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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della udienza del 13/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1286/2022
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...]
33, rappresentata e difesa dagli avv.ti Margaret Salvato e Angelo Palmentieri, elettivamente domiciliati in Napoli al C.so Umberto I 191;
Appellante
E
, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Spedaliere, con la quale elett.te Controparte_2 domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 6717/2021 pubblicata in data 30.11.2021 (appellata) il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato improponibile la domanda di impugnativa del licenziamento proposta da per decorso del secondo termine decadenziale di 180 Parte_1 giorni di cui all'art. 6 L. 604/1966.
La odierna appellante aveva adito il Giudice esponendo di essere stata assunta dalla convenuta, a seguito di un passaggio di cantiere, il 1.8. 2016 con mansioni di addetta alle pulizie e inquadramento al 3° livello del CCNL Servizi Integrati;
di essere stata adibita alla sede Enel di Napoli-Centro di
Costo Galileo Ferraris;
che in data 22.1.2020, mentre si recava a lavoro, è stata tratta in arresto e ha provveduto a comunicare prontamente l'accaduto al proprio rappresentante sindacale e alla segreteria-servizio di portierato di Enel;
che ha presentato richiesta di aspettativa non retribuita, respinta dalla azienda;
che in data 11.2.2020 la le aveva contestato l'assenza ingiustificata CP_1 dal 23.1.2020 all'11.2.2020 e poi con nuove contestazioni disciplinari la assenza dal 12.2.2020 al 28.2.2020 e poi dal 28.2.20220 all'8.4.2020; con missiva del 29.4.2020 le è stato poi intimato il licenziamento per giusta causa.
Aveva impugnato il licenziamento per sproporzione della sanzione espulsiva, tardività della contestazione disciplinare, mancanza di giusta causa, diritto alla aspettativa. Aveva quindi chiesto di accertare l'inefficacia e/o l'inesistenza e /o illegittimità del licenziamento intimatole e per l'effetto condannare la convenuta società alla reintegrazione e/o al risarcimento del danno ovvero, in via gradata, disporre il ripristino del rapporto di lavoro, oltre alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno quantificato nelle mensilità globali di fatto che la ricorrente avrebbe percepito a far data dal licenziamento e fino al ripristino stesso;
vinte le spese, con attribuzione.
Si era costituita nel precedente grado il che ha chiesto il rigetto del ricorso in Controparte_1 quanto infondato. Preliminarmente la resistente ha eccepito l'improponibilità della domanda per decorso del termine decadenziale di 180 giorni ex art. 6 comma 2 L. 604/1966. Il ricorso giudiziario era infatti stato depositato in data 3.12.2020, ossia il 181° giorno successivo alla impugnativa del recesso effettuata con pec inviata il 5.6.2020 (25 giorni di giugno, 31 giorni di luglio, 31 giorni di agosto, 30 giorni di settembre, 31 giorni di ottobre, 30 giorni di novembre, 3 giorni di dicembre).
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di decadenza e dichiarato improponibile la domanda, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta statuizione è insorta l'odierna appellante, lamentando l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del ricorso;
mancata pronuncia in ordine ai vizi del procedimento disciplinare;
inapplicabilità della decadenza al licenziamento nullo/inesistente. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituita la società resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta che le contestazioni di cui al procedimento disciplinare non sono entrate nella sua conoscenza poiché era agli arresti presso la casa circondariale di Napoli – Pozzuoli, mentre le contestazioni sono state inviate dalla società presso la sua residenza anagrafica;
che sussiste una ipotesi di nullità/inesistenza del licenziamento di natura discriminatoria, non suscettibile di decadenza, per la mala fede aziendale diretta all'eliminazione di una unità scomoda all'organico; che il Giudice di prime cure si è pronunciato solo in merito alla decadenza dalla impugnativa per decorso del termine, mentre ha tralasciato le eccezioni relative alla nullità del procedimento disciplinare e alla eccepita nullità/inesistenza del licenziamento. Inoltre non ha ammesso la prova come richiesta.
Le censure sollevate sono inconsistenti.
Come è noto, l'art. 6 della L. 604/1966 prevede al comma 1 che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Il successivo comma 2 statuisce poi che “L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
La S.C. ha chiarito che “il termine di decadenza previsto dall'art. 6 secondo comma legge n. 604/1966 decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento stabilito dal primo comma dell'articolo citato e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro” (Cass. n. 20666/2018); che “l'impugnativa del licenziamento costituisce una fattispecie a formazione progressiva soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, interamente rimessi al controllo dello stesso impugnante: il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato” (Cass. n. 21410/2015) e “L'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, nel testo novellato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel prevedere l'inefficacia della impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall'azione giudiziale, comporta che il termine di decadenza per proporre tale azione decorra dalla data di impugnativa stragiudiziale di licenziamento anche laddove il lavoratore l'abbia impugnato con maggiore tempestività, senza la necessità di attendere lo scadere del termine, posto a pena di decadenza dal comma 1 del medesimo articolo, di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso” (Cass. n. 12352/2017).
Nella specie la lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento è stata inviata dalla lavoratrice alla società appellata il 5.6.2020 (vd. doc. 14 memoria , mentre il ricorso è stato depositato CP_1 il 3.12.2020 (vd. fascicolo di primo grado), dopo la scadenza del termine di decadenza di 180 giorni di cui all'art. 6 comma 2 cit..
A fronte della eccezione di decadenza formulata dalla resistente per decorso del predetto termine di
180 giorni, la odierna appellante nulla ha osservato nel primo grado di giudizio. Non ha contestato che il ricorso sia stato depositato (il 3.12.2020) il 181° giorno successivo all'invio della lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento (del 5.6.2020).
Solo in sede di gravame ha eccepito la nullità e inesistenza del licenziamento, non soggetto a termini decadenziali, per la mala fede della società che ha voluto eliminare dall'organico una persona scomoda, introducendo con l'appello motivi di censura del licenziamento nuovi, mai dedotti in primo grado, e quindi inammissibili.
Anche la doglianza di omessa pronuncia del giudice di prime cure, che si è pronunciato solo sulla questione di decadenza, tralasciando le altre eccezioni formulate dalla ricorrente, è priva di fondamento atteso che la decadenza impedisce l'esercizio della azione e dunque l'esame nel merito dei vizi di illegittimità del procedimento disciplinar e del licenziamento sollevati dalla lavoratrice. Va dunque confermata la sentenza di primo grado che ha accertato l'improponibilità della domanda per decadenza per decorso del termine di 180 giorni di cui all'art. 6 comma e in esame.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, che liquida Parte_1 in complessivi euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della udienza del 13/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1286/2022
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...]
33, rappresentata e difesa dagli avv.ti Margaret Salvato e Angelo Palmentieri, elettivamente domiciliati in Napoli al C.so Umberto I 191;
Appellante
E
, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Spedaliere, con la quale elett.te Controparte_2 domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 6717/2021 pubblicata in data 30.11.2021 (appellata) il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato improponibile la domanda di impugnativa del licenziamento proposta da per decorso del secondo termine decadenziale di 180 Parte_1 giorni di cui all'art. 6 L. 604/1966.
La odierna appellante aveva adito il Giudice esponendo di essere stata assunta dalla convenuta, a seguito di un passaggio di cantiere, il 1.8. 2016 con mansioni di addetta alle pulizie e inquadramento al 3° livello del CCNL Servizi Integrati;
di essere stata adibita alla sede Enel di Napoli-Centro di
Costo Galileo Ferraris;
che in data 22.1.2020, mentre si recava a lavoro, è stata tratta in arresto e ha provveduto a comunicare prontamente l'accaduto al proprio rappresentante sindacale e alla segreteria-servizio di portierato di Enel;
che ha presentato richiesta di aspettativa non retribuita, respinta dalla azienda;
che in data 11.2.2020 la le aveva contestato l'assenza ingiustificata CP_1 dal 23.1.2020 all'11.2.2020 e poi con nuove contestazioni disciplinari la assenza dal 12.2.2020 al 28.2.2020 e poi dal 28.2.20220 all'8.4.2020; con missiva del 29.4.2020 le è stato poi intimato il licenziamento per giusta causa.
Aveva impugnato il licenziamento per sproporzione della sanzione espulsiva, tardività della contestazione disciplinare, mancanza di giusta causa, diritto alla aspettativa. Aveva quindi chiesto di accertare l'inefficacia e/o l'inesistenza e /o illegittimità del licenziamento intimatole e per l'effetto condannare la convenuta società alla reintegrazione e/o al risarcimento del danno ovvero, in via gradata, disporre il ripristino del rapporto di lavoro, oltre alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno quantificato nelle mensilità globali di fatto che la ricorrente avrebbe percepito a far data dal licenziamento e fino al ripristino stesso;
vinte le spese, con attribuzione.
