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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa civile iscritta al n.1993/2020 R.G.C.A. e vertente
tra
e , residenti in Civitella del Tronto (TE), Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati a Teramo, in via Della Fonte nc. 1, presso lo studio dell'Avv. Pietro Marano, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione del 27.7.2020- Attori
contro
(in qualità di erede di nelle more Controparte_1 Persona_1 deceduto), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Di Filippo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Via Ovidio Nasone 5, Sant'Egidio alla Vibrata come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2020- Convenuti
Nonché
, in persona del suo titolare omonimo, Controparte_2 CP_2
, residente in Civitella del Tronto (TE), elettivamente domiciliato in Teramo,
[...] Via Cesare Battisti, 5, presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Medori che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2022-
Terzo chiamato
Oggetto: azione di risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti:
Attori, “Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.mo Magistrato adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare il nesso causale tra il crollo del tetto dell'edificio di proprietà del convenuto ed i danni riportati dagli autoveicoli di proprietà degli attori descritti in premessa;
2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 Cod. Civ., nella causazione dell'evento, del convenuto, sig. proprietario e custode dell'edificio in Civitella del Persona_1 Tronto, Fraz. Sant'Andrea nc. 29, distinto in catasto fabbricati del ripetuto Comune dagli identificativi: foglio 38, particella 30, sub 1 e 3; 3) dichiarare, per l'effetto, il diritto
1 dell'attore, Sig. ai sensi dell'art. 20 51 Cod. Civ., ad essere refuso dell'importo Parte_1 di € 5 .382 ,2 esa , necessario per la riparazione dei propri veicoli, targati CW696BG e DL571YA, danneggiati dal crollo del tetto dell'attore; 4) dichiarare, per l'effetto, il diritto dell'attrice, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., ad Pt_3 Parte_2 essere refuso dell'importo di € 1.403,51, iva compresa, necessario per la riparazione del proprio veicolo, targato EP022SG, danneggiato dal crollo del tetto dell'attore; 5)dichiarare, per l'effetto, il diritto degli attori alla refusione dei danni per il fermo tecnico dei veicoli necessario per le riparazioni nonché per la loro svalutazione conseguente ai danni riportati quantificato in toto in € 1.000,00 di cui € 700,00 per i due veicoli di proprietà del sig.
[...] (CW696BG e DL571YA) ed € 300,00 per il veicolo di proprietà della sig.ra Pt_1 Pt_2 (EP022SG ) o nella diversa misura ritenuta di Giustizia determinabile anche
[...] mente;
6) condannare, per l'effetto, il convenuto, residente a [...]64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) in Fraz. Sant'Andrea nc. 29, CF: alla refusione dei danni subiti e subendi dal sig. pari C.F._1 Parte_1 ad € 6.082,24 (5.382,24 + 700,00); 7) condannare, per l'effetto, il convenuto,
[...] residente a 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) in Fraz. Sant'Andre Per_1 CF: alla refusione dei danni subiti e subendi dalla sig.ra C.F._1 Pt_2 1.403,51 + 300,00); 8) condannare il convenuto alla re
[...] delle spese, diritti ed onorario del giudizio, comprese quelle relative alla procedura di negoziazione assistita”.
Convenuta, “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra: 1) in via preliminare, in rito, autorizzare il convenuto alla chiamata in causa della ditta corrente in Civitella del Tronto FrazionePonzano, in persona Controparte_3 del T residente in [...]del Tronto Frazione Ponzano, previo CP_2 differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare ogni avversa domanda poiché non provata, sia nel quantum che nell'an, in ogni caso infondata in fatto e diritto o quantomeno perché il convenuto va esente da responsabilità per la sussistenza della causa di liberazione sia sottoforma della forza maggiore (art. 2051), sia soprattutto perché sussistente l'assenza di difetto di manutenzione e soprattutto i vizi di costruzione (art. 2053 cc); 4) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità della
, in persona del titolare per tutti i motivi di Controparte_4 Controparte_2 cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a tenere indenne da Persona_1 qualsivoglia onere fosse posto a carico del medesimo a titolo di ri nni richiesti da parte attrice in forza dell'art 1669 cc (responsabilità specifica dell'appaltatore) e/o in via esclusiva e/o concorrente in forza dell'art. 2043 cc (responsabilità generale); 6) In via riconvenzionale e/o trasversale, condannare il terzo chiamato in causa, Controparte_2
in persona del titolare accertata e dichiarata la re
[...] Controparte_2 danni subiti dal convenuto, per i vizi dell'opera realizzata in occasione Persona_1 degli interventi descritti in n ento dei danni da quest'ultimo subiti, che si quantificano in € 3.247,82 (doc. 5 e 6) per danno patrimoniale (danno emergente), coincidente con i costi di riparazione, ed € 5.000,00, in via prudenziale, per danni non patrimoniali e così complessivi € 8.247,82, o la somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria del presente procedimento, in forza dell'art. 1669 cod. civ. (responsabilità specifica dell'appaltatore), e/o in via esclusiva e/o concorrente in forza dell'art. 2043 cod. civ. (responsabilità generale); 5) Sempre in via gradata e residuale, nella denegata ipotesi in cui codesto On. le Giudicante accerti la responsabilità del convenuto, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, anche nel quantum, che si contesta sin d'ora per carenza di prova e/o perché eccessivo, comunque ridotto ex art.1227 c.c.. Vinte le spese e i compensi legali del grado, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2 Terza chiamata, “Voglia l'Ill. mo Giudice adito In via pregiudiziale Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio con condanna alla rifusione integrale delle spese di giudizio In via preliminare Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione per il decorso del termine di cui all'art. 1669 c.c. con condanna del sig. alla rifusione integrale delle spese In via subordinata nel merito Per_1 Laddove il giudi colga le domande sopra formulate, accertare e dichiarare che l'evento è dipeso da caso fortuito e che comunque nessuna responsabilità può essere attribuita al sig. In via ulteriormente gradata Accertare e dichiarare che le somme CP_2 richieste dagli attori non sono dovute per difetto di prova del nesso di causalità e comunque non sono dovute nella misura richiesta, ma, in ipotesi, nella diversa misura più bassa che sarà accertata in corso di causa e comunque nella denegata ipotesi di manleva, ulteriormente ridotti ex art. 1227 c.c. Accertare e dichiarare altresì che i danni emergenti richiesti dal sig. sono privi di riscontro probatorio e comunque non dovuti nella loro interezza e se Per_1 dovuti comunque ridotti ex art. 1227 c.c. Accertare e dichiarare non dovuti i danni non patrimoniali non ricorrendone i presupposti di legge In via riconvenzionale Condannare il sig. al risarcimento del danno che verrà quantificato dal giudice per aver Persona_1 agit ariamente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2020, e Parte_1 Parte_2 convenivano, innanzi a codesto Tribunale, - nelle more del Persona_1 giudizio, in data 04.12.2023, deceduto in Teramo, e per esso l'erede costituitasi ex art.300 cpc , (dov.2 fasc. parte convenuta) - per ivi sentir accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità del medesimo nella causazione dei danni patiti l'11.2.2020, allorquando una folata di vento scoperchiava il tetto dell'edificio di proprietà del per cui i materiali edili, cemento, tegole ed altro, crollavano Per_1 sopra i tre veicoli di proprietà.
Deducevano ed eccepivano: di essere, proprietario del veicolo Smart Parte_1 targato CW696BG e del veicolo Fiat Panda targato DL571YA (All/1); di essere coniuge convivente del proprietaria del veicolo Fiat Panda Parte_2 Pt_1 targato EP022SG (All/2); che i tre veicoli suindicati, l'11 Febbraio 2020, erano parcheggiati sulla pubblica via, dinanzi l'edificio di proprietà dell Persona_1 che una folata di vento scoperchiava il tetto del predetto edificio di proprietà del per cui i materiali edili, cemento, tegole ed altro, crollavano sopra i tre Per_1 veicoli di proprietà, evento constatato de visu anche dai Carabinieri della Stazione di Civitella del Tronto nonché dai Vigili Urbani dell'Ente Comunale;
di aver subito danni per un valore complessivo di €.7.785,75, di cui €.6.785,75 per la riparazione dei veicoli de quibus danneggiati e la restante somma in conseguenza dei danni derivati dal fermo tecnico e svalutazione degli stessi.
