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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9621 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63099 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7.1.2025 e vertente
T R A
(C.F.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Roma, Via di Vermicino n. 23, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Pavone, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
Attore
E
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Febbo, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, Rep. N. 54368, Racc. n. 15494, registrato a Roma Persona_1 in data 11.09.2020, n. 8841
Convenuta
OGGETTO: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “si riporta alle conclusioni già presenti in atto di citazione, richiedendo l'accoglimento integrale della domanda proposta.”;
• La difesa del convenuto: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa venga decisa, previa concessione dei termini cui all'art. 190 c.p.c.”.
1 Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che nell'anno 1996 venivano acquistati dalla Sig.ra sei buoni fruttiferi Persona_2 postali a termine, emessi da , aventi la caratteristica della liquidabilità a vista;
CP_1
-che risultava, in particolare, che la Sig.ra fosse titolare dei seguenti buoni fruttiferi Per_2 postali, tutti appartenenti alla serie AE: Buono n. 09.243.479-12, emesso in data 24 luglio 1996, per un importo nominale di Lire 1.000.000; Buono n. 09.243.480-12, emesso in data 24 luglio
1996, per un importo nominale di Lire 1.000.000; Buono n. 09.243.489-12, emesso in data 06 agosto 1996, per un importo nominale di Lire 1.000.000; Buono n. 09.243.490-12, emesso in data
06 agosto 1996, per un importo nominale di Lire 1.000.000; Buono n. 09.243.491-12, emesso in data 06 agosto 1996, per un importo nominale di Lire 1.000.000; Buono n. 02.909.816-11, emesso in data 13 febbraio 1996, per un importo nominale di Lire 500.000;
- che la titolare richiedeva il rimborso del capitale e degli interessi, ma CP_1 opponeva la decadenza del diritto per intervenuta prescrizione quinquennale;
- che, tuttavia, per la serie AE, come risultava dallo storico ufficiale fornito da CP_1 nonché dai titoli medesimi, il periodo massimo di maturazione degli interessi era pari a dodici anni;
- che, inoltre, il termine di prescrizione invocato dall'intermediario (pari a cinque anni) non appariva conforme alla normativa vigente, essendo stato lo stesso modificato dal Decreto
Ministeriale del 19 dicembre 2000, che aveva introdotto un termine decennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno successivo alla cessazione della fruttuosità del buono;
- che, inoltre, a seguito della modifica legislativa concernente il termine utile per la riscossione, avrebbe avuto l'obbligo di fornire apposita comunicazione al CP_1 sottoscrittore circa l'intervenuta variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, obbligo che risultava disatteso nel caso di specie;
- che, in assenza di una puntuale ed esplicita comunicazione circa il nuovo termine di prescrizione e considerato che i buoni in questione riportavano chiaramente la dicitura “pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio postale”, i titoli stessi risultavano validi ed esigibili, trovando disciplina anche nella normativa relativa ai titoli al portatore;
- che la condotta dell'intermediario si poneva in violazione del principio di trasparenza, non avendo lo stesso adempiuto all'obbligo informativo nei confronti dell'intestataria, con ciò
2 ledendo gravemente i principi di buona fede e correttezza, e compromettendo altresì il diritto costituzionalmente tutelato al risparmio (art. 47, co. 1 Cost.);
- che ad ulteriore conferma dell'illegittimità della pretesa prescrizione, la mancata indicazione certa ed efficace del termine finale rendeva applicabile l'art. 2935 c.c., secondo cui
“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, con la conseguenza che il termine prescrizionale non poteva ritenersi decorso;
- che infine, nel caso concreto, i titoli emessi da difettavano integralmente di CP_1 qualsivoglia indicazione circa la prescrizione, la data di scadenza e le condizioni di riscossione, risultando così carenti dei requisiti minimi di informazione, trasparenza e chiarezza previsti dalla normativa vigente.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “1. accertare e dichiarare la responsabilità per il mancato rimborso del capitale e degli interessi, riconvertiti in euro, dei b.f.p indicati nei punti da a) a j);
2. per l'effetto condannare la società alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente trattenute oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali che il giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. emettere ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di legge;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito in quanto dichiarato anticipatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale esponeva: Controparte_1
-che veniva eccepito il difetto di legittimazione attiva rispetto al buono fruttifero contrassegnato dal numero 0924347912, il quale risultava intestato a e non a Persona_3 parte attrice;
-che, quindi, chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda sul punto;
- che eccepiva l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi oggetto di causa, in quanto gli stessi risultavano presentati all'incasso oltre il termine prescrizionale decennale e, nel frattempo, non si riscontrava alcun atto idoneo ad interromperne il decorso;
- che precisava che i buoni fruttiferi emessi tra il 18 novembre 1953 e il 13 aprile 2001, equiparati a titoli del debito pubblico, erano soggetti alla normativa sulla prescrizione in materia di debito pubblico;
- che affermava che i termini prescrizionali risultavano applicati correttamente, con conseguente rifiuto del rimborso;
3 - che sosteneva l'adempimento degli obblighi di trasparenza e buona fede, escludendosi ogni omissione informativa;
- che evidenziava come i buoni fruttiferi fossero stati emessi in conformità alle disposizioni contenute nei relativi decreti istitutivi, recando la dicitura “a termine”, e che l'onere di verificarne la scadenza incombeva sul titolare, in quanto attività rientrante nella normale diligenza del risparmiatore;
- che osservava come la minore età di uno dei cointestatari non sospendesse la prescrizione, non rientrando tra le ipotesi previste dagli artt. 2941 ss. c.c.;
- che sottolineava come parte attrice, avendo raggiunto la maggiore età in data 15 febbraio
2013, avesse avuto tutto il tempo utile per procedere, in modo autonomo, al rimborso dei buoni, essendo gli stessi cointestati con la madre con clausola di “pari facoltà di rimborso”, e quindi riscattabili da ciascuno degli intestatari disgiuntamente;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al sig.
[...]
per quanto riguarda il buono n. 0924347912, intestato a;
- nel Parte_1 Persona_3 merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei buoni postali fruttiferi in esame e rigettare la domanda attorea in quanto infondata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa come per legge.”.
La causa, istruita con l'acquisizione di documenti, veniva trattenuta in decisione dopo l'udienza cartolare del 7.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice con riguardo alla domanda avente ad oggetto il buono fruttifero postale n. 09.243.47912, in quanto emesso in favore di e non dell'attore, come evincibile dalla stessa Persona_3 produzione documentale attorea (all. 1 atto di citazione).
Nel merito, i restanti cinque buoni fruttiferi postali fatti valere dall'attore, appartenenti alla serie AE, erano stati emessi in data 24.07.1996, 06.08.1996 e 13.02.1996 a “termine”, a norma degli artt. 8 e ss. del D.M. Tesoro 13.10.1995 (pubblicato in G.U. 225 del 31.10.1995).
4 Ed invero, a tergo dei buoni in esame è chiaramente riportata la dicitura “a termine” ed è inoltre apposta la seguente specifica a stampa “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. Mentre, sempre a tergo dei buoni, immediatamente al di sotto di siffatta specifica, è impressa, a mezzo di timbro, l'indicazione “BUONO P.F. SERIE AE
L'IMPORTO RADDOPPIA DOPO 8 ANNI E TRIPLICA DOPO 12…”.
Ciò precisato, la disciplina del termine di prescrizione dei buoni postali in discussione, originariamente quinquennale, è stata modificata dall'art. 8 del D.M. Tesoro 19.12.2000, che, nel prevedere l'emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali, ha prolungato al decennio il termine di prescrizione per tutti i buoni, quali quelli in esame, emessi e non prescritti alla data della sua entrata in vigore.
Ne discende che, essendo stati i titoli stessi emessi in data 24.07.1996, 06.08.1996 e
13.12.1996, con scadenza di fruttuosità stabilita in dodici anni, il termine di prescrizione decennale decorreva, nella specie, rispettivamente, dal 24.07.2008, 06.08.2008 e 13.12.2008 ed
è maturato, dunque, il 25.07.2018, 07.08.2018 e 14.02.2018.
Inoltre, nella fattispecie concreta, l'attore ha solo genericamente dedotto di aver avanzato istanza stragiudiziale di liquidazione dei buoni, non indicando la data specifica della richiesta, la quale, contenuta documentalmente soltanto nell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, è ictu oculi avvenuta successivamente allo spirare dei termini prescrizionali.
Nessuna rilevanza può assumere la circostanza, invocata dall'attore, relativa alle omissioni imputabili alla convenuta con riguardo all'obbligo informativo circa l'effettiva data di scadenza del termine prescrizionale.
La prescrizione dei diritti, di cui all'art. 2934 c.c., si fonda, come noto, sul presupposto oggettivo dell'inerzia del creditore per il tempo stabilito dalla legge, per cui, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto,
5 né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.” (così, Cass. Civ. n. 21026/14; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 14193/21, n.
22072/18, n. 10828/18, n. 3584/12).
Peraltro, non rileva l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2935 c.c. ipotizzando un difetto informativo dell'intermediario e quindi una mancata cognizione della data CP_1 di scadenza del titolo (con spostamento in avanti del termine di decorrenza della prescrizione), in quanto il trasferimento dei buoni è intervenuto per effetto di un decreto attuativo di una legge dello stato pubblicata nel Bollettino Ufficiale, che – come tale – è presuntivamente conosciuta al netto dell'evidenza che il citato D.M. ha portato ad una modifica migliorativa per la parte attrice, estendendo il termine prescrizionale originario.
La domanda afferente al rimborso dei buoni per cui è causa, pertanto, deve essere rigettata.
Consequenzialmente, deve essere respinta la domanda risarcitoria, peraltro avanzata da parte attrice in maniera totalmente generica, carente di elementi di allegazione e prova.
Per questione di completezza, comunque, devesi rilevare che successivamente all'emissione dei titoli e per tutto il tempo di pendenza dei rapporti (fino alla prescrizione del diritto), nessuno specifico obbligo informativo gravava sulla stessa convenuta con riferimento Controparte_1 alla modificazione del termine di prescrizione del diritto al rimborso del buono postale disposta dal D.M. Tesoro 19.12.2000 e alla relativa data di effettiva scadenza. Infatti, l'art. 6, co. 1, D.M. cit. obbligava, come detto, la convenuta, ai soli fini di collocamento, ad esporre “nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”, mentre, a norma del successivo comma 3, ogni successiva comunicazione a coloro i quali, al pari dell'attore, fossero stati già titolari di buoni fruttiferi postali, tra cui verosimilmente anche quelle relative ai termini prescrizionali dei buoni stessi e alla immanenza della relativa scadenza, che qui specificamente interessano, gravavano sula (“Le Controparte_2 comunicazioni della depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate CP_2 mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico”). Ed analogo schema veniva poi riprodotto con il successivo D.M. Ministero dell'Economia e Finanze 06.10.2004, che disciplinando nuovamente la materia, stabilisce, ai commi 1 e 2, che “
1. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi mette a disposizione del cliente nei locali aperti al Controparte_1 pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole
6 contrattuali (3).
2. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito…” e, al comma 4, che “Le comunicazioni della i titolari dei buoni postali Parte_2 fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel sito web della , aggiungendo, senza stabilire alcuno specifico Parte_2 obbligo a carico di , che “Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle CP_1 informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di nonché mediante Controparte_1 pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.”.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 2.600,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24.6.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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