Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10783/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, letti gli atti, decide la causa come da sentenza che segue.
N.R.G. 10783/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 10783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici
TRA
, Parte_1
(C.F. ), con sede in NAPOLI, al Piazzale Pesacane, in persona del legale P.IVA_1 rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , dalla quale è rappresentata e di- P.IVA_2
fesa ex lege, in virtù di conferimento patrocinio Prot. N. 7763 del 25/03/2022 allegato in atti;
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OPPONENTE
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e C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. dott. , con sede P.IVA_3 CP_2
in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Roma n. 107, elettivamente domiciliata in S.
Maria C. V. (CE) alla Via Vittorio Emanuele II n. 135, presso lo studio dell'avv. An- drea Piccerillo (C.F.: ) e dell'avv. Marianna Rinaldi (C.F: C.F._1
), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura depositata C.F._2
nel ricorso per decreto ingiuntivo;
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OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese nelle note in sostituzione dell'udienza del 05.05.2025 delle parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla Autorità di Sistema Portuale del è Parte_1
fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 2220/2022 del 23/03/2022 va revo- cato.
È necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto in- giuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non co- stituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore
è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, per quanto attiene alla prova dell'esistenza del credito azionato, gio- va rilevare che non è il rapporto intercorrente tra le parti ad essere in discussione, paci- fico e mai contestato, bensì la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo op- posto, sicchè non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare tale debenza, ma sarà il debitore a dover fornire la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche parziale di detto rapporto.
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Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta, dalla lettura degli atti e dall'istruttoria espletata in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi provati, le circostanze secondo cui, in data 20.02.2015 la società Controparte_1 otteneva dalla opponente delibera n. 52/2015 avente ad oggetto il “servi-
[...] zio di guardiania non armata all'interno del Porto di Napoli (lotto n.2), con riferimento
[... al contratto n. rep. 7154 del 05.08.2013 d'affitto d'azienda da parte di alla CP_3
(cfr. doc. 1 – fasc. monitorio). Parte_2
Risulta altresì che, in virtù di detto contratto, la società opposta subentrava in tutti i di- ritti ed obblighi facenti capo alla società verso l'Autorità opponente ed in CP_3 particolare per un credito di € 157.364,37, oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze ex D.L. 231/2002, risultante dalle fatture n. 12/2017 del 30.04.2017 e n.
15/2017 del 31.05.2017, autenticate dal notaio in data 16.06.2020 e depositate in giudi- zio dall'opposta a fondamento del proprio credito (cfr. all. 2 e 3 – fasc. monitorio).
Del pari risulta che in data 12.06.2017 ventuno dipendenti della opposta Parte_2
esercenti attività di vigilanza nel porto di Napoli, notificavano alla stazione appaltante, odierna opponente, un atto di diffida ex art.1676 c.c., a seguito del quale, in virtù della mancata corresponsione da parte della ditta appaltatrice, odierna opposta, di alcune voci retributive, gli stessi proponevano azione diretta innanzi al Tribunale di Napoli in fun- zione di Giudice del lavoro e chiedevano la condanna in solido dell'odierna opponente al pagamento della somma di € 160.000,00 oltre interessi, a titolo di retribuzioni,
T.F.R., ferie e festività.
Risulta ancora che, a seguito della corresponsione a titolo di acconto dell'importo lordo di € 5.000,00 da parte della a ciascuno dei ventuno dipendenti del cantiere per ef- CP_4
fetto della Delibera n. 284 del 13.12.2017 (cfr. all. 1 – fasc. parte opponente), in data
05.04.2018 ed in data 26.09.2018 le dette controversie istaurate dai lavoratori dipenden- ti dinanzi dal Tribunale di Napoli venivano definite con sentenza n. 2485/18 e con sen- tenza n. 5938/18, portando alla condanna della odierna opponente al pagamento della somma di €41.066,65 (cfr. all. 2 e 4 – fasc. parte opponente), circostanza, peraltro, mai contestata dall'opposta.
Parimenti emerge che, alla luce delle sentenze di cui sopra, con delibera n. 300 del
17.10.2018 (cfr. all. 5 – fasc. parte opponente), la provvedeva all'approvazione CP_4
dei verbali di conciliazione di 13 dipendenti ed alla relativa corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzioni da loro maturate e percepite per un importo di €
62.743,54, di cui € 31.031,87 a chiusura della fattura n. 15/17 del 31.05.2017 e che, per
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effetto dei citati provvedimenti, l'opponente corrispondeva nei confronti dei ventuno vigilanti una somma pari ad € 208.810,19.
Tanto premesso, nel caso di specie, il credito azionato dalla parte opposta non è stato sufficientemente provato.
Infatti, nella vicenda in esame, è dato indiscusso e non contestato che nei confronti dell'Autorità di sistema portuale del veniva esercitata l'azione di- Parte_1 retta ex art. 1676 c.c. dai lavoratori alle dipendenze dell'impresa opposta appaltatrice che, nella specie, agivano come da loro facoltà ex lege direttamente nei confronti della committente, stante l'inadempimento della opposta appaltatrice e che, in virtù di tale azione, l' corrispondeva agli stessi le somme dovute, circostanza, peraltro, mai CP_4 contestata dall'odierna opposta.
Alla fattispecie in esame è da applicarsi la disciplina di cui all'art. 1676 c.c. che prevede un'azione di natura sostitutoria fondata sulla indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente successivamente alla domanda proposta dai lavoratori, secondo cui: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o da- tore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli even- tuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispon- dere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rap- porto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al pe- riodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Lo scopo della citata norma è quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività nella realizzazione dell'opera dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente.
A sostegno di tanto, secondo costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, “qua- lora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al commit- tente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente di- viene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore e fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto, non potendo più pagare all'appaltatore stesso e, in caso di pagamento, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari;
per effet- to di tale domanda, il committente diventa coobbligato solidale dell'appaltatore, nei li-
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miti del debito contratto per la realizzazione dell'appalto, salvo il diritto di regresso.
Tuttavia, tale solidarietà, ex art. 1292 c.c., non comporta un'ipotesi di litisconsorzio necessario” (cfr. ex multis Cass. 09/04/2006, n. 9048; Cassazione civile, Sez. III, sen- tenza n. 1510 del 2.02.2001; chiara anche Tribunale Catania, Sez. lavoro Sent.,
17/04/2019).
Pertanto, essendo il committente stato raggiunto da una richiesta stragiudiziale avanzata dagli ausiliari dell'appaltatore ex art.1676 cc ed essendo provato il pagamento da parte dello stesso ai dipendenti, in quanto oggetto del dispositivo delle sentenze del giudice del lavoro, è da ritenersi che la committente non sia più tenuta nei riguardi dell'appaltatrice odierna opposta al pagamento del proprio debito, ma è liberata dall'obbligazione nei confronti della stessa fino alla concorrenza del debito nel tempo in cui i dipendenti hanno proposto la domanda.
A tanto si aggiunga che, nel caso di specie, la circostanza secondo cui la società com- mittente odierna opponente abbia effettuato il pagamento in sostituzione dell'appaltatore inadempiente non è mai stata contestata dalla società opposta, con la conseguenza che è da applicarsi il principio sancito dall'art.115 c.p.c., in forza del quale la mancata o generica contestazione costituisce un comportamento univocamente rile- vante che rende la circostanza pacifica tra le parti e, dunque, neppure bisognevole di prova, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia con- trollo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (cfr. Cass., civ., sez. VI, 21/8/2012).
Parimenti è da ritenersi priva di fondamento l'eccezione sollevata dall'opposta circa la mala gestio a suo dire esercitata dall'opponente, secondo cui quest'ultimo, nell'effettuare i pagamenti ai dipendenti della avrebbe arbitrariamente superato Pt_2
il limite del proprio debito vantato nei riguardi della stessa. La Parte_3
eccepiva, inoltre, che prima di raggiungere un accordo transattivo con i lavoratori
[...] dell'appaltatore, la committente avrebbe dovuto renderle noto le proprie intenzioni di adempiere in via sostitutiva ed accertarsi della congruità delle richieste retributive avan- zate dai dipendenti, ovvero, se fosse possibile opporre ad essi fatti modificativi o estin- tivi dei crediti di lavoro, poi azionati ex art. 1676 c.c.
Orbene detta eccezione è da ritenersi infondata dal momento che non si ravvisano i pre- supposti di una mala gestio da parte dell'opponente.
Ed infatti, a fondamento della correttezza del proprio operato, l' produceva in giu- CP_4 dizio una serie di comunicazioni via Pec di volta in volta inviate all'opposta e, in parti-
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colare, la nota del 05/10/2017 di messa in mora in cui ravvisava l'inadempimento retri- butivo della opposta ed in cui le rendeva noto che, in caso di perdurante inadempienza, avrebbe agito per attivare la relativa procedura in via sostitutiva, la nota Pec del
17/10/2017 di riscontro alla precedente, in cui richiedeva la documentazione relativa ai prospetti di pagamento dei dipendenti, alla quale l'opposta non ha mai dato riscontro né ha mai fornito la prova dell'invio della relativa documentazione, nonché la nota Pec del
19/10/2017 in cui la in riscontro ad un atto di diffida della le rappre- CP_4 Parte_2
sentava che, a causa del suo perdurante inadempimento, si vedeva costretta ad interveni- re in via sostitutiva (cfr. all.7 – fasc. parte opponente).