Si era costituita nel precedente grado il che ha chiesto il rigetto del ricorso in Controparte_1 quanto infondato. Preliminarmente la resistente ha eccepito l'improponibilità della domanda per decorso del termine decadenziale di 180 giorni ex art. 6 comma 2 L. 604/1966. Il ricorso giudiziario era infatti stato depositato in data 3.12.2020, ossia il 181° giorno successivo alla impugnativa del recesso effettuata con pec inviata il 5.6.2020 (25 giorni di giugno, 31 giorni di luglio, 31 giorni di agosto, 30 giorni di settembre, 31 giorni di ottobre, 30 giorni di novembre, 3 giorni di dicembre).
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di decadenza e dichiarato improponibile la domanda, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta statuizione è insorta l'odierna appellante, lamentando l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del ricorso;
mancata pronuncia in ordine ai vizi del procedimento disciplinare;
inapplicabilità della decadenza al licenziamento nullo/inesistente. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituita la società resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta che le contestazioni di cui al procedimento disciplinare non sono entrate nella sua conoscenza poiché era agli arresti presso la casa circondariale di Napoli – Pozzuoli, mentre le contestazioni sono state inviate dalla società presso la sua residenza anagrafica;
che sussiste una ipotesi di nullità/inesistenza del licenziamento di natura discriminatoria, non suscettibile di decadenza, per la mala fede aziendale diretta all'eliminazione di una unità scomoda all'organico; che il Giudice di prime cure si è pronunciato solo in merito alla decadenza dalla impugnativa per decorso del termine, mentre ha tralasciato le eccezioni relative alla nullità del procedimento disciplinare e alla eccepita nullità/inesistenza del licenziamento. Inoltre non ha ammesso la prova come richiesta.
Le censure sollevate sono inconsistenti.
Come è noto, l'art. 6 della L. 604/1966 prevede al comma 1 che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Il successivo comma 2 statuisce poi che “L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
La S.C. ha chiarito che “il termine di decadenza previsto dall'art. 6 secondo comma legge n. 604/1966 decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento stabilito dal primo comma dell'articolo citato e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro” (Cass. n. 20666/2018); che “l'impugnativa del licenziamento costituisce una fattispecie a formazione progressiva soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, interamente rimessi al controllo dello stesso impugnante: il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato” (Cass. n. 21410/2015) e “L'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, nel testo novellato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel prevedere l'inefficacia della impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall'azione giudiziale, comporta che il termine di decadenza per proporre tale azione decorra dalla data di impugnativa stragiudiziale di licenziamento anche laddove il lavoratore l'abbia impugnato con maggiore tempestività, senza la necessità di attendere lo scadere del termine, posto a pena di decadenza dal comma 1 del medesimo articolo, di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso” (Cass. n. 12352/2017).
Nella specie la lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento è stata inviata dalla lavoratrice alla società appellata il 5.6.2020 (vd. doc. 14 memoria , mentre il ricorso è stato depositato CP_1 il 3.12.2020 (vd. fascicolo di primo grado), dopo la scadenza del termine di decadenza di 180 giorni di cui all'art. 6 comma 2 cit..
A fronte della eccezione di decadenza formulata dalla resistente per decorso del predetto termine di
180 giorni, la odierna appellante nulla ha osservato nel primo grado di giudizio. Non ha contestato che il ricorso sia stato depositato (il 3.12.2020) il 181° giorno successivo all'invio della lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento (del 5.6.2020).
Solo in sede di gravame ha eccepito la nullità e inesistenza del licenziamento, non soggetto a termini decadenziali, per la mala fede della società che ha voluto eliminare dall'organico una persona scomoda, introducendo con l'appello motivi di censura del licenziamento nuovi, mai dedotti in primo grado, e quindi inammissibili.
Anche la doglianza di omessa pronuncia del giudice di prime cure, che si è pronunciato solo sulla questione di decadenza, tralasciando le altre eccezioni formulate dalla ricorrente, è priva di fondamento atteso che la decadenza impedisce l'esercizio della azione e dunque l'esame nel merito dei vizi di illegittimità del procedimento disciplinar e del licenziamento sollevati dalla lavoratrice. Va dunque confermata la sentenza di primo grado che ha accertato l'improponibilità della domanda per decadenza per decorso del termine di 180 giorni di cui all'art. 6 comma e in esame.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, che liquida Parte_1 in complessivi euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano