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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5071/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), tutti rappresentati e Parte_4 C.F._4
difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato ma da intendersi congiunto all'atto di citazione, dagli Avv.ti Francesco Dente e Michele
Bartolo, elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso lo studio
Dente sito in alla via G. Quaranta n. 5; Pt_1
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in qualità Controparte_1 P.IVA_1
di mandataria di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luigi Amendola, presso il cui studio, sito in alla via Giovanni Angelo Papio n. 35, Pt_1
elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 27/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i SIg.ri , Parte_1
, e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio la deducendo: che la SI.ra Controparte_2
è stata legale rappresentante p.t. della Parte_1 Controparte_3
società in seguito dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Salerno nell'anno 2015; che la ha intrattenuto con la Controparte_3 P_
dell'epoca, oggi una serie di rapporti
[...] Controparte_2
contrattuali, i quali furono tra le parti sottoscritti per la realizzazione di un importante investimento immobiliare, l'acquisto, la ristrutturazione ed il completamento di un albergo situato sulla litoranea di Pontecagnano, denominato Hotel Ancora;
che segnatamente, i rapporti bancari erano i seguenti: - Anno 2003, conto corrente n. 55004, affidato nel tempo per max
€ 90.000,00 con garanzia fideiussoria dei soci della - Anno Controparte_3
2006, mutuo ipotecario n.017/10032589 di e 2.000.000,00 finalizzato all'acquisto dell'immobile strumentale denominato Hotel Ancora, garantito da ipoteca di primo grado con garanzia fideiussoria dei soci;
- Anno 2007, finanziamento ipotecario ai sensi della Legge n. 448/1992 di € 3.156.000,00 garantito da ipoteca di secondo grado, e garanzia fideiussoria dei soci e della SI.ra , coniuge del socio in Parte_2 Parte_4
regime di comunione dei beni;
- Anno 2007, mutuo ipotecario di €
490.000,00 finalizzato al completamento degli investimenti previsti dalla
Legge n. 488/1992, di cui sopra, garantito da ipoteca di terzo grado e ancora garanzia fideiussoria dei soci, nonché sempre della SI.ra
[...]
, coniuge del socio , in regime di comunione Parte_2 Parte_4
dei beni;
- Anno 2009, apertura di credito su conto corrente garantita da
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza ipoteca di € 800.000,00, finalizzato al completamento degli investimenti previsti dalla Legge n. 488/1992 di cui si è parlato, garantito da ipoteca di quarto grado e con garanzia fideiussoria dei soci e anche della SI.ra
; che i predetti contratti e la relativa documentazione di supporto Pt_2
agli stessi venivano sottoposti all'approfondimento del Dott. , Persona_1
commercialista e revisore dei conti, il quale effettuava una perizia econometrica, approfondita e ragionata sui documenti per individuare eventuali profili di usurarietà dei rapporti contrattuali intervenuti tra le parti;
che da tale analisi emergeva che il mutuo n. 017/10032589 di €
2.000.000,00, perfezionato con atto sottoscritto in data 11/7/2006, il mutuo n. 10045482 dell'importo di € 490.000,00, perfezionato con atto sottoscritto in data 27/11/2007, il mutuo dell'importo complessivo di oltre
€ 3.000.000,00, compartecipato da , perfezionato con atto sottoscritto CP_2
il 15/10/2007 ed il contratto di corrente n. 55004 (per n. 12 mesi) erano affetti da usurarietà, con conseguente nullità parziale degli stessi ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, c.c., e conversione in gratuiti, con esclusione della debenza di qualsiasi interesse;
che la approfittando dello stato CP_2
di necessità dovuto all'eSIenza del completamento del programma di investimento della già descritto, nonché delle difficoltà Controparte_3
economiche della società, la quale peraltro era costretta, in virtù di anomale clausole contrattuali, ad una anticipata restituzione di somme ricevute in prestito (vedi la clausola 7 bis, inserita nel mutuo 11/7/2006, nonché le clausole di tasso “floor” presenti in almeno due rapporti), costringeva amministratori e fideiussori ad accettare condizioni vessatorie, ad ottemperare a richieste di rientro particolarmente stringenti, calcolando tassi di interesse che, seppure senza essere intesi come usurari, erano superiori a quelli che il mercato richiedeva per operazioni similari;
che è emerso, dunque, che la media delle operazioni simili sulla piazza
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza salernitana era minore, quanto ai tassi, di quelli applicati alla CP_3
ed ai suoi fideiussori, ciò in violazione aperta della condotta propria
[...]
prevista dall'articolo 644, comma 3, c.p. (c.d. “usura in concreto”), come modificato con L. n. 108/1996, tant'è che come rilevato dal consulente tecnico di parte in tutti i mutui erano stati pattuiti interessi debitori maggiori di quelli mediamente praticati sulla piazza salernitana al momento della loro stipulazione;
che la società il versava all'epoca Controparte_3
delle richieste di mutuo e in generale dei rapporti oggetto del presente atto, in condizioni di difficoltà finanziarie, in quanto essa non era in grado di soddisfare le obbligazioni relative agli investimenti effettuati se non attraverso il credito bancario a lungo termine;
che le difficoltà erano note alla in quanto la stessa aveva la contezza non solo dei movimenti CP_2
economici attraverso l'esame delle risultanze dei conti correnti, ma anche cognizione diretta dei bilanci che, in maniera regolare, le venivano consegnati;
che la come visto, praticava tassi superiori a quelli di CP_2
mercato, ed aveva chiaro che gli investimenti effettuati, uniti all'imposizione di rientri rapidi, aveva creato per la società la necessità di ulteriori finanziamenti necessari anche a coprire spese correnti e le rate impagate;
questo era un chiaro segnale di difficoltà, che poteva essere arginato solo da nuovo credito se le garanzie prestate offrivano possibilità di recupero;
che questa come la dolosa preordinazione dell'operazione illegale, che serviva esclusivamente ad acquisire fideiussioni su fideiussioni da soggetti solvibili e patrimonializzati, al punto da trasformare l'apparente finanziamento della in reale finanziamento dei garanti, i quali senza avere il Controparte_3
controllo dei flussi economici della società (forse ad esclusione dell'amministratore) si trovavano tuttavia man mano coinvolti in operazioni sempre più onerose, parzialmente necessarie per estinguere altre dello stesso segno, fino al punto, per i fideiussori, di essere travolti dalla situazione debitoria della società; che alla data del 31/8/2008, allorché
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza veniva conclusa l'ultima operazione, quella dell'apertura di credito (costata quasi € 400.000,00 di interessi passivi), la società non Parte_5
possedeva alcuna meritevolezza bancaria per ottenere il credito e pacificamente essa non era nella possibilità di restituire le somme concesse;
che ciò si traduceva, oltre che in un danno per la società, contestualmente nella condizione di soggezione per i fideiussori, esposti in maniera decisiva ai danni dovuti dall'abusiva concessione del credito;
che questo stato di fatto tra alterne vicende, si è protratto fino alla decozione della CP_3
dichiarata nell'anno 2015 e che oggi cagiona conseguenze ai
[...]
fideiussori, attaccati con azioni dirette ai loro patrimoni e con azioni revocatorie;
che tale ricostruzione non può far esimere l'attento osservatore dal cogliere l'abusiva ed illegittima erogazione continuata del credito da parte della al punto da costituire per i CP_2
garanti ragione evidente di nullità delle clausole generative della garanzia, con il correlato diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2043 del c.c.; che l'insieme delle anomalie sopra riscontrate sono aggravate dalla considerazione ulteriore che la Banca convenuta ha gravato tutti i rapporti di interessi anatocistici, calcolati in violazione delle regole codicistiche e delle fonti normative che fissano il criterio di calcolo degli interessi;
che l'analisi delle risultanze del conto corrente ha evidenziato l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali non convenuti per iscritto,
l'erronea perché nulla, previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittima corresponsione di spese non convenute e di commissioni di massimo scoperto e ancora la modifica unilaterale, sempre operata dalla Banca, delle condizioni sfavorevoli, unitamente alla rielaborazione delle date di valuta, fatte in modo unilaterale, elementi tutti che legittimano le dichiarazioni di nullità delle fideiussioni di cui infra, oggetto del presente giudizio;
che dall'esame degli estratti conto, infatti, si evince che la ha applicato, in CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza modo illegittimo, la capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata dei rapporti, così violando il disposto dell'art. 1283 del Codice Civile;
che la nullità dei rapporti principali garantiti, di mutuo e conto corrente, implica anche la nullità delle garanzie personali prestate in relazione ad essi;
che i contratti di mutuo sono altresì affetti da nullità per superamento del limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, comma 2, T.U.B.; che l'aver occultato le condizioni economiche precarie della società debitrice, come pure l'aver continuato a concedere il credito in modo fraudolento ed abusivo, tanto da legittimare la c.d. “exceptio doli”, nonché l'aver omesso di fornire ogni corretta ed adeguata informazione ai garanti di tali situazioni, violando anche i canoni di lealtà e buona fede di cui all'art. 1375 cc, costituiscono tutti fatti e circostanze direttamente incidenti sulla corretta formazione del processo volitivo del contraente debole, il garante appunto, il quale era indotto in errore sulla sostenibilità dell'investimento e del relativo debito, con ciò determinandosi a prestare il consenso alla garanzia, sulla base di una falsa e distorta rappresentazione dei fatti: che In tali casi, soccorre il dato normativo dell'art. 1429 c.c.., che prevede appunto l'annullabilità dei rapporti contrattuali sottoscritti per la presenza di errore- vizio del consenso, essenziale per l'adesione alla stipula dei documenti pattizi e sicuramente riconoscibile dall'altro contraente che, anzi, con il suo comportamento induceva i garanti alla prestazione del consenso;
che da questo ulteriore punto di vista, può rilevarsi un ulteriore profilo di annullabilità, da rinvenire nel c.d. dolo contrattuale di cui all'art. 1439 c.c., sussistente in tutti in casi uno dei contraenti abbia fittiziamente ed in modo preordinato rappresentato fatti e circostanze non veritieri all'altro contraente ovvero omesso ed occultato ulteriori fatti e circostanze direttamente incidenti sul consenso, tali da configurare un vero e proprio raggiro, senza di cui l'altra parte non avrebbe contrattato, a fronte di un diretto vantaggio per l'altro contraente
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza (l'estensione appunto della garanzia di recupero delle somme sul patrimonio dei garanti).
In virtù di quanto innanzi esposto i SIg.ri , Parte_1 [...]
