aperto” dell'articolazione. Non si contesta l'avvenuta sterilizzazione di cui alle attestazioni indicate in cartella, ma è pacifico che un'infezione del sito chirurgico può essere stata provocata soltanto da una contaminazione in sala operatoria. Pertanto, è irrilevante l'osservazione circa le medicazioni domiciliari, richiamando ulteriormente che il tempo di manifestazione dell'infezione è congruo con quanto previsto in letteratura”.
Sebbene la responsabilità invocata da parte attrice non possa essere qualificata in termini oggettivi, la produzione documentale presente in atti non esime la struttura dalla responsabilità evidenziata, essendo, nella specie, insufficiente sotto il profilo probatorio e non liberatoria, anche alla luce di quanto indicato nella relazione peritale richiesta, a tenore della quale “la citata documentazione allegata dalla struttura sanitaria e inerente ai trattamenti di sanificazione degli ambienti risale al 2012 mentre l'intervento chirurgico de quo fu eseguito nel 2015”.
Ebbene, le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una acRAta ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi prive di vizi logici, vengono dal Giudicante condivise. Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte, in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia e ampiamente motivato le conclusioni formulate, con replica alle osservazioni poste delle parti. Sì aderendo alle conclusioni dei consulenti, questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti di parte che restano disattese in quanto compiutamente ed in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio (Cass. Civ., sent. n.7364 del 11.5.2012).
In generale, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Nel caso in oggetto, non può condividersi l'assunto delle controparti inerente alla natura prevedibile ma inevitabile della complicanza infettiva occorsa, atteso che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito o il peggioramento delle condizioni del paziente era prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa, ovvero il peggioramento non era prevedibile o non era evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (C. Cass., Sez. III, n. 13328/2015; n. 20806/2009).
In punto di prova del danno da infezioni nosocomiali, il Supremo Giudice ha chiarito che “spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. Con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva” (Cass. sez. III, 23/02/2021 n. 4864, Cass. Sez. III 15/06/2020 n. 11599).
In via ultronea, si richiama l'orientamento espresso di recente in sede di legittimità, ove vengono elencate le attività di prevenzione del rischio infettivo, per le quali le strutture sanitarie dovranno fornire prova di averle effettivamente attuate. Esattamente, a fronte della dimostrazione resa in via presuntiva da parte del danneggiato circa l'aver contratto l'infezione in ambito ospedaliero, l'ente dovrà dimostrare: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni- sentinella;
m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. Quindi, quanto agli oneri soggettivi la Corte entra anche nel merito delle responsabilità personali dei dirigenti apicali, del direttore sanitario e del dirigente di struttura complessa (ex primario), esplicitando quali sono gli obblighi soggettivi in capo a ciascun soggetto. (Cass. Civ, Sez. III., Sent. n. 6386 del 03-03-2023).
Nella fattispecie in esame, non risulta che la struttura abbia compiutamente assolto a tale stringente onere probatorio con riguardo alle misure inerenti al percorso della medicina siRA, essendosi piuttosto limitata a contestare la natura oggettiva della responsabilità asserita dai periti incaricati nel giudizio, e a produrre agli atti report di analisi temporalmente non riferibili all'intervento chirurgico in oggetto e protocolli risalenti ad anni precedenti a detto intervento, riconoscendo espressamente che i protocolli versati in atti ai fini del raggiungimento della prova circa la correttezza del proprio operato si riferiscono ad un momento antecedente (2012) rispetto a quello dell'intervento chirurgico operato (2015). E ai fini della prova liberatoria da parte della , non appare al Giudicante sufficiente CP_8 documentare la predisposizione di protocolli e di misure di prevenzione di infezioni, ma è necessario fornire la prova della effettiva e pratica applicazione al caso concreto, non risultando utile ai fini della liberazione dalla responsabilità la produzione di report eseguiti a campione in data successiva all'evento contestato.
Pertanto, il Giudicante ritiene che il danneggiato abbia fornito la prova per tabulas del rapporto con la struttura e del nesso di causalità materiale tra l'evento lesivo ed il comportamento della struttura mediante un ragionamento probabilistico, deducendo in sostanza da fatti noti (assenza dell'infezione all'ingresso in ospedale;
esecuzione dell'intervento chirurgico e la manifestazione dell'infezione a seguito dello stesso) il fatto ignoto (il comportamento omissivo della struttura). A fronte di ciò, la produzione di documentazione elaborata a campione da parte della struttura sanitaria viene ritenuta insufficiente ad integrare la prova liberatoria che il danno subito dal paziente si sia verificato per causa a sé non imputabile. Pertanto, l'infezione contratta che affliggeva il paziente all'uscita della struttura può ragionevolmente ritenersi conseguenza di una falla nell'attuazione dei protocolli asseritamente adottati e ciò sulla base di un ragionamento probabilistico, fondato sul principio del “più probabile che non”, precisando peraltro che l'evento occorso, nella specie, non risulta specificamente indicato nell'allegato consenso informato.
Dunque, essendo le complicanze riscontrate sul paziente prevedibili e prevenibili con l'adozione di una corretta condotta, queste non possono che essere poste a carico della , che non ha fornito la prova liberatoria e che dovrà essere CP_1 chiamata a rispondere dei danni patiti dal secondo il quadro accertato dal Pt_2 Collegio peritale, per il quale “l'indicato quadro lesivo ha determinato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni centoventotto (periodi di ricovero documentati), e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni duecento di cui quaranta al 75%, sessanta al 50% e cento al 25% (conto della fattispecie lesiva e della certificazione attestanti il periodo di malattia). In atto sussistono quali postumi a carattere permanente e non emendabile: anchilosi rettilinea di ginocchio destro in esiti di riprotesizzazione per pregressa protesi infetta. Per le su esposte considerazioni, il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 25% (venticinque percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico: Linee Guida S.I.M.L.A. - Giuffrè I edizione 2016. Tale stima è da intendersi come danno differenziale del 10% (dieci percento), dal 16% (sedici percento) compreso al 25% (venticinque percento) compreso, tenuto conto che gli esiti attuali derivano da un'iniziale protesizzazione la quale, in assenza di deficit funzionali, comporta di per sé una menomazione tabellata in misura del 15% (quindici percento).”
Ciò evidenziato, la domanda dell'attore deve essere accolta nei termini di seguito indicati e condannata la al risarcimento del danno, risultando, di CP_1 converso incensurabile la condotta tenuta dal Dott. chiamato in giudizio. CP_2
Quindi, l'attore formula domanda di risarcimento del danno biologico, che può dirsi provato e che si liquida - in applicazione dei parametri risarcitori indicati nella Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025 applicabile al caso in esame
- in € 11.766,12 quale voce di danno biologico temporaneo (composto, secondo la quantificazione effettuata dai consulenti d'ufficio, da una invalidità temporanea totale pari a € 7.070,72, una invalidità temporanea parziale al 75% pari a € 1.657,20, una invalidità temporanea parziale al 50% pari a € 1.657,20 e una invalidità temporanea parziale al 25% pari a € 1.381,00) e in € 42.744,27 quale voce di danno permanente differenziale, per un ammontare complessivo pari a € 54.510,39.
Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dall'attore, in quanto non appare allegato né provato che le condotte ascrivibili alla parte convenuta abbiano determinato conseguenze ulteriori, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita della paziente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021).
Ulteriormente, deve dirsi infondata la pretesa di risarcimento del danno esistenziale, posto che secondo orientamento della Suprema Corte costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cosiddetto "esistenziale" (Cassazione Civile sez. III ordinanza 3 luglio – 4 novembre 2020, n. 24473). Di contro, non costituisce duplicazione risarcitoria, invece l'autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Sennonché, analogamente deve ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno morale avanzata da parte attrice e fondata sul solo presupposto che il Collegio peritale avrebbe ritenuto di certo ascrivibili al danno sofferenze soggettive psicologiche di grado grave.
Nello specifico, tale conclusione si ritiene priva di pregio posto che, nel caso di specie, i CCTTUU si sono limitati a ritenere solo “ipotizzabili” delle sofferenze psicologiche e delle ripercussioni negative, ma, come noto, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio c.d. “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti.
Per completezza, si rammenta che il Giudice deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, che nella sua realtà naturalisticasi può connotare in concreto di entrambi gli aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901). Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno con il concorrente limite di evitare duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Da ciò ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023).
Ciò detto in relazione al danno non patrimoniale, il Giudicante, quanto al preteso danno patrimoniale avanzato per le spese mediche, ritiene che la lo stesso sia oggetto di una generica richiesta di rimborso di spese “presenti e future”, non fornita di alcun adeguato e specifico supporto documentale che ne consenta l'accoglimento, pertanto la stessa deve essere rigettata.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, si accoglie la domanda dell'attore avanzata nei confronti della struttura sanitaria e sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (pari a € 54.510,39) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Quanto alla domanda di garanzia elevata dalla struttura nei confronti del CP_2
e di quella da questi formulata nei confronti della NT
(oggi ) le stesse devono intendersi rigettate. NT
Analogamente, relativamente alla domanda di garanzia proposta dalla CP_1 soccombente nei confronti della AG assiRAtiva , la Controparte_6 stessa deve intendersi rigettata stante la incontestata operatività del limite della clausola SIR indicata nella Polizza e l'importo oggetto del presente risarcimento, che si attesta al di sotto della soglia di copertura già fissata (di € 100.000,00).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante), per un importo pari a € 8.433,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato.
Relativamente alle spese dei chiamati in giudizio, le stesse devono essere poste a carico della alla luce del costante orientamento Controparte_1 giurisprudenziale di legittimità, a tenore del quale “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass. n. 2492/2016). A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi (cfr. Cass. n. 10070/2017) la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (conf. Cass. n. 8363/2010; Cass. n. 12235/2003). A diversa conclusione deve però pervenirsi nel caso in cui, pur rivelandosi infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata accolta - come accaduto nella fattispecie - seppure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, dovendosi fare applicazione del diverso principio (Cass. n. 5262/2001) per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.”
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico della struttura convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i proRAtori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
2) condanna la al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'attore, con condanna al pagamento di un importo complessivo pari ad € 54.510,39;
3) rigetta la domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_6
4) rigetta la domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
5) rigetta la domanda di manleva nei confronti della NT
(oggi ) ; NT
6) condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_1 favore dell'attore e di tutti i terzi chiamati ( Controparte_2 Controparte_6
e ), per un importo pari a € 8.433,00 ciascuno, oltre NT rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato;
7) condanna la al pagamento delle spese di CTU liquidate Controparte_1 come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IL TRIBUNALE DI MESSINA Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di Marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7038/2017 R.G..
È comparso per l'attore A l b e r t o, l 'Avv. Andrea Grasso che Parte_1 precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta Controparte_1
l'Avv. Francesco Di Giovanni, su delega dell'Avv. Candido,
[...] che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato, l'Avv. Florio che precisa Controparte_2 le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata, Controparte_3
, l'Avv. Domenico Migone, su delega Avv. Napolitano, che precisa
[...] le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la terza chiamata, (ora NT [...]
) l'Avv. Saitta che precisa le conclusioni riportandosi NT integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexiesc.p.c. Le parti discutono oralmente la causa. IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7038/2017 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Andrea Grasso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Riposto (CT), Corso Italia 279, giusta proRA in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bonaventura Candido, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Messina, Via Ghibellina n. 77, giusta proRA in atti PARTE CONVENUTA
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Elena Florio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, via Dei Mille n. 65, giusta proRA in atti RZ TO
(P.IVA Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata, in Napoli, Viale Augusto n. 162, giusta proRA in atti ZA TA
(P.IVA ) (ora Controparte_5 P.IVA_3 [...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore, NT rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Saitta, elettivamente domiciliata, in Messina, Via Risorgimento n. 165, giusta proRA in atti ZA TA
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pa Con atto di citazione ritualmente notificato r conveniva in Parte_3 giudizio la al Controparte_1 fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti per l'infezione contratta a seguito di un intervento chirurgico di “sostituzione protesica totale del ginocchio destro, assistita con navigatore”, eseguito il 03.02.2015, dal quale sarebbe derivata una “osteomielite cronica di tibia e perone con artroprotesi del ginocchio destro infetta” che avrebbe costretto l'attore a sottoporsi ad un successivo intervento di
“artrotomia” (eseguito presso l'Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo), finalizzato alla “rimozione e sostituzione della protesi del ginocchio infetta”. A sostegno della domanda, parte attrice assumeva che in data 02.02.2015 veniva ricoverato presso la ” per effettuare un intervento CP_1 CP_1 chirurgico di “sostituzione protesica totale del ginocchio destro, assistita con navigatore”, eseguito con esito positivo in data 03.02.2015 e dimesso il 07.02.2015, sennonché, durante il ricovero, si presentavano i sintomi di una cistite, infezione aggravata a seguito delle dimissioni. Sicché, eseguiti i necessari prelievi e controlli, veniva riscontrata la presenza di un ceppo batterico compatibile con osteomielite cronica di tibia e perone (con artroprotesi del ginocchio dx infetta), successivamente diagnosticata presso l'Istituto Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo. L'accertamento di questa condizione rendeva necessaria l'esecuzione di un intervento chirurgico di rimozione della protesi infetta, con dimissioni dall'Istituto di Cortina in data 24.07.2015. Di poi, seguirono diversi ricoveri presso il medesimo nosocomio per sottoporsi a terapie necessarie per l'aggravamento dell'infezione, dei dolori e delle difficoltà di deambulazione, refertate e supportate da perizia medica di parte. Quindi, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di mediazione, l'attore imputava la responsabilità contrattuale per l'evento occorso alla struttura convenuta, chiedendo nel presente giudizio il risarcimento del danno biologico patito, stimato in € 231.316,00 per l'età dello stesso al momento del fatto (68 anni), oltre rivalutazione e interessi, oltre al risarcimento del danno esistenziale e morale, con personalizzazione del danno e rimborso delle spese mediche presenti e future.
Con atto del 19.03.2018 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale evidenziava la correttezza delle Controparte_1 procedure eseguite e la conformità delle stesse alle Linee guida esistenti, nonché la correttezza delle precauzioni adottate ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione adoperata, secondo le normative vigenti e le leges artis, formulando contestualmente domanda di manleva nei confronti del sanitario coinvolto nelle cure, Dott. e Controparte_2 della AG assiRAtiva, Controparte_6
, giusta polizza n. ILI0002202, al fine di essere garantito dalla stessa, seppur
[...] nei limiti concordati e per l'importo eccedente la Parte_5
Specificamente, la struttura, deducendo l'esclusiva responsabilità del sanitario (che ha avuto in RA presso il proprio studio, prima e dopo l'operazione de qua, il paziente ed ha eseguito l'intervento), contestava in atti che l'infezione Parte_2
- insorta nonostante la terapia antibiotica praticata in regime di ricovero e nei successivi sette giorni - era stata riscontrata ben tre mesi dopo le dimissioni dalla SA di Cura, sostenendo, in ogni caso, che la stessa rientrerebbe nell'ambito delle prevedibili ma non prevenibili complicanze dell'intervento (ovvero in quell'area di casi che possono sfuggire ai controlli di sicurezza predisposti), per le quali il paziente era stato reso edotto alla sottoscrizione del consenso informato. Segnatamente, l'ente deduceva che in data 07.02.2015 il paziente, dopo la medicazione della ferita chirurgica che appariva in perfette condizioni, veniva dimesso con le opportune indicazioni farmacologiche, terapeutiche e fisioterapiche e che da quel momento non vi era stato più alcun rapporto con la struttura, avendo il deciso di continuare il proprio percorso clinico presso lo studio del Pt_2 CP_2 ed altra struttura sanitaria. Quindi, assumendo che l'intervento chirurgico venne eseguito con una copertura antibiotica adeguata, in piena conformità con i protocolli standard consigliati, da uno staff altamente specializzato, la struttura addebitava all'attore il colpevole ritardo per i danni oggi lamentati, ascrivibili unicamente ad eventi successivi ai trattamenti ricevuti. Pertanto, deducendo la carenza di prova del nesso di causalità e l'adozione di protocolli a salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della strumentazione, l'ente evidenziava che in data 03.02.2015 erano stati eseguiti altri interventi di piccola, media ed alta chirurgia, tutti portati a termine senza esiti o complicanze di alcun tipo, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda di parte attrice e l'accertamento della partecipazione colposa dell'attore nella causazione dell'evento (avendo ritardato nel denunciare la complicanza insorta ed interrotto autonomamente le cure, essendosi rivolto ad altra struttura), con vittoria di spese e compensi di lite.
Successivamente, disposta l'integrazione del contraddittorio, con atto del 08.11.2018 si costituiva domandando il rigetto della domanda Controparte_2 di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e della domanda di manleva formulata dalla chiedendo, contestualmente, CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della giusta Controparte_5 polizza stipulata n. 6788500142127. Specificamente, il sanitario, descritta l'evoluzione clinica del caso, evidenziava il proprio corretto operato, contestando la qualificazione dell'infezione quale “osteomielite cronica” ed assumendo che se il avesse contratto l'infezione a causa dell'intervento chirurgico o a causa di Pt_2 una presunta omissione e/o carenza a carico della struttura sanitaria, la stessa si sarebbe manifestata immediatamente e non dopo tre mesi dall'intervento, ricollegando, l'origine delle problematiche insorte nell'ambito delle non prevedibili e non evitabili complicanze chirurgiche, di cui il paziente era stato ampiamente reso edotto, aggiungendo che si trattava di un paziente diabetico, più facilmente esposto a tale tipo di complicanza, anche alla luce di un pregresso intervento chirurgico di meniscectomia mediale artroscopia allo stesso ginocchio destro nel 2004. Ciò posto, il sanitario, imputando l'eventuale responsabilità alla struttura, chiedeva il rigetto delle domande e, nell'ipotesi di accoglimento, l'accertamento del concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento lesivo, con vittoria di spese di lite e compensi difensivi.
Con atto del 23.11.2018 si costituiva in giudizio la , la quale CP_7 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c. e la nullità dell'atto di chiamata in causa per la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., contestando la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal nei confronti della per carenza di prova ed il difetto del titolo Pt_2 CP_1 che legittima alla citazione in giudizio della quale società Controparte_6 garante la responsabilità civile della , rilevando, in ogni Controparte_1 caso, l'eventuale operatività della garanzia nei limit di indennizzo con l'applicazione della SIR (clausola ) indicata nella Scheda di Copertura ex Parte_5 art.
4.10 delle Condizioni di Validità della Polizza, coprendo la differenza tra l'importo del sinistro e la soglia di copertura fissata, nella specie di € 100.000,00. Nel merito, la deduceva l'assenza di responsabilità per i fatti occorsi CP_7
e la carenza di prova dell'an e del quantum debeatur, contestando, inoltre, la pretesa attorea inerente al cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sino al soddisfo, chiedendo, in via gradata, di dichiarare la solidarietà dei soggetti convenuti in giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Autorizzata poi la chiamata della AG assiRAtiva la stessa si CP_5 costituiva con atto del 06.11.2019, eccependo preliminarmente la mancata denuncia del sinistro (avendo ricevuto solo una “convocazione alla procedura di mediazione n.47/2017”, di per sé carente di efficacia interruttiva della prescrizione e dei caratteri di una denunzia idonea a consentire alla AG di istruire adeguatamente la pratica) ed evidenziando l'operatività claims made della garanzia, a secondo rischio, secondo clausole, limiti e franchigie (massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assiRAtivo con uno scoperto di 1/10 di ogni sinistro, con un minimo assoluto di € 500,00 e un massimo di € 10.000,00, nei limiti di quanto dovuto dall'assiRAto nel caso di responsabilità solidale) previste in polizza, stipulata solo per l'attività svolta da medico chirurgo ortopedico e non per quella di Direttore o Primario (risultando al tempo il CP_2
Responsabile dell'Unità Funzionale di Ortopedia e Traumatologia di ), CP_1 deducendo comunque l'esclusione della copertura assiRAtiva per le spese legali, avendo il provveduto a nominare il proprio legale di fiducia. CP_2
Successivamente, a seguito di rinvii disposti nel corso del giudizio e del deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. e note scritte delle parti, veniva disposto con provvedimento del 10.06.2023 l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e nominato apposito Collegio peritale, incaricato di rispondere ai seguenti quesiti: 1) descrivere analiticamente e in astratto in cosa consiste, secondo i protocolli e le linee-guida accreditati nella scienza medica, l'intervento o il trattamento terapeutico a cui il paziente si era sottoposto, anche per quanto attiene al concomitante e successivo monitoraggio di parametri fisiologici;
2) accertare e dire
– sulla base degli atti disponibili e già prodotti nei fascicoli – se l'intervento o il trattamento terapeutico fosse stato eseguito correttamente, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida e, ove rilevate, delle particolarità eventuali del caso clinico: verificare e descrivere gli eventuali aspetti di imperizia e negligenza;
3) in particolare, verificare la eventuale mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione e l'eventuale mancato rispetto delle stesse, nonché l'omessa informazione circa la possibile inadeguatezza della struttura per l'indisponibilità di strumenti essenziali;
4) accertare e dire se la patologia insorta a carico del paziente fosse stata causata dall'intervento o dal trattamento oppure da un altro fattore, quale ad esempio un effetto secondario e collaterale inevitabile;
5) in particolare, accertare se esista un nesso causale tra l'intervento o il trattamento e la patologia infettiva: in questo accertamento, attenersi al criterio del “più probabile che non” (criterio della “probabilità prevalente”, che esclude la rilevanza dei fattori meno probabili), nel senso che si deve accertare se, ove l'infezione fosse stata diagnosticata e RAta tempestivamente, l'evento lesivo si sarebbe verificato comunque oppure no, e ciò in base non solamente ad una frequenza quantitativo- statistica, ma anche in base agli elementi esistenti nel caso considerato;
6) quantificare – ove possibile – i giorni di invalidità temporanea assoluta (da intendersi come giorni in cui il soggetto è stato nella impossibilità totale e assoluta di svolgere ordinarie e normali attività quotidiane, quali ad esempio: prendere e portare oggetti, muoversi, camminare) e parziale eventualmente sofferti come diretta conseguenza dell'infezione: specificare i criteri applicati per la determinazione;
7) accertare e dire se il paziente sia guarito completamente o se abbia riportato postumi permanenti;
8) indicare il tipo e il grado degli eventuali postumi di invalidità permanente, direttamente causati dall'infezione, sottraendo quelli che sarebbero ugualmente residuati a seguito dell'intervento (non complicato da infezioni); 9) specificare quali sono i baremes applicati per la stima dei postumi invalidanti permanenti: ad esempio, la tabella allegata al Decreto del Ministro della Salute del 3 luglio 2003 – ove utilizzabile in relazione al grado dei punti di invalidità, da 1 a 9%, che fossero accertati – oppure altro testo, anche a carattere scientifico, le cui pagine di interesse dovranno essere allegate in copia;
10) esporre i fondamenti scientifici delle conclusioni indicare, anche a livello essenziale, i riferimenti a linee-guida e studi specialistici, che dovranno essere allegati alla relazione nel testo integrale o per estratto.
Istruita documentalmente la causa, ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 25.03.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve precisarsi che il fatto dannoso oggetto della controversia si è verificato prima della entrata in vigore della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), con conseguente inapplicabilità di detta disciplina in conformità ai principi generali vigenti in materia di efficacia temporale delle leggi (art. 11 prel. c.c.). A rigore, se si applicasse la menzionata legge anche a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, la sua applicazione pregiudicherebbe il legittimo affidamento sul regime contrattuale della responsabilità, con sostanziale violazione dell'art. 3 Cost., poiché i fatti accaduti in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale legge sarebbero disciplinati in via alternata dall'art. 2043 c.c. ovvero dall'art. 1218 c.c., con regimi diversi in tema di ripartizione dell'onere della prova e di prescrizione, a seconda del momento in cui viene adito il Giudice, solamente a causa della mancanza di una disciplina intertemporale. Ulteriormente, si rammenta, ai fini dell'inquadramento della responsabilità per colpa medica secondo il regime vigente prima dell'entrata in vigore della Legge Gelli, che la responsabilità del medico nei confronti del paziente è di natura contrattuale e a detta responsabilità si affianca quella della struttura in cui il medico è inserito, sussistendo un evidente collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale in cui questi opera (Cass. n. 13953 del 14.6.2007). Sul punto, la Suprema Corte assume l'irrilevanza della natura pubblica o privata della struttura sanitaria nella quale il paziente è stato ricoverato ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità, specificando che il rapporto che si instaura tra il paziente e la SA di RA (o ente ospedaliero) trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, negozio giuridico dal quale - a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assiRAtore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) - insorgono a carico della SA di RA (o dell'ente) obblighi lato sensu alberghieri ed obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. (Cassazione, S.U. n.577/2008). Ne deriva che la responsabilità della di RA (o dell'ente) nei confronti del CP_1 paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando, così, la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" del paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 13066/2004; Cass. civ., sez. III, n. 29001 del 20/10/2021).
Ciò premesso, la domanda si ritiene fondata.
In diritto, dalla natura contrattuale della responsabilità la Suprema Corte ha fatto discendere l'applicazione dei principi già espressi in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (Cass. S.U. sentenza n.13533/2001), principi per i quali il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Quindi, facendo applicazione di tali principi anche alla materia qui in esame e considerando ormai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (dalla valenza puramente descrittiva e non più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Corte precisa che, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o aggravamento della patologia, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, specificando che “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza
o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.(Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11). Tali principi, volti a realizzare un contemperamento degli opposti interessi di attore e convenuto (determinando una distribuzione degli oneri probatori conforme ai principi di vicinanza della prova e di disponibilità dei fatti), comportano che sul paziente- danneggiato non incombano oneri processuali eccessivamente gravosi, ponendosi, però, a suo carico uno specifico onere di allegare quei fatti astrattamente idonei a causare i lamentati danni, e ciò al fine di evitare, da un lato, azioni pretestuose e, dall'altro, di mettere la parte convenuta in condizione di potersi difendere compiutamente, senza apprestare difese generiche e di stile, ma riuscendo ad articolare una difesa completa, con piena cognizione dei fatti lamentati dall'attore.
Ciò posto in via generale, si evidenzia che i profili di inadempimento contestati dall'attore, con i relativi danni richiesti, hanno trovato riscontro nelle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, e ciò nella misura in cui non viene messa in dubbio la correttezza dell'intervento chirurgico di impianto protesico, ritenuto dal Collegio peritale “opportuno rappresentando l'unica soluzione radicale possibile per il ripristino della funzionalità articolare” alla luce del preesistente “quadro di patologia artrosica al ginocchio destro severa con difficoltà della mobilità e deficit del carico e della deambulazione”. Specificamente, il Collegio mette in luce che “Dalla descrizione dell'atto chirurgico, iniziato alle ore 8:30 e terminato alle ore 9:40, non emergono particolari criticità sia come tempi di esecuzione che come passaggi chirurgici programmati”, e accerta che “La lettura della scheda anestesiologica e dell'antibiotico profilassi mostra che stata praticata doppia profilassi antibiotica con TA e OX, pertanto anche la terapia medica attuata appare corretta ed adeguata”, riportando così che “sia l'intervento sia i trattamenti terapeutici intrapresi sono stati effettuati correttamente e nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida da parte dei medici che ebbero in RA il Pt_2 pertanto non si ravvisano profili di imperizia e negligenza”.
Sennonché, lo stesso Collegio rileva, sotto altro aspetto, l'esistenza di profili di responsabilità della struttura sanitaria convenuta nei termini di seguito indicati:
“La casa di RA “ ” di Messina è una struttura privata convenzionata, CP_1 accreditata per l'erogazione di molteplici prestazioni specialistiche e strumentali. Devono pertanto ammettersi un'adeguata organizzazione e dotazione. In ogni caso tali aspetti esulano dal modulo di consenso informato, quest'ultimo compilato e firmato il 2.2.2015 dal paziente e dal sanitario somministratore, al cui riguardo si osserva che non vi è riferimento ad eventuali complicanze infettive”. Nella specie, i CCTTUU valutano che “A seguito dell'intervento chirurgico del 3.2.2025 il Sig. Pt_2 si sottoponeva a visite mediche di controllo e in data 6.5.2015 e il 17.6.2015 venivano eseguite delle artrocentesi che davano esito positivo per Staphilococcus spp coagulasi negativo”, descrivendo dettagliatamente la patologia evidenziata, riportando alla valutazione del Giudicante che “In molte casistiche gli stafilococchi coagulasi- negativi rappresentano gli organismi più comunemente implicati nelle infezioni delle protesi articolari, quest'ultime nella maggior parte dei casi a origine nosocomiali e molto resistenti a svariate classi di antibiotici. Allo stato attuale i glicopeptidi come la vancomicina e la teicoplanina rappresentano gli antibiotici più efficaci contro queste infezioni sebbene in molti ospedali sono già stati isolati ceppi resistenti anche a questa classe di antibiotici”, ed evidenziando che “Nel caso in esame l'antibiogramma eseguito il 6.5.2015 ha mostrato sensibilità sia verso la vancomicina che la teicoplanina”.
Ora, ciò che viene contestata in atti dalla SA di RA e, per l'effetto, dai terzi chiamati, è la tempistica dell'infezione e della manifestazione da parte dell'attore; ma ciò che il Collegio ha avuto modo di evidenziare è che “l'elevata incidenza di infezioni da germi multi-resistenti, tra cui lo Staphylococcus coagulasi negativo, è spesso legata ai luoghi di RA. Queste infezioni possono essere precoci se si manifestano entro tre mesi dall'intervento oppure tardive dopo questo periodo. Nel caso in esame la diagnosi di certezza si è avuta intorno ai tre mesi a seguito di artrocentesi ed esame colturale del maggio 2015. Si osserva inoltre che il Sig. Pt_2 riferiva in epoca immediatamente successiva le dimissioni una sintomatologia dolorosa con tumefazione al ginocchio destro (una sintomatologia dolorosa è presente nel 96% dei pazienti con infezione protesica, il 77% presenta una tumefazione in corrispondenza del ginocchio, mentre nel 27% è presente secrezione della ferita e rialzo termico).”
Orbene, ciò che si evince dalla lettura degli atti e della documentazione sanitaria prodotta è confortata dal Collegio peritale, che riferisce che “Nella fattispecie quindi si tratta di un interessamento precoce che non soltanto vede un'adeguata efficienza lesiva nell'intervento ma soprattutto trova il riscontro di un'infezione del sito chirurgico e non della ferita”, individuando che “A distanza di tre mesi dall'atto operatorio risulta attestata la necessità di eseguire analisi microbiologiche da cui, stante il riscontro di positività per stafilococco coagulasi-negativo, derivava l'indicazione a rimozione della protesi infetta e impianto di spaziatore antibiotato (15.7.2015), quest'ultimo sostituito con protesi di revisione in data 21.9.2015”.
Nel merito, va dato atto delle risultanze della espletata consulenza d'ufficio, condivise per l'adeguatezza delle motivazioni poste dal Collegio a fondamento dei risultati evidenziati, per la coerenza delle conclusioni con le premesse tecniche esplicitate e per la appropriata valutazione della documentazione medica in atti, rilevandosi, peraltro, che i CCTTUU hanno fornito adeguata risposta anche alle osservazioni pervenute dalle parti, che, ai fini del caso, si riporta: “In data 23.4.2024 sono pervenute note redatte dal dott. consulente tecnico Persona_1 di parte convenuta. In risposta, si precisa che il corretto operato dei sanitari circa la profilassi antibiotica non manleva la responsabilità oggettiva della parte convenuta laddove il germe, come già precisato, contaminava non la ferita bensì la zona periprotesica e dava manifestazione dell'infezione in un breve arco di tempo, aderente a quanto previsto in letteratura per la definizione di infezione nosocomiale. Non si comprende la richiesta di indicare l'effettivo “atto di inadempimento” in quanto, se a conoscenza del Collegio, sarebbe stato individuato con conseguente responsabilità soggettiva del soggetto agente. Invero ci si è espressi in termini di responsabilità oggettiva proprio perché l'infezione aveva come focolaio il sito chirurgico quindi la contaminazione è avvenuta in sala operatoria durante l'esposizione “a cielo aperto” dell'articolazione. Non si contesta l'avvenuta sterilizzazione di cui alle attestazioni indicate in cartella, ma è pacifico che un'infezione del sito chirurgico può essere stata provocata soltanto da una contaminazione in sala operatoria. Pertanto, è irrilevante l'osservazione circa le medicazioni domiciliari, richiamando ulteriormente che il tempo di manifestazione dell'infezione è congruo con quanto previsto in letteratura”.
Sebbene la responsabilità invocata da parte attrice non possa essere qualificata in termini oggettivi, la produzione documentale presente in atti non esime la struttura dalla responsabilità evidenziata, essendo, nella specie, insufficiente sotto il profilo probatorio e non liberatoria, anche alla luce di quanto indicato nella relazione peritale richiesta, a tenore della quale “la citata documentazione allegata dalla struttura sanitaria e inerente ai trattamenti di sanificazione degli ambienti risale al 2012 mentre l'intervento chirurgico de quo fu eseguito nel 2015”.
Ebbene, le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una acRAta ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi prive di vizi logici, vengono dal Giudicante condivise. Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte, in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia e ampiamente motivato le conclusioni formulate, con replica alle osservazioni poste delle parti. Sì aderendo alle conclusioni dei consulenti, questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti di parte che restano disattese in quanto compiutamente ed in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio (Cass. Civ., sent. n.7364 del 11.5.2012).
In generale, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Nel caso in oggetto, non può condividersi l'assunto delle controparti inerente alla natura prevedibile ma inevitabile della complicanza infettiva occorsa, atteso che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito o il peggioramento delle condizioni del paziente era prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa, ovvero il peggioramento non era prevedibile o non era evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (C. Cass., Sez. III, n. 13328/2015; n. 20806/2009).
In punto di prova del danno da infezioni nosocomiali, il Supremo Giudice ha chiarito che “spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. Con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva” (Cass. sez. III, 23/02/2021 n. 4864, Cass. Sez. III 15/06/2020 n. 11599).
In via ultronea, si richiama l'orientamento espresso di recente in sede di legittimità, ove vengono elencate le attività di prevenzione del rischio infettivo, per le quali le strutture sanitarie dovranno fornire prova di averle effettivamente attuate. Esattamente, a fronte della dimostrazione resa in via presuntiva da parte del danneggiato circa l'aver contratto l'infezione in ambito ospedaliero, l'ente dovrà dimostrare: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni- sentinella;
m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. Quindi, quanto agli oneri soggettivi la Corte entra anche nel merito delle responsabilità personali dei dirigenti apicali, del direttore sanitario e del dirigente di struttura complessa (ex primario), esplicitando quali sono gli obblighi soggettivi in capo a ciascun soggetto. (Cass. Civ, Sez. III., Sent. n. 6386 del 03-03-2023).
Nella fattispecie in esame, non risulta che la struttura abbia compiutamente assolto a tale stringente onere probatorio con riguardo alle misure inerenti al percorso della medicina siRA, essendosi piuttosto limitata a contestare la natura oggettiva della responsabilità asserita dai periti incaricati nel giudizio, e a produrre agli atti report di analisi temporalmente non riferibili all'intervento chirurgico in oggetto e protocolli risalenti ad anni precedenti a detto intervento, riconoscendo espressamente che i protocolli versati in atti ai fini del raggiungimento della prova circa la correttezza del proprio operato si riferiscono ad un momento antecedente (2012) rispetto a quello dell'intervento chirurgico operato (2015). E ai fini della prova liberatoria da parte della , non appare al Giudicante sufficiente CP_8 documentare la predisposizione di protocolli e di misure di prevenzione di infezioni, ma è necessario fornire la prova della effettiva e pratica applicazione al caso concreto, non risultando utile ai fini della liberazione dalla responsabilità la produzione di report eseguiti a campione in data successiva all'evento contestato.
Pertanto, il Giudicante ritiene che il danneggiato abbia fornito la prova per tabulas del rapporto con la struttura e del nesso di causalità materiale tra l'evento lesivo ed il comportamento della struttura mediante un ragionamento probabilistico, deducendo in sostanza da fatti noti (assenza dell'infezione all'ingresso in ospedale;
esecuzione dell'intervento chirurgico e la manifestazione dell'infezione a seguito dello stesso) il fatto ignoto (il comportamento omissivo della struttura). A fronte di ciò, la produzione di documentazione elaborata a campione da parte della struttura sanitaria viene ritenuta insufficiente ad integrare la prova liberatoria che il danno subito dal paziente si sia verificato per causa a sé non imputabile. Pertanto, l'infezione contratta che affliggeva il paziente all'uscita della struttura può ragionevolmente ritenersi conseguenza di una falla nell'attuazione dei protocolli asseritamente adottati e ciò sulla base di un ragionamento probabilistico, fondato sul principio del “più probabile che non”, precisando peraltro che l'evento occorso, nella specie, non risulta specificamente indicato nell'allegato consenso informato.
Dunque, essendo le complicanze riscontrate sul paziente prevedibili e prevenibili con l'adozione di una corretta condotta, queste non possono che essere poste a carico della , che non ha fornito la prova liberatoria e che dovrà essere CP_1 chiamata a rispondere dei danni patiti dal secondo il quadro accertato dal Pt_2 Collegio peritale, per il quale “l'indicato quadro lesivo ha determinato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni centoventotto (periodi di ricovero documentati), e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni duecento di cui quaranta al 75%, sessanta al 50% e cento al 25% (conto della fattispecie lesiva e della certificazione attestanti il periodo di malattia). In atto sussistono quali postumi a carattere permanente e non emendabile: anchilosi rettilinea di ginocchio destro in esiti di riprotesizzazione per pregressa protesi infetta. Per le su esposte considerazioni, il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 25% (venticinque percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico: Linee Guida S.I.M.L.A. - Giuffrè I edizione 2016. Tale stima è da intendersi come danno differenziale del 10% (dieci percento), dal 16% (sedici percento) compreso al 25% (venticinque percento) compreso, tenuto conto che gli esiti attuali derivano da un'iniziale protesizzazione la quale, in assenza di deficit funzionali, comporta di per sé una menomazione tabellata in misura del 15% (quindici percento).”
Ciò evidenziato, la domanda dell'attore deve essere accolta nei termini di seguito indicati e condannata la al risarcimento del danno, risultando, di CP_1 converso incensurabile la condotta tenuta dal Dott. chiamato in giudizio. CP_2
Quindi, l'attore formula domanda di risarcimento del danno biologico, che può dirsi provato e che si liquida - in applicazione dei parametri risarcitori indicati nella Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025 applicabile al caso in esame
- in € 11.766,12 quale voce di danno biologico temporaneo (composto, secondo la quantificazione effettuata dai consulenti d'ufficio, da una invalidità temporanea totale pari a € 7.070,72, una invalidità temporanea parziale al 75% pari a € 1.657,20, una invalidità temporanea parziale al 50% pari a € 1.657,20 e una invalidità temporanea parziale al 25% pari a € 1.381,00) e in € 42.744,27 quale voce di danno permanente differenziale, per un ammontare complessivo pari a € 54.510,39.
Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dall'attore, in quanto non appare allegato né provato che le condotte ascrivibili alla parte convenuta abbiano determinato conseguenze ulteriori, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita della paziente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021).
Ulteriormente, deve dirsi infondata la pretesa di risarcimento del danno esistenziale, posto che secondo orientamento della Suprema Corte costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cosiddetto "esistenziale" (Cassazione Civile sez. III ordinanza 3 luglio – 4 novembre 2020, n. 24473). Di contro, non costituisce duplicazione risarcitoria, invece l'autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Sennonché, analogamente deve ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno morale avanzata da parte attrice e fondata sul solo presupposto che il Collegio peritale avrebbe ritenuto di certo ascrivibili al danno sofferenze soggettive psicologiche di grado grave.
Nello specifico, tale conclusione si ritiene priva di pregio posto che, nel caso di specie, i CCTTUU si sono limitati a ritenere solo “ipotizzabili” delle sofferenze psicologiche e delle ripercussioni negative, ma, come noto, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio c.d. “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti.
Per completezza, si rammenta che il Giudice deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, che nella sua realtà naturalisticasi può connotare in concreto di entrambi gli aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901). Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno con il concorrente limite di evitare duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Da ciò ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023).
Ciò detto in relazione al danno non patrimoniale, il Giudicante, quanto al preteso danno patrimoniale avanzato per le spese mediche, ritiene che la lo stesso sia oggetto di una generica richiesta di rimborso di spese “presenti e future”, non fornita di alcun adeguato e specifico supporto documentale che ne consenta l'accoglimento, pertanto la stessa deve essere rigettata.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, si accoglie la domanda dell'attore avanzata nei confronti della struttura sanitaria e sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (pari a € 54.510,39) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Quanto alla domanda di garanzia elevata dalla struttura nei confronti del CP_2
e di quella da questi formulata nei confronti della NT
(oggi ) le stesse devono intendersi rigettate. NT
Analogamente, relativamente alla domanda di garanzia proposta dalla CP_1 soccombente nei confronti della AG assiRAtiva , la Controparte_6 stessa deve intendersi rigettata stante la incontestata operatività del limite della clausola SIR indicata nella Polizza e l'importo oggetto del presente risarcimento, che si attesta al di sotto della soglia di copertura già fissata (di € 100.000,00).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante), per un importo pari a € 8.433,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato.
Relativamente alle spese dei chiamati in giudizio, le stesse devono essere poste a carico della alla luce del costante orientamento Controparte_1 giurisprudenziale di legittimità, a tenore del quale “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass. n. 2492/2016). A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi (cfr. Cass. n. 10070/2017) la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (conf. Cass. n. 8363/2010; Cass. n. 12235/2003). A diversa conclusione deve però pervenirsi nel caso in cui, pur rivelandosi infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata accolta - come accaduto nella fattispecie - seppure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, dovendosi fare applicazione del diverso principio (Cass. n. 5262/2001) per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.”
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico della struttura convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i proRAtori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
2) condanna la al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'attore, con condanna al pagamento di un importo complessivo pari ad € 54.510,39;
3) rigetta la domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_6
4) rigetta la domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
5) rigetta la domanda di manleva nei confronti della NT
(oggi ) ; NT
6) condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_1 favore dell'attore e di tutti i terzi chiamati ( Controparte_2 Controparte_6
e ), per un importo pari a € 8.433,00 ciascuno, oltre NT rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato;
7) condanna la al pagamento delle spese di CTU liquidate Controparte_1 come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo