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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5068/2025
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5068/2025, promossa da:
, con l'avv. VALENTI ALBERTO Parte_1
RICORRENTE Contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I All'esito della discussione all'udienza del 8 settembre 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso depositato il 10.01.2025, il ricorrente, cittadino delle Filippine nato nel 1965, ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di in data 17.03.2022; avanti a questa Autorità Giudiziaria chiedeva CP_1 esclusivamente la valutazione della sussistenza dei presupposti della protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 3 giugno 2025, veniva sentito il ricorrente (che dichiarava:
«sono in Italia da dieci anni;
vedo mia moglie perché andiamo insieme a fare la spesa». Successivamente, atteso che il ricorrente non comprendeva la lingua italiana e che l'interprete non era in grado di tradurre, veniva introdotto il figlio del ricorrente, in qualità di interprete, . Persona_1
Pagina 1 «abito in via Palestrina n. 5; siamo otto filippini;
io ho una mia stanza;
abito lì da 7 anni;
dopo avere lasciato la casa di mia moglie sono sempre stato in questa casa, lavoro come delivery (consegna) e guadagno circa 1300 euro al mese;
ho un contratto in regola;
nello stesso poso lavora anche il mio figlio qui presente;
l'altra mia figlia va a scuola, mentre un altro figlio vive nelle Filippine, vedo i miei figli;
sono tutti maggiorenni;
come ho detto mia moglie la vedo ogni tanto;
non sono mai stato in carcere;
La causa veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'8 settembre 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Parma e copia della sentenza di condanna. Le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisone.
2. Riguardo alla domanda di protezione speciale, avanzata prima delle recenti modifiche legislative del maggio 2023, va rilevato quanto segue. Il testo antecedente alla riforma del maggio 20223 prevedeva esplicitamente che la Questura in caso di rigetto di domanda diretta ala concessione o al rinnovo di un permesso di soggiorno sia obbligata a valutare anche se sussistano i presupposti della protezione speciale. La domanda è dunque ammissibile e deve essere valutata in sede collegiale. Il ricorrente non ha impugnato, invece, in questa sede il rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sicché su tale questione – su cui vi sarebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, nulla deve dirsi. Come noto, il diniego – in questo caso implicito -della protezione speciale va impugnato avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro il termine perentorio di giorni 30. Nella specie il ricorso è stato proposto tardivamente rispetto alla notifica del decreto di rigetto del Questore di Parma, avvenuta il 20.02.2025. Il difensore del ricorrente, nondimeno, nel ricorso ha richiesto la rimessione in termini, con istanza che appare fondata atteso che il provvedimento amministrativo indicava in calce la possibilità di presentare ricorso gerarchico al Prefetto di entro 30 giorni, o al T.A.R. CP_1 entro 60 giorni dalla notifica, sicché il ricorrente al momento della notifica del decreto di rigetto sarebbe stato indotto in errore dall'Amministrazione, non essendo posto nelle condizioni di sapere della possibilità di presentare ricorso al Tribunale Ordinario nel termine di 30 giorni.
3. Venendo al merito della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare),
Pagina 2 convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nel gennaio 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva
Pagina 3 integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
3.2. L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, ha avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» ((Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono
Pagina 4 essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
3.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_2 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 4. Venendo al caso di specie, si deve osservare come negli oltre dieci anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali –
Pagina 5 inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Il ricorrente è dunque in Italia da lungo tempo e, tanto che in precedenza godeva già di un permesso di soggiorno per motivi familiari, riconosciutogli nel 2020 in quanto – in precedenza – coniugato (rapporto interrotto da separazione consensuale). Dall'audizione svolta innanzi a questa autorità emerge che il ricorrente vive adesso in un appartamento assieme ad altri connazionali. L'inserimento nel contesto italiano riscontro nella documentazione prodotta, da cui si conferma che il ricorrente ha conseguito la patente di guida di tipo B (cfr. copia patente di guida). Nello specifico il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio la presenza sul territorio italiano di due dei suoi tre figli, ora maggiorenni (cfr. certificato di nascita figlio;
certificato di nascita figlia;
permesso soggiorno figlio;
permesso Per_1 Per_3 Per_1 soggiorno figlia ). Il ricorrente ha altresì sottolineato, innanzi a questa autorità, Per_3
l'inserimento sul territorio italiano dei figli: il figlio, difatti lavora assieme al padre, mentree la figlia sta seguendo ancora un percorso scolastico. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli in Italia, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia. Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta con contratto in regola (cfr. la documentazione in atti, in particolare l'estratto conto previdenziale e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). La circostanza che abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato appare particolarmente significativa del suo radicamento nel contesto italiano. Dalla documentazione in atti si rileva come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: da novembre a dicembre 2015 € 20,00; da marzo a luglio 2016 € 120,00; da maggio 2017 € 9.700,00; nel 2018
