Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
7905 / 2022 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 77990055 //22002222 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROTA Parte_1 C.F._1
VERONICA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PESENTI LIVIO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 10.10.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 14
Con ricorso debitamente notificato, la ricorrente conveniva avanti a questo Parte_1
Tribunale il marito al fine di ottenere la declaratoria di separazione giudiziale.
In fatto riferiva di essersi unita in matrimonio con il resistente in data 6 agosto 2009, con rito musulmano, a Dahra, in Ghana con il marito, connazionale, ma anche cittadino italiano essendo residente in Italia da più di 10 anni. Preliminarmente si soffermava sulla giurisdizione del giudice adito sulla domanda facendo in tal senso riferimento all'articolo
3 del Regolamento Ue 1111/2019 che riconosce la giurisdizione a decidere delle questioni inerenti la separazione all'autorità dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, sottolineando come la residenza risalisse al lontano 2013, applicandosi i regolamenti europei anche agli extra comunitari;
anche per quanto riguardava la Legge applicabile, richiamava l'articolo 8, lettera a, del regolamento
1259/2010, che prevedeva la disciplina di divorzio e di separazione dello Stato in cui è sita l'autorità giurisdizionale dove le parti hanno la residenza, non senza sottolineare che il marito possedeva la cittadinanza italiana e come la mancata trascrizione del matrimonio nell'ambito dei registri dello Stato civile non poteva considerarsi ostacolo alla possibilità di ottenere la separazione stessa. Nel merito assumeva che nel 2013 ella lo aveva raggiunto in Italia e che da allora la famiglia ivi risiedeva, che dall'unione erano nati i figli il 25 dicembre 2013 e il 16 ottobre 2015, entrambi ancora Persona_1 Per_2
minori. Riferiva così che dalla nascita del primo figlio il marito aveva iniziato a disinteressarsi sia di lei che della prole adottando dei comportamenti di indifferenza e distacco e, pur avendo egli uno stipendio e un'occupazione stabile, non contribuiva per nulla al mantenimento della famiglia così che, non riuscendo ad ottenere dal marito il minimo indispensabile per sopravvivere e per poter far fronte alle esigenze quotidiane, doveva rivolgersi non solo a parenti e ad amici, ma anche agli enti caritatevoli. Asseriva di non lavorare se non in modo molto saltuario, ciò a differenza del marito che lavorava con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Mercegaglia Carbon Steel con uno pagina 2 di 14 stipendio mensile di € 1.600,00. Evidenziava che nel 2016 il marito aveva abbandonato la famiglia dopo la nascita della secondogenita per andare a trovare il fratello in Germania ove si era fermato per ben tre mesi senza né avvertire la famiglia né mandare aiuti o pensare al mantenimento della prole, successivamente e inaspettatamente rientrando in
Italia e cercando di tornare presso di loro, per lasciarli ancora nel 2018 andando in VE
e successivamente in Ghana. In contemporanea a detto abbandono interveniva anche lo sfratto dell'appartamento dove la famiglia viveva e riferiva che solo grazie all'interessamento del Comune di Palazzago lei ed i minori avevano avuto, in concessione gratuita, un piccolo appartamento ove si era così stabilita unitamente ai figli , senza mai sapere ove fosse il marito che non aveva alcun contatto con né con lei né con la prole. Da tale assoluto disinteresse, sia affettivo che economico, faceva dipendere la richiesta dell'affido super esclusivo dei due figli richiedendo un assegno di mantenimento degli stessi di € 350,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale di prima comparizione il resistente, senza legale, si presentava personalmente e, interrogato, assumeva di essere in giro per l'Italia, di non avere abitazione ma di dormire in macchina, cercando di lavoro su Internet e avendo comunque lavorato negli anni per pochi giorni soltanto.
Con ordinanza il Presidente delegato, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via super esclusiva ai figli alla madre, disciplinava il diritto di visita del padre che avrebbe dovuto essere o alla presenza della madre o di un terzo di comune fiducia, poneva a carico del padre l'obbligo di versare un importo complessivo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente presentava reclamo alla Corte d'Appello che lo rigettava, rinviando al
Tribunale la disciplina delle spese
Si costituiva quindi formalmente per la prima udienza di merito il resistente, il quale assumeva che nel 2016 egli si era dimesso dall'azienda RC Carbon Steel e che pagina 3 di 14 proprio per cercare lavoro si era recato dapprima in Germania e quindi in VE , che la permanenza all'estero era stata anche collegata alla problematica della pandemia del
COVID, dicendo altresì che era stato in qualche misura tranquillizzato relativamente allo sfratto della casa coniugale in quanto riteneva che il Comune di Palazzago avrebbe concesso in via gratuita un'altra abitazione alla famiglia o comunque avrebbe dovuto aiutare la propria famiglia. Dopo aver asserito di aver vissuto dopo il 2020 praticamente in macchina, concludeva chiedendo l'affido condiviso dei due minori , un diritto di visita libero che lui stesso ipotizzava, con l'obbligo di versare, per il mantenimento della prole, un contributo totale di € 100,00 (€ 50,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa si istruiva con l'espletamento dell'interrogatorio formale della ricorrente e l'escussione di n. 3 testi, quindi , su richiesta dei procuratori, veniva rinviata per la precisazione della conclusioni all'udienza cartolare del 10.10.24, al cui esito venivano concessi i termini ex art. 190 cpc.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Nel merito occorre valutare ogni ulteriore aspetto oltre alla pronuncia di stato.
- Sull'affido della prole
Le parti hanno due figli minori , nato il [...] a [...], e , nata Per_1 Per_3
il 16.10.2015 a Bergamo. La ricorrente ha insistito per ottenere l'affido super-esclusivo di essi a fronte della richiesta di affido condiviso del padre.
Questo Collegio ritiene di dover confermare l'affido super-esclusivo disposto con l'ordinanza presidenziale del 7.6.23, confermata anche dopo il reclamo alla CdA di
Brescia, ritenendo effettivamente detta forma qualle maggiormente tutelante per i due figli della coppia.
pagina 4 di 14 Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i pagina 5 di 14 parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova di un mancato versamento del mantenimento ordinario protratto fin dal 2016 , ma ancor più, un abbandono anche affettivo che anche durante l'iter processuale è perdurato e ciò, per la gravità oggettiva, appare essere un'evidenza sufficiente a giustificare la pronuncia di un affido cd super-esclusivo.
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse dei figli minori, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo come sopra indicato, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della pagina 6 di 14 responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.), sebbene, in tale caso appare molto inverosimile, per la condotta del padre, che questi voglia porre in essere neppure tale controllo.
Al versamento di importi di entità minima, € 20,00 o 10,00 a mesi alterni, si aggiunga che anche la presenza affettiva, anche solo in termini di cura per la salute e la crescita dei due bambini appare del tutto assente valendo in tal senso ricordare come ciò non possa giustificarsi con una pretesa povertà di tipo economico. In altri termini se da un lato l'abbandono dell'intera famiglia di fatto sfrattata per morosità dalla casa nel 2018 era già una valida ragione per stigmatizzare il comportamento del resistente (“Ho telefonato a mia moglie nel 2018, lei ora non risponde. A volte sono andato a suonare il campanello e ho visto mia moglie e i miei figli. L' ultima volta che ho versato dei soldi per i miei figli
è stato nel mese di marzo 2023 € 20,00 o 10 00. Secondo me il Comune mi aveva detto che ci avrebbe pensato a moglie e figli e alla e alla domanda se io potevo versare dei soldi mi ha detto di no.. Non ho il reddito di cittadinanza . Riesco a versare, pur essendo disoccupato, una somma di € 100,00 totali” dal verbale di comparizione presidenziale del
18.5.2023), si aggiunge che nonostante l'impegno di versare almeno 100,00 euro totali per il contributo al mantenimento dei due minori nulla ha versato in tale mesi se non ancora importi di 20,00 o 10,00 euro, ho visto i figli forse in tutto 9 volte in tutto e per pochi minuti e, da ultimo, secondo quanto riferito dal procuratore di parte ricorrente ha da novembre 2024 richiesto di ottenere in via integrale l'AU (??)
I due figli minori vengono affidati così ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione pagina 7 di 14 delle questioni fondamentali dei medesimi (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
Viene riconosciuto l'uso esclusivo dell'appartamento del Comune alla madre con la quale vengono collocati i due minori.
- Sul diritto di visita
Si ritiene equo mantenere, per quel che concerne il diritto di visita del padre, quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale e cioè riconoscendo al padre la possibilità di vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con la madre e alla sua presenza o alla presenza di un terzo di comune fiducia.
Non vi sono infatti motivi di particolari comportamenti pregiudizievoli del padre nei confronti dei due figli tali da giustificare l'intervento dei SS o la presenza di un operatore
- Sull'assegno di mantenimento
A fronte della richiesta di € 150,00 a figlio, così come riconosciuto con l'ordinanza presidenziale, da parte della ricorrente vi è la richiesta di versare il minor importo di €
100,00 complessivo da parte del resistente (€ 50,00 a figlio).