, e hanno formulato Parte_2 Parte_3 Parte_4
le seguenti conclusioni: - In via principale e nel merito, previo accertamento delle circostanze di fatto puntualmente descritte ed in ragione della consulenza versata e della documentazione allegata, dichiarare la nullità delle garanzie fideiussorie prestate dagli odierni deducenti alla P_
oggi , in favore della società nei rapporti
[...] CP_2 Parte_5
contrattuali tutti descritti in premessa, alla luce dell'usurarietà originaria dei contratti stipulati tra creditore e debitore, per la contrarietà a norme imperative dei contratti e per l'illiceità della causa del debito garantito, come ricostruito in atti, e come evincibile dalla giurisprudenza e normativa citata;
- Sempre nel merito, sempre previo accertamento delle circostanze di fatto descritte ed in ragione della consulenza e della relativa documentazione allegata, dichiarare la nullità di tutte le garanzie fideiussorie prestate dagli odierni attori a favore della , oggi , in relazione Controparte_4 CP_2
alle esposizioni della società ed oggetto di tutti i rapporti Parte_5
contrattuali descritti in premessa, per la usurarietà in concreto dei contratti stipulati tra creditore e debitore, e per la conseguente contrarietà a norme imperative ed illiceità della causa del debito garantito, come sopra ricostruito e come evincibile dalla giurisprudenza e dalla normativa citata, nello specifico per la violazione dell'articolo 644 c.p. terzo comma;
- ancora nel merito, previo accertamento dei fatti come descritti nel presente atto ed in ragione della perizia e della documentazione allegata, dichiarare la nullità delle garanzie fideiussorie prestate dagli odierni deducenti alla P_
oggi , in favore della società ed oggetto dei
[...] CP_2 Parte_5
rapporti contrattuali tutti descritti in premessa, alla luce dell' abusiva concessione del credito da parte dell'istituto, alla società garantita con
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza evidente causazione di un illecito civile ed una causa illecita in relazione al finanziamento garantito, condotta che determinava la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cc, con conseguente invalidità del contratto di garanzia;
- ancora nel merito, previo accertamento di tutte le circostanze di fatto descritte con il presente atto, dalla consulenza e dalla documentazione allegata, dichiarare la nullità delle garanzie fideiussorie prestate dagli odierni deducenti alla , oggi , in favore della Controparte_4 CP_2
società ed oggetto dei rapporti contrattuali descritti in premessa, Parte_5
alla luce della presenza di clausole anatocistiche, violative dell'art. 1283 cc., come rilevato in fatto, configurandosi anche in questa ipotesi la nullità dei contratti per violazione di norme imperative ed illiceità della causa, con conseguente effetto travolgente anche delle garanzie prestate, in conformità alla giurisprudenza già citata e accreditata;
- sempre nel merito, dichiarare la nullità dei contratti di mutuo stipulati tra il e la per CP_3 CP_2
violazione degli articoli 38 e 117 del T.U.B., perché i finanziamenti concessi per l'acquisto e la ristrutturazione, complessivamente considerati, da qualificarsi come un unicum, quanto a funzioni e finalità, hanno superato il valore della finanziabilità, ai sensi delle disposizioni della legge bancaria ed in ragione della giurisprudenza richiamata sub 6); - in via gradata, previo ancora puntuale accertamento dei fatti come sopra descritti ed in ragione della perizia e della documentazione allegata, dichiarare la nullità delle garanzie fideiussorie prestate dagli odierni deducenti alla P_
oggi , in favore della società ed oggetto dei
[...] CP_2 Parte_5
rapporti contrattuali descritti in premessa, alla luce della violazione dell'art. 1375 c.c. in materia di lealtà, correttezza, buona fede ei rapporti contrattuali e trasparenza bancaria, come argomentato sub 5) in diritto;
- in via subordinata sulla scorta delle ampie deduzioni già versate in atti e della consulenza del dott. pronunciare l'annullamento delle Persona_1
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza clausole istitutive dei rapporti fideiussori, sottoscritti dagli attuali attori, perché gli stessi non erano in condizione di fornire un consenso consapevole e di valutare le condizioni economiche della società e per essere stato lo stesso consenso carpito con dolo, il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt.
1429 e 1439 c.c., alla luce delle motivazioni esposte sub 6); - in via ulteriormente subordinata, sulla scorta delle ampie e documentate argomentazioni versate in atti, dichiarare che i fideiussori nulla devono alla per le fideiussioni prestate, siano esse nulle o annullabili, nonché che CP_2
in ogni caso nulla devono quanto ad interessi, spese o voci diverse dalle voce capitale;
- in ogni caso, per la condanna della Banca convenuta al risarcimento del danno subito dagli odierni fideiussori, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito sopra descritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 1223 cc, in una misura che può prudenzialmente ed equitativamente quantificarsi nell'importo di euro
250.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà a seguito dell'istruttoria del processo, comunque contenuta nell'importo massimo di euro 250.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo, alla luce delle motivazioni esposte nel presente atto;
- per l'effetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva tempestivamente in giudizio
[...]
quale mandataria di Controparte_5 Controparte_2
deducendo: che la domanda attorea è improcedibile, per non avere gli attori provveduto ad espletare la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010; che l'atto di citazione è affetto da nullità, non essendo stati individuati la “causa petendi” ed il “petitum”; che non sussiste la legittimazione attiva dei si
[...]
, , e CP_6 Parte_4 Parte_3 Pt_2
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza RAFFAELLE, perché nella loro qualità di garanti, in virtù di contratto autonomo di garanzia, non possono sollevare alcuna eccezione circa i rapporti intrattenuti tra la garantita e la , di Parte_5 CP_2
talché le loro domande sono inammissibili;
che, del resto, la società – debitrice principale - è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 67 del 22/7/2015 ed il credito della Banca, insinuatasi al passivo fallimentare, è stato integralmente ammesso;
che difetta la condizione dell'azione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in relazione alla domanda volta ad ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità parziale dei mutui per usurarietà degli interessi di mora, non essendo mai stati da essa richiesti;
che non sono mai stati pattuiti o applicati interessi superiori al “tasso soglia” vigente al momento della conclusione dei contratti oggetto di causa;
