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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/06/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa RI Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa RI Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 15.07.2024 al n. 3723 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Russo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via A. Diaz n. 8, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 residente in [...] Scala A interno 12;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.07.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra in Casalnuovo di Napoli (NA) il 16.10.1995 e che da tale CP_1 unione nasceva la figlia RI, oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, esponeva che il Tribunale di Napoli, con decreto emesso l'08.04.2014, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e revoca del mantenimento in favore della figlia RI maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 23.06.2025, parte ricorrente si riportava al ricorso ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in CP_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti.
Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Napoli in data 08.04.2014.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Per quanto concerne poi la domanda di revoca del mantenimento della figlia RI la stessa va certamente accolta.
Dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso che RI, di anni ventisei, diplomata, ha svolto svariate attività lavorative come commessa, cassiera ed oggi è segretaria in uno studio medico.
Inoltre dalle dichiarazioni del ricorrente emerge che RI convive con il padre da molti anni. La predetta circostanza è confortata dall'attestazione ISEE versata in atti da cui risulta che padre e figlia convivono. Anche per tale ragione va revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando euro 450,00 in favore della CP_2
Sulla scorta delle predette circostanze va, quindi, revocato l'obbligo posto in capo al sig. di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia RI.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casalnuovo di Napoli (NA) in data
16.10.1995 (atto n. 18 - Parte I – Ufficio 1 - Anno 1995);
d) revoca l'obbligo posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia RI;
e) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa RI Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa RI Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa RI Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 15.07.2024 al n. 3723 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Russo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via A. Diaz n. 8, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 residente in [...] Scala A interno 12;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.07.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra in Casalnuovo di Napoli (NA) il 16.10.1995 e che da tale CP_1 unione nasceva la figlia RI, oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, esponeva che il Tribunale di Napoli, con decreto emesso l'08.04.2014, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e revoca del mantenimento in favore della figlia RI maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 23.06.2025, parte ricorrente si riportava al ricorso ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in CP_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti.
Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Napoli in data 08.04.2014.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Per quanto concerne poi la domanda di revoca del mantenimento della figlia RI la stessa va certamente accolta.
Dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso che RI, di anni ventisei, diplomata, ha svolto svariate attività lavorative come commessa, cassiera ed oggi è segretaria in uno studio medico.
Inoltre dalle dichiarazioni del ricorrente emerge che RI convive con il padre da molti anni. La predetta circostanza è confortata dall'attestazione ISEE versata in atti da cui risulta che padre e figlia convivono. Anche per tale ragione va revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando euro 450,00 in favore della CP_2
Sulla scorta delle predette circostanze va, quindi, revocato l'obbligo posto in capo al sig. di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia RI.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casalnuovo di Napoli (NA) in data
16.10.1995 (atto n. 18 - Parte I – Ufficio 1 - Anno 1995);
d) revoca l'obbligo posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia RI;
e) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa RI Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)