L'opponente inoltre depositava in giudizio ulteriori note di sollecito, in cui sia i sindaca- ti dei lavoratori, che l' invitavano la a provvedere al dovuto pagamento CP_4 Pt_2
delle retribuzioni, e tanto a riprova del fatto che, alla data di conclusione del contratto di appalto del 31.05.2017, la società opposta non aveva ancora provveduto ad alcun paga- mento (cfr. all.ti memoria ex art 183, comma 6, n. 2 – fasc. parte opponente).
Alla luce di tutto quanto suesposto l'opposizione proposta dalla Parte_1
è fondata e il decreto ingiuntivo n. 2220/2022 del 23/03/2022 va revocato.
[...]
Nell'atto di opposizione la Autorità di Sistema Portuale spiegava domanda riconvenzio- nale ex art 1299 c.c. e chiedeva il pagamento, a titolo di regresso, di quanto maggior- mente corrisposto agli ausiliari della società opposta rispetto al debito effettivamente gravante sulla stessa come committente e, in particolare, il pagamento della somma di €
51.445,82, oltre interessi sino al soddisfo, derivante dalla differenza tra quanto effetti- vamente corrisposto agli ausiliari dell'appaltatore di € 208.810,19, somma oggetto del dispositivo delle sentenze per i giudizi istauratisi dinanzi al Giudice del Lavoro, e quan- to era invece da lei dovuto in qualità di condebitore di € 157.364,37.
Orbene la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Nella specie, come detto, i dipendenti dell'appaltatore esercitavano il proprio diritto di agire direttamente ex art. 1676 c.c. nei confronti della committente Parte_1
inadempiente.
[...]
Trattasi, secondo la giurisprudenza maggioritaria, di un'azione speciale riconosciuta agli ausiliari dell'appaltatore, avente natura di azione diretta ex lege, esperibile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, secondo cui i lavoratori agiscono verso il committente azionando direttamente un proprio autonomo diritto nei suoi confronti, sic-
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ché l'obbligazione del committente verso gli ausiliari dell'appaltatore si aggiunge a quella che questi ultimi vantano verso l'appaltatore medesimo.
Pertanto, le due obbligazioni, quella del committente e quella dell'appaltatore, risultano avvinte da un nesso di solidarietà, avendo le stesse il medesimo oggetto, lo stesso titolo giuridico (rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il datore di lavoro - appaltatore), il soddisfacimento del medesimo interesse (il credito degli ausiliari dell'appaltatore) (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/07/2014, n. 15432; già Cass.
11607/2000).
Da tanto deriva che detto vincolo di solidarietà comporta la conseguente ammissibilità dell'azione di regresso o manleva ai sensi dell'art. 1299 c.c. del committente nei con- fronti dell'appaltatore, il quale può agire contro lo stesso per il recupero delle somme versate ai suoi ausiliari sensi dell'art. 1676 c.c, trovando la stessa azione fondamento non solo nella circostanza secondo cui il committente paga un debito che originariamen- te spetterebbe all'appaltatore, ma nel fatto che è la stessa legge a consentire al creditore di rivolgersi anche al committente per tutelare il proprio credito.
A fondamento di tanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'art. 1676 c.c. attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il commit- tente per conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato, con la conseguenza che, qualora il committente paghi all'appaltatore, egli non è liberato dall'obbligazione verso gli ausiliari e, pertanto, può esercitare il dirit- to di regresso nei confronti dell'appaltatore, avendo lo stesso soddisfatto un debito ori- ginariamente suo” (cfr. Ord. n. 33407/2019; Cass. civ., n. 24368/2017).
Alla luce di tutto quanto suesposto, non essendo contestata l'ammissibilità dell'azione sostitutiva in quanto prevista dalla legge e, in particolare, dall'art. 1676 c.c, non essendo contestato, ma anzi provato, il pagamento dei dipendenti da parte dell'opponente, in quanto oggetto del dispositivo delle sentenze del giudice del lavoro per i giudizi istaura- tisi da parte dei lavoratori dipendenti, nonché, che l'opponente abbia corrisposto una somma maggiore rispetto a quanto era da lei dovuto in qualità di condebitore, la do- manda riconvenzionale può essere accolta, e la società opposta va condannata al paga- mento della somma di €51.445,82, a titolo di regresso, sulla quale somma vanno corri- sposti i relativi interessi sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147 del 13/08/2022
P.Q.M.
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Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., nei confronti della società in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., e sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., e per Parte_4
l'effetto:
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2220/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 23/03/2022, nella persona del G.U. Dott.ssa Stravino;
• accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla società
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. e, per Parte_1
l'effetto:
- condanna la società in persona del legale CP_1 Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore della opponente, della somma di €
51.445,82, a titolo di regresso, sulla quale somma sono da corrispondersi i relativi interessi sino al soddisfo;
- Condanna la società al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore della società Autorità di Sistema Portuale del Mar Tir- reno Centrale, spese che si liquidano in € 14.103,00 per competenze, €
379,50 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, 29.05.2025
Il giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza
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