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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/10/2024, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016
e promossa
DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Antonetti Carlo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Stazio n. 30
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall' Avv. Gianni Falcone e Avv. Lucia Rita Ricchetti, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Teramo, Via N. Sauro n. 90
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice di primo grado.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dell'appello proposto dalla ditta in via Parte_1 istruttoria: ammettere la documentazione prodotta in appello;
nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 860/2015 emessa dal Giudice di Pace di Teramo in data 17.11.2015 e con il presente atto impugnata in quanto palesemente nulla e/o ingiusta e/o illegittima e per l'effetto, condannare, per i motivi tutti indicati nel presente atto, il Sig. al risarcimento del danno in Controparte_1 favore dell'appellante della somma di Euro 4.583,39 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi dalla data di scadenza all'effettivo saldo, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata : Controparte_1
“Piaccia a codesto On.le Tribunale 1)Rigettare l'impugnazione della perché infondata in fatto e diritto, e per l'effetto Parte_1 confermarsi la sentenza n. 860/2015 del 17/11/2015 Giudice di Pace di Teramo;
pagina 1 di 4 2)In via subordinata, ridursi il risarcimento richiesto dalla nella misura del 75% in Parte_1 ragione del punto 4 dell'allegato 4 dell'accordo sindacale del 26/04/2013;
3)In via ulteriormente subordinata, ridursi il risarcimento richiesto dalla nella misura Parte_1 del 50% in ragione del punto 4 dell'allegato 4 dell'accordo sindacale del 26/04/2013;
4)Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 860/2015 depositata in cancelleria in data 10.03.2016 il Giudice di Pace di
Teramo definitivamente pronunciando nel procedimento r.g. 42/2015 promosso dalla società contro ha rigettato, facendo applicazione di quanto stabilito Parte_1 Controparte_1 nell'accordo sindacale del 26.04.2013, la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla società in relazione al sinistro stradale avvenuto in data 3.06.2014 allorquando , alla Controparte_1 guida dell'autobus Neoplan 516 tg. EM866HH di proprietà della società e dallo stesso condotto in qualità di dipendente della stessa con qualifica di “operatore di esercizio – autista”, ha tamponato l'autovettura Fiat 500 tg. NA823735 di proprietà di Parte_2
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 24.05.2016 la società Parte_1 ha domandato la riforma della sentenza non avendo il giudice di pace fatto corretta applicazione delle disposizioni contenute nel citato accordo sindacale.
3. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza e, in subordine, la riduzione del preteso risarcimento nella misura del 75% ovvero del 50% stante il disposto del punto 4 del citato accordo sindacale.
4. La causa è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 8.05.2024 ed è stata presa in decisione all'udienza del 19.06.2024 con concessione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. Pacifica la dinamica del sinistro, l'esclusiva responsabilità di (lavoratore Controparte_1 dipendente della società nella sua causazione nonché l'ammontare dei danni subiti dal Parte_1 veicolo di proprietà della società odierna appellante, centrale è l'accordo sindacale stipulato in data
26.04.2013 – allegato 4 nel quale si prevede, per quel che rileva in questa sede, che:
- “l'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% quale retribuzione normale per ogni periodo di paga” (pt. 1);
- “i danni che comportano trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore entro
15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento”, con la precisazione che “nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni” (pt.
2);
- “il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare le proprie osservazioni e di richiedere l'attivazione di un contraddittorio da concludersi entro 15 giorni dall'instaurazione” (pt. 3); pagina 2 di 4 - “l'ammontare del risarcimento” – che non può essere superiore ad € 4000 è ridotto in misura pari: i) al 75% “qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma”; ii) al 50% “qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma”; iii) del 25% “qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dell'entrata in vigore della presente norma” (pt. 4.1);
- “nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore della presente norma” (pt. 4.2);
- nel caso in cui il contraddittorio – disciplinato nel citato pt. 3 – “si concluda con un mancato accordo”, “l'azienda può procedere all'addebito nella somma massima di € 2000 applicando le riduzioni previste al punto 4” purché “il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 26 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma” (pt. 5);
- “in ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l'entità del danno è stabilita dall'autorità giudiziaria” (pt. 6).
Risulta, altresì, dagli atti che parte odierna appellante, con raccomandata del 4.06.2014 ha contestato a il sinistro come sopraesposto, informandolo dell'applicazione, nel Controparte_1 caso di specie, dell'allegato 4 dell'accordo sindacale del 26.04.2013 ed invitandolo a concordare, nei termini del suddetto accordo, modalità e termini del rimborso, raccomandata alla quale non è seguita alcuna risposta da parte di con conseguente mancata instaurazione del Controparte_1 procedimento di cui al pt. 3 del citato accordo sindacale.
6. Ciò chiarito, deve – innanzitutto – precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta la commissione da parte di di alcun sinistro prima di Controparte_1 quello oggetto della presente controversia, essendo inammissibile in quanto tardiva la produzione documentale dalla stessa effettuata dalla quale si evincerebbe l'esistenza di un sinistro stradale imputabile a nel Novembre del 2013. Invero, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. nel Controparte_1 giudizio di appello «non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», ipotesi non sussistente nel caso di specie, non assumendo alcuna rilevanza sul punto la circostanza secondo cui tale documento non è stato depositato in primo grado perché la questione era stata sollevata da solo in sede di comparsa di costituzione e risposta, avvenuta oltre i termini ex art. Controparte_1
320 c.p.c costituendo, altresì, la commissione di precedenti sinistri un fatto costitutivo della pretesa dell'attore (come tale soggetto ad onere probatorio ex art. 2697 c.c.).
Alla luce di ciò, come condivisibilmente affermato dal Giudice di Pace, deve trovare applicazione il disposto di cui al pt.
4.2 dell'accordo sindacale del 26.04.2013 secondo cui, come sopraesposto, pagina 3 di 4 “nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento”.
Non era, quindi, necessaria né la lettera di contestazione dell'avvenuto sinistro di cui al pt. 2 dell'accordo sindacale dovuta in relazione ai “danni che comportano trattenute per risarcimento” - ipotesi, come visto, insussistente in ragione della mancata prova in ordine alla causazione di precedenti sinistri stradali – né l'attivazione della procedura di cui al citato pt. 3 diretta al raggiungimento di un accordo tra le parti (non essendovi prova della commissione di alcun precedente sinistro nessun accordo in ordine alle modalità e ai termini del rimborso doveva essere raggiunto) né, infine, l'instaurazione di una procedura giudiziaria, con conseguente inapplicabilità del pt. 6 dell'accordo sindacale.
7. Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
55/2022, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, vengono liquidate in €
2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione – così ridotta in ragione dell'assenza di attività istruttoria - e € 851,00 per la fase decisionale), da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
8.1. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater d.m. 115/2002 per la condanna dell'appellante al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così Controparte_1 dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 860/2015 emessa dal Giudice di Pace di
Teramo depositata in data 10.03.2016;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in € 2.127,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 co. 1 quater d.m. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato
Teramo, 22.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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