3 Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza della domanda per i motivi meglio descritti in atti, principalmente poiché conducente il proprio immobile secondo criteri di buona manutenzione e vigilanza. Formulava la chiamata in garanzia dell'impresa , quale impresa esecutrice di Controparte_2 lavori di manutenzione straordinaria, nel 2005, consistiti nel rifacimento del manto di copertura e realizzazione di un piccolo cornicione;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni Controparte_2 emergenti subiti per il ripristino del tetto, nella misura di €.3.247,82 oltre ai danni non patrimoniali pari a €.5.000,00, per un importo complessivo di €.8.247,82.
Costituitasi in giudizio, la terza chiamata eccepiva e deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e il ricorrere del caso fortuito in ordine alla responsabilità paventata, per i motivi meglio descritti in atti.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, ritualmente riassunta in seguito a interruzione in seguito alla sospensione dall'albo degli Avvocati da parte dei procuratori della terza chiamata, rilevata la costituzione di ai Controparte_1 sensi dell'art. 300 c.p.c., precisate le conclusioni e discussa oralmente, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. – non avendogli imputato al convenuto specifici elementi di colpa - la quale, come è noto, trova il suo fondamento nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa - in assenza di ogni riferimento alla derivazione dell'evento dannoso dalla sola condizione lesiva della res custodita, e non responsabilità ai sensi dell'art.2053, statuente in tema di crollo di una parte consistente di un edificio, viceversa, nel caso di specie l'edificio di proprietà del convenuto ha visto cadere esclusivamente la copertura in tegole del tetto, non la struttura portante, in cemento dello stesso.
Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n.
4 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013;
Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato.
(Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Occorre, altresì, specificare che, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art.41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (Cassazione civile sez. III 28 luglio 2017 n. 18753).
Si ha, dunque, interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), soltanto quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell' art. 41, comma 2, c.p. , come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (Cassazione civile sez. III 19 luglio 2018 n. 19180).
Orbene, l'applicazione delle suesposte coordinate giuridiche al caso di specie conduce a ritenere sussistenti la responsabilità del convenuto nei termini di seguito specificati.
5 In particolare, quanto alla responsabilità del convenuto risulta acclarato (e non contestato, con rilievo ex art. 115 c.p.c.) il rapporto di custodia tra il convenuto ed il bene asseritamente causa del danno. Parimenti risulta sussistente il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, nei termini precedentemente indicati e non sussistente l'invocabile circostanza del caso fortuito. Infatti, non è fondato quanto dedotto da parte convenuta e dalla terza chiamata, atteso che alcune folate di vento in zona pedemontana, della cui intensità alcuna allegazione viene prodotta, non integrano tale fattispecie. la caduta delle tegole dalla copertura di un edificio appare essere la prima delle circostanze da scongiurare nella realizzazione e manutenzione dello stesso, anche considerato che la caduta delle tegole si è verificata esclusivamente dal tetto dell'edificio del e non da quelli confinanti allo Per_1 stesso, esposti alle medesime folate ventose.
In ordine all'evento dannoso e alla correlazione dell'evento ai determinati danni riportati non sussiste alcun dubbio, atteso ciò che è emerso ex actis e dai numerosi allegati fotografici e documentazione prodotta, per lo più neppure contestata (fra gli altri, docc. 4 e 5 fasc. parte attrice).
In ordine alle domande risarcitorie e alla loro quantificazione vanno condivise in toto le risultanze emerse dai preventivi, che seppure di per sé costituenti allegazione di parte, trattandosi di un documento non formatosi nel contraddittorio processuale, per cui senza valore di prova, va rilevata la sua funzione indiziaria nel complesso delle risultanze istruttorie. In particolare va osservato, da un lato che il teste ER , udito all'udienza del 25.1.2023, ha fornito una univoca Tes_1
e conforme testimonianza in tal senso “Vera la circostanza. Ho provveduto io ad aggiustare le macchine”; “Riconosco come miei i preventivi che mi si mostrano e che confermo”, e, per un altro verso, che le parti, all'udienza del 22.112023, espressamente hanno “rappresentato di non contestare la quantificazione del danno operata nell'atto introduttivo e confermata dal ER in sede di testimonianza”. Assurgono, pertanto, a elementi di prova i preventivi di spesa prodotti, tenuto conto che il preventivo non contestato specificamente costituisce prova, almeno in ordine all'importo in esso contenuto, nella circostanza di mancata contestazione.
Per tutte queste ragioni il quantum della domanda risarcitoria va ritenuta totalmente congrua, e pari alla misura di €.6.785,75, non potendosi riconoscere, viceversa, i paventati danni, per il fermo tecnico dei veicoli necessario per le
6 riparazioni nonché per la loro svalutazione conseguente ai danni riportati, attesa la loro genericità, richiesta e non comprovata. Infatti il danno derivante dall'indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita (Cass. 31.05.2017 n. 13718).
In ordine alla domanda di manleva proposta da parte convenuta, essa va accolta, poiché è emerso che nel 2005, il tetto dell'abitazione oggetto di causa - sezione dell'immobile alla quale esplicitamente gli attori associano il verificarsi dell'evento lesivo - è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, consistito nel rifacimento del manto di copertura e realizzazione di un piccolo cornicione, come da DIA in atti (doc. 1). I lavori furono affidati, all'impresa edile CP_2
, corrente in Civitella del Tronto, (Cfr. doc. 1). Inoltre, va rilevato che,
[...] immediatamente dopo l'evento dell'11.02.2020, il convenuto, in seguito alla singolare ed anomala reazione avuta dal manto di copertura alle sollecitazioni esercitate dal vento, forte ma non eccezionale, incaricava, il Geom. di Parte_4 svolgere una ricognizione ed un rilievo dello stato dei luoghi, per sincerarsi delle cause che avevano generato l'imprevedibile fenomeno. All'esito delle attività svolta dal fiduciario, in data 3.7.2020, parte convenuta inviava al titolare della ditta esecutrice, a mezzo racc. a/r (doc. 2), un nota con la quale denunciava l'accaduto.
Nella successiva nota di risposta, la ditta ammetteva la paternità dell'intervento manutentivo, svolto nel 2006, e dopo averlo “soggettivamente” definito di piccola manutenzione, veniva rilevato dalla consulenza tecnica che la causa dell'evento era da attribuire ai lavori non effettuati a perfetta regola d'arte, unitamente alle grandi superfici lasciate senza fissaggio alcuno che ha favorito l'effetto “vela” amplificando la dinamica del vento, con conseguente smantellamento dell'intera copertura.
Circostanze, poi, avvalorate dall'esame della documentazione prodotta e dall'ascolto dei testi che le confermavano. Per tali ragioni, va accolta la domanda di manleva, tenuto conto che in tal caso l'appaltatore risponde a titolo contrattuale e/o in subordine in via esclusiva e/o concorrente a titolo extracontrattuale, quando i vizi non sono riconoscibili, come nel caso de quo. In particolare, l'incollaggio non omogeneo delle superfici interne a contatto con la muratura delle guaine, ma con fasce di materiale colloso (schiuma) di spessore di diversi centimetri, insieme al mancato rispetto delle tecniche di realizzazione, ha creato degli spazi vuoti in cui il forte vento si è insinuato (con-causa), creando una spinta ad alta pressione che ha
7 determinato il distacco, con gli effetti descritti dagli attori e documentati dal materiale fotografico (Cfr. le foto da 1 a 16 allegate al doc. 4).
Vanno respinte le avverse eccezioni e domande, su tutte l'applicazione al caso specifico dell'art.1227 c.c. in quanto non supportata da alcuna prova oltre che da nessuna allegazione. Infatti, non risulta specificato alcun profilo di presunta corresponsabilità di parte attrice, palesemente temeraria, e del tutto generica, non provata e financo in contrasto con quanto emerso in corso di causa, come in ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dalla terza chiamata che deduceva di non aver effettuato i lavori di posa in opera della copertura del tetto dell'edificio del convenuto.
Le spese del procedimento devono esser compensate in ragione della soccombenza reciproca tra parte convenuta e la terza chiamata - anche tenuto conto della condotta processuale delle parti - ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa
(cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del
21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013), mentre seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta, e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pt_1
contro (in qualità di erede di
[...] Controparte_1 Persona_1 nonché contro , disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_2 eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.6.785,75, oltre accessori;
8 -condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in €.5.337,00, di cui €.337,00 per esborsi ed €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA ed accessori ove dovuti come per legge;
-accoglie la domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto ordina a in qualità di titolare Controparte_2 dell'omonima ditta, a tenere indenne in ordine a quanto sopra Controparte_1 statuito;
-compensa le spese di lite tra parte convenuta e la terza chiamata.
Così deciso in Teramo, il 30 Gennaio 2025.
La giudice onoraria
Carla Fazzini
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