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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12154 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32740/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 32740 r.g. 2021, avente ad oggetto impugnativa di verbale ispettivo e contestuale accertamento negativo del credito contributivo ivi accertato, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore ( Parte_1
Avv.ti Mchele Trovesi e Adriana Trovesi) nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Monica Aranzanu);
rilevato che il ricorso appare infondato atteso che all'esito del giudizio risulta compiutamente dimostrato la fondatezza del credito oggetto del verbale impugnato;
rilevato infatti che dall'esame delle fatture emesse da , versate in atti Parte_2 da parte resistente, emerge che in un arco di tempo pluriennale sono state emesse sempre fatture consecutive a cadenza mensile, per il pagamento di un importo pressochè simile per ogni fattura, peraltro non esiguo, per un importo annuo pari a 20.000,00 euro (cfr. all. 3 del fascicolo di parte resistente);
ritenuto inoltre che a ciò vanno aggiunte la genericità dell'attività oggetto del compenso, non indicata in alcun modo in detta documentazione e la ritenuta d'acconto effettuata, nella misura prevista per gli agenti;
rilevato che all'esito dell'espletata istruttoria e del vaglio della documentazione versata in atti, nei termini dianzi descritti, emerge un rapporto non episodico tra la parte ricorrente e il terzo menzionato e con vincolo di continuità attesa la cadenza mensile consecutiva, in un ambito temporale non ristretto, e con il versamento di importi sostanzialmente uguali e non esigui;
rilevato che da tali elementi appare fondato l'accertamento contenuto nel verbale impugnato, attesa l'avvenuta dimostrazione del rapporto di agenzia dianzi indicato;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va conseguentemente rigettato;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Roma, 26.11.2025 pagina 1 di 2 Il G.L. P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 32740 r.g. 2021, avente ad oggetto impugnativa di verbale ispettivo e contestuale accertamento negativo del credito contributivo ivi accertato, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore ( Parte_1
Avv.ti Mchele Trovesi e Adriana Trovesi) nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Monica Aranzanu);
rilevato che il ricorso appare infondato atteso che all'esito del giudizio risulta compiutamente dimostrato la fondatezza del credito oggetto del verbale impugnato;
rilevato infatti che dall'esame delle fatture emesse da , versate in atti Parte_2 da parte resistente, emerge che in un arco di tempo pluriennale sono state emesse sempre fatture consecutive a cadenza mensile, per il pagamento di un importo pressochè simile per ogni fattura, peraltro non esiguo, per un importo annuo pari a 20.000,00 euro (cfr. all. 3 del fascicolo di parte resistente);
ritenuto inoltre che a ciò vanno aggiunte la genericità dell'attività oggetto del compenso, non indicata in alcun modo in detta documentazione e la ritenuta d'acconto effettuata, nella misura prevista per gli agenti;
rilevato che all'esito dell'espletata istruttoria e del vaglio della documentazione versata in atti, nei termini dianzi descritti, emerge un rapporto non episodico tra la parte ricorrente e il terzo menzionato e con vincolo di continuità attesa la cadenza mensile consecutiva, in un ambito temporale non ristretto, e con il versamento di importi sostanzialmente uguali e non esigui;
rilevato che da tali elementi appare fondato l'accertamento contenuto nel verbale impugnato, attesa l'avvenuta dimostrazione del rapporto di agenzia dianzi indicato;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va conseguentemente rigettato;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Roma, 26.11.2025 pagina 1 di 2 Il G.L. P. Farina
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