TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1753/2019
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SANTO M. SERVIDIO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Via F. Sciacca n. 30, Corigliano Rossano (CS), giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1
ALESSANDRA GUZZO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Valarioti n. 4, S. Stefano di Rogliano (CS), giusta procura allegata alla memoria difensiva
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Avv.to GILDA AVENA, CP_2 giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari (CS), presso gli uffici dell' CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 15/05/2019, Parte_1
ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione a intimazione di
[...] CP_1 CP_2 pagamento n. 034201990023949000 notificata in data 11/04/2019, per la somma complessiva di euro 3.716,64, di cui agli avvisi di addebito n. 33420112000530048000 e 33420170003472101000. Ha specificato che il primo avviso di addebito è stato già opposto e sospeso in precedente giudizio pendente davanti al Tribunale, RG n. 1720/2018. Dedotta la prescrizione dei crediti contributivi, nonché la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, con sospensione, oltre alla restituzione delle somme eventualmente recuperate e alla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Spese vinte.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE La proposta opposizione deve essere respinta, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. In ordine alla dedotta carenza di motivazione, vizio formale dell'intimazione di pagamento, la domanda, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. (l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 11/04/2019, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, mentre il ricorso è stato depositato il 15/05/2019).
II. Nel merito, per quanto attiene all'avviso di addebito n. 33420112000530048000, trattandosi della medesima res controversa già oggetto di accertamento in altro giudizio precedentemente instaurato, per evitare un contrasto tra giudicati, in virtù del principio del ne bis in idem (posto dall'art. 39 c.p.c., che è norma di ordine pubblico processuale, la quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda, cfr. ex multis Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 7813 del 03/04/2014), la domanda va dichiarata inammissibile.
III. Per quanto attiene invece all'avviso di addebito n. 33420170003472101000, preliminarmente occorre rilevare che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. Tuttavia, è in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella (o avviso di addebito), censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si specifica che in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995). Ciò posto, in relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito in questione non è maturata alcuna prescrizione. Infatti, nella documentazione di è presente la prova della notifica dell'avviso di addebito nel CP_2
2017 e, non avendo il ricorrente contestato il ruolo nel termine perentorio di quaranta giorni dalla documentata notifica, la dedotta prescrizione relativa al periodo precedente non può essere esaminata nel presente giudizio. Con riferimento al periodo successivo, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 11/04/2019, per cui essendo intervenuta nel quinquennio alcuna prescrizione è maturata, con conseguente rigetto della relativa domanda.
IV. Va infine rigettata sia la domanda volta alla restituzione di eventuali somme recuperate, in conseguenza di quanto precede, sia l'articolata domanda risarcitoria, interamente generica.
*** Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni sottese al giudizio.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile la domanda con riferimento all'avviso di addebito n. 33420112000530048000.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SANTO M. SERVIDIO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Via F. Sciacca n. 30, Corigliano Rossano (CS), giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1
ALESSANDRA GUZZO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Valarioti n. 4, S. Stefano di Rogliano (CS), giusta procura allegata alla memoria difensiva
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Avv.to GILDA AVENA, CP_2 giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari (CS), presso gli uffici dell' CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 15/05/2019, Parte_1
ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione a intimazione di
[...] CP_1 CP_2 pagamento n. 034201990023949000 notificata in data 11/04/2019, per la somma complessiva di euro 3.716,64, di cui agli avvisi di addebito n. 33420112000530048000 e 33420170003472101000. Ha specificato che il primo avviso di addebito è stato già opposto e sospeso in precedente giudizio pendente davanti al Tribunale, RG n. 1720/2018. Dedotta la prescrizione dei crediti contributivi, nonché la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, con sospensione, oltre alla restituzione delle somme eventualmente recuperate e alla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Spese vinte.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE La proposta opposizione deve essere respinta, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. In ordine alla dedotta carenza di motivazione, vizio formale dell'intimazione di pagamento, la domanda, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. (l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 11/04/2019, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, mentre il ricorso è stato depositato il 15/05/2019).
II. Nel merito, per quanto attiene all'avviso di addebito n. 33420112000530048000, trattandosi della medesima res controversa già oggetto di accertamento in altro giudizio precedentemente instaurato, per evitare un contrasto tra giudicati, in virtù del principio del ne bis in idem (posto dall'art. 39 c.p.c., che è norma di ordine pubblico processuale, la quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda, cfr. ex multis Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 7813 del 03/04/2014), la domanda va dichiarata inammissibile.
III. Per quanto attiene invece all'avviso di addebito n. 33420170003472101000, preliminarmente occorre rilevare che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. Tuttavia, è in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella (o avviso di addebito), censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si specifica che in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995). Ciò posto, in relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito in questione non è maturata alcuna prescrizione. Infatti, nella documentazione di è presente la prova della notifica dell'avviso di addebito nel CP_2
2017 e, non avendo il ricorrente contestato il ruolo nel termine perentorio di quaranta giorni dalla documentata notifica, la dedotta prescrizione relativa al periodo precedente non può essere esaminata nel presente giudizio. Con riferimento al periodo successivo, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 11/04/2019, per cui essendo intervenuta nel quinquennio alcuna prescrizione è maturata, con conseguente rigetto della relativa domanda.
IV. Va infine rigettata sia la domanda volta alla restituzione di eventuali somme recuperate, in conseguenza di quanto precede, sia l'articolata domanda risarcitoria, interamente generica.
*** Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni sottese al giudizio.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile la domanda con riferimento all'avviso di addebito n. 33420112000530048000.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli