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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8789 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 27.11.2025 trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 15419/ 2024 + 15420/2024 R.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Carlo Parte_1 Parte_2
Napolitano, in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo ed Anna Rega in virtù di procura in atti
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 2.07.2024 e successivamente riuniti, e Parte_1
premettevano: di essere dipendenti dell' e di lavorare Parte_2 Controparte_2 presso l' UOC Cardiologia Vanvitelli del con l'inquadramento e le mansioni CP_3 analiticamente indicate in ricorso;
di aver prestato attività lavorativa negli anni dal 2019 al 2022 nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nei ricorsi, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario festivo in dette occasioni.
Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, chiedevano accertarsi che nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso avevano prestato lavoro per il numero di ore rispettivamente indicate negli atti introduttivi, e dichiararsi il proprio diritto, ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma
6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannarsi la
[...]
al pagamento della complessiva somma di euro 3655,79 in favore di Controparte_4 Pt_2
e di euro 1765,51 in favore di , come da conteggi allegati in ricorso,
[...] Parte_1 ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva in giudizio la eccependo la Controparte_2 nullità del ricorso nonché la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati. Nel merito contestava la fondatezza della domanda per le motivazioni diffusamente illustrate in memoria . Deduceva, tuttavia, che ad ottobre del 2024 l'Azienda ospedaliera aveva provveduto al pagamento del compenso per le giornate festive infrasettimanali prestati dai ricorrenti negli anni dal 2019 al 2022 liquidando in favore di la somma di euro 1376,86 e di la somma di euro 2729,04. Parte_1 Pt_2
Il Gl, rilevato che tale importo non coincideva con quello richiesto in ricorso invitava le parti a dedurre su tale discrasia e sulla natura satisfattiva di tale pagamento in misura ridotta.
All'udienza del 27.11.2025 trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. sulle note redatte dalle parti e stante la natura documentale della controversia, il GL decideva la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere.
È noto che la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza
Nel caso in esame , la materia del contendere è solo parzialmente cessata in quanto l' CP_4
nel costituirsi in giudizio ha depositato la busta paga di ottobre del 2024 e la nota a firma
[...] del Direttore GRU del 7.2.2025 documentando l'avvenuto pagamento in favore del Parte_1 della somma di euro 1376,86 a titolo di straordinario per giornate festive infrasettimanali svolte negli anni dal 2019 al 2022 ed in favore di la somma di euro 2729,04. Pt_2
I ricorrenti hanno, tuttavia, eccepito che tale pagamento non è satisfattivo, rivendicando, dunque, il il pagamento della residua somma di euro 388,65 ed il il pagamento della somma Parte_1 Pt_2 di euro 926,75, corrispondente alla differenza tra quanto richiesto in ricorso sulla scorta dei conteggi ivi allegati e quanto corrisposto dalla parte resistente con il cedolino paga di ottobre del 2024.
Orbene, è infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, si rileva che, a mente dell'art.9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co. 6,C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo alla sua tempistica -di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quelloordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dalla Azienda convenuta. E, invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenzepregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione atteso che i ricorrenti hanno interrotto il termine quinquennale di prescrizione mediante lettera di messa in mora consegnata alla parte resistente in data 4 giugno 2024 ) ed in data 14.06.203 ( ed i crediti rivendicati attengono Pt_2 Parte_1 agli anni dal 2019 al 2022 ( per il ) e dal 2020 al 2022 per il Pt_2 Parte_1
Quanto alla fondatezza del diritto rivendicato si osserva che l'espletamento di attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999 rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL
7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”.
Va sottolineato, in primo luogo, che, sotto il profilo letterale, l'art 9 citato fa riferimento, in via generale, all' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. L'inapplicabilità dell'art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall' inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44. In verità, la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dell' 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell' art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista.
In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo.
Non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità (con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale) proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la predetta norma pattizia e l' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999.
Fattispecie analoga è stata decisa nel senso sopra indicato dall'ordinanza n. 1505/21 della Suprema
Corte sezione lavoro, che cassando una sentenza emessa proprio dalla Corte di appello di Napoli sezione lavoro, ha invece stabilito il cumulo tra le due indennità rinviando alla Corte Di Appello di
Napoli stabilendo il seguente principio di diritto: "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
Tale orientamento è stato confermato anche dalle successive ordinanze della Cassazione sez. lavoro n. 33126/20, n. 2066/22 e n. 20743/ 2023, oltre che dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza
443/2023.
Infine, nel caso in esame, la fondatezza del diritto rivendicato è altresì comprovata dall'avvenuto pagamento spontaneo- sebbene parziale- da parte della resistente del compenso per lavoro straordinario festivo negli anni rivendicati (oltre che negli anni 2023 e 2024) e, dunque, dall'avvenuta applicazione da parte dell'azienda ospedaliera resistente dell'art. 9 dell'Accordo Integrativo del
CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio
2016- 2018 al personale turnista, per i giorni festivi infrasettimanali in cui ha prestato attività lavorativa, in aggiunta all'indennità di turno prevista e disciplinata dall'art. 44 comma 3 e 12 del
CCNL di categoria.
I ricorrenti hanno provato documentalmente l'espletamento della prestazione lavorativa nelle giornate infrasettimanali festive indicate in ricorso mediante la produzione in giudizio dei cartellini marcatempo e l' in sede di memoria difensiva non ha contestato né il numero di CP_2 giorni festivi infrasettimanali né il corrispondete numero complessivo di ore lavorate riportate nella tabella in ricorso. Anzi ha espressamente riconosciuto nelle note di chiarimento depositate in data
18.09.2025 corretto il numero di giornate festive infrasettimanali lavorate conteggiate dai ricorrenti.
In ordine alla quantificazione, si osserva- da un lato- che i ricorrenti hanno utilizzato lo stesso criterio di calcolo adottato dall'Azienda ospedaliera nella liquidazione delle medesime competenze negli anni
2023 /2024, moltiplicando con riferimento alla posizione di l'importo orario di euro Parte_1
15,13 per le ore complessivamente lavorate nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai cartellini marcatempo e per la posizione di l'importo orario di 21.06 per le ore complessivamente Pt_2 lavorate nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai cartellini marcatempo. Sicchè tali conteggi appaiono corretti. Dall'altro lato, la parte resistente ha dedotto che la minor somma liquidata discende dallo scorporo delle ore o frazioni di ore di lavoro straordinario o di pronta disponibilità già pagate con quota oraria per il pari ad euro 16,01 e per il pari ad euro 19,92. Parte_1 Pt_2
Tuttavia, manca un riscontro documentale specifico a tale deduzione, in quanto dalle buste paga in atti, con riferimento alle giornate festive lavorate dai ricorrenti, non si rileva alcun pagamento a titolo di straordinario con le predette quote orarie.
Inoltre, sul punto, appare utile precisare che la corresponsione delle somme dovute a titolo di straordinario non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche – e soprattutto – per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario, trattandosi di causali di pagamento diverse tra loro. In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche a quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate.
Ne discende -alla luce di tutte le suesposte considerazioni- che la va condannata al CP_2 pagamento in favore del dell'ulteriore somma di euro 388,65 a titolo di compenso per Parte_1 lavoro festivo infrasettimanale svolto negli anni 2020- 2022, ed in favore di dell' Parte_2 ulteriore somma di euro 926,75 a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale svolto negli anni 2019- 2022, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti (cfr. Cass SU 14429/ 2017; cfr. Cass
20765/2018).
Le spese di lite, stante il parziale pagamento in corso di causa e la serialità del contezioso, sono compensate per metà con condanna della parte resistente al pagamento della misura residua liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al Dm 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere b) Condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di Controparte_5
della residua somma di € 388,65 per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 al pagamento in favore di della residua somma di € 926,75 per le causali di Parte_2 cui in motivazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare.
c) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento delle spese CP_2 di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 1270,00 oltre Iva e cpa e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli il 27.11.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola