Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2025, n. 9697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9697 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09697/2025REG.PROV.COLL.
N. 08881/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8881 del 2024, proposto da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
TS S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vetrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2412/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. OV ON e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Laura Paolucci e Antonio Colavecchio in sostituzione dell'avv. Francesco Vetrò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 23 dicembre 2021, la TS S.p.A. (nel seguito anche solo “la società” o “TS”) ha trasmesso all’Ufficio delle Dogane di Como, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 504/1995, denuncia di attività di officina di produzione di energia elettrica da cogenerazione della potenza di 300 Kw, con contestuale richiesta di rilascio di licenza di esercizio ed istanza di applicazione di accisa agevolata per il consumo del gas naturale impiegato per la auto-produzione di energia elettrica.
1.1 La suddetta istanza di rilascio di licenza di esercizio è stata respinta dall’amministrazione provvedimento del Responsabile della Sezione Tributi e U.R.P. – Reparto regimi fiscali dell''Ufficio delle Dogane di Como prot. 34463/RU del 14 giugno 2023 (“Accisa energia elettrica e gas naturale. Officina elettrica in Grandate, via Saldarini Catelli n. 1 – POD IT001E00093070. Applicazione D.Lgs. 504/95. Rigetto denunce datate 22/12/2021”) in quanto la presenza di una pluralità di soggetti all’interno della stessa unità immobiliare approvvigionata dalla società con il POD IT001E00093070 sarebbe incompatibile con la corretta applicazione del regime fiscale delle accise, il quale richiederebbe la separazione delle utenze elettriche ascrivibili agli altri operatori da quelle della rete elettrica aziendale connesse al predetto POD.
2. Con ricorso notificato il 12 settembre 2023 e depositato il 21 settembre 2023 TS ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Lombardia –sede di Milano, chiedendone l’annullamento, il predetto provvedimento nonché gli atti ad esso connessi e presupposti.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 504/1995. Violazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999. Violazione dell’art. 1, comma 1, lettera pp) dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 578/2013/R/eel – TISSPC, in comb. disp. con l’art. 5 del Testo Integrato delle Connessioni (TIC) approvato da ARERA con deliberazione 568/2019/R/eel; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 7, e 54 del D.Lgs. 504/1995. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria .
3. Ad esito del ricorso di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento gravato in prime cure.
In particolare, ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso di primo grado con assorbimento degli ulteriori motivi.
4. Con ricorso notificato il 23 novembre 2024 e depositato il 27 novembre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Error in iudicando -Violazione art. 53, comma 2, lett. A) e comma 5 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (TUA) ;
2) Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 7 D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 .
5. In data 21 gennaio 2025 TS si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame e riproponendo, in subordine, ex art. 101, comma 2, c.p.a., il secondo ed il terzo motivo del ricorso di primo grado non esaminati dal T.A.R..
6. Il 20 ottobre 2025 TS ha depositato memorie difensive.
7. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata deducendo un error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi 2, lett. a) e 5 del d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U.A.).
In particolare, secondo parte appellante, il T.A.R. avrebbe errato nel giudicare fondato il primo motivo di ricorso rilevando che “I contratti di locazione commerciale o di servizi con The Good Vibes Company S.r.l., Recaro Kids S.r.l., Pikdare S.p.A. evidenziano, con chiarezza, la natura c.d. multiservice: ed invero alla locazione di porzione del cespite immobiliare si affiancano oneri e servizi accessori, di non poco momento, posti a carico della locatrice, quali la manutenzione degli spazi ed i servizi di portineria per l’accesso al bene locato”.
Detta statuizione sarebbe errata atteso che:
- il T.U.A. stabilirebbe, quale necessaria condizione per il conseguimento della licenza di esercizio di un’officina di produzione e/o di acquisto, che l’energia elettrica prodotta e/o acquistata sia impiegata per l’uso proprio dell’esercente l’officina;
- il regime fiscale previsto dall’art. 52 del T.U.A. - caratterizzato da tariffazione regressiva al raggiungimento di maggiori scaglioni di consumo da riferire a singolo consumatore / utilizzatore / titolare di POD - comporterebbe la necessità di una separazione fisica delle reti elettriche interne utilizzate dai diversi soggetti, in modo che ciascuno abbia una propria e distinta fornitura e rappresenta la configurazione fiscale ordinaria prevista dal T.U.A.;
- nel caso di specie, dal sopralluogo operato dai verificatori sarebbe emerso che l’istante cede l’energia elettrica acquistata attraverso il proprio punto presa (POD) dell’officina elettrica di via Catelli n. 1 ad altri consumatori finali includendo il costo per essa dovuto nei contratti multiservice ; sicché anche l’energia elettrica da produrre attraverso il cogeneratore che la società intende attivare sarebbe, in parte, oggetto di cessione;
- l’interpretazione della normativa fornita dal giudice amministrativo di primo grado confliggerebbe con il sistema della tassazione dell’accisa sull’energia elettrica, che è sottoposta ad accisa al momento del consumo, con applicazione delle aliquote di cui all’allegato I (art. 52, comma 1, T.U.A.), ossia con aliquote e regimi fiscali differenti fra abitazioni e luoghi e locali diversi da abitazioni, nonché per scaglioni di consumo da riferire a singola utenza secondo un andamento regressivo.
2.1 Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata deducendo un error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 7 del T.U.A..
In particolare si deduce che:
- i principi fissati dalla giurisprudenza in sede di interpretazione della disciplina delle accise sull’energia elettrica, sarebbero validi sia per i cedenti che svolgono attività fiscalmente rilevante mediante esercizio di officina elettrica (per la quale devono ottenere la “licenza” ex art. 53, comma 7 del T.U.A.), sia per quelli non muniti di officina elettrica (per cui devono ottenere la “autorizzazione” prevista dall’art. 53, comma 5 del T.U.A.);
- l’obiezione di TS, accolta dal T.A.R. per la Lombardia, di non essere “rivenditore” poiché “non vende né fattura energia elettrica” (si veda punto 1.2 del ricorso di primo grado), su cui è fondata la sentenza impugnata, oltre ad essere smentita dalla stessa società che avrebbe riconosciuto che il corrispettivo per i consumi di energia era compreso nel canone dovuto per i contratti di locazione, non escluderebbe che vi sia l’obbligo della misurazione dell’energia ceduta al fine di evitare una situazione di consumo promiscuo con il pericolo di un’elusione dell’imposta;
- le sentenze della Corte di cassazione richiamate nella sentenza impugnata si inserirebbero, invero, nell’orientamento seguito dall’amministrazione nel provvedimento gravato in prime cure.
3. I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente stante l’intima connessione che li avvince.
Essi sono fondati avendo l’amministrazione fatto buon governo della normativa di cui al T.U.A..
In limine preme rilevare che la vicenda qui in scrutinio attiene precipuamente al profilo, squisitamente amministrativo ma con riflessi mediati anche sul piano tributario, dell’individuazione delle condizioni di rilascio della licenza ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 504/1995 (nella versione ratione temporis applicabile) per l’esercizio di un’officina elettrica.
3.1 Giova quindi rammentare in maniera sintetica il quadro normativo di riferimento.
Stabiliva il comma 7 dell’art. 53 T.U.A. (nella versione ratione temporis applicabile) che “Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale”.
Per quanto di interessa il comma 1 dell’art. 53 T.U.A. che “Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori; b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione; c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia”.
3.2 Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuna delle suddette ipotesi sicché l’Agenzia ha legittimamente denegato il rilascio della richiesta licenza.
Nel dettaglio, messe da parte le fattispecie di cui alle lett. c) e e c-bis) in quanto ictu oculi inconferenti rispetto al caso che occupa, occorre soffermarsi su quelle previste alle lett. a) e b) della medesima disposizione.
Non sussiste, più nel particolare, l’ipotesi di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 53 del T.U.A. in quanto TS, pur potendo in astratto rientrare in essa quale cedente l’energia prodotta, ha dichiarato di non rilasciare fattura (ma solo di richiedere un importo forfettario a rimborso) per la cessione dell’energia alle imprese locatrici, considerandosi diretta consumatrice della medesima.
Inoltre, come correttamente sostenuto nel diniego dall’amministrazione, ove si volesse invocare l’applicazione della suddetta previsione normativa sarebbe comunque necessario per l’istante munirsi di un sistema di misurazione dei consumi da parte di ciascun consumatore finale (sì da provvedere, per incidens , alla separata imputazione dei medesimi e, quindi, all’individuazione sul piano fiscale dell’aliquota applicabile; e ciò senza tralasciare che, trattandosi di tributo regressivo, in caso contrario, laddove si imputasse l’intero consumo al solo produttore-cedente, il peso fiscale complessivo sarebbe più basso).
3.3 In questo senso, ferma l’autonomia del profilo amministrativo che viene qui in rilievo da quello tributario, appare inconferente l’arresto richiamato da parte appellata (Cass. civ., sez. V, 10 marzo 2023, n. 7183, ripreso seppur con riguardo all’impugnazione di un accertamento tributario per presunto mancato versamento dell’I.V.A. da Cass. civ., sez. V, ord., 17 agosto 2023, n. 24714). Esso pone, infatti, un principio di diritto che non vale a smentire la costruzione che precede.
In tale pronuncia il giudice di legittimità, precisando il proprio precedente orientamento (tra cui Cass. civ, sez. trib., 9 giugno 2021 n. 15976 pure espressamente richiamata dal T.A.R. nella sentenza impugnata), ha ribadito che:
- ad essere fiscalmente neutra (ed irrilevante) è la sola “intermediazione” e, cioè, quelle “attività commerciali che siano intervenute tra la cessione operata dal fornitore e l'acquisto ultimo, di energia elettrica, da parte del consumatore finale, al quale viene ad essere in concreto fatturata la cessione dell'energia”;
- fondamentale, invece, ai fini dell’applicazione dell’accisa è che “il rivenditore sia, a sua volta, esercente un'officina di produzione, con allestimento della rete e dei necessari mezzi di registrazione ed accumulazione e correlata distribuzione dell'energia elettrica prodotta e/o acquistata per l'uso che il consumatore finale riterrà di effettuare”;
- da tale schema generale esula solo l’ipotesi in cui “l'energia elettrica sia utilizzata dal cessionario per la fornitura di un ulteriore servizio” poiché in tal caso “il consumatore finale è lo stesso cessionario, mentre - con riguardo all'ulteriore transazione - il soggetto passivo del rapporto non riceve una fornitura di energia elettrica ma è destinatario di un servizio autonomo la cui esistenza è, semmai, derivata dall'uso dell'energia elettrica”.
In particolare, quest’ultima ipotesi enucleata dalla giurisprudenza di Cassazione non ricorre nel caso che occupa in cui non v’è una catena di cessioni (in cui cioè l’ultimo cessionario, previa emissione di fattura da parte del cedente, cede a sua volta, sotto forma di servizio, l’energia ad un altro soggetto) ma una cessione diretta tra l’esercente l’officina di produzione ed una pluralità di consumatori finali.
Alla vicenda in esame si attagliano piuttosto i precedenti invocati dalla difesa erariale che si inseriscono in un consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione:
- “È consumatore finale di energia elettrica chi la consuma (trasformandola in illuminazione o calore o simili). È rivenditore chi la rivende. La circostanza che la rivendita di energia elettrica sia una componente di una prestazione complessa, che comprende vari servizi, non altera lo status di fornitore della società che effettua la prestazione di servizi, salvo che il prodotto, prima della fornitura, sia stato assoggettato a trasformazione” (Cass civ., sez. trib., 30 luglio 2014, n. 17292);
- “in tema di accise sul consumo di energia elettrica ed addizionale provinciale, l'art. 53, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo applicabile «ratione temporis», ha ad oggetto una fattispecie di intermediazione nello scambio oneroso dell'energia elettrica, senza che rilevi, ai fini tributari, lo specifico schema negoziale utilizzato od incida l'eventuale contestuale cessione di altre utilità, sicché, qualora nel medesimo sito industriale insista una pluralità di aziende alimentate con contratto onnicomprensivo (contratto di «service», con messa a disposizione di locali, servizi vari, noleggio di beni ed utenze, tra cui l'energia elettrica), il prestatore del servizio, ancorché sprovvisto di licenza, va qualificato come soggetto passivo dell'imposta e l'esenzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. o bis, del d.lgs. cit. (poi sostituito dall'art. 52, comma 3, lett. f) del medesimo d.lgs.), va computata in capo a ciascun soggetto separatamente” (Cass. civ., sez. trib., 20 settembre 2017, n. 21821 – ripresa da Cass. civ., sez. trib., 30 settembre 2019, n. 24277).
3.4 Non sussistono, poi, nel caso di specie, neppure le condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 53 comma 1 del T.U.A.. E ciò perché quella gestita da TS non costituisce, all’evidenza, un’officina di produzione di “energia elettrica utilizzata per uso proprio”. L’uso proprio coincide, infatti, con l’autoconsumo e non con la cessione anche solo parziale a terzi dell’energia. Tanto è desumibile dal confronto dell’art. 53 T.U.A. con l’art. 54 T.U.A. che si riferisce alle “officine di acquisto”, che sono definite come le “officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio”, nozione più estesa che menziona espressamente la rivendita. Del resto la ratio del procedimento abilitativo semplificato a licenza (e del connesso regime fiscale) risiede nel favor ordinamentale verso forme di organizzazione di impresa improntate all’autonomia energetica e che non richiedono di rivolgersi al mercato (o di farlo solo in parte) per soddisfare il proprio fabbisogno produttivo e non rispetto a forme di cessione surrettizia (anche parziale) dell’energia prodotta.
In tale prospettiva risulta, peraltro, irrilevante la circostanza che la società appellante sia già da sola in grado di assorbire ben oltre il 70% dell’energia prodotta dal proprio impianto, in conformità alla nozione di “autoproduttore” di energia elettrica ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999 (nozione, quest’ultima, a carattere settoriale e a cui è legato uno specifico regime giuridico, che non è tuttavia sovrapponibile a quella di “uso proprio”).
Parimenti irrilevante ai fini di causa è la vigente regolazione di A.R.E.R.A. e, in particolare, la definizione di “unità di consumo” (articolo 1, comma 1, lettera pp) dell’Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel – TISSPC, così come la circostanza che TS oltre ad essere proprietaria unica dell’immobile sia anche titolare del POD n. IT001E00093070 e del relativo contratto di fornitura dell’energia elettrica che alimenta tutti i locali dello stesso ben potendo tale assetto essere variato.
Infine, a nulla vale obiettare che nelle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale di energia elettrica per l’anno d’imposta 2021” e nella Circolare 12/D del 25 luglio 2014 l’Agenzia ha chiarito che le officine elettriche sono sempre soggette a licenza di esercizio anche quando producono (o acquistano) l’energia per rivenderla a terzi. Ciò è, infatti, vero solo nella misura in cui esse siano comunque riconducibili alla lett. a) del comma 1 dell’art. 53 del T.U.A. ( quod non est nel caso di specie per quanto detto supra ) e, quindi, provvedano a fatturare ai consumatori finali l’effettivo consumo calcolato attraverso un apposito sistema di conteggio.
4. Occorre, dunque, procedere con lo scrutinio dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. da TS.
Con il primo dei motivi riproposti (corrispondente al secondo motivo del ricorso di primo grado) si deduce che, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi che TS non può considerarsi il “consumatore finale” della energia auto-prodotta – in quanto la cessione di energia ai soggetti presenti nel sito di Grandate non è riconducibile all’uso proprio – ma avviene “a scopo commerciale”, nondimeno il titolo abilitativo richiesto per l’esercizio dell’impianto sarebbe stato comunque la “licenza di esercizio” e non l’autorizzazione, con conseguente illegittimità del diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane.
Ciò in quanto:
- lo speciale procedimento previsto dal comma 7 dell’art. 53 del T.U.A. – alternativo al regime autorizzatorio – assumerebbe come presupposto unicamente la circostanza che il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa (ovvero i soggetti indicati ai commi 1 e 2 del medesimo art. 53) eserciti una “officina di energia elettrica”, essendo del tutto irrilevante che l’esercizio dell’impianto avvenga ad uso proprio ovvero a scopo commerciale;
- tale conclusione sarebbe desumibile dalle disposizioni del T.U.A. e, in particolare, dall’art. 54 T.U.A. il quale equipara le officine di produzione alle “officine di acquisto”, che sono definite come le “officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio”; inoltre, per quanto attiene alle officine di produzione, l’art. 63, comma 3, del T.U.A. distingue l’uso proprio dall’uso commerciale solo ai fini della quantificazione del c.d. “diritto annuale”, fermo restando che entrambe le attività sono soggette a licenza di esercizio (recita la disposizione in commento che “nel settore dell’imposta di consumo sull’energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro”);
- la stessa Agenzia delle Dogane odierna appellante in molteplici documenti di prassi avrebbe affermato che le officine elettriche sono sempre soggette a licenza di esercizio, anche quando producono (o acquistano) l’energia per rivenderla a terzi. (così le “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale di energia elettrica per l’anno d’imposta 2021”, in cui si precisa che le “Officine di produzione e Officine di acquisto per rivendita” sono “soggetti obbligati tramite licenza” e che, in particolare, ciò “vale anche per l’esercente un’officina di produzione di energia elettrica che alimenta direttamente, per il tramite di una propria rete di distribuzione, le utenze dei consumatori finali allacciati. Per tali situazioni, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di produzione per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione. Nei casi di coesistente attività di distribuzione di energia elettrica per conto di altri venditori, devo essere riportati anche i dati relativi all’energia elettrica ricevuta e distribuita per conto terzi” nonché la Circolare 12/D del 25 luglio 2014, in cui l’Agenzia ha chiarito che “nel caso in cui il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) sia diverso dal consumatore finale, si osserva, in primo luogo, che le disposizioni tributarie sopra analizzate non consentono di poter applicare l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lettera b), del TUA sull’elettricità prodotta e consumata nel sito, in quanto: 1) il consumatore finale non è l’esercente l’officina di produzione di energia elettrica utilizzata per il proprio approvvigionamento e non può essere considerato autoproduttore; 2) il produttore fornisce l’energia elettrica ad un consumatore finale e non può essere considerato un autoproduttore, bensì esercente officina di produzione di energia elettrica a scopo commerciale; è un soggetto obbligato ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a), che deve denunciare la propria attività, soggetta alla licenza di esercizio in luogo dell’autorizzazione, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo”);
- le modalità di utilizzo dell’energia elettrica prodotta da TS nel sito di Grandate risulterebbero del tutto inconferenti rispetto ai presupposti per il rilascio del titolo;
- il rilascio del titolo sarebbe subordinato unicamente alla “verifica degli impianti”, senza che rilevi in alcun modo l’indagine circa il “consumo” dell’energia elettrica prodotta (ovvero se utilizzata esclusivamente da TS, oppure assorbita anche da altri soggetti tramite l’unico POD installato nel sito di produzione); la verifica del consumo atterrebbe, infatti, ad una fase successiva e riguarda segnatamente: a) per le officine di produzione, la commisurazione del c.d. “diritto annuale”, come previsto dal citato art. 63, comma 3, del TUA; b) sempre per le officine di produzione, l’applicazione della accisa agevolata: infatti, l’art. 21, comma 9-bis, del T.U.A. stabilisce che “in caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento”»; c) per tutte le tipologie di “officine elettriche” (sia di produzione, sia di acquisto), ai fini del calcolo dell’accisa, in quanto le modalità di utilizzo dell’energia e le relative quantità devono risultare dalla dichiarazione annuale di cui all’art. 53, comma 8, T.U.A..
4.1 Con il secondo dei motivi riproposti (corrispondente al terzo motivo del ricorso di primo grado) si deduce che il provvedimento di rigetto gravato in prime cure sarebbe comunque illegittimo per irragionevolezza sotto plurimi profili.
Anzitutto, si deduce che la pretesa creazione di un punto di fornitura (POD), con annesso gruppo di misura, per ciascuna ragione sociale presente nel sito di Grandate, oltre a porsi in contrasto con la disciplina regolatoria applicabile di A.R.E.R.A., avrebbe comportato (e comporterebbe) rilevanti difficoltà tecniche ed insostenibili esborsi economici sproporzionati rispetto al valore delle accise da corrispondere. Ciò in quanto la conformazione attuale dell’impianto di distribuzione dell’energia elettrica e termica del sito in oggetto non permetterebbe la separazione dei circuiti di alimentazione a meno di una sostanziale e profonda ristrutturazione dell’impianto stesso, che comporterebbe un ingentissimo esborso economico per la separazione termica delle utenze legato alla creazione di nuove linee elettriche e nuove unità di trattamento aria (UTA) indipendenti per ciascun soggetto giuridico (stimato tra € 2.500.000 - € 3.500.00 per la separazione elettrica delle utenze; € 1.500.000 - € 2.500.000). Inoltre, la creazione di una pluralità di POD avrebbe richiesto, per l’entità della ristrutturazione da intraprendere, un notevole lasso di tempo; il che avrebbe determinato un notevole ritardo nell’entrata in esercizio dell’impianto di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), rischiando di pregiudicare l’ottenimento dei relativi incentivi (certificati bianchi - TEE) soggetti a termini decadenziali.
Irragionevole sarebbe anche la soluzione proposta dall’Agenzia di installare distinti contatori in sottomisura. Tale soluzione porterebbe ad una irragionevole rigidità gestionale degli spazi che vincolerebbe, ora e in futuro, l’utilizzo degli spazi sicché TS, qualora volesse concedere in locazione ad altri ulteriori spazi oppure concederne di ulteriori agli odierni conduttori, si troverebbe nell’impossibilità di farlo, se non a costo di dover sopportare ulteriori ingenti spese.
In ultimo, si deduce che la proposta di convenzione avanzata da TS in corso di procedimento (che prevedeva una ripartizione dei consumi complessivi e di conseguenza della relativa accisa dovuta, proporzionale alle potenze impegnate ed alla stima dei kWh consumati dai singoli soggetti giuridici) sarebbe stata idonea a tutelare gli interessi dell’Erario consentendo di imputare la corretta accisa come se disponesse di un punto di consumo a sé stante ma non sarebbe stata per niente presa in considerazione dall’amministrazione. L’Agenzia si è limitata a precisare che una soluzione del tipo di quella proposta da TS sarebbe ammissibile “in casi residuali (impossibilità tecnica di discriminare i consumi in base a gruppi di misura e solo in presenza di utilizzi da parte dei soggetti terzi molto inferiori al limite di 200.000 kWh/mese)”.
5. I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non colgono nel segno.
Quanto al primo va, anzitutto, ribadito che la licenza ex comma 7 dell’art. 53 T.U.A. nella versione ratione temporis applicabile può essere rilasciata oltre che nel caso di “produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio” (art. 53, comma 1 lett. b) del T.U.A.) anche a fronte della cessione a terzi di parte dell’energia (art. 53, comma 1 lett. a) del T.U.A.) purché, in questa seconda ipotesi, sia oggetto di fatturazione.
Detta operazione di “fatturazione” richiede, tuttavia, necessariamente la predisposizione di accessi separati che consentano il rilievo degli effettivi consumi dei singoli cessionari da indicare nella dichiarazione di consumo annuale (così il comma 8 dell’art. 53 T.U.A.).
Ne consegue che l’amministrazione ha legittimamente respinto l’istanza rilevando, in sede di verifica dell’idoneità dell’impianto, il mancato rispetto di tale fondamentale accorgimento.
5.1 Quanto al secondo dei motivi riproposti, il Collegio è dell’avviso che il diniego opposto dall’amministrazione non contrasti con il canone della ragionevolezza in ragione di ciò che si appena osservato in ordine alla necessità di separare i consumi dei diversi soggetti giuridici cessionari al fine di impedire, nell’interesse dell’Erario, la fruizione impropria delle agevolazioni per il superamento dei previsti scaglioni di consumo.
Non può, del resto, obliterarsi che l’Agenzia, in un’ottica di collaborazione con l’istante, ha suggerito già in sede procedimentale l’installazione distinti contatori in sottomisura. Quest’ultima soluzione è stata, peraltro, rifiutata da TS adducendo difficoltà e rigidità organizzative che in realtà sembrano contenute (come il vincolo che ne deriverebbe in punto di utilizzo degli spazi) e, comunque, tali da non determinare un ingiustificato sacrificio della sua posizione giuridica.
Non pare, per contro, praticabile la soluzione alternativa prospettata dalla difesa di TS a mezzo di memoria procedimentale del 20 settembre 2022 ( id est una ripartizione dei consumi complessivi, sommando la produzione e l’acquisto dalla rete, proporzionale alle potenze impegnate ed alla stima dei KWh consumati dai singoli conduttori). Essa si fonda, infatti, su un meccanismo di stima presuntiva dei consumi elettrici riferiti a ciascuna utenza permettendo, quindi, di ricostruire solo l’ipotetico consumo dei singoli cessionari (e non quello reale) e che, come ragionevolmente ritenuto dall’Agenzia, allontanandosi dal principio di effettività contributiva, sarebbe ammissibile solo in ipotesi-limite in cui non sia rinvenibile un’alternativa tecnica fattibile nel caso concreto (quale, invece, appare per quanto detto, nel caso di specie, la soluzione intermedia proposta dall’Agenzia).
A nulla rileva, infine, che nella propria memoria procedimentale TS abbia fornito una stima dettagliata dei consumi e delle accise per ciascun soggetto giuridico da cui emerge, con riguardo ai consumi storici 2021, che ciascun soggetto giuridico presente nel sito risarebbe rimasto sistematicamente al di sotto della soglia dei 200.000 kWh/mese con conseguente applicazione della massima accisa prevista (ovvero 0,0125 €/kWh) e massimizzazione del gettito erariale. Ciò in quanto si tratta pur sempre di stime (che ben possono essere smentite in concreto) e ormai nemmeno più attuali.
6. Per le ragioni esposte, l’appello è fondato e va accolto.
Per l’effetto, respinti i motivi riproposti da parte appellata, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
7. Sussistono nondimeno, anche in ragione della novità e complessità delle questioni poste, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinti i motivi riproposti da parte appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER De CE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
OV ON, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ON | ER De CE |
IL SEGRETARIO