che anche la domanda attorea di condanna al ristoro dei danni è infondata, non essendo provata l'esistenza del danno, né le voci che lo comporrebbero, oltre a non sussistere alcuna sua condotta illegittima;
che essa è creditrice nei confronti dei SIg.ri , Parte_1 Parte_3
, e , quali garanti della
[...] Parte_2 Parte_4
società fallita nel 2015, di complessivi € 1.305.631,66 oltre Parte_5
interessi di mora al tasso legale a far data dal 26/12/2015 fino all'effettivo soddisfo;
che, pertanto, essa chiede in via riconvenzionale condannarsi i SIg.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, quali garanti della società fallita nel Parte_4 Parte_5
2015, al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, di complessivi €
1.305.631,66 oltre interessi di mora al tasso legale a far data dal
26/12/2015 fino all'effettivo soddisfo;
che tale credito trae origine: - quanto ad € 890.049,00 quale saldo debitore rinveniente dal contratto di sottoscritto in Battipaglia il 29/4/2009 per atto del OT Persona_2
di Mercato SA SEo ed ivi registrato il 30/4/2009 al n. 470/ IT con ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di il giorno Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza 30/4/2009, numero reg. gen. 19785 e n. reg. partic. 2299 per la somma garantita di € 1.600.000,00 sui beni come descritti dall'art. 4 del suddetto contratto oltre ad € 804,70 quali interessi al tasso legale a far data dal
26/5/2015 e sino alla pronuncia dichiarativa di fallimento della società debitrice per gli importi dovuti e non pagati in virtù del suddetto contratto oltre interessi come per legge;
- quanto ad € 415.248,24 per debito residuo in linea capitale al 27.11.2012 (id est data di scadenza dell'ultima rata pagata) in virtù del mutuo fondiario per atto del notar del Persona_2
27/11/2007 n. repertorio 53.511 – n. raccolta 9.646 per atto del OT
e Registrato in Mercato SA SEo il 30 aprile 2009 al n. Persona_2
470/IT con ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di il Pt_1
giorno 03/12/2007, numero reg. gen. 58050 e n. reg. partic.14105 per la somma garantita di € 1.000.000,00 in danno de nonché in Parte_5
virtù di atto di erogazione finale in ammortamento di ricognizione di debito registrato in Mercato SA SEo il 7.5.2009 al n. 484/IT - quanto ad €
4.600,00 a detrarre per versamento a deconto in data 28/10/2013 imputato ex art. 1194 c.c. - quanto ad € 6.000,00 a detrarre per versamento a deconto in data 07/11/2013 imputato ex art. 1194 c.c. - quanto ad €
5.000,00 a detrarre per versamento a deconto in data 27/12/2013 imputato ex art. 1194 c.c. - quanto ad € 1.500,00 a detrarre per versamento a deconto imputato ex art. 1194 c.c. - oltre ad € 16.628,63 per interessi di mora calcolati con metodo scalare al tasso legale tempo per tempo vigente dal 27/11/2012 fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento della società debitrice per gli importi dovuti e non pagati;
che in riferimento al contratto di conto corrente ipotecario n. 1328582 sottoscritto in Battipaglia il 29/4/2009 per atto notar in Mercato SA SEo oltre Persona_2
ad altri, si sono costituiti in atto quali garanti i SIg.ri , Parte_4
e , garantendo il pagamento di ogni Parte_1 Parte_3
obbligazione sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600.000,00; che in
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza riferimento al contratto di mutuo fondiario per atto del notar Per_2
del 27/11/2007 – repertorio n. 53. 511 – raccolta n. 9.646 – si
[...]
sono costituiti in atto, quali fideiussori, i SIg.ri , Parte_4
e , garantendo il pagamento di Parte_1 Parte_2
qualsiasi obbligazione da esso derivante e sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,000,00; che la società debitrice principale è Parte_5
stata dichiarata fallita con sentenza n. 67/2015 depositata dal Tribunale di
Salerno il 30/7/2015, G.D. Dott.ssa Del Forno e Curatore Fallimentare
Dott. che essa, insinuatasi al passivo fallimentare, ha Controparte_7
domandato l'ammissione del credito sopra dettagliato e gli organi fallimentari hanno già scrutinato siffatta domanda ammettendolo integralmente;
che, pertanto, sebbene con giudicato endofallimentare, il
Tribunale di Salerno ha già cristallizzato gli elementi costitutivi di siffata domanda con vaglio giurisdizionale.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
quale mandataria di ha formulato le
[...] Controparte_2
seguenti conclusioni: - in via preliminare di rito dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art.5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28. - ancora in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4° c.p.c per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 100 c.p.c. per carenza dell'interesse ad agire degli odierni attori e la carenza di legittimazione attiva dei SI.ri , Parte_1 Pt_4
, , perché nella loro
[...] Controparte_8
qualità di garante ad omnia in virtù di contratto autonomo di garanzia, non possono sollevare alcuna eccezione circa i rapporti intrattenuti tra la garantita e la odierna resistente nel merito Parte_5 P_
rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, non
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza provate in fatto ed in diritto;
- in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni spiegate in narrativa condannare compiaccia di condannare il SI.
nato a [...] il [...] e residente in Parte_4
Pontecagnano NO (SA) alla via Mare Ionio, 223 – codice fiscale
– nonché la SI.ra nata a C.F._4 Parte_2
Potenza il 15.11.1962 e residente in [...] – codice Pt_1
fiscale –la SI.ra nata a [...] C.F._2 Parte_1 Pt_1
13.11.1970 ed ivi residente a[...] – codice fiscale
– e la SI.ra nata a [...] C.F._5 Parte_3 Pt_1
12.10.1982 e residente in [...] – codice fiscale – nelle loro rispettive qualità e nei limiti C.F._6
delle garanzie prestate al pagamento dell'importo complessivo di complessiva somma di € 1.305.631,66 oltre interessi di mora al tasso legale a far data dal 26 dicembre 2015 e sino al soddisfo, con la specifica indicazione che la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma quattro della legge 7 marzo 1996 n.
108 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ed a tanto provvedeva la
Banca convenuta in riconvenzionale (cfr. deposito telematico del
17/11/2019).
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 27/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 giorni),
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza decorrenti dalla comunicazione del decreto reso all'esito dell'udienza alle parti costituite.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA PROCEDIBILITA' DELLE DOMANDE ATTOREE E
RICONVENZIONALI
In via del tutto preliminare va rilevato che la domanda attorea e la domanda riconvenzionale sono procedibili, avendo la Banca convenuta in riconvenzionale provveduto ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte convenuta il 07/11/2019).
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA ATTOREA
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
Fermo quanto innanzi esposto, gli attori, ovvero i SIg.ri , Parte_1
, e , i quali Parte_4 Parte_3 Parte_2
hanno prestato garanzie personali in relazione ai rapporti – di mutuo e conto corrente ipotecario – oggetto di causa, hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata la nullità delle garanzie personali da esse rilasciate, stante la nullità dei contratti bancari in relazione ai quali hanno rilasciato le garanzie, nullità dovuta:
1) alla dedotta usurarietà “in astratto” dei predetti contratti ai sensi dell'articolo 644, comma 1, c.p.;
2) alla dedotta usurarietà “in concreto” dei predetti contratti ai sensi dell'articolo 644, comma 3, c.p.;
3) al dedotto superamento limite di finanziabilità dei contratti di mutuo fondiari in violazione del disposto dell'articolo 38, comma 2,
T.U.B.;
4) alla dedotta nullità dei predetti contratti a causa della concessione abusiva del credito da parte della così determinando altresì CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza l'insorgenza di un danno risarcibile ai sensi dell'articolo 2043 c.c., quantificato in complessivi € 250.000,00;
Gli attori hanno poi chiesto annullarsi le garanzie personali da essi rilasciate per vizio del consenso consistente nel dolo della Banca, la quale avrebbe omesso di rappresentare loro le condizioni economiche e finanziarie della società debitrice principale Parte_6
, deve rilevarsi che con le note di trattazione scritta depositate
[...]
telematicamente il 27/1/2022 (cfr.) gli attori hanno dedotto per la prima volta che le garanzie personali da esse rilasciate sarebbero affette da nullità in quanto contenenti le clausole di cui all'Accordo ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 e che, in ogni caso, la Banca convenuta in riconvenzionale sarebbe incorsa in decadenza nei loro confronti, non avendo rispettato il termine di cui all'articolo 1957 c.c. per agire nei loro confronti, essendo insorto il diritto di credito verso la debitrice principale nel 2015, con la declaratoria di fallimento de ed avendo agito giudizialmente in loro danno Parte_5
soltanto con la domanda riconvenzionale nel 2019.
Ancora, con la comparsa conclusionale depositata telematicamente il
27/1/2025 (cfr.) gli attori hanno dedotto per la prima volta nel presente giudizio la vessatorietà e, dunque, nullità della clausola derogatrice del disposto dell'articolo 1957 c.c. in quanto limitativa della possibilità di sollevare eccezioni, in relazione alla posizione dei SIg.ri
[...]
e , che rivestirebbero la qualifica di Parte_2 Parte_4
“consumatori”.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito innanzitutto la CP_2
nullità dell'atto di citazione per vizio della “editio actionis”, perchè gli attori non avrebbero indicato la “causa petendi” ed il “petitum”.
L'eccezione è infondata e va respinta: invero, dal contenuto dell'atto di citazione è possibile evincere agevolmente quali siano le “causae petendi” (le
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza diverse ragioni di nullità e/o annullabilità dei contratti di garanzia personale, di mutuo e conto corrente ipotecario, nonché l'asserita condotta illecita della Banca consistente nella concessione abusiva del credito alla debitrice principale il , nonché il “petitum” (accertamento e Controparte_3
declaratoria di nullità dei contratti di garanzia personale, di mutuo e conto corrente ipotecario, nonché annullamento dei contratti di garanzia personale e condanna della al risarcimento dei danni), come CP_2
dimostrato peraltro dal fatto che la convenuta ha avuto modo di difendersi puntualmente in ordine alle doglianze di parte attrice, di talché non risulta esservi stato alcun “vulnus” per il diritto inviolabile di difesa dell'Istituto di credito.
La Banca convenuta ha poi eccepito l'inammissibilità delle domande attoree, atteso che i SIg.ri , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e avrebbero sottoscritto dei contratti
[...] Parte_2
autonomi di garanzia, di talché non potrebbero sollevare alcuna doglianza in relazione ai contratti bancari, le cui debitorie essi hanno garantito mediante rilascio di garanzie personali.
L'eccezione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Occorre in via preliminare procedere a qualificare le garanzie sottoscritte dagli attori, onde verificare le contestazioni che essi possono sollevare.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, con orientamento seguito dalla costante giurisprudenza successiva, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite
Civili, consiste proprio, in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia – tipico della fideiussione – e, dunque, realizzando la c.d.
“autonomia” della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante. Di conseguenza, il garante c.d. “autonomo” è tenuto a pagare “illico et immediate” al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve alcune eccezioni, individuate dalla Suprema Corte nei seguenti casi: nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d.
“exceptio doli generalis”, per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore.
Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che gli attori SIg.ri
, , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
rivestono indubbiamente nella fattispecie la posizione di Parte_2
“garanti autonomi”, poiché:
- nelle garanzie da essi rilasciate per l'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale nei confronti della Banca convenuta in riconvenzionale, in relazione al contratto di conto corrente ipotecario n. 1328582 sottoscritto in Battipaglia il 29/4/2009 per atto per OT in Mercato Persona_2
SA SE (cfr. all. 5 della produzione di parte convenuta), i SIg.ri
, e si sono obbligati Parte_4 Parte_1 Parte_3
a garantire l'adempimento delle obbligazioni della società debitrice principale fino alla concorrenza dell'importo massimo di € Parte_5
1.600.000,00 obbligandosi alle lettere g) e h) dello stesso anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Inoltre la volontà delle parti di recidere il nesso di accessorietà tra la garanzia prestata ed il rapporto principale garantito si desume
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza complessivamente ex art. 1363 c.c. dalle clausole che recano la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c. (lettera f) e delle clausole cc.dd. “di reviviscenza” (lettera b) e “sopravvivenza” (lettera g);
- nelle garanzie da essi rilasciate per l'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale nei confronti della Banca convenuta in riconvenzionale, in relazione al contratto di mutuo fondiario per OT del Persona_2
27/11/2007, – Rep. n. 53.511 – Racc. n. 9.646 – (cfr. all. 1 della produzione di parte convenuta) i SIg.ri , Parte_1 Pt_4
e si sono obbligati a garantire
[...] Parte_2
l'adempimento delle obbligazioni della società debitrice principale Parte_5
fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 1.000.000,00
[...]
obbligandosi all'art. 3bis “condizioni generali disciplinanti le fideiussioni” di cui al capitolato allegato al contratto di mutuo al pagamento immediato alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Inoltre la volontà delle parti di recidere il nesso di accessorietà tra la garanzia prestata ed il rapporto principale garantito si desume complessivamente ex art. 1363 c.c. dalle clausole che recano la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c. e delle clausole cc.dd. “di reviviscenza” e “sopravvivenza”
Pertanto essi possono sollevare nei confronti della Banca convenuta in riconvenzionale soltanto le eccezioni relative alla nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d. “exceptio doli generalis”; dunque sono ammissibili le doglianze relative alla violazione del divieto di anatocismo, nonché per la nullità per usurarietà degli interessi.
Di contro, attesa l'assenza di “accessorietà” delle garanzie rilasciate dagli attori, carattere tipico della fideiussione codicistica ai sensi dell'articolo
1939 c.c., la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza declaratoria di nullità delle garanzie personali rilasciate in quanto affette in via derivata dall'asserita invalidità promanante dai rapporti principali garantiti è infondata e va rigettata.
Fermo quanto innanzi esposto, prima di passare ad esaminare le domande attoree, occorre procedere a scrutinare quelle formulate nelle note di trattazione scritta del 27/1/2022 e con la comparsa conclusionale del
27/1/2025 (cfr.).
Con le note depositate telematicamente il 27/1/2022 (cfr.) gli attori hanno dedotto per la prima volta che le garanzie personali da esse rilasciate sarebbero affette da nullità in quanto contenenti le clausole di cui all'Accordo ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 e che, in ogni caso, la Banca convenuta in riconvenzionale sarebbe incorsa in decadenza nei loro confronti, non avendo rispettato il termine di cui all'articolo 1957 c.c. per agire nei loro confronti, essendo insorto il diritto di credito verso la debitrice principale nel 2015, con la declaratoria di fallimento de ed avendo agito Parte_5
giudizialmente in loro danno soltanto con la domanda riconvenzionale nel
2019.
La domanda di accertamento e declaratoria di nullità delle garanzie personali rilasciate dai SIg.ri , Parte_1 Parte_4
e è infondata e va rigettata. Parte_3 Parte_2
Sul punto deve rilevarsi che, in disparte la circostanza che gli attori non hanno prodotto in giudizio né l'Accordo ABI del 2003 né tanto meno il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, essenziali per dimostrare che le garanzie da essi sottoscritte contengono clausole conformi a quelle ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia ed il provvedimento dell'Autorità Amministrativa Indipendente, e che le garanzie “specifiche”, quali quelle rilasciate dagli attori, non possono essere affette da nullità in via derivata per violazione di norme sulla concorrenza (cfr. ordinanze nn.
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza 657, 660, 675 e 1170 del 2025 della Prima Sezione della Suprema Corte, che ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni “specifiche” della nullità parziale per conformità delle stesse allo schema ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, di talché la doglianza è priva di fondamento giuridico), deve altresì rilevarsi che, come eccepito dalla convenuta in comparsa conclusionale (cfr.), le questioni di fatto e di diritto sollevate nel presente procedimento sono state accertate con efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. dalla Corte di Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa che, con sentenza n. 2413/2024 pubblicata in data 31/5/2024 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4916/2022 – non impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, come tale passata in giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.). La Corte d'Appello partenopea con tale pronuncia ha rigettato l'appello proposto dagli odierni attori, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7695/2022 pubblicata in data
17/8/2022, con cui il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda circa l'illegittimità dei medesimi rapporti fideiussori, oggetto di codesto giudizio, eccependo la nullità totale, ed in subordine parziale, delle garanzie rilasciate in favore della società con la Parte_5 [...]
oggi Controparte_9 Controparte_2
Quanto poi all'asserita decadenza della Banca in relazione al disposto dell'articolo 1957 c.c., deve osservarsi in primo luogo come la decadenza per inosservanza del termine ex art. 1957 c.c. costituisca un' eccezione in senso stretto, che nel presente giudizio è stata proposta tardivamente dagli attori solo con le note di trattazione scritta del 27/1/2022 (cfr.), finanche dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
e, come tale, è inammissibile (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 8023/2024).
Con la comparsa conclusionale depositata telematicamente il 27/1/2025
(cfr.) gli attori hanno dedotto per la prima volta nel presente giudizio la
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza vessatorietà e, dunque, nullità della clausola derogatrice del disposto dell'articolo 1957 c.c. in quanto limitativa della possibilità di sollevare eccezioni, in relazione alla posizione dei SIg.ri e Parte_2
, che rivestirebbero la qualifica di “consumatori”. Parte_4
La domanda è infondata e va respinta: invero, fermo restando che la
“quaestio nullitatis” costituisce eccezione in senso lato, come tale sollevabile ad istanza di parte o dal Giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(salvo il formarsi del giudicato interno), affinché essa possa essere scrutinata occorre che i fatti costitutivi della stessa ed i documenti da cui essa possa essere rilevata “ex actis” siano stati allegati e prodotti ritualmente in giudizio, entro le preclusioni assertive ed istruttorie delineate dal Codice di rito. Ciò non è accaduto nel caso di specie, atteso che gli attori solo con la comparsa conclusionale hanno dedotto per la prima volta lo
“status” di consumatori dei SIg.ri e Parte_4 [...]
, intendendo suffragare tale deduzione con il deposito di una Parte_2
visura camerale della società debitrice principale insieme Parte_5
con la comparsa conclusionale, deposito tardivo e, come tale, inammissibile.
Fermo tutto quanto innanzi esposto, è ora possibile passare ad esaminare la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità delle garanzie personali rilasciate da essi rilasciate a causa della violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c., da parte della Banca, nei rapporti principali garantiti.
La domanda attorea è infondata e va rigettata: infatti, fermo restando che essi possono sollevare soltanto le doglianze in ordine alla usurarietà dei contratti di mutuo, all'applicazione degli interessi anatocistici nel contratto di conto corrente ipotecario ed al superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B. nei contratti di mutuo fondiario, per le ragioni di cui si dirà di qui a poco non sussistono nel caso di specie i vizi lamentati.
Innanzitutto questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico, come dimostra peraltro il fatto che l'ausiliario ha esaustivamente replicato alle osservazioni controdeduttive delle part (cfr. pagg. 55-62 relazione peritale), oltre che pienamente rispettose delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa e della documentazione prodotta dalle parti.
In ordine alla usurarietà c.d. “oggettiva” o “astratta” di cui all'articolo
644, comma 1, c.p. il C.T.U. ha accertato che in nessuno dei contratti contestati sono stati pattuiti interessi – corrispettivi e/o moratori – superiori al “tasso soglia” di volta in volta vigente al momento della loro sottoscrizione.
Rispetto all'eccezione di usurarietà c.d. “soggettiva” o “concreta” di cui all'articolo 644, comma 3, c.p. dei contratti di mutuo contestati, diversamente da quanto previsto per l'usura oggettiva, la quale deve essere rilevata – per i rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore – facendo applicazione dei dettami della Legge n. 108/1996 e tenendo in considerazione i tassi soglia trimestralmente rilevati, quanto alla configurazione dell'usurarietà soggettiva di un contratto di mutuo è necessaria, invece, la sussistenza dei presupposti elencati dall'art. 644, comma 4, c.p., il quale richiede, per l'integrazione di questa fattispecie, la presenza di due requisiti: la sproporzione dei tassi pattuiti rispetto al tasso medio rilevato per operazioni similari e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del cliente.
Dunque, come sancito dalla costante giurisprudenza (“ex multis” Trib. Forlì del 08/2/2021) non è sufficiente limitarsi ad enunciare la sussistenza nel caso specifico della suddetta usura c.d. “soggettiva”, occorrendo invece che la parte attrice fornisca, in ossequio al principio di cui all'articolo 2697 c.c., la prova di quanto affermato.
Al fine dell'integrazione dell'istituto dell'usura soggettiva è necessaria la
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza prova in ordine alla sussistenza di entrambi i presupposti, ossia “un rilevante squilibrio economico, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo” accompagnato da una condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario.
Quanto al primo requisito, è necessario dimostrare lo squilibrio contrattuale ed i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale, per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per le operazioni similari.
Più difficoltoso risulta fornire la prova circa la sussistenza del secondo requisito, per la quale occorre allegare e documentare la difficoltà economica del cliente, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dall'impossibilità di ottenere condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede. È essenziale, dunque, documentare una grave situazione finanziaria, della quale il creditore deve aver approfittato consapevolmente, applicando interessi sproporzionati. La situazione di mera difficoltà, peraltro, non è sufficiente ad attestare lo stato di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto dalla sola sproporzione dei tassi applicati.
Inevitabilmente, la prova di entrambi i presupposti grava su coloro che sostengono la natura usuraria degli interessi, senza che – accertato lo stato di difficoltà economica – la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla Banca.
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a sostenere, senza dimostrare in alcun modo, che nel caso di specie vi fosse usurarietà soggettiva.
Pertanto, stante l'assenza di prova a sostegno di tale doglianza, specialmente in ordine alla circostanza che la Banca avesse approfittato consapevolmente della grave situazione finanziaria della Controparte_3
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza essa non può trovare accoglimento.
Né può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell'articolo 1283 c.c. in relazione al contratto di conto corrente ipotecario n.
1328582 (cfr. all. 5 della produzione di parte convenuta), atteso che avendo tale contratto funzione sostanzialmente di finanziamento, non soggiace alla disciplina di cui all'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del
09/2/2000 che richiede, per i contratti di conto corrente di corrispondenza, connotati dalla reciprocità delle posizioni a credito ed adebito della Banca e del correntista, che la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi possa avere luogo solo laddove pattuita per iscritto con pari periodicità di calcolo ed approvazione specifica per iscritto da parte del cliente.
Parimenti infondata è la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità dei contratti di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
In relazione alle conseguenze derivanti dall'eventuale superamento del limite di finanziabilità ad opera degli Istituti di credito nella stipulazione dei mutui cc.dd. “fondiari”, la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 33719 del 2022 ha stabilito che tale contratto rimane perfettamente valido: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual
è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.”.
Da qui l'infondatezza sul piano giuridico della domanda attorea.
Gli attori hanno poi chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti di mutuo e conto corrente ipotecario a causa della concessione abusiva del credito in favore della società debitrice principale poi Parte_5
dichiarata fallita nel 2015, nonché condannarsi la Banca convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2043 c.c., quantificati in complessivi € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Entrambe le domande sono infondate e vanno rigettate.
Va premesso che, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la concessione abusiva del credito, ove riscontrata, non dà luogo ad invalidità dei contratti di finanziamento (qualunque sia la forma negoziale con cui questi sono stati stipulati), non potendo incidere la violazione delle regole di condotta sul piano della validità dei contratti (Cass. Civ., SS.UU., n.
26272/2007), ma solo al rimedio del risarcimento del danno, il quale è esperibile, in buona sostanza, dal solo soggetto finanziato senza cautela.
Da ciò deriva, quindi, che legittimato ad esperire l'azione risarcitoria a causa della concessione abusiva del credito è solo ed esclusivamente dalla debitrice principale finanziata fallita e non anche dagli Parte_5
odierni attori, i quali non possono subire comunque subito alcun pregiudizio dalla succitata eventuale concessione abusiva.
Da ultimo, poi, gli attori hanno chiesto l'annullamento delle garanzie personali da esse rilasciate ai sensi degli articoli 1429 e 1439 c.c., in quanto essi non sarebbero stati in condizione di fornire un consenso consapevole e di valutare le condizioni economiche della società e per essere stato lo stesso consenso carpito con dolo della Banca.
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza Anche questa domanda è infondata e va respinta: infatti, da quanto emerso in corso di causa ed in sede di accertamenti peritali, nonché tenuto conto di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova, su di essa gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di fornire la prova del vizio del consenso consistente nel dolo della Banca convenuta.
La Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 20231/2022) ha chiarito, infatti, che “Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del
"deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.”.
Tale dimostrazione non è stata data in alcun modo dagli attori, con conseguente rigetto della domanda di annullamento.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che le domande attoree sono infondate, in fatto ed in diritto, e vanno rigettate.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA BANCA DI CONDANNA
DELLA Controparte_10
[...]
