Articolo 9 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1973
Art. 9. (Prestazioni)

Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di invalidita';
c) pensioni ai superstiti.
Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della determinazione delle stesse, si intende:
a) per "anzianita' contributiva" il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati;
b) per "provvigioni liquidate" l'importo delle somme sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'art. 6, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.
In caso di versamento minimo o volontario il valore delle "provvigioni liquidate" si determina moltiplicando il contributo minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data del versamento.
E' facolta' dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia o rappresentanza.
I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento sono considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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