€ 8.700,00; nel 2019 € 9.000,00; nel 2020 € 11.500,00; nel 2021 € 15.100,00 di cui € 440,00 di malattia/infort (ad int); nel 2022 € 11.500,00; nel 2023 € 20.800,00; nel 2024 € 21.600,00; nel gennaio 2025 € 1.500,00 a cui certamente vanno aggiunte le buste paga di febbraio, giugno e luglio 2025 che oscillano da € 1.200,00 a € 1.400,00 (cfr. estratto conto previdenziale;
buste paga 2025). Seppur i redditi fossero modesti inizialmente, è evidente l'incremento che hanno subito negli ultimi anni come si evince dall'estratto conto previdenziale e dalle buste paga. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, nonostante la commissione di un gravissimo delitto, non può ritenersi che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica», per le ragioni che seguono. Come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti (cfr. certificato del Casellario Giudiziale;
sentenza di condanna) il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Parma del 05.03.2020 alla pena della reclusione di anni 2 (pene accessorie: perdita dele diritto agli alimenti, interdizione dai pubblici uffici per anni 2, interdizione dall'ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, esclusione dalla successione della persona offesa), per i reati di maltrattamenti ex
Pagina 6 art. 572 c.p. (commesso dal 2014 al 2020 in e violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. CP_1
(commesso in epoca anteriore e prossima al 28.06.2018 in . Va peraltro osservato CP_1 come i maltrattamenti subiti dalla ex moglie, non costituissero episodi isolati (come invece addotto dalla difensa nel ricorso) essendosi protratti per un lungo lasso di tempo. Ciò posto, va osservato come il ricorrente abbia goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.163 c.p.. In particolare, dalla. sentenza penale, in atti, si legge che la sospensione veniva concessa «Nella ragionevole presunzione che l'imputato, incensurato e che ha dato dimostrazione sino ad oggi di effettiva resipiscenza (per quanto evidenziato dalla stessa denunciante nella dichiarazione rilasciata in data 6.11.2019) e di saper rispettare i precetti legali a lui imposti (non sono segnalate violazioni alla misura cautelare dal 23.5..2019) gli si concede il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva ed accessorie)». A tale riguardo va osservato, dunque, come pur evidenziandosi una condotta che appare di particolare gravità e allarme sociale, non appare possibile formulare un giudizio prognostico sfavorevole posto che già il giudice di cognizione aveva formulato un giudizio di ridotta pericolosità e che successivamente a tali episodi non si evidenziano ulteriori segnalazioni (cfr. certificato carichi pendenti); inoltre, il ricorrente, come detto, sta svolgendo adesso una regolare attività lavorativa, percependo redditi che gli consentono una vita dignitosa. In ogni caso, l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 5. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 6. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pagina 7
P.Q.M.
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 12 settembre 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5068/2025, promossa da:
, con l'avv. VALENTI ALBERTO Parte_1
RICORRENTE Contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I All'esito della discussione all'udienza del 8 settembre 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso depositato il 10.01.2025, il ricorrente, cittadino delle Filippine nato nel 1965, ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di in data 17.03.2022; avanti a questa Autorità Giudiziaria chiedeva CP_1 esclusivamente la valutazione della sussistenza dei presupposti della protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 3 giugno 2025, veniva sentito il ricorrente (che dichiarava:
«sono in Italia da dieci anni;
vedo mia moglie perché andiamo insieme a fare la spesa». Successivamente, atteso che il ricorrente non comprendeva la lingua italiana e che l'interprete non era in grado di tradurre, veniva introdotto il figlio del ricorrente, in qualità di interprete, . Persona_1
Pagina 1 «abito in via Palestrina n. 5; siamo otto filippini;
io ho una mia stanza;
abito lì da 7 anni;
dopo avere lasciato la casa di mia moglie sono sempre stato in questa casa, lavoro come delivery (consegna) e guadagno circa 1300 euro al mese;
ho un contratto in regola;
nello stesso poso lavora anche il mio figlio qui presente;
l'altra mia figlia va a scuola, mentre un altro figlio vive nelle Filippine, vedo i miei figli;
sono tutti maggiorenni;
come ho detto mia moglie la vedo ogni tanto;
non sono mai stato in carcere;
La causa veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'8 settembre 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Parma e copia della sentenza di condanna. Le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisone.
2. Riguardo alla domanda di protezione speciale, avanzata prima delle recenti modifiche legislative del maggio 2023, va rilevato quanto segue. Il testo antecedente alla riforma del maggio 20223 prevedeva esplicitamente che la Questura in caso di rigetto di domanda diretta ala concessione o al rinnovo di un permesso di soggiorno sia obbligata a valutare anche se sussistano i presupposti della protezione speciale. La domanda è dunque ammissibile e deve essere valutata in sede collegiale. Il ricorrente non ha impugnato, invece, in questa sede il rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sicché su tale questione – su cui vi sarebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, nulla deve dirsi. Come noto, il diniego – in questo caso implicito -della protezione speciale va impugnato avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro il termine perentorio di giorni 30. Nella specie il ricorso è stato proposto tardivamente rispetto alla notifica del decreto di rigetto del Questore di Parma, avvenuta il 20.02.2025. Il difensore del ricorrente, nondimeno, nel ricorso ha richiesto la rimessione in termini, con istanza che appare fondata atteso che il provvedimento amministrativo indicava in calce la possibilità di presentare ricorso gerarchico al Prefetto di entro 30 giorni, o al T.A.R. CP_1 entro 60 giorni dalla notifica, sicché il ricorrente al momento della notifica del decreto di rigetto sarebbe stato indotto in errore dall'Amministrazione, non essendo posto nelle condizioni di sapere della possibilità di presentare ricorso al Tribunale Ordinario nel termine di 30 giorni.
3. Venendo al merito della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare),
Pagina 2 convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nel gennaio 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva
Pagina 3 integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
3.2. L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, ha avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» ((Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono
Pagina 4 essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
3.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_2 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 4. Venendo al caso di specie, si deve osservare come negli oltre dieci anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali –
Pagina 5 inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Il ricorrente è dunque in Italia da lungo tempo e, tanto che in precedenza godeva già di un permesso di soggiorno per motivi familiari, riconosciutogli nel 2020 in quanto – in precedenza – coniugato (rapporto interrotto da separazione consensuale). Dall'audizione svolta innanzi a questa autorità emerge che il ricorrente vive adesso in un appartamento assieme ad altri connazionali. L'inserimento nel contesto italiano riscontro nella documentazione prodotta, da cui si conferma che il ricorrente ha conseguito la patente di guida di tipo B (cfr. copia patente di guida). Nello specifico il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio la presenza sul territorio italiano di due dei suoi tre figli, ora maggiorenni (cfr. certificato di nascita figlio;
certificato di nascita figlia;
permesso soggiorno figlio;
permesso Per_1 Per_3 Per_1 soggiorno figlia ). Il ricorrente ha altresì sottolineato, innanzi a questa autorità, Per_3
l'inserimento sul territorio italiano dei figli: il figlio, difatti lavora assieme al padre, mentree la figlia sta seguendo ancora un percorso scolastico. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli in Italia, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia. Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta con contratto in regola (cfr. la documentazione in atti, in particolare l'estratto conto previdenziale e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). La circostanza che abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato appare particolarmente significativa del suo radicamento nel contesto italiano. Dalla documentazione in atti si rileva come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: da novembre a dicembre 2015 € 20,00; da marzo a luglio 2016 € 120,00; da maggio 2017 € 9.700,00; nel 2018
€ 8.700,00; nel 2019 € 9.000,00; nel 2020 € 11.500,00; nel 2021 € 15.100,00 di cui € 440,00 di malattia/infort (ad int); nel 2022 € 11.500,00; nel 2023 € 20.800,00; nel 2024 € 21.600,00; nel gennaio 2025 € 1.500,00 a cui certamente vanno aggiunte le buste paga di febbraio, giugno e luglio 2025 che oscillano da € 1.200,00 a € 1.400,00 (cfr. estratto conto previdenziale;
buste paga 2025). Seppur i redditi fossero modesti inizialmente, è evidente l'incremento che hanno subito negli ultimi anni come si evince dall'estratto conto previdenziale e dalle buste paga. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, nonostante la commissione di un gravissimo delitto, non può ritenersi che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica», per le ragioni che seguono. Come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti (cfr. certificato del Casellario Giudiziale;
sentenza di condanna) il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Parma del 05.03.2020 alla pena della reclusione di anni 2 (pene accessorie: perdita dele diritto agli alimenti, interdizione dai pubblici uffici per anni 2, interdizione dall'ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, esclusione dalla successione della persona offesa), per i reati di maltrattamenti ex
Pagina 6 art. 572 c.p. (commesso dal 2014 al 2020 in e violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. CP_1
(commesso in epoca anteriore e prossima al 28.06.2018 in . Va peraltro osservato CP_1 come i maltrattamenti subiti dalla ex moglie, non costituissero episodi isolati (come invece addotto dalla difensa nel ricorso) essendosi protratti per un lungo lasso di tempo. Ciò posto, va osservato come il ricorrente abbia goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.163 c.p.. In particolare, dalla. sentenza penale, in atti, si legge che la sospensione veniva concessa «Nella ragionevole presunzione che l'imputato, incensurato e che ha dato dimostrazione sino ad oggi di effettiva resipiscenza (per quanto evidenziato dalla stessa denunciante nella dichiarazione rilasciata in data 6.11.2019) e di saper rispettare i precetti legali a lui imposti (non sono segnalate violazioni alla misura cautelare dal 23.5..2019) gli si concede il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva ed accessorie)». A tale riguardo va osservato, dunque, come pur evidenziandosi una condotta che appare di particolare gravità e allarme sociale, non appare possibile formulare un giudizio prognostico sfavorevole posto che già il giudice di cognizione aveva formulato un giudizio di ridotta pericolosità e che successivamente a tali episodi non si evidenziano ulteriori segnalazioni (cfr. certificato carichi pendenti); inoltre, il ricorrente, come detto, sta svolgendo adesso una regolare attività lavorativa, percependo redditi che gli consentono una vita dignitosa. In ogni caso, l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 5. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 6. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 12 settembre 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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