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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/05/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2571/2023 R.G.
introdotta da
, elett.te dom.ta in Venosa presso lo studio dell'avv. Emanuele Parte_1
Brunetti che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
, elett.te dom.to in Venosa presso lo studio dell'avv. Adolfo Controparte_1
Santojanni che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Ricorrenti con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.07.2023 e hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni della separazione - stabilite da questo Tribunale con sentenza n. 106/2016 del 22.09.2016 e già modificate con provvedimento n. cron. 2411/2022 del 10.11.2022 -, proponendo le seguenti condizioni:
“1) Il Sig. , nella sua qualità di proprietario, cede alla Sig.ra Controparte_1
l'appartamento sito in Venosa alla Piazza Frusci, 12, al prezzo di € Pt_1
25.000,00 da versarsi all'udienza di comparizione delle parti;
2) A fronte della cessione la sig.ra rinuncia a tutti gli arretrati maturati Pt_1 in suo favore a titolo di mantenimento;
3) La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento stabilito dal Parte_1
Tribunale di Potenza con l'ordinanza del 9/11/2022 e tale rinuncia rappresenta il corrispettivo del maggiore valore posseduto dall'appartamento ceduto”.
Con decreto del 14.07.2023 il Giudice, nel fissare la comparizione delle parti, ha onerato le stesse a depositare la documentazione necessaria (“1) copia dell'atto di provenienza dell'immobile da trasferire;
2) visura catastale aggiornata dell'immobile; 3) visura ipocatastale ventennale dell'immobile o, in sostituzione, una relazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari attestante le formalità intervenute dalla data dell'atto di provenienza all'attualità; 4) attestato di certificazione energetica;
5) la dichiarazione della parte cedente in ordine alla regolarità dei titoli edilizi;
in caso di fabbricati la cui costruzione è iniziata dopo il 1° settembre 1967, il cedente indicherà e depositerà tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune;
per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo della licenza edilizia può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che trattasi di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967; 6) nell'ipotesi in cui siano state apportate all'immobile delle varianti per le quali sono stati richiesti la concessione edilizia in sanatoria o autorizzazioni o condoni, la dichiarazione del cedente in ordine a tali richieste, prova dell'intervenuta concessione e/o del pagamento integrale dell'oblazione; 7) tutti i titoli abilitativi urbanistici successivi al 1° settembre 1967, compresi condoni edilizi, se non rilasciata la relativa concessione in sanatoria, DIA, SCIA, CIL;
8) copia del certificato di abitabilità e agibilità degli immobili oggetto del trasferimento;
9) planimetrie catastali;
10) la dichiarazione della parte alienante di conformità allo stato di fatto di cui all'art.
29, comma 1 bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52 confermata dalla parte acquirente
o, in sostituzione, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
11) la dichiarazione di valore dell'immobile ceduto/attribuito ai sensi dell'art. 1, comma 497, della L. n.
266/2005 e succ. modificazioni;
12) i difensori dovranno dichiarare che le parti sono consapevoli che la sentenza resa dal Tribunale contenente la clausola di trasferimento immobiliare fra le parti costituisce valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., la cui incombenza grava in via esclusiva sulle parti e costituisce requisito per l'opponibilità ai terzi del trasferimento. Le parti dovranno, quindi, espressamente obbligarsi a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari del trasferimento e ad effettuare la relativa voltura catastale, esonerando espressamente la Cancelleria da tali oneri, e si impegneranno a comunicare alla Cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti nei venti giorni successivi al loro espletamento”), disponendo la comunicazione degli atti al P.M. per il parere.
Su istanza congiunta delle parti le successive udienze del 23.11.2023 e del
07.03.2024 sono state rinviate per consentire il deposito della chiesta documentazione. All'udienza del 18.09.2024 – sostituita con il deposito di note scritte – il Giudice, lette le note scritte depositate dalla difesa del ricorrente , la quale ha CP_1 chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto, e preso atto che le parti non hanno provveduto al deposito della documentazione mancante, come indicata nel decreto del 14.07.2023, ha rinviato la causa per la discussione.
All'udienza del 26 febbraio 2025 – sostituita con il deposito di note scritte – la causa è stata riservata in decisione sulla base delle conclusioni formulate dal ricorrente , il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto. CP_1
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Successivamente, con istanza del 14.04.2025, la difesa della ricorrente Pt_1 ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo, “avendo le parti raggiunto
[...] un accordo diverso rispetto a quello oggetto di ricorso congiunto”.
Sul punto sono state acquisite le deduzioni della difesa del ricorrente CP_1
la quale con atto del 22.05.2025 ha dato atto di avere contattato
[...] invano il proprio cliente al riguardo e, pertanto, di ignorare “se risponda a vero che sia stato raggiunto un accordo tra il e la ”. CP_1 Pt_1
La domanda non può trovare accoglimento, poiché il chiesto trasferimento immobiliare non può essere eseguito nella presente sede giudiziale.
Va sul punto preliminarmente richiamata la nota pronuncia resa dalle S.U. della
Corte di Cassazione con sentenza n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui “Sono ammissibili e valide le pattuizioni, inserite nel verbale di separazione consensuale o nelle conclusioni congiunte di divorzio, dirette ad attuare con effetto reale, e non meramente obbligatorio, il trasferimento del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, tra coniugi, a favore dell'uno o dell'altro, ovvero a favore dei figli;
esse soddisfano, in quanto inserite nel verbale di udienza, sia il requisito della forma scritta, sia dell'atto pubblico idoneo ad essere trascritto, posto che il predetto verbale è redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato. A tale possibilità non osta il disposto dell'art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010, in quanto l'obbligo di attestazione della c.d. conformità catastale non è sanzionato da nullità testuale e riguarda in ogni caso i soli trasferimenti conclusi con atto notarile. Esso non si applica alla scrittura privata autenticata, e nemmeno a tutte le altre ipotesi di trasferimento immobiliare attuate con l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Peraltro, neppure la citata norma esclude che a tale verifica possano provvedere gli ausiliari del giudice”.
Il riportato principio di diritto deve essere interpretato nel senso di ritenere ammissibili nell'ordinamento giuridico italiano i trasferimenti immobiliari per effetto del verbale di udienza, ovvero senza accedere al procedimento di natura bifasica che prevede l'impegno a trasferire seguito dal successivo rogito dinanzi al notaio, in funzione solutoria o compensativa solutoria. Tali dovendosi intendere le ipotesi in cui il convenuto trasferimento sia previsto quale componente esclusiva o parziale dell'assegno di mantenimento per il coniuge o per la prole in sede di separazione personale o per l'assegno divorzile e per il mantenimento dei figli in sede divorzile.
Nella specie, il trasferimento immobiliare programmato dai ricorrenti presenta una duplice funzione, in quanto, da un lato, tende ad estinguere il credito già maturato in favore della moglie per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge, come stabilito dalla sentenza di separazione.
Dall'altro lato, la funzione compensativa-solutoria del trasferimento è ravvisabile nella previsione per cui “il corrispettivo del maggiore valore posseduto dall'appartamento ceduto” è posto in correlazione con la rinuncia della moglie, per il futuro, all'assegno di mantenimento stabilito in sede giudiziale.
E tuttavia, il trasferimento non può essere eseguito per la mancanza della documentazione necessaria, come indicata nel decreto di fissazione dell'udienza e sopra riportata.
Ed invero, pur essendo stata la causa ripetutamente rinviata per consentire il deposito della suddetta documentazione, risultano prodotto soltanto i seguenti documenti: 1) dichiarazione di conformità dell'immobile alla planimetria depositata in Catasto;
2) visura catastale storica;
3) attestato di prestazione energetica;
4) dichiarazione di regolarità edilizia;
5) planimetria catastale aggiornata. La mancanza degli altri documenti richiesti – con particolare riguardo al titolo di acquisto, alla visura ipocatastale ventennale ed al certificato di abitabilità e agibilità - non consente di procedere alle verifiche preliminari necessarie al trasferimento, di tal che la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese, data la congiunta proposizione del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e con ricorso del 03.07.2023, ogni altra istanza
[...] Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 07.05.2025
La Presidente est.