E' pacifico che nel 2016 il resistente aveva un buon lavoro che gli garantiva un reddito di
€ 1600,00 mensile e che dallo stesso egli si sia licenziato, andando poi per un lungo periodo all'estero alla ricerca di lavoro;
in base alle dichiarazioni del medesimo resistente oggi non ha ancora un lavoro e neppure una casa ove vivere. Dalle allegazioni della ricorrente ha chiesto l'integrale versamento dell'AU. Non risultano incapacità lavorative o patologie del padre che in qualche misura limitino la capacità di trovare adeguata posizione lavorativa (peraltro già esistente fino al licenziamento)
In assenza, tuttavia, di documentazione finanziaria o economica del resistente, non risultando alcun reddito, guadagno o addirittura lavoro del resistente, non può allora che riconoscersi un importo che è ben al di sotto di quello minimo di sopravvivenza di prassi riconosciuto da questo Tribunale (pari ad € 250,00 a figlio) e quindi si pone a carico del padre l'onere del versamento di un importo di € 150,00 a figlio cui deve essere aggiunto pagina 8 di 14 il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale , come inserito specificatamente in dispositivo.
- Sulle spese di lite
Le parti sono entrambe beneficiarie del Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 147/22 (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa).
L'ammissione al gratuito patrocinio non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa.
Invero, "gli onorari e le spese", di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.
Tanto è stato precisato con la sentenza del 19/06/2012 n. 10053 ove sono stati chiariti i limiti dell'intervento dello Stato a tutela della parte che, in virtù delle precarie condizioni economiche, sia ammessa al gratuito patrocinio al fine di garantire alla stessa il diritto primario previsto dall'art.24 Cost.
La circostanza poi, che la concessione del beneficio risulti condizionata alla preventiva valutazione della "non manifesta infondatezza" delle ragioni della parte istante, convalida il convincimento che l'obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti di terzi, quale la parte vittoriosa, nei cui confronti l'assistito dal beneficio risulti soccombente con condanna al pagamento delle spese processuali.
D'altro canto, estendere la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002 alla quantificazione delle somme dovute dal soccombente allo Stato finirebbe per avvantaggiare – in maniera qui sì ingiustificata – il soccombente medesimo, “per il solo fatto, del tutto casuale, che la controparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato” (v. Cass., sez. VI, 3.5.2019,
n. 11590): e ciò “con evidente violazione del principio di uguaglianza” rispetto a quanti pagina 9 di 14 dovessero invece risultare soccombenti nei confronti di soggetti non ammessi a tale beneficio.
Ritiene questa Sezione di doversi conformare all'orientamento appena illustrato, che risulta ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 19.1.2021,
n. 777).
Nel momento in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio perde il giudizio possono verificarsi due ipotesi: se non c'è condanna alle spese, non deve sostenere spese poiché il suo avvocato viene pagato dallo Stato;
viceversa, se c'è condanna alle spese la parte ammessa al gratuito dovrà pagarle e, quindi, corrispondere l'importo stabilito dalla sentenza in favore della controparte (o del suo avvocato).
Di recente, per la Cassazione Civile 13/11/2020, n. 25653: “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.” In conferma di Cass. n. 8388 del 31/03/2017, Cass. civ.
n. 10053 del 19/06/2012 e Tribunale di Pesaro Sez. I, Sent., 05/03/2016.
Il resistente, prevalentemente soccombente, è pertanto personalmente condannato alla rifusione delle spese a favore dell'Erario, ivi comprese quelle relative alla fase di reclamo dell'ordinanza presidenziale la cui liquidazione la Corte d'Appello di Brescia ha lasciato al Tribunale .
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]
[...]
- Affida i due figli minori e in via esclusiva alla Persona_4 Persona_5
madre, la quale avrà altresì l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di pagina 10 di 14 maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione (in termini di autorizzazioni, iscrizioni e richieste alla scuola), all'educazione e alla salute e ai rapporti con la PA, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Viene riconosciuto l'uso esclusivo dell'appartamento del Comune attualmente occupato alla madre con la quale vengono collocati i due minori
- il padre ha il diritto di vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con la madre e alla sua presenza o alla presenza di un terzo di comune fiducia.
- il padre dovrà versare alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli l'importo totale di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
pagina 11 di 14 o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 12 di 14 - a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
o Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
o Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la pagina 13 di 14 documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Il resistente viene personalmente condannato alla rifusione delle spese di lite che si liquano come segue: per il reclamo avanti alla Corte di Appello in € 2007,00 per compenso professionale, per la presente causa in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 6.3.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 14 di 14