La Banca convenuta ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento del proprio credito, pari a complessivi €
1.305.631,66 oltre interessi di mora al tasso legale a far data dal
26/12/2015 fino all'effettivo soddisfo, derivanti:
- quanto ad € 890.049,00, quale saldo debitore rinveniente dal contratto di sottoscritto in Battipaglia il 29/4/2009 per atto del OT Persona_2
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza di Mercato SA SEo ed ivi registrato il 30/4/2009 al n. 470/ IT con ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di il giorno Pt_1
30/4/2009, numero reg. gen. 19785 e numero reg. partic. 2299;
- quanto ad € 415.248,24, quale saldo debitore derivante dal contratto di mutuo fondiario per atto del OT del 27/11/2007, Rep. Persona_2
n. 53.511 – Racc. n.
9.646 e registrato in Mercato SA SEo il
30/4/2009 al n. 470/IT con ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei
RR.II. di il giorno 03/12/2007, numero reg. gen. 58050 e n. reg. Pt_1
partic. 14105.
Di conseguenza, l'Istituto di credito ha chiesto condannarsi i garanti attori al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 1.305.631,66, oltre interessi al tasso legale dal 26/12/2015 fino all'effettivo soddisfo.
La domanda riconvenzionale è fondata e va accolta.
Innanzitutto la Banca convenuta in riconvenzionale ha fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria depositando in giudizio:
-il contratto di mutuo fondiario per atto del OT del Persona_2
27.11.2007 n. repertorio 53.511 – n. raccolta 9.646 e registrato in Mercato
SA SEo il 30 aprile 2009 al n. 470/IT con ipoteca iscritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di il giorno 3 dicembre 2007, numero reg. Pt_1
gen. 58050 e numero reg. partic. 14105 per la somma garantita di €
1.000.000,00 in danno de con atto di erogazione Parte_5
finale in ammortamento di ricognizione di debito registrato in Mercato SA
SEo il 07/5/2009 al n. 484/IT (cfr. all.ti 1 e 2 della produzione di parte convenuta);
- il contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario sottoscritto in Battipaglia il 29 aprile 2009 per atto del notar di Persona_2
Mercato SA SEo ed ivi registrato il 30 aprile 2009 al n. 470/ IT con ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di il giorno Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza 30.4.2009, numero reg. gen. 19785 e n. reg. partic. 2299 per la somma garantita di € 1.600.000,00 (cfr. all. 5 della produzione di parte convenuta);
- lo stato passivo esecutivo del fallimento della società debitrice principale con ammissione integrale del credito insinuato della Parte_5 [...]
(cfr. all. 9 della Parte_7
produzione di parte convenuta);
- l'estratto autentico del libro giornale contabile “crediti in sofferenza” bollato e vidimato nelle forme di legge e regolarmente tenute come da certificazione per OT in Modena del 24 aprile 2015 (cfr. all. Persona_3
10 della produzione di parte convenuta);
- estratti conto dall'apertura del rapporto di conto corrente e sino alla chiusura (cfr. all. 11 della produzione di parte convenuta).
Dal canto suo, poi, parte attrice non ha contestato in alcun modo di non avere corrisposto gli importi oggetto della riconvenzionale spiegata dalla di talché la debenza di tali somme deve ritenersi provata anche ai CP_2
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che, stante il rigetto della domanda attorea di accertamento negativo del credito in relazione ai contratti di conto corrente ipotecario n. 1328582 e di mutuo fondiario stipulato il 27/11/2007, per OT , Rep. n. 52.843, Racc. Persona_2
n.
9.274 e la conferma integrale della creditoria rinveniente dagli stessi, la domanda riconvenzionale è fondata e va accolta e, per l'effetto, i SIg.ri
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore della
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quale mandataria di Controparte_11 CP_2
di complessivi € 1.305.298,23 (derivante dalla somma del saldo
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debitore del conto corrente ipotecario n. 1328582 e del contratto di mutuo fondiario stipulato il 27/11/2007, per OT , Rep. n. Persona_2
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza 52.843, Racc. n. 9.274), oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (riconvenzionale – 25/7/2019, non avendo in precedenza formulato richieste di pagamento nei confronti degli attori) fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che tutte le domande attoree sono state rigettate e che è stata accolta la domanda riconvenzionale, sono poste a carico di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ Parte_4
1.305.631,66, pari al valore della domanda riconvenzionale) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in base ai parametri tariffari minimi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, consistita in una C.T.U., in complessivi € 27.774,00
a titolo di compensi professionali (di cui € 2.955,00 per la fase di studio;
€
1.976,00 per la fase introduttiva;
€ 17.594,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 5.209,00 per la fase decisionale), nonché €
1.158,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese vive pari ad € 1.686,00 (per C.U.), rimborso spese generali generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A.
e C.P.A..
Per effetto del principio di soccombenza anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
, , ee Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
in solido tra loro.
[...]
Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte attrice partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte convenuta il 07/11/2019), i SIg.ri
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_4
vanno condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
[...]
di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna e Parte_1 Parte_3 Parte_2
al pagamento, in solido tra loro, in favore della Parte_4
quale mandataria di Controparte_11 [...]
di complessivi € 1.305.298,23 (derivante dalla somma CP_2
del saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 1328582 e del contratto di mutuo fondiario stipulato il 27/11/2007, per OT
, Rep. n. 52.843, Racc. n. 9.274), oltre interessi al Persona_2
tasso legale dalla domanda (riconvenzionale – 25/7/2019) fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
e al pagamento, in solido tra loro, in favore della Parte_4
quale mandataria di Controparte_11 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_2
28.932,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese vive pari ad €
1.686,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza 4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico a carico di Pt_1
, ee
[...] Parte_3 Parte_2 Pt_4
in solido tra loro;
[...]
5) Condanna Parte_1 Parte_3 [...]
e al versamento, in favore dell'entrata Parte_2 Parte_4
del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 09/3/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5071/2019 